Trib. Caltanissetta, sentenza 27/12/2025, n. 836
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Sentenza 27 dicembre 2025

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  • Accolto
    Venir meno della comunione di vita materiale e spirituale

    Il collegio osserva che dalle allegazioni delle parti e dall'esito negativo del tentativo di conciliazione si ricava con evidenza che è venuta meno tra i coniugi la comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Pertanto, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione va accolta, siccome fondata.

  • Altro
    Condotta del marito contraria ai doveri coniugali

    Preliminarmente all'esame nel merito della domanda di addebito della separazione, il collegio ritiene necessario provvedere sulla istanza volta ad ottenere l'ammissione della prova testimoniale dedotta in ricorso, non ammessa in fase istruttoria e sulla quale, come detto, la difesa ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni: su di essa si dispone con separata ordinanza, reputandosi la prova dedotta ammissibile e rilevante, seppure parzialmente, dovendosi escludere il capitolo contenente valutazioni.

  • Altro
    Interesse del minore

    La causa va rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio, con provvedimenti temporanei ed urgenti già adottati nell'interesse della prole e dei coniugi.

  • Altro
    Collocamento prevalente del minore

    La causa va rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio, con provvedimenti temporanei ed urgenti già adottati nell'interesse della prole e dei coniugi.

  • Altro
    Stato di bisogno della moglie

    La causa va rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio, con provvedimenti temporanei ed urgenti già adottati nell'interesse della prole e dei coniugi.

  • Altro
    Spese per il mantenimento dei figli

    La causa va rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio, con provvedimenti temporanei ed urgenti già adottati nell'interesse della prole e dei coniugi.

  • Altro
    Diritto di proprietà

    La causa va rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio, con provvedimenti temporanei ed urgenti già adottati nell'interesse della prole e dei coniugi.

  • Altro
    Violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie

    La causa va rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio, con provvedimenti temporanei ed urgenti già adottati nell'interesse della prole e dei coniugi.

  • Altro
    Interesse del minore

    La causa va rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio, con provvedimenti temporanei ed urgenti già adottati nell'interesse della prole e dei coniugi.

  • Altro
    Collocamento prevalente del minore

    La causa va rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio, con provvedimenti temporanei ed urgenti già adottati nell'interesse della prole e dei coniugi.

  • Altro
    Spese per il mantenimento dei figli

    La causa va rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio, con provvedimenti temporanei ed urgenti già adottati nell'interesse della prole e dei coniugi.

  • Altro
    Spese per il mantenimento dei figli

    La causa va rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione del giudizio, con provvedimenti temporanei ed urgenti già adottati nell'interesse della prole e dei coniugi.

  • Altro
    Soccombenza della controparte

    Nessuna statuizione sulle spese, in ordine alle quali si provvederà all'esito del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Caltanissetta, sentenza 27/12/2025, n. 836
    Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
    Numero : 836
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

    Testo completo