Articolo 1 della Legge 7 luglio 1910, n. 478
Versione
10 agosto 1910
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvata, con effetto dal 31 maggio 1910, l'annessa Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la «Eastern Telegraph Company Limited» il 12 marzo 1910, per l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini della Compagnia fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfu', e per la manutenzione da parte della Compagnia stessa dei cavi dello Stato fra Milazzo e Lipari, fra Lipari e Salina e fra Bagnara e Torre di Faro (dieci comunicazioni).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI - TEDESCO - FACTA - LEONARDI-CATTOLICA - CIUFFELLI.

Visto, Il guardasigilli: FANI.
Entrata in vigore il 10 agosto 1910