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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/07/2025, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7307/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Izzo, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n. 7307/2021
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti Vincenzo Schiavone e dall'avv. Sonia Panaro Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso e relativa istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato in data 28.1.2021, parte ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale chiedendo di ordinare la sua immediata assunzione da parte della in persona del legale rappresentante pro tempore;
di condannare ai Controparte_2 sensi dell'art. 18, legge n. 300 del 1970, la società in persona del l.r.p.t Controparte_2
alla propria reintegra nel proprio posto di lavoro, con le mansioni equivalenti o inferiori e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dalla data del passaggio di cantiere dall'11/03/2020 e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Deduceva in particolare:
di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società Via CP_3
Romagna ,n 29 62010 Morrovalle , a decorrere dal 17/07/2017 con contratto full time a tempo indeterminato inquadrato nella qualifica di Operaio Ecologico livello del CCNL livello 2 con mansione di Piazzalista;
che con determinazione n 58 dell' 11 /02/2020 del responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Ambiente del Comune di Casal di Principe, si procedeva alla risoluzione del contratto rep.
3953 del 06/07/2017 stipulato con la per gravi inadempimenti contrattuali;
CP_3
che con Ordinanza sindacale n° 1 dell'11/02/2020 il Sindaco di Casal di Principe ordinava alla di garantire la continuità del servizio ai lavoratori dipendenti a far data CP_3 dall'11/02/2020 e nelle more del passaggio di cantiere, alle medesime condizione allora vigenti, e alla Società di provvedere al passaggio di cantiere dei lavoratori Controparte_2
stabilizzati del Comune di Casal di Principe in conformità del CCNL Fise – e CP_4
secondo le condizioni economiche di cui alla determina del Settore LL.PP. ed Ambiente n°
61 dell'11/02/2020;
che in data 11/03/2020 veniva sottoscritto il verbale ex art.6 del CCNL categoriale per formalizzare il passaggio di cantiere dalla alla ove la CP_3 Controparte_2
si obbligava ad assumere a tempo indeterminato tutto il personale Controparte_2
avente diritto indicato nell'elenco allegato al verbale, mantenendo inalterati i livelli di inquadramento, le mansioni e i parametri;
che con lettera raccomandata del 18/03/2020 gli amministratori straordinari p.t. della CP_3
comunicavano al ricorrente Sig. la risoluzione del rapporto e il
[...] Parte_1
passaggio alla Balestrieri spa di lavoro dall'11/03/2020;
che il passaggio di cantiere dalla alla ha comportato l'assunzione di tutti i CP_3 CP_2
lavoratori, e quindi anche del ricorrente, che al momento del passaggio risultava in malattia a far data dal 13/01/2020 in forza dell'art 6 del CCNL;
che in data 08/05/2020 la Balestrieri spa sottoponeva a visita del medico competente il Sig.
che veniva dichiarato inidoneo alla mansione specifica;
Parte_1
che successivamente in data 23/06/2020 la documentazione veniva sottoposta alla
Commissione per la Valutazione, che confermava l'inidoneità del alla mansione di Pt_1
operatore ecologico;
che con missiva del 20/08/2020 il chiedeva chiarimenti alla Balestrieri spa circa la Pt_1
sua mancata assunzione nonché per il mancato pagamento delle mensilità relative a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2020;
che la Balestrieri spa con missiva del 24/08/2020 rispondeva che la mancata assunzione del dipendeva dallo stato di indisponibilità dello stesso alla data del passaggio di cantiere. Pt_1
Si costituiva in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto della domanda cautelare ex art
700 c.p.c. nonchè il rigetto del ricorso anche nel merito. In particolare, deduceva che ai sensi dell'art 4 CCNL di settore tutti i lavoratori del comparto devono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) idoneità al lavoro e alle mansioni;
2) consegna del casellario giudiziario e dei carichi pendenti non anteriore a tre mesi, nel rispetto della normativa vigente e della l.
300/70.
Nel caso di specie la eccepiva che il non aveva mai depositato tale CP_2 Pt_1
documentazione, e che, a seguito della visita medica preassuntiva di sorveglianza sanitaria a cui la aveva dovuto sottoporre il , in quanto assente da più di 60 giorni ai sensi CP_2 Pt_1 dell'art. 42 lett. e ter d. lgs 81/08 (ossia dal 13.1.20220 al 12.4.2020), questi era stato dichiarato inidoneo permanente alle mansioni, giudizio poi confermato anche dalla Commissione competente dell' Parte_2
La società deduceva infine che il ricorrente non era stato mai assunto, essendo in malattia al momento del passaggio di cantiere, e attesa l'inidoneità permanente alle mansioni, tanto che gli veniva appunto comunicata “la mancata assunzione” per l'inidoneità fisica, e non il licenziamento.
Rigettata la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora, proseguiva il giudizio di merito, e la causa, rinviata per la decisione, è decisa con la presente sentenza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate.
Ciò posto il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito si espone.
L'art. 6 CCNL FISE prevede che “l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale alla scadenza effettiva del contratto di appalto risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione". Tale previsione assume efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio di igiene ambientale, configurando, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, un diritto soggettivo in capo al lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessata, che rinviene la propria ratio nell'esigenza che i lavoratori addetti in via ordinaria all'appalto oggetto di avvicendamento non rimangano privi di occupazione per effetto di quest'ultimo.
Tuttavia, come chiarito anche dalla Corte di Cassazione, nonché dalla giurisprudenza amministrativa, non si tratta di un diritto soggettivo perfetto all'assunzione da parte dei lavoratori impiegati nell'appalto (Cass. 341/2018), in quanto tale clausola sociale, evidentemente finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali, va sempre interpretata in modo elastico e mai potrebbe interferire con il principio costituzionale di libera iniziativa economica (art. 41) o con quello dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.).
Il mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va difatti contemperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto (cfr. Cons. Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4665; 24 luglio 2019, n. 5243; V, 12 febbraio 2020, n. 1066,; Cons. Stato, V, 17 gennaio 2018 n. 272; Cons. Stato, III 5 maggio 2017, n. 2078; Cons. Stato, V 7 giugno 2016, n.
2433; Cons. Stato, III, 30 marzo 2016, n. 1255, Cons. Stato, Comm. spec., parere 21 novembre
2018, n. 2703).
Il diritto all'assunzione incontra quindi il limite, derivante dai principi generali del sistema, della possibilità per il futuro datore di lavoro di far valere l'esistenza di condizioni ostative all'assunzione inerenti alla valutazione dell'attitudine professionale dello stesso dipendente, come confermato dalla previsione di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 8, che consente la effettuazione di indagini destinate alla valutazione dell'attitudine professionale in vista di una futura assunzione.
Come chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, quindi, in caso di cambio d'appalto, l'azienda che subentra, a prescindere dalla clausola di salvaguardia, non è obbligata ad assumere il dipendente dell'impresa uscente, se lo stesso è privo della necessaria attitudine professionale (Cass. 22212/2022).
Ciò premesso, quindi, nel caso in esame rileva il Tribunale che il ricorrente, già in malattia al momento del passaggio di cantiere, e rispetto al quale non era stata fornita alla subentrante la relativa documentazione, nonostante la richiesta inoltrata allo scopo, è stato CP_2 sottoposto a visita medica da parte della al fine di verificarne l'attitudine professionale, CP_2
circostanza che, come sopra chiarito, rientra nei poteri dell'impresa subentrante.
Infondata è quindi la censura del ricorrente sul punto, il quale eccepisce che la non CP_2
avrebbe dovuto sottoporlo a tale visita medica, dovendo procedere dapprima alla sua assunzione, in virtù del passaggio di cantiere, e poi eventualmente sottoporlo a visita.
Dalla documentazione versata in atti è provato che il è risultato privo della necessaria Pt_1
attitudine professionale, essendo stato valutato inidoneo permanente alla mansione sia a seguito della visita medica espletata in data 8.5.2020, sia a seguito della visita espletata innanzi alla
Commissione medica in data 23.6.2020.
La società resistente, dunque, non ha proceduto all'assunzione del lavoratore, come comunicato già il 18.5.2020 a seguito della prima visita medica espletata, e poi come chiarito a seguito della richiesta del lavoratore nell'agosto 2020.
Trattandosi di una totale inidoneità alla mansione del lavoratore, poi, la società neppure ha potuto provvedere a ricollocarlo altrimenti.
Per tutto quanto esposto, in definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere rigettato.
Le spese di lite, anche della fase cautelare, sono integralmente compensate tra le parti, attesa la complessità delle questioni sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 25.7.2025.
Si comunichi.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Izzo, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n. 7307/2021
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti Vincenzo Schiavone e dall'avv. Sonia Panaro Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso e relativa istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato in data 28.1.2021, parte ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale chiedendo di ordinare la sua immediata assunzione da parte della in persona del legale rappresentante pro tempore;
di condannare ai Controparte_2 sensi dell'art. 18, legge n. 300 del 1970, la società in persona del l.r.p.t Controparte_2
alla propria reintegra nel proprio posto di lavoro, con le mansioni equivalenti o inferiori e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dalla data del passaggio di cantiere dall'11/03/2020 e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Deduceva in particolare:
di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società Via CP_3
Romagna ,n 29 62010 Morrovalle , a decorrere dal 17/07/2017 con contratto full time a tempo indeterminato inquadrato nella qualifica di Operaio Ecologico livello del CCNL livello 2 con mansione di Piazzalista;
che con determinazione n 58 dell' 11 /02/2020 del responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Ambiente del Comune di Casal di Principe, si procedeva alla risoluzione del contratto rep.
3953 del 06/07/2017 stipulato con la per gravi inadempimenti contrattuali;
CP_3
che con Ordinanza sindacale n° 1 dell'11/02/2020 il Sindaco di Casal di Principe ordinava alla di garantire la continuità del servizio ai lavoratori dipendenti a far data CP_3 dall'11/02/2020 e nelle more del passaggio di cantiere, alle medesime condizione allora vigenti, e alla Società di provvedere al passaggio di cantiere dei lavoratori Controparte_2
stabilizzati del Comune di Casal di Principe in conformità del CCNL Fise – e CP_4
secondo le condizioni economiche di cui alla determina del Settore LL.PP. ed Ambiente n°
61 dell'11/02/2020;
che in data 11/03/2020 veniva sottoscritto il verbale ex art.6 del CCNL categoriale per formalizzare il passaggio di cantiere dalla alla ove la CP_3 Controparte_2
si obbligava ad assumere a tempo indeterminato tutto il personale Controparte_2
avente diritto indicato nell'elenco allegato al verbale, mantenendo inalterati i livelli di inquadramento, le mansioni e i parametri;
che con lettera raccomandata del 18/03/2020 gli amministratori straordinari p.t. della CP_3
comunicavano al ricorrente Sig. la risoluzione del rapporto e il
[...] Parte_1
passaggio alla Balestrieri spa di lavoro dall'11/03/2020;
che il passaggio di cantiere dalla alla ha comportato l'assunzione di tutti i CP_3 CP_2
lavoratori, e quindi anche del ricorrente, che al momento del passaggio risultava in malattia a far data dal 13/01/2020 in forza dell'art 6 del CCNL;
che in data 08/05/2020 la Balestrieri spa sottoponeva a visita del medico competente il Sig.
che veniva dichiarato inidoneo alla mansione specifica;
Parte_1
che successivamente in data 23/06/2020 la documentazione veniva sottoposta alla
Commissione per la Valutazione, che confermava l'inidoneità del alla mansione di Pt_1
operatore ecologico;
che con missiva del 20/08/2020 il chiedeva chiarimenti alla Balestrieri spa circa la Pt_1
sua mancata assunzione nonché per il mancato pagamento delle mensilità relative a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2020;
che la Balestrieri spa con missiva del 24/08/2020 rispondeva che la mancata assunzione del dipendeva dallo stato di indisponibilità dello stesso alla data del passaggio di cantiere. Pt_1
Si costituiva in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto della domanda cautelare ex art
700 c.p.c. nonchè il rigetto del ricorso anche nel merito. In particolare, deduceva che ai sensi dell'art 4 CCNL di settore tutti i lavoratori del comparto devono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) idoneità al lavoro e alle mansioni;
2) consegna del casellario giudiziario e dei carichi pendenti non anteriore a tre mesi, nel rispetto della normativa vigente e della l.
300/70.
Nel caso di specie la eccepiva che il non aveva mai depositato tale CP_2 Pt_1
documentazione, e che, a seguito della visita medica preassuntiva di sorveglianza sanitaria a cui la aveva dovuto sottoporre il , in quanto assente da più di 60 giorni ai sensi CP_2 Pt_1 dell'art. 42 lett. e ter d. lgs 81/08 (ossia dal 13.1.20220 al 12.4.2020), questi era stato dichiarato inidoneo permanente alle mansioni, giudizio poi confermato anche dalla Commissione competente dell' Parte_2
La società deduceva infine che il ricorrente non era stato mai assunto, essendo in malattia al momento del passaggio di cantiere, e attesa l'inidoneità permanente alle mansioni, tanto che gli veniva appunto comunicata “la mancata assunzione” per l'inidoneità fisica, e non il licenziamento.
