TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11821/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n° 11821/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICASTRI Parte_1 C.F._1
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIALE IDELFONSO NIERI 84, LUCCA presso il difensore avv. NICASTRI DANIELA
ATTORE/I
contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta del 3 novembre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., la sig.ra ha chiesto il riconoscimento Parte_1
della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di lei avo , nato il [...] Persona_1
a PI (BO) (doc. 4 fasc. ricorrente) da e ed è Parte_2 Parte_3
emigrato in Brasile dove mai si naturalizzava come cittadina brasiliana.
La ricorrente premetteva che:
pagina 1 di 10 - in data 4 marzo 1916 ha contratto matrimonio con LO DA (doc. 5 fasc. Persona_1
ricorrente);
- dalla unione tra e LO DA è nata, in data 26 giugno 1924, (doc. 6 Persona_1 Persona_2
fasc. ricorrente);
- in data 17 giugno 1963 ha contratto matrimonio con (doc. 8 fasc. Persona_2 Persona_3
ricorrente);
- dalla unione coniugale tra e è nata, in data 23 novembre 1952, Persona_2 Persona_3
(doc. 9 fasc. ricorrente); Persona_4
- dalla unione coniugale tra e in data 10 dicembre 1991 è Persona_4 Persona_5
(doc. 11 fasc. ricorrente). Parte_1
La ricorrente riferiva di aver avviato il procedimento amministrativo per l'ottenimento del riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato Generale di San Paolo del Brasile ma che,
nonostante i numerosi tentativi effettuati, non era riuscita ad iscriversi ad alcuna lista. Rilevavano
comunque che dal sito del emergeva che l'Ufficio stava evadendo le domande proposte Parte_4
negli anni 2013 e 2014 con tempi di attesa di quasi 10 anni dalla presentazione della relativa richiesta.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
LO, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). »). Su tale primo aspetto emerge documentalmente come l'antenata risulta essere nata il [...] a [...]
Concordia Sulla Secchia, in provincia di Modena onde per cui deve confermarsi la competenza del
Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la pagina 2 di 10 presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez.
civ. XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, non solo è fatto notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza del sono di quasi, se non superiori, 10 Parte_5
anni ma ciò, nel caso di specie, è comprovato dal documento 2 prodotto dalla ricorrente in quanto nello stesso può leggersi: “Dal 30 giugno al 28 luglio 2023 i richiedenti i cui nominativi figurano nella lista d'attesa per gli anni 2013 e 2014 potranno confermare il proprio interesse a proseguire l'iter di riconoscimento della cittadinanza […]”. Pertanto, risulta evidente come l'eventuale domanda amministrativa è quasi certo che non potrà essere evasa nel termine di 730 giorni.
Si inoltre affermato che “non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato pagina 3 di 10 dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis)”, pertanto, “è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in base al consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata in epoca preunitaria, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del Ministero dell'Interno n°
K28.1/1991 che deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo infra, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino . Pt_5
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino;
mentre incombe alla controparte, Pt_5
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
pagina 4 di 10 Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731). Si è infatti precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (art. 1 della Legge n° 91/1992: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia.
pagina 5 di 10 L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Ciò premesso la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova un'esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti e, in particolare dall'allegato “documenti (che si indica Parte_1
come all. 2 in quanto diversamente da quanto indicato nel ricorso i documenti NON sono stati numerati):
• Certificato di nascita di;
Persona_1
• Certificato negativo di naturalizzazione di;
Persona_1
• Certificato di matrimonio di;
Persona_1
• Certificato di nascita di;
Persona_2
• Certificato di matrimonio di;
Persona_2
• Certificato di nascita di;
Persona_4
• Certificato di nascita di Parte_1
• all. 1: Albero genealogico.
La normativa di riferimento, in particolare l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865), prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Tralasciando, per ora, gli aspetti sull'illegittimità costituzionale di detta norma “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]”, deve confermarsi provata la continuità generazionale a partire dall'avo il diritto della ricorrente ad ottenere la cittadinanza italiana. La Persona_1
ricorrente ha prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della
Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica Federativa Del
Brasile (all. 2 fasc. ricorrente) da cui risulta che non vi è iscritto – né una rinuncia tacita Persona_7
può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione attestante la continuità di discendenza (docc. da 2 a 12 fasc. parte ricorrente).
Peraltro, nel caso di specie, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea materna in epoca pre-costituzionale relativo a nata in data [...] dall'unione coniugale tra Persona_2
e LO DA (all. 2 fasc. ricorrente). Persona_1 pagina 6 di 10 In merito a tale passaggio per linea materna la normativa di riferimento, in particolare gli artt. 1 e
10, co. 3 della L. n° 555/2012, prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1) e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile, perdesse detta cittadinanza (art. 10 comma 3). Tuttavia, l'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della
Costituzione ha ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadini italiani, indifferente se per linea paterna o materna, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale fossero a loro volta cittadini italiani. Deve infatti evidenziarsi che la Corte Costituzionale, con due sentenze, la n°
87/1975 e la n° 30/1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia l'art. 1 comma 1 che l'art. 10
comma 3 della L. n° 555/1912.
Con la prima delle due sentenze, la n° 87/1975, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e ciò in quanto detta norma stabilisce una “differenza di trattamento dell'uomo e della donna” e “la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa”. Inoltre, il Giudice delle leggi, oltre all'ingiustificata disparità tra l'uomo e la donna, evidentemente con violazione dell'art. 3 Cost., rileva anche che “la norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente,
per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano” e “non giova, rispetto all'ordinamento italiano,
all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”.
Successivamente, con la sentenza n° 30 /1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]” anche in questo caso per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. in quanto “la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della pagina 7 di 10 cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia” considerato “l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” ed il fatto che “la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile)”.
Secondo un iniziale orientamento gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Suprema Corte la quale, pronunciando a Sezioni Unite, ha successivamente affermato che: “Per effetto delle sentenze della
Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 4466/2009 in Giust.
civ. Mass. 2009, 2, 297).
Pertanto, il passaggio generazionale avvenuto per linea materna non è idoneo ad impedire l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”.
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il per Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
pagina 8 di 10 Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di LO, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
Brasile, residente in [...];
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito in cancelleria.
Così deciso in LO, il 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 9 di 10 Il cittadino italiano avo dei ricorrenti CQ il 21/07/1878 nel Comune di Persona_1
PI in provincia di LO (doc.4), ed una volta emigrato in Brasile, in data 04/03/1916, si sposò
con DA LO (doc.5).
Dalla loro unione, a Porto do Cachoeiro Comarca di , CQ , il Persona_8 Persona_2
26/06/1924 (doc.6).
morì in data 18/04/1962 a (doc. 7). Persona_1 Persona_8
, in data 17/06/1963, a Mangaraí ha contratto matrimonio (doc. 8) con Persona_2 [...]
, nato il [...] a [...], assumendo nome . Persona_3 Controparte_2
Dalla loro unione, in data 23/11/1952 ad Apucarana, è nata la figlia Persona_4
(doc. 9).
è poi deceduta a Carapina, il 10/08/2002 (doc. 10). Controparte_2
dall'unione con in data 10/12/1991 a Jabaquara, Persona_4 Persona_5
dà alla luce la ricorrente (doc. 11). Parte_1
Firmato Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified
Certificates CA G1 Serial#: - Firmato Da: DANIELA NICASTRI Emesso Da: C.F._2
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: AVV. DANIELA NICASTRI C.F._3
Viale Idelfonso Nieri 84 55100 Lucca (LU) Tel. 3285821436 - PEC: Email_1
4
è poi deceduta il 22/12/2015 (doc. 12). Persona_4
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n° 11821/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICASTRI Parte_1 C.F._1
DANIELA, elettivamente domiciliato in VIALE IDELFONSO NIERI 84, LUCCA presso il difensore avv. NICASTRI DANIELA
ATTORE/I
contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta del 3 novembre 2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., la sig.ra ha chiesto il riconoscimento Parte_1
della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di lei avo , nato il [...] Persona_1
a PI (BO) (doc. 4 fasc. ricorrente) da e ed è Parte_2 Parte_3
emigrato in Brasile dove mai si naturalizzava come cittadina brasiliana.
La ricorrente premetteva che:
pagina 1 di 10 - in data 4 marzo 1916 ha contratto matrimonio con LO DA (doc. 5 fasc. Persona_1
ricorrente);
- dalla unione tra e LO DA è nata, in data 26 giugno 1924, (doc. 6 Persona_1 Persona_2
fasc. ricorrente);
- in data 17 giugno 1963 ha contratto matrimonio con (doc. 8 fasc. Persona_2 Persona_3
ricorrente);
- dalla unione coniugale tra e è nata, in data 23 novembre 1952, Persona_2 Persona_3
(doc. 9 fasc. ricorrente); Persona_4
- dalla unione coniugale tra e in data 10 dicembre 1991 è Persona_4 Persona_5
(doc. 11 fasc. ricorrente). Parte_1
La ricorrente riferiva di aver avviato il procedimento amministrativo per l'ottenimento del riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato Generale di San Paolo del Brasile ma che,
nonostante i numerosi tentativi effettuati, non era riuscita ad iscriversi ad alcuna lista. Rilevavano
comunque che dal sito del emergeva che l'Ufficio stava evadendo le domande proposte Parte_4
negli anni 2013 e 2014 con tempi di attesa di quasi 10 anni dalla presentazione della relativa richiesta.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
LO, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). »). Su tale primo aspetto emerge documentalmente come l'antenata risulta essere nata il [...] a [...]
Concordia Sulla Secchia, in provincia di Modena onde per cui deve confermarsi la competenza del
Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la pagina 2 di 10 presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez.
civ. XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, non solo è fatto notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza del sono di quasi, se non superiori, 10 Parte_5
anni ma ciò, nel caso di specie, è comprovato dal documento 2 prodotto dalla ricorrente in quanto nello stesso può leggersi: “Dal 30 giugno al 28 luglio 2023 i richiedenti i cui nominativi figurano nella lista d'attesa per gli anni 2013 e 2014 potranno confermare il proprio interesse a proseguire l'iter di riconoscimento della cittadinanza […]”. Pertanto, risulta evidente come l'eventuale domanda amministrativa è quasi certo che non potrà essere evasa nel termine di 730 giorni.
Si inoltre affermato che “non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato pagina 3 di 10 dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis)”, pertanto, “è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, in base al consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata in epoca preunitaria, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del Ministero dell'Interno n°
K28.1/1991 che deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo infra, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino . Pt_5
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino;
mentre incombe alla controparte, Pt_5
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
pagina 4 di 10 Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731). Si è infatti precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (art. 1 della Legge n° 91/1992: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia.
pagina 5 di 10 L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Ciò premesso la linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova un'esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti e, in particolare dall'allegato “documenti (che si indica Parte_1
come all. 2 in quanto diversamente da quanto indicato nel ricorso i documenti NON sono stati numerati):
• Certificato di nascita di;
Persona_1
• Certificato negativo di naturalizzazione di;
Persona_1
• Certificato di matrimonio di;
Persona_1
• Certificato di nascita di;
Persona_2
• Certificato di matrimonio di;
Persona_2
• Certificato di nascita di;
Persona_4
• Certificato di nascita di Parte_1
• all. 1: Albero genealogico.
