Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2015, n. 10231
CASS
Sentenza 11 febbraio 2015

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Massime1

Non si configura alcuna ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. in capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame chiamato a giudicare della legittimità di una misura coercitiva, che abbia, poi, fatto parte del medesimo tribunale, in qualità di giudice dell'appello avverso il rigetto di istanza di revoca o sostituzione della medesima misura.

Commentario1

  • 1Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2015, n. 10231
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10231
Data del deposito : 11 febbraio 2015

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