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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1251/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6867/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240106598223000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 962/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 10 aprile 2025 la parte ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate - SC, quale Concessionario della riscossione per la provincia di Napoli, in relazione alla cartella di pagamento n.
07120240106598223000 relativa a Raccolta Rifiuti anno 2012- emesso da parte del Comune di Frattaminore
(NA) di euro 582,88 (cinquecentoottantadue/88) notificato in data 23.01.2025 eccependo la illegittimità della pretesa creditoria, in quanto, come da Certificato di Residenza Storico rilasciato dal Comune di Frattamaggiore (NA) datato 30.01.2025, che si allega al presente ricorso, il sig. Ricorrente_1, a far data dal 26.06.2008, risulta residente nel comune di Frattamaggiore, alla Indirizzo_1, e la prescrizione del credito.
Con controdeduzioni del 9 maggio 2025 ADER si è costituita in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato rileva la carenza di legittimazione di agenzia entrate riscossione con riferimento al merito della pretesa fiscale e chiede di integrare il contraddittorio nei confronti di Nominativo_2 per il comune di Frattaminore. Con memorie del 22 luglio 2025 ADER rileva che l'avviso di accertamento n. 20000000512 alla base dell'atto impugnato è stato notificato dall'Ente creditore in data 21.10.2020
Con ordinanza del 25 settembre 2025 la Corte ordinava la integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore.
Con atto del 14 ottobre 2025 la parte integrava il contraddittorio nei confronti di S.A.P. NA. S.p.A. Sistema
Ambiente Provincia di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A mente dell'art. 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, infatti, “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Ne deriva che essendo stato notificato l'atto prodromico avviso di accertamento n. 20000000512 alla base dell'atto impugnato in data 21.10.2020 l'impugnata cartella è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito come quelle sollevate nel caso di specie
(cfr. Cass. ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020).
Quanto alla dedotta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, la stessa dal 21 ottobre
2020 data di notifica dell'accertamento al 23 gennaio 2025 data di notifica dell'atto impugnato non si è verificata.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la compensazione delle stesse. Tali ragioni si rinvengono nelle statuizioni relative ai punti della controversia, così come evidenziate e risolte da questa Corte, nella peculiarità e della complessità delle questioni trattate, e da tutte le vicende processuali così come esposte in narrativa.
P.Q.M.
Rigetta i ricorso. Compensa le spese
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6867/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240106598223000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 962/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 10 aprile 2025 la parte ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate - SC, quale Concessionario della riscossione per la provincia di Napoli, in relazione alla cartella di pagamento n.
07120240106598223000 relativa a Raccolta Rifiuti anno 2012- emesso da parte del Comune di Frattaminore
(NA) di euro 582,88 (cinquecentoottantadue/88) notificato in data 23.01.2025 eccependo la illegittimità della pretesa creditoria, in quanto, come da Certificato di Residenza Storico rilasciato dal Comune di Frattamaggiore (NA) datato 30.01.2025, che si allega al presente ricorso, il sig. Ricorrente_1, a far data dal 26.06.2008, risulta residente nel comune di Frattamaggiore, alla Indirizzo_1, e la prescrizione del credito.
Con controdeduzioni del 9 maggio 2025 ADER si è costituita in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato rileva la carenza di legittimazione di agenzia entrate riscossione con riferimento al merito della pretesa fiscale e chiede di integrare il contraddittorio nei confronti di Nominativo_2 per il comune di Frattaminore. Con memorie del 22 luglio 2025 ADER rileva che l'avviso di accertamento n. 20000000512 alla base dell'atto impugnato è stato notificato dall'Ente creditore in data 21.10.2020
Con ordinanza del 25 settembre 2025 la Corte ordinava la integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore.
Con atto del 14 ottobre 2025 la parte integrava il contraddittorio nei confronti di S.A.P. NA. S.p.A. Sistema
Ambiente Provincia di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A mente dell'art. 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, infatti, “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Ne deriva che essendo stato notificato l'atto prodromico avviso di accertamento n. 20000000512 alla base dell'atto impugnato in data 21.10.2020 l'impugnata cartella è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito come quelle sollevate nel caso di specie
(cfr. Cass. ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020).
Quanto alla dedotta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, la stessa dal 21 ottobre
2020 data di notifica dell'accertamento al 23 gennaio 2025 data di notifica dell'atto impugnato non si è verificata.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la compensazione delle stesse. Tali ragioni si rinvengono nelle statuizioni relative ai punti della controversia, così come evidenziate e risolte da questa Corte, nella peculiarità e della complessità delle questioni trattate, e da tutte le vicende processuali così come esposte in narrativa.
P.Q.M.
Rigetta i ricorso. Compensa le spese