La normativa di riferimento, in particolare l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865), prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Tralasciando, per ora, gli aspetti sull'illegittimità costituzionale di detta norma “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]”, deve confermarsi provata la continuità generazionale a partire dall'avo il diritto della ricorrente ad ottenere la cittadinanza italiana. La Persona_1
ricorrente ha prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della
Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica Federativa Del
Brasile (all. 2 fasc. ricorrente) da cui risulta che non vi è iscritto – né una rinuncia tacita Persona_7
può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione attestante la continuità di discendenza (docc. da 2 a 12 fasc. parte ricorrente).
Peraltro, nel caso di specie, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea materna in epoca pre-costituzionale relativo a nata in data [...] dall'unione coniugale tra Persona_2
e LO DA (all. 2 fasc. ricorrente). Persona_1 pagina 6 di 10 In merito a tale passaggio per linea materna la normativa di riferimento, in particolare gli artt. 1 e
10, co. 3 della L. n° 555/2012, prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1) e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile, perdesse detta cittadinanza (art. 10 comma 3). Tuttavia, l'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della
Costituzione ha ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadini italiani, indifferente se per linea paterna o materna, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale fossero a loro volta cittadini italiani. Deve infatti evidenziarsi che la Corte Costituzionale, con due sentenze, la n°
87/1975 e la n° 30/1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia l'art. 1 comma 1 che l'art. 10
comma 3 della L. n° 555/1912.
Con la prima delle due sentenze, la n° 87/1975, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e ciò in quanto detta norma stabilisce una “differenza di trattamento dell'uomo e della donna” e “la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa”. Inoltre, il Giudice delle leggi, oltre all'ingiustificata disparità tra l'uomo e la donna, evidentemente con violazione dell'art. 3 Cost., rileva anche che “la norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente,
per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano” e “non giova, rispetto all'ordinamento italiano,
all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”.
Successivamente, con la sentenza n° 30 /1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]” anche in questo caso per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. in quanto “la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della pagina 7 di 10 cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia” considerato “l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” ed il fatto che “la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile)”.
Secondo un iniziale orientamento gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Suprema Corte la quale, pronunciando a Sezioni Unite, ha successivamente affermato che: “Per effetto delle sentenze della
Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 4466/2009 in Giust.
civ. Mass. 2009, 2, 297).
Pertanto, il passaggio generazionale avvenuto per linea materna non è idoneo ad impedire l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”.
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il per Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
pagina 8 di 10 Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di LO, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
Brasile, residente in [...];
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito in cancelleria.
Così deciso in LO, il 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 9 di 10 Il cittadino italiano avo dei ricorrenti CQ il 21/07/1878 nel Comune di Persona_1
PI in provincia di LO (doc.4), ed una volta emigrato in Brasile, in data 04/03/1916, si sposò
con DA LO (doc.5).
Dalla loro unione, a Porto do Cachoeiro Comarca di , CQ , il Persona_8 Persona_2
26/06/1924 (doc.6).
morì in data 18/04/1962 a (doc. 7). Persona_1 Persona_8
, in data 17/06/1963, a Mangaraí ha contratto matrimonio (doc. 8) con Persona_2 [...]
, nato il [...] a [...], assumendo nome . Persona_3 Controparte_2
Dalla loro unione, in data 23/11/1952 ad Apucarana, è nata la figlia Persona_4
(doc. 9).
è poi deceduta a Carapina, il 10/08/2002 (doc. 10). Controparte_2
dall'unione con in data 10/12/1991 a Jabaquara, Persona_4 Persona_5
dà alla luce la ricorrente (doc. 11). Parte_1
Firmato Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified
Certificates CA G1 Serial#: - Firmato Da: DANIELA NICASTRI Emesso Da: C.F._2
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#: AVV. DANIELA NICASTRI C.F._3
Viale Idelfonso Nieri 84 55100 Lucca (LU) Tel. 3285821436 - PEC: Email_1
4
è poi deceduta il 22/12/2015 (doc. 12). Persona_4
pagina 10 di 10