Rigettata la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora, proseguiva il giudizio di merito, e la causa, rinviata per la decisione, è decisa con la presente sentenza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate.
Ciò posto il ricorso deve essere rigettato per quanto di seguito si espone.
L'art. 6 CCNL FISE prevede che “l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale alla scadenza effettiva del contratto di appalto risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione". Tale previsione assume efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio di igiene ambientale, configurando, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, un diritto soggettivo in capo al lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessata, che rinviene la propria ratio nell'esigenza che i lavoratori addetti in via ordinaria all'appalto oggetto di avvicendamento non rimangano privi di occupazione per effetto di quest'ultimo.
Tuttavia, come chiarito anche dalla Corte di Cassazione, nonché dalla giurisprudenza amministrativa, non si tratta di un diritto soggettivo perfetto all'assunzione da parte dei lavoratori impiegati nell'appalto (Cass. 341/2018), in quanto tale clausola sociale, evidentemente finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali, va sempre interpretata in modo elastico e mai potrebbe interferire con il principio costituzionale di libera iniziativa economica (art. 41) o con quello dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.).
Il mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va difatti contemperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto (cfr. Cons. Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4665; 24 luglio 2019, n. 5243; V, 12 febbraio 2020, n. 1066,; Cons. Stato, V, 17 gennaio 2018 n. 272; Cons. Stato, III 5 maggio 2017, n. 2078; Cons. Stato, V 7 giugno 2016, n.
2433; Cons. Stato, III, 30 marzo 2016, n. 1255, Cons. Stato, Comm. spec., parere 21 novembre
2018, n. 2703).
Il diritto all'assunzione incontra quindi il limite, derivante dai principi generali del sistema, della possibilità per il futuro datore di lavoro di far valere l'esistenza di condizioni ostative all'assunzione inerenti alla valutazione dell'attitudine professionale dello stesso dipendente, come confermato dalla previsione di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 8, che consente la effettuazione di indagini destinate alla valutazione dell'attitudine professionale in vista di una futura assunzione.
Come chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, quindi, in caso di cambio d'appalto, l'azienda che subentra, a prescindere dalla clausola di salvaguardia, non è obbligata ad assumere il dipendente dell'impresa uscente, se lo stesso è privo della necessaria attitudine professionale (Cass. 22212/2022).
Ciò premesso, quindi, nel caso in esame rileva il Tribunale che il ricorrente, già in malattia al momento del passaggio di cantiere, e rispetto al quale non era stata fornita alla subentrante la relativa documentazione, nonostante la richiesta inoltrata allo scopo, è stato CP_2 sottoposto a visita medica da parte della al fine di verificarne l'attitudine professionale, CP_2
circostanza che, come sopra chiarito, rientra nei poteri dell'impresa subentrante.
Infondata è quindi la censura del ricorrente sul punto, il quale eccepisce che la non CP_2
avrebbe dovuto sottoporlo a tale visita medica, dovendo procedere dapprima alla sua assunzione, in virtù del passaggio di cantiere, e poi eventualmente sottoporlo a visita.
Dalla documentazione versata in atti è provato che il è risultato privo della necessaria Pt_1
attitudine professionale, essendo stato valutato inidoneo permanente alla mansione sia a seguito della visita medica espletata in data 8.5.2020, sia a seguito della visita espletata innanzi alla
Commissione medica in data 23.6.2020.
La società resistente, dunque, non ha proceduto all'assunzione del lavoratore, come comunicato già il 18.5.2020 a seguito della prima visita medica espletata, e poi come chiarito a seguito della richiesta del lavoratore nell'agosto 2020.
Trattandosi di una totale inidoneità alla mansione del lavoratore, poi, la società neppure ha potuto provvedere a ricollocarlo altrimenti.
Per tutto quanto esposto, in definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere rigettato.
Le spese di lite, anche della fase cautelare, sono integralmente compensate tra le parti, attesa la complessità delle questioni sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 25.7.2025.
Si comunichi.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo