Sentenza 11 febbraio 2015
Massime • 1
Non si configura alcuna ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. in capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame chiamato a giudicare della legittimità di una misura coercitiva, che abbia, poi, fatto parte del medesimo tribunale, in qualità di giudice dell'appello avverso il rigetto di istanza di revoca o sostituzione della medesima misura.
Commentario • 1
- 1. Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2015, n. 10231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10231 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 11/02/2015
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 345
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 44226/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA MA N. IL 02/08/1947;
avverso l'ordinanza n. 931/2014 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA, del 19/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. FIMIANI Pasquale rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Coppi Franco Carlo di Roma, avv. Moscatelli Alessandro di Vicenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 settembre 2014 il Tribunale di Venezia ha confermato l'ordinanza del gip dello stesso Tribunale emessa l'11 luglio 2014 che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari imposti a OR IA - in quanto indagata per reati di cui all'art. 110 c.p. e L. n. 195 del 1974, art. 7, commi 2 e 3, (capi 12 B e 12 D) - così
rigettando l'appello da lei proposto.
2. Hanno presentato ricorso i difensori, sulla base di due motivi. Il primo denuncia violazione del principio di terzietà del giudice, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e) per avere il Tribunale deciso in una composizione che per due terzi coincideva con quella con cui aveva deciso su precedente istanza di riesame. Il secondo denuncia carente e illogica motivazione sulle esigenze cautelari nonché motivazione illogica sull'inapplicabilità dell'art. 275 c.p.c., comma 2 bis come sostituito dal D.L. n. 92 del 2014, art.
8. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1 il primo motivo adduce nullità dell'ordinanza perché il Tribunale si era riunito il 19 settembre 2014 per decidere l'appello cautelare promosso da OR IA in una composizione che coincideva per due terzi (e con il medesimo relatore, dottor Risi) che aveva giudicato la suddetta sugli stessi fatti come Tribunale del riesame in data 22 luglio 2014. Ad avviso della ricorrente ciò avrebbe violato il principio della necessaria terzietà e della imparzialità del giudice dettato dall'art. 111 Cost., comma 2 per avere per due terzi il collegio deciso in ordine a questioni già valutate meno di due mesi prima.
La doglianza non trova soccorso in alcun riscontro normativo. Il principio costituzionale richiamato, per cui ogni processo deve svolgersi "davanti a giudice terzo e imparziale", viene in essa frainteso nel senso che, avendo esercitato qualsiasi tipo di cognizione su un determinato thema decidendum, il giudice, per così dire, è "consumato", cioè ha perso la sua terzietà/imparzialità. In realtà, l'avere conosciuto in precedenza la stessa regiudicanda non significa di per sè che sia venuta meno nel giudice la posizione di equidistanza rispetto alle parti. Una precedente cognizione incide, semmai, sul distinto, per quanto prossimo, concetto della compatibilità della condizione soggettiva del giudicante con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Gli artt. 34 ss. c.p.p. disciplinano l'incompatibilità, ovvero la situazione in cui la condizione soggettiva del giudicante presenta un contenuto tale da renderlo inidoneo a esercitare la funzione giurisdizionale in un determinato processo. Tra le ipotesi di incompatibilità si annovera anche il compimento di precedenti atti nel procedimento, così come stabilito in modo tassativo e determinato dall'art. 34 c.p.p., che - ponendo sostanzialmente come discrimen la natura decisoria della cognizione, così da rendere irrilevante la cognizione meramente interinale/incidentale - non include la pronuncia di ordinanza cautelare de libertate. Come infatti ha illustrato plurima giurisprudenza di questa Suprema Corte, la cognizione cautelare de libertate non può generare incompatibilità del giudice che l'ha esercitata, perché "il procedimento incidentale "de libertate", non comportando un accertamento sul merito della contestazione, non può essere considerato un "giudizio" ai fini di applicazione dell'art. 34 c.p.p." (così, ex multis, Cass. sez. 6, 19 giugno 2003 n. 36332). Ne
consegue che il collegio de libertate che abbia esaminato una richiesta di riesame non è incompatibile con la cognizione di un successivo appello cautelare (Cass. sez. 1, 9 luglio 2003 n. 29690;
Cass. sez. 2, 28 febbraio 2003 n, 13663; Cass. sez. 1, 31 gennaio 2000 n. 742), esattamente come detto collegio non risulta incompatibile, qualora il suo provvedimento sia stato annullato dal giudice di legittimità con rinvio, a svolgere le funzioni di giudice di rinvio cautelare, poiché il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (tra gli arresti più recenti: Cass. sez. 6, 26 marzo 2014 n. 33883; Cass. sez. 2, 29 gennaio 2013 n. 15305; Cass. sez. 5, 24 marzo 2011 n. 16875; Cass. sez. 6, 11 dicembre 2009-28 gennaio 2010 n. 3884; Cass. sez. 5, 16 novembre 2005-3 gennaio 2006 n. 43). Infatti, insegna il consolidato orientamento in esame, "l'imparzialità non può ritenersi intaccata da una qualsiasi valutazione già compiuta nello stesso o in altri procedimenti, con la conseguenza che la disciplina dell'incompatibilità è circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto, stante il ragionevole pericolo che il giudice sia condizionato dalla propria precedente decisione" (così ben sintetizza Cass. sez. 6, 20 aprile 2005 n. 22464; cfr. altresì Cass. sez. 2, 28 febbraio 2003 n. 13663 nonché Cass. sez. 1, 11 aprile 1997 n. 2687, quest'ultima dichiarante manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. per non avere qualificato incompatibile a decidere a seguito dell'annullamento con rinvio lo stesso collegio de libertate che aveva emesso il provvedimento annullato).
D'altronde, che in concreto non sussistesse alcuna reale lesione alla imparzialità del collegio conseguente alla precedente cognizione della posizione cautelare della OR lo dimostra la stessa condotta della difesa della prevenuta, che, una volta appresa la composizione del collegio, non si è avvalsa dello strumento tutelante in tale ipotesi, cioè della ricusazione.
Il motivo, in conclusione, risulta privo di pregio.
3.2 Il secondo motivo censura l'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio motivazionale in riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Ravvisa infatti la ricorrente manifesta illogicità nel passo della motivazione in cui viene affermato che i tre episodi residui come contestabili alla OR "sono sufficienti ad integrare, con la loro pluralità, anche avuto riguardo alla diversa modalità di commissione dei fatti (il primo simulando una diversa provenienza del finanziamento e gli altri due in nero con ricezione delle provviste in contanti) l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c)". Detto passo, ictu oculi, non esprime alcuna illogicità, e la critica che viene a muovergli il motivo nelle argomentazioni successive consiste in realtà in una versione alternativa fattuale per quanto riguarda il primo episodio (che non avrebbe "nessuna rilevanza penale") e comunque in una valutazione direttamente orientata al merito per quanto concerne gli altri due ("due episodi assolutamente risalenti nel tempo ma anche del tutto isolati e privi di alcun seguito" perché negli atti di indagine "non vi è traccia alcuna di ulteriori presunti finanziamenti illeciti"). Parimenti, costituisce una non condivisione, piuttosto che l'individuazione di manifeste illogicità, l'ulteriore argomentazione critica sul rilievo fattuale, presente nella ordinanza impugnata, che la OR non si è realmente allontanata dal contesto politico di appartenenza. E ancora fattuale è la successiva argomentazione in ordine alla possibilità di rapporti della OR con il coindagato UR. Tutta questa parte del motivo è inammissibilmente diretta a ottenere dal giudice di legittimità la sostituzione di una propria valutazione di merito a quella effettuata - e ovviamente non condivisa dalla difesa - dal Tribunale della libertà.
Da ultimo, il motivo definisce illogica la motivazione del Tribunale quanto alla inapplicabilità nel caso di specie del nuovo dettato dell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, come sostituito dal D.L. 26 giugno 2014, n. 92, art. 8 per avere il Tribunale ritenuto impossibile compiere una favorevole prognosi di concessione della sospensione condizionale della pena nel caso in cui la prognosi di reiterazione conduce a ritenere sussistente un effettivo rischio di ulteriore attività criminale.
Premesso che nelle more del procedimento il decreto legge invocato nel motivo in esame è stato convertito in L. 11 agosto 2014, n. 117, la censura appare inconsistente, dal momento che, lungi dall'esternare un ragionamento illogico, il giudice di merito ha operato pertinente riferimento ad una consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte che conduce all'assorbimento nella prognosi di reiterazione, se questa produce un risultato di sussistenza del rischio, della prognosi di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (Cass. sez. 6, 21 novembre 2013 n. 50132; S.U. 28 ottobre 2010-19 gennaio 2011 n. 1235; Cass. sez. 5, 8 gennaio 2010 n. 17691, Cass. sez. 2, 24 settembre 2008 n. 38615, Cass. sez. 1, 20 maggio 1998 n. 2955 e Cass. sez. 6, 14 maggio 1997 n. 1952). Anche questa doglianza risulta pertanto manifestamente infondata.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2015