Sentenza 29 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 29/04/2022, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/04/2022
N. 00682/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01337/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1337 del 2020, proposto da
De OL SE e De RL LO, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigia Brunetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1372/2005 del Tribunale Civile di Taranto, Prima Sezione Stralcio, resa nel giudizio R.G. n. 1068/1993 il 24.01.2005, depositata in data 4 aprile 2005, munita di formula esecutiva il 02.08.2010, notificata il 10.08.2010, con cui il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo è stato condannato al pagamento a favore del sig. De OL SE: A) degli interessi al tasso ufficiale di sconto nelle seguenti misure: - sulla somma di Euro 31.017,50 dal 03.08.1990 al 08.10.1990; - sulla somma di Euro 22.764,17 dal 09.10.1990 al 11.05.1992; B) degli interessi legali sulle somme determinate sub A), da dì della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo; nonché in favore dell'Avv. LO De RL, distrattario: C) delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 3.170,00 (Euro 185,00 per spese, Euro 950,00 per diritti di procuratore, Euro 2.000,00 per onorari di avvocato), oltre rimborso spese generali, accessori previdenziali e fiscali.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso di ottemperanza all’esame, ritualmente notificato al Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo il 27.10.2020, e depositato in giudizio (nel rispetto del dimezzamento dei termini) in data 10.11.2020, De OL SE e De RL LO chiedono l’ottemperanza del giudicato formatosi in ordine alla sentenza n.1372/2005 indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Civile di Taranto, Prima Sezione Stralcio, condannava il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo al pagamento in favore del sig. De OL SE degli interessi al tasso ufficiale di sconto nelle seguenti misure: sulla somma di Euro 31.017,50 dal 03.08.1990 al 08.10.1990; sulla somma di Euro 22.764,17 dal 09.10.1990 al 11.05.1992, e degli interessi legali sulle suddette somme dovute a titolo di interessi al tasso ufficiale di sconto, da dì della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo e in favore dell'Avv. LO De RL, distrattario, delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 3.170,00 (Euro 185,00 per spese, Euro 950,00 per diritti di procuratore, Euro 2.000,00 per onorari di avvocato), oltre rimborso spese generali, accessori previdenziali e fiscali.
La predetta sentenza n. 1372/2005 del Tribunale Civile di Taranto, Prima Sezione Stralcio, munita
di formula esecutiva in data 02.08.2010, veniva regolarmente notificata, unitamente ad atto di
precetto di pagamento, al Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo in data 10.08.2010.
Il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo non si è costituito nel presente giudizio di ottemperanza.
Nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso di ottemperanza in esame, regolare in rito, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Con memoria deposita in data 14/16.03.2022, il difensore dei ricorrenti, “premesso che il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo ha nelle more ottemperato spontaneamente e interamente” ha dichiarato “ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 c.p.a. di voler rinunciare al ricorso sopra indicato”.
A seguito della sopravvenienza citata non resta, al Collegio, che dichiarare l’improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso di ottemperanza, nonostante il nomen iuris espresso nella dichiarazione (“rinuncia al ricorso”) suindicata, atteso che “nell'ambito di un giudizio amministrativo la dichiarazione con la quale il ricorrente manifesti l'intenzione di rinunciare al ricorso, pur non risultando notificata all'Amministrazione resistente, dimostra in maniera inequivoca la carenza di interesse alla decisione della causa ex art. 84, comma 4, c.p.a.” e, quindi, “anche in assenza delle formalità di cui all'art. 84 c.p.a., il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti che sussiste un'ipotesi di sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa” (Consiglio Stato, sentenze n. 3426/2019 e n. 1506/2019).
Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese irripetibili, avendo parte ricorrente dichiarato di rinunciare al ricorso, sia pur senza perfezionare la rinuncia e in assenza di costituzione del Consorzio intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza di cui in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO