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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11654 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11654/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DIGREGORIO MARIANNA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con i procuratori avv.ti MASTRORILLI FRANCESCA CP_1
e TIBERINO CARLA
Resistente
Oggetto: Ripetizione indebito;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 25.09.2024, l'istante in epigrafe indicata domandava l'accertamento negativo dell'indebito sulla pensione cat. AS, in godimento dal 01.03.2014, comunicato con nota del CP_1 26.06.2024, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, per l'importo di € 2.445,82, con la seguente motivazione: “compravendita di azioni come da atti del Registro del 17/09/2018”.
L'istante censurava la legittimità della richiesta restitutoria, in quanto “non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, peraltro neanche dedotte dall' , i ratei dell'assegno sociale asseritamente indebitamente erogati non sono ripetibili per CP_2 il periodo anteriore al provvedimento di revoca;” (cfr. pag. 6 del ricorso); eccepiva, in ogni caso, CP_ l'irripetibilità delle somme percepite in assenza di dolo del beneficiario;
obiettando pure che “l' non avrebbe potuto recuperare la prestazione oltre l'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa, così come stabilito dall'articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010” (cfr. pag. 6 del ricorso). Pertanto, chiedeva di dichiararsi non dovute le somme pretese in restituzione dall' erogate a CP_1 titolo di ratei di assegno sociale nell'anno 2019, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Costituendosi, l' contestava gli avversi assunti, evidenziando come l'indebito fosse scaturito da CP_1 ricostituzione d'ufficio in considerazione dei redditi diversi da pensione prodotti dalla ricorrente nell'anno 2018 per atto compravendita di azioni del 17/09/2018, incidenti sull'importo dell'AS percepito nel 2019, anno successivo, su cui i redditi diversi da pensione dell'anno precedente rilevano. Al riguardo, l'ente previdenziale evidenziava di avere riscontrato la produzione reddituale all'esito di verifica autonoma presso gli atti del registro, non avendo l'istante dichiarato la somma percepita a titolo di vendita azioni con riferimento ai redditi dell'anno 2018. Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Ai fini della decisione si deve premettere come l'onere della prova della causale dell'indebito, ex art. 2697 c.c., non gravi sull' , ma sul ricorrente che chiede l'accertamento negativo del diritto CP_1 dell'Istituto di procedere alla ripetizione di quanto indebitamente erogato. La giurisprudenza più recente, peraltro anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che: “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (cfr. Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Ne discende che - in alternativa - per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che, costituendosi in giudizio, l' fornisca argomenti idonei a CP_1 consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo l'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
2 Nel caso di specie, sia nel provvedimento amministrativo, sia con le ulteriori specificazioni contenute nella memoria difensiva, l' ha chiarito che l'indebito si è determinato da ricostituzione in CP_1 considerazione dei redditi diversi da pensione prodotti dalla ricorrente nell'anno 2018 per atto compravendita di azioni del 17/09/2018, incidenti sull'importo dell'AS percepito nel 2019, anno successivo, su cui i redditi diversi da pensione dell'anno precedente rilevano.
Ne deriva che l' ha adempiuto l'onere di fornire argomenti idonei a consentire la ricostruzione CP_1 delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero;
pertanto, in base alla giurisprudenza innanzi citata della Suprema Corte, incombe sul ricorrente l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
Orbene, si osserva che parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio impostole.
L'indebito della ricorrente si è, come visto, venuto a creare a seguito di ricostituzione d'ufficio in considerazione dei redditi diversi da pensione oggetto di verifica da parte dell' e pacificamente CP_1 prodotti dall'istante nell'anno 2018 per atto compravendita di azioni del 17/09/2018, incidenti sull'importo dell'AS percepito nel 2019, anno successivo, su cui i redditi diversi da pensione dell'anno precedente rilevano.
