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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4942 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.- dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23178 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ARMANO MICAELA
ATTORE
E
), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/11/1966, rappresentata e difesa dall'avv. SCOTTO D'APOLLONIA MARIA ROSARIA
CONVENUTA
E
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
Nelle note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-bis.28 c.p.c. l'attore ha concluso:
si riporta all'atto introduttivo del presente giudizio;
la convenuta ha così concluso:
In via principale, confermare la disciplina della separazione e si insite nel rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare al anche in virtù del provvedimento del Presidente Dott. Pt_1
Sdino che così statuisce “considerato che difettano del tutto i presupposti normativi del provvedimento di assegnazione della casa familiare richiesto dall'attore, conferma la disciplina della separazione”; il PM ha così concluso: per l'accoglimento della domanda sullo status.
Con ricorso depositato il 08/11/2023 premesso: Parte_1
che in data 05/04/1995 aveva contratto matrimonio con la convenuta;
che dal matrimonio erano nate due figlie, nel 1996, e nel 2001, entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che da tempo l'unione matrimoniale era andata deteriorandosi sino a rendere insopportabile la prosecuzione della convivenza;
che con sentenza passata in giudicato del 31.05.2023 era stata dichiarata la separazione;
che da allora la separazione era stata ininterrotta e non era intervenuta alcuna riconciliazione;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale volesse: pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre, qualora il Tribunale non ritenga provata l'autosufficienza economica delle figlie,
l'assegnazione della casa coniugale sita in Bacoli alla via Marco Aurelio n.53 al sig. Parte_1 che l'abiterà unitamente alle figlie;
Si costituiva la convenuta aderendo alla domanda di divorzio e opponendosi all'assegnazione della casa familiare al marito, casa già oggetto peraltro di altro contenzioso.
In data 11.07.2024 era celebrata l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., comparivano le parti che erano liberamente interrogate;
fallita ogni possibilità di una soluzione conciliativa, l'attore insisteva per l'accoglimento della domanda di assegnazione.
Sciogliendo la riserva il Presidente delegato adottava i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. confermando la disciplina della separazione e, atteso che la causa era matura per la decisione, la rimetteva in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 31.05.2023, passata in giudicato previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data .
In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e,
d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. L'unica questione controversa è l'assegnazione della casa familiare.
La domanda, reiterata anche all'udienza di prima comparizione, è stata formulata in termini logicamente contraddittori atteso che l'attore muove dalla premessa (pacifica in quanto non contestata) che le figlie siano economicamente autosufficienti per giungere a chiedere l'assegnazione della casa familiare che postula il contrario.
A prescindere da tali valutazioni in rito la domanda è comunque infondata poiché non è stato allegato il presupposto normativo della convivenza con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Le spese del presente giudizio vanno compensate al 50% in assenza di soccombenza sulla domanda di status con condanna dell'attore alle restanti 50% per la soccombenza invece sulla domanda di assegnazione.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato il Parte_1
21/03/1969 a BACOLI (NA), e nata a [...] il [...], in Controparte_1
BACOLI in data 05/04/1995; ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del comune di BACOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 3, parte II, serie A, anno 1995); rigetta la domanda di assegnazione;
dichiara compensate per metà le spese del giudizio e condanna l'attore al pagamento delle restanti liquidate in € 1.700,00 oltre al rimborso forfetario IVA e CPA.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24/01/2025
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.- dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23178 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ARMANO MICAELA
ATTORE
E
), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/11/1966, rappresentata e difesa dall'avv. SCOTTO D'APOLLONIA MARIA ROSARIA
CONVENUTA
E
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
Nelle note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-bis.28 c.p.c. l'attore ha concluso:
si riporta all'atto introduttivo del presente giudizio;
la convenuta ha così concluso:
In via principale, confermare la disciplina della separazione e si insite nel rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare al anche in virtù del provvedimento del Presidente Dott. Pt_1
Sdino che così statuisce “considerato che difettano del tutto i presupposti normativi del provvedimento di assegnazione della casa familiare richiesto dall'attore, conferma la disciplina della separazione”; il PM ha così concluso: per l'accoglimento della domanda sullo status.
Con ricorso depositato il 08/11/2023 premesso: Parte_1
che in data 05/04/1995 aveva contratto matrimonio con la convenuta;
che dal matrimonio erano nate due figlie, nel 1996, e nel 2001, entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che da tempo l'unione matrimoniale era andata deteriorandosi sino a rendere insopportabile la prosecuzione della convivenza;
che con sentenza passata in giudicato del 31.05.2023 era stata dichiarata la separazione;
che da allora la separazione era stata ininterrotta e non era intervenuta alcuna riconciliazione;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale volesse: pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre, qualora il Tribunale non ritenga provata l'autosufficienza economica delle figlie,
l'assegnazione della casa coniugale sita in Bacoli alla via Marco Aurelio n.53 al sig. Parte_1 che l'abiterà unitamente alle figlie;
Si costituiva la convenuta aderendo alla domanda di divorzio e opponendosi all'assegnazione della casa familiare al marito, casa già oggetto peraltro di altro contenzioso.
In data 11.07.2024 era celebrata l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., comparivano le parti che erano liberamente interrogate;
fallita ogni possibilità di una soluzione conciliativa, l'attore insisteva per l'accoglimento della domanda di assegnazione.
Sciogliendo la riserva il Presidente delegato adottava i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. confermando la disciplina della separazione e, atteso che la causa era matura per la decisione, la rimetteva in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 31.05.2023, passata in giudicato previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data .
In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e,
d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. L'unica questione controversa è l'assegnazione della casa familiare.
La domanda, reiterata anche all'udienza di prima comparizione, è stata formulata in termini logicamente contraddittori atteso che l'attore muove dalla premessa (pacifica in quanto non contestata) che le figlie siano economicamente autosufficienti per giungere a chiedere l'assegnazione della casa familiare che postula il contrario.
A prescindere da tali valutazioni in rito la domanda è comunque infondata poiché non è stato allegato il presupposto normativo della convivenza con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Le spese del presente giudizio vanno compensate al 50% in assenza di soccombenza sulla domanda di status con condanna dell'attore alle restanti 50% per la soccombenza invece sulla domanda di assegnazione.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato il Parte_1
21/03/1969 a BACOLI (NA), e nata a [...] il [...], in Controparte_1
BACOLI in data 05/04/1995; ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del comune di BACOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 3, parte II, serie A, anno 1995); rigetta la domanda di assegnazione;
dichiara compensate per metà le spese del giudizio e condanna l'attore al pagamento delle restanti liquidate in € 1.700,00 oltre al rimborso forfetario IVA e CPA.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24/01/2025
Il presidente estensore
Raffaele Sdino