Al riguardo, secondo il disposto contenuto nell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, alla formazione del reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Fatta questa premessa, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 11/01/2022, n. 570), la fattispecie dev'essere inquadrata nell'ambito della disciplina dell'indebito assistenziale, non anche nell'alveo delle norme sull'indebito pensionistico (L. 88/1989). Infatti, sebbene la L. 88/1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche “la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26”, altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6. Benché, infatti, attribuito “con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma”, si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. civ., Sez. lav., 18/11/2016, n. 23529), “con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie” (Cass. civ., Sez. lav., 02/07/2021, n. 18820). Ciò posto, come dedotto dalla difesa dell'odierno istante, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato. E' però anche vero che (si veda, sul punto, Cass. civ., Sez. lav., 07/02/2024, n. 3522, peraltro versata CP_ in atti dalla difesa dell' il meccanismo di liquidazione dell'assegno sociale è scandito in una fase di erogazione provvisoria e in una successiva fase di conguaglio, che s'inquadra nel momento successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. E' perciò immanente al sistema normativo una scissione tra la liquidazione provvisoria, che muove dalle attestazioni rese dall'interessato, e le verifiche successive, che non possono prescindere dalla
3 dichiarazione dei redditi, proprio alla luce della concatenazione delle fasi del procedimento, prefigurata dalla legge. L'art. 3, comma 6, quarto periodo, della legge n. 335 del 1995 dispone, infatti, che l'assegno sia erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente e sia conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Nell'assetto vigente, pertanto, a differenza di quanto era previsto per la pensione sociale dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la domanda amministrativa non dev'essere più corredata dalla certificazione degli uffici finanziari che attesta le condizioni d'indigenza dell'assistito (Cass. civ., sez. lav., 18/11/2016, n. 23529).
È l'interessato, con la propria dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti di legge per accedere alla provvidenza, a dare impulso al procedimento amministrativo, formulando un giudizio prognostico sulle proprie condizioni di bisogno. La presentazione della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti si colloca in un momento successivo e si procederà allora a un eventuale conguaglio, nell'ipotesi di scostamento tra la situazione reddituale dichiarata in anticipo e i redditi concretamente conseguiti.
In un procedimento che si esplica in due fasi, indefettibili e distinte, la mera erogazione provvisoria dell'assegno sociale, disposta in virtù delle dichiarazioni dell'assistito che ha avvalorato la sussistenza dei presupposti di legge, non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel disegno del legislatore, tale dichiarazione costituisce adempimento imprescindibile, deputato in via esclusiva a documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e ad attivare le indispensabili verifiche dell'Istituto. In questa prospettiva, è quindi d'uopo richiamare il comma 8 dell'art. 35, del decreto legge n. 207 del 2008.
Esso risulta così formulato:
“Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”. Dunque, la richiamata disposizione ha introdotto, in merito alle verifiche delle situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, novità che riguardano il periodo di riferimento da considerare ai fini delle prestazioni collegate al reddito e, conseguentemente, la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi reddituali.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:
- dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
- dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente. E' opportuno, a questo proposito, ricordare che, in forza del successivo art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008, “ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
4 Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli
Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. In particolare, deve presentare il modello RED:
- chi presenta la dichiarazione dei redditi e possiede anche redditi che non sono dichiarabili sul 730 o
Modello REDDITI perché esenti o esclusi dalla dichiarazione, esempio il lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d' imposta o sostitutiva IRPEF;
- chi dispone di soli redditi di pensione (propri e/o dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente;
- chi è esonerato dall'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, ma è in possesso di redditi ulteriori a quelli di pensione (es. redditi da immobili, redditi da capitali ecc.);
- i titolari di lacune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate (Reddito da co.co.co o assimilato, pensioni estere, redditi di lavoro autonomo e occasionale, gettoni di presenza).
In attuazione di detta disciplina ed al fine, ivi espressamente previsto, di determinare i tempi e le modalità per la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano le prestazioni, CP_ l' ha emanato la circolare n. 195/2015, individuando analiticamente i soggetti in relazione ai quali rileva l'obbligo di comunicazione e le tipologie di reddito da comunicare rispetto a ciascuna provvidenza corrisposta dall' . CP_2
In base alla richiamata circolare, i pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del coniuge o dei
CP_2 familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati).
CP_2 Al punto 2.2 della circolare, intitolato “Modalità di dichiarazione all' dei dati reddituali –
CP_2 Modello RED” è previsto che “sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente
CP_2 all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale”. Al punto 3.3 della circolare, intitolato “assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni”, è espressamente previsto che “nel caso in cui, ai fini della comunicazione all' della situazione
CP_2 reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale,
CP_2 rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il CP_1 titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' ” (v. negli stessi
CP_2 termini, sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, del 04.10.2024, R.G. 384/2024)
5 Tanto chiarito in via generale, con specifico riferimento all'odierna fattispecie (per un caso corrispondente di indebito su assegno sociale, ritenuto legittimo a fronte di redditi derivanti da proventi di vendita immobiliare, si veda Appello Bari, Sez. lav., Sentenza n. 539/2024, pubbl. il 08/04/2024 – R.G. n. 395/2022), è pacifico che la ricorrente abbia omesso di comunicare all' CP_2 la variazione/incidenza reddituale correlata alla compravendita di azioni.
Né risulta che la parte ricorrente abbia provveduto, con riguardo all'annualità di riferimento, alla relativa dichiarazione fiscale.
Alla luce di tali circostanze, si ravvisa in capo alla parte ricorrente una condizione soggettiva del tutto ostativa alla rivendicata irripetibilità delle somme, non potendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'assolvimento dell'onere di comunicazione, la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dell'atto di compravendita.
Detto atto, infatti, costituisce un adempimento che risulta insuscettibile di porre l' nelle CP_2 condizioni di venire tempestivamente a conoscenza di una variazione reddituale, tanto più se la circostanza è stata esclusa in sede di autocertificazione. In tale situazione, la domanda giudiziale deve essere rigettata, attesa la legittimità del recupero CP_ operato dall' anche in carenza di situazioni lesive dell'affidamento dell'accipiens, che era di contro ben consapevole dell'avvenuta percezione di un reddito nel periodo indicato. A quest'ultimo proposito, occorre in effetti aggiungere che una situazione di dolo idonea a legittimare la ripetizione dell'indebito può ravvisarsi allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. civ., Sez. VI - lav., 25/08/2020, n. 17644; Cass. civ., Sez. lav., 09/11/2018, n.
28771; Cass. civ. Sez. VI - lav., 16/09/2019, n. 23036).
Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato. Tuttavia, essendo in atti idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 152 disp. att c.p.c., parte ricorrente va dichiarata esente dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 25.09.2024, così provvede: CP_1
- Rigetta il ricorso.
- Spese irripetibili.
Bari, lì 22.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11654/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DIGREGORIO MARIANNA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con i procuratori avv.ti MASTRORILLI FRANCESCA CP_1
e TIBERINO CARLA
Resistente
Oggetto: Ripetizione indebito;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 25.09.2024, l'istante in epigrafe indicata domandava l'accertamento negativo dell'indebito sulla pensione cat. AS, in godimento dal 01.03.2014, comunicato con nota del CP_1 26.06.2024, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, per l'importo di € 2.445,82, con la seguente motivazione: “compravendita di azioni come da atti del Registro del 17/09/2018”.
L'istante censurava la legittimità della richiesta restitutoria, in quanto “non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, peraltro neanche dedotte dall' , i ratei dell'assegno sociale asseritamente indebitamente erogati non sono ripetibili per CP_2 il periodo anteriore al provvedimento di revoca;” (cfr. pag. 6 del ricorso); eccepiva, in ogni caso, CP_ l'irripetibilità delle somme percepite in assenza di dolo del beneficiario;
obiettando pure che “l' non avrebbe potuto recuperare la prestazione oltre l'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa, così come stabilito dall'articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010” (cfr. pag. 6 del ricorso). Pertanto, chiedeva di dichiararsi non dovute le somme pretese in restituzione dall' erogate a CP_1 titolo di ratei di assegno sociale nell'anno 2019, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Costituendosi, l' contestava gli avversi assunti, evidenziando come l'indebito fosse scaturito da CP_1 ricostituzione d'ufficio in considerazione dei redditi diversi da pensione prodotti dalla ricorrente nell'anno 2018 per atto compravendita di azioni del 17/09/2018, incidenti sull'importo dell'AS percepito nel 2019, anno successivo, su cui i redditi diversi da pensione dell'anno precedente rilevano. Al riguardo, l'ente previdenziale evidenziava di avere riscontrato la produzione reddituale all'esito di verifica autonoma presso gli atti del registro, non avendo l'istante dichiarato la somma percepita a titolo di vendita azioni con riferimento ai redditi dell'anno 2018. Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Ai fini della decisione si deve premettere come l'onere della prova della causale dell'indebito, ex art. 2697 c.c., non gravi sull' , ma sul ricorrente che chiede l'accertamento negativo del diritto CP_1 dell'Istituto di procedere alla ripetizione di quanto indebitamente erogato. La giurisprudenza più recente, peraltro anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che: “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (cfr. Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
Il suddetto principio può trovare applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011); in difetto di tali presupposti, non scatta l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Ne discende che - in alternativa - per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che, costituendosi in giudizio, l' fornisca argomenti idonei a CP_1 consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo l'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta.
2 Nel caso di specie, sia nel provvedimento amministrativo, sia con le ulteriori specificazioni contenute nella memoria difensiva, l' ha chiarito che l'indebito si è determinato da ricostituzione in CP_1 considerazione dei redditi diversi da pensione prodotti dalla ricorrente nell'anno 2018 per atto compravendita di azioni del 17/09/2018, incidenti sull'importo dell'AS percepito nel 2019, anno successivo, su cui i redditi diversi da pensione dell'anno precedente rilevano.
Ne deriva che l' ha adempiuto l'onere di fornire argomenti idonei a consentire la ricostruzione CP_1 delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero;
pertanto, in base alla giurisprudenza innanzi citata della Suprema Corte, incombe sul ricorrente l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
Orbene, si osserva che parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio impostole.
L'indebito della ricorrente si è, come visto, venuto a creare a seguito di ricostituzione d'ufficio in considerazione dei redditi diversi da pensione oggetto di verifica da parte dell' e pacificamente CP_1 prodotti dall'istante nell'anno 2018 per atto compravendita di azioni del 17/09/2018, incidenti sull'importo dell'AS percepito nel 2019, anno successivo, su cui i redditi diversi da pensione dell'anno precedente rilevano.
Al riguardo, secondo il disposto contenuto nell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, alla formazione del reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Fatta questa premessa, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 11/01/2022, n. 570), la fattispecie dev'essere inquadrata nell'ambito della disciplina dell'indebito assistenziale, non anche nell'alveo delle norme sull'indebito pensionistico (L. 88/1989). Infatti, sebbene la L. 88/1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche “la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26”, altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6. Benché, infatti, attribuito “con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma”, si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. civ., Sez. lav., 18/11/2016, n. 23529), “con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie” (Cass. civ., Sez. lav., 02/07/2021, n. 18820). Ciò posto, come dedotto dalla difesa dell'odierno istante, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato. E' però anche vero che (si veda, sul punto, Cass. civ., Sez. lav., 07/02/2024, n. 3522, peraltro versata CP_ in atti dalla difesa dell' il meccanismo di liquidazione dell'assegno sociale è scandito in una fase di erogazione provvisoria e in una successiva fase di conguaglio, che s'inquadra nel momento successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. E' perciò immanente al sistema normativo una scissione tra la liquidazione provvisoria, che muove dalle attestazioni rese dall'interessato, e le verifiche successive, che non possono prescindere dalla
3 dichiarazione dei redditi, proprio alla luce della concatenazione delle fasi del procedimento, prefigurata dalla legge. L'art. 3, comma 6, quarto periodo, della legge n. 335 del 1995 dispone, infatti, che l'assegno sia erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente e sia conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Nell'assetto vigente, pertanto, a differenza di quanto era previsto per la pensione sociale dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la domanda amministrativa non dev'essere più corredata dalla certificazione degli uffici finanziari che attesta le condizioni d'indigenza dell'assistito (Cass. civ., sez. lav., 18/11/2016, n. 23529).
È l'interessato, con la propria dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti di legge per accedere alla provvidenza, a dare impulso al procedimento amministrativo, formulando un giudizio prognostico sulle proprie condizioni di bisogno. La presentazione della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti si colloca in un momento successivo e si procederà allora a un eventuale conguaglio, nell'ipotesi di scostamento tra la situazione reddituale dichiarata in anticipo e i redditi concretamente conseguiti.
In un procedimento che si esplica in due fasi, indefettibili e distinte, la mera erogazione provvisoria dell'assegno sociale, disposta in virtù delle dichiarazioni dell'assistito che ha avvalorato la sussistenza dei presupposti di legge, non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel disegno del legislatore, tale dichiarazione costituisce adempimento imprescindibile, deputato in via esclusiva a documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e ad attivare le indispensabili verifiche dell'Istituto. In questa prospettiva, è quindi d'uopo richiamare il comma 8 dell'art. 35, del decreto legge n. 207 del 2008.
Esso risulta così formulato:
“Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”. Dunque, la richiamata disposizione ha introdotto, in merito alle verifiche delle situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, novità che riguardano il periodo di riferimento da considerare ai fini delle prestazioni collegate al reddito e, conseguentemente, la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi reddituali.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:
- dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
- dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente. E' opportuno, a questo proposito, ricordare che, in forza del successivo art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008, “ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
4 Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli
Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. In particolare, deve presentare il modello RED:
- chi presenta la dichiarazione dei redditi e possiede anche redditi che non sono dichiarabili sul 730 o
Modello REDDITI perché esenti o esclusi dalla dichiarazione, esempio il lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d' imposta o sostitutiva IRPEF;
- chi dispone di soli redditi di pensione (propri e/o dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente;
- chi è esonerato dall'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, ma è in possesso di redditi ulteriori a quelli di pensione (es. redditi da immobili, redditi da capitali ecc.);
- i titolari di lacune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate (Reddito da co.co.co o assimilato, pensioni estere, redditi di lavoro autonomo e occasionale, gettoni di presenza).
In attuazione di detta disciplina ed al fine, ivi espressamente previsto, di determinare i tempi e le modalità per la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano le prestazioni, CP_ l' ha emanato la circolare n. 195/2015, individuando analiticamente i soggetti in relazione ai quali rileva l'obbligo di comunicazione e le tipologie di reddito da comunicare rispetto a ciascuna provvidenza corrisposta dall' . CP_2
In base alla richiamata circolare, i pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del coniuge o dei
CP_2 familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati).
CP_2 Al punto 2.2 della circolare, intitolato “Modalità di dichiarazione all' dei dati reddituali –
CP_2 Modello RED” è previsto che “sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente
CP_2 all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale”. Al punto 3.3 della circolare, intitolato “assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni”, è espressamente previsto che “nel caso in cui, ai fini della comunicazione all' della situazione
CP_2 reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale,
CP_2 rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il CP_1 titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all' ” (v. negli stessi
CP_2 termini, sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, del 04.10.2024, R.G. 384/2024)
5 Tanto chiarito in via generale, con specifico riferimento all'odierna fattispecie (per un caso corrispondente di indebito su assegno sociale, ritenuto legittimo a fronte di redditi derivanti da proventi di vendita immobiliare, si veda Appello Bari, Sez. lav., Sentenza n. 539/2024, pubbl. il 08/04/2024 – R.G. n. 395/2022), è pacifico che la ricorrente abbia omesso di comunicare all' CP_2 la variazione/incidenza reddituale correlata alla compravendita di azioni.
Né risulta che la parte ricorrente abbia provveduto, con riguardo all'annualità di riferimento, alla relativa dichiarazione fiscale.
Alla luce di tali circostanze, si ravvisa in capo alla parte ricorrente una condizione soggettiva del tutto ostativa alla rivendicata irripetibilità delle somme, non potendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'assolvimento dell'onere di comunicazione, la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dell'atto di compravendita.
Detto atto, infatti, costituisce un adempimento che risulta insuscettibile di porre l' nelle CP_2 condizioni di venire tempestivamente a conoscenza di una variazione reddituale, tanto più se la circostanza è stata esclusa in sede di autocertificazione. In tale situazione, la domanda giudiziale deve essere rigettata, attesa la legittimità del recupero CP_ operato dall' anche in carenza di situazioni lesive dell'affidamento dell'accipiens, che era di contro ben consapevole dell'avvenuta percezione di un reddito nel periodo indicato. A quest'ultimo proposito, occorre in effetti aggiungere che una situazione di dolo idonea a legittimare la ripetizione dell'indebito può ravvisarsi allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. civ., Sez. VI - lav., 25/08/2020, n. 17644; Cass. civ., Sez. lav., 09/11/2018, n.
28771; Cass. civ. Sez. VI - lav., 16/09/2019, n. 23036).
Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato. Tuttavia, essendo in atti idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 152 disp. att c.p.c., parte ricorrente va dichiarata esente dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 25.09.2024, così provvede: CP_1
- Rigetta il ricorso.
- Spese irripetibili.
Bari, lì 22.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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