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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/12/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1334/2024 R.G, avente per oggetto: separazione personale tra coniugi, promossa
DA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Gabriella Rossana Lomonaco.
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ET IO LA.
CONVENUTO
Con la partecipazione del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti.
Per la ricorrente: “(…) Si insiste nell'ammissione delle domande istruttorie svolte in precedenza anche in esito alla precedente prova già espletata che nulla ha provato a sostegno delle domande del convenuto che, pertanto, andranno rigettate con ogni conseguente statuizione. Si rinnovano le domande e le conclusioni in precedenza rassegnate da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte e si insiste nella revoca parziale dell'assegno a carico della ricorrente e nella rivisitazione dell'importo dell'assegno posto a carico del convenuto ed a favore della Sig.ra per i motivi ampiamente dedotti e provati in precedenza e rinnovati Pt_1 anche in questa sede, per i motivi sopra richiamati”.
Per il convenuto: “(…) Insiste nelle proprie richieste e conclude riportandosi alle conclusioni tutte rassegnate in seno alla comparsa di costituzione e risposta, datata 17.10.2024, che qui di seguito si riportano: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito reiectis adversis: i coniugi sig.ra e sig. vivranno separati, con obbligo del Parte_1 CP_1 reciproco rispetto, ciascuno libero di fissare la propria residenza ove meglio ritenga;
dichiarare la separazione addebitata alla sig.ra per i fatti esposti in narrativa e Parte_1 per quanto emergerà e sarà confermato nel prosieguo;
il figlio minore verrà affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i coniugi, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente dello stesso con il padre presso
l'immobile sito in Caltanissetta, nella via Due Fontane 109, con tutti gli arredi ivi contenuti. La madre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con il padre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni scolastici e ludici del minore. Solo in caso di disaccordo, il figlio minore trascorrerà con la madre il pomeriggio di due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi (o in mancanza il martedì e il giovedì dalle ore
16.00 alle ore 19.00) e a settimane alterne dalle ore 17.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica, nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno un'altra volta con l'altro genitore, di tre giorni in occasione delle festività natalizie
e di quelle pasquali e di sette giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi. In ogni caso sarà cura del genitore non collocatario comunicare con almeno 30 giorni di anticipo la destinazione della vacanza nonché i recapiti per consentire il contatto telefonico con il minore. Le superiori modalità verranno eseguite con obbligo di prelievo e di riaccompagno da e presso la casa di abitazione del minore. Nel caso di concomitanti impegni del minore i genitori concordemente adotteranno le necessarie modifiche al superiore calendario che – cessata la necessità – riprenderà il suo normale svolgimento;
la casa di Caltanissetta sita nella via Due Fontane di proprietà esclusiva del sig. verrà CP_1 abitata da quest'ultimo con i due figli;
dichiarare che la sig.ra è tenuta Parte_1
a corrispondere al sig. un assegno mensile complessivo di €.600,00 per il CP_1 mantenimento dei due figli e somma soggetta a rivalutazione secondo gli Per_2 Per_1 indici Istat e da versare in favore del convenuto entro giorno 5 di ogni mese;
dichiarare che la sig.ra è tenuta al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie inerenti Pt_1 ai figli e, comunque di tutte le spese necessarie da sostenere per gli stessi, in conformità al protocollo in materia di famiglia adottato dal Tribunale di Caltanissetta;
dichiarare ex lege il diritto di ciascun genitore a percepire in proprio il 50% dell'assegno unico. Condannare parte avversa alle spese e compensi del giudizio.”
Il P.M. nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 15 luglio 2024, Parte_1 esponeva:
- di avere contratto matrimonio con a Caltanissetta il 24 aprile 2017, CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2017, parte I, n. 20;
- che dalla relazione erano nati due figli, il 12/6/2006 e il 5/9/2008; Per_2 Per_1
- che il rapporto coniugale, preceduto da una convivenza di quindici anni, si era deteriorato a causa della condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio tenuta dal marito, che si sarebbe disinteressato della famiglia, avrebbe intrattenuto relazioni sentimentali con altre donne, con una stabilmente dal 2020 e, nel mese di gennaio del 2024, in occasione di un litigio,
l'avrebbe aggredita fisicamente procurandole la deviazione del setto nasale, come da allegato referto del pronto soccorso;
-che, alla suddetta aggressione, da lei non denunciata per non compromettere la carriera del coniuge, commissario della Polizia di Stato, avrebbe fatto seguito, a distanza di circa un mese, un altro litigio, nel corso del quale, dopo avere richiamato il contenuto di una conversazione telefonica che lei aveva avuto con un amico, nel corso della quale si sarebbe lamentata del comportamento del marito, questi le avrebbe intimato di allontanarsi da casa, con la minaccia che in caso contrario avrebbe potuto ucciderla anche di notte;
-che, a seguito di tale minaccia, lei si sarebbe trasferita dalla propria madre;
-che era stato proposto ricorso per separazione consensuale, come da accordo sottoscritto dalle parti personalmente;
-che, stante il contenuto a lei sfavorevole di tale accordo sotto il profilo economico, lei avrebbe revocato il consenso, con conseguente estinzione del processo;
-che era priva di redditi, in quanto dopo la separazione di fatto il marito le avrebbe impedito di continuare a gestire il B & B denominato San Cataldo la cui licenza era a lei intestata, in un immobile di proprietà del predetto. In ragione di tale attività, intrapresa in costanza di matrimonio, le avrebbe lasciato il lavoro presso un supermercato. Alla luce di quanto sopra, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre;
assegnarsi a quest'ultimo la casa familiare;
porsi a carico del l'obbligo di versare mensilmente alla CP_1 moglie un assegno di euro 500,00 fino al reperimento di un'occupazione lavorativa a tempo pieno da parte della predetta, oltre ad euro 300,00, fino alla concorrenza di euro 18.000,00, quale corrispettivo degli arredi della casa familiare a lei appartenenti;
porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse dei figli nella percentuale del settanta per cento, ponendo a proprio carico il residuo trenta per cento;
assegnarsi alla moglie la casa in comproprietà tra i coniugi sita a San Leone con ingresso diverso d quello posto al civico n. 8.
Il tutto, come dettagliatamente indicato in ricorso, al cui contenuto si rinvia.
Tempestivamente costituitosi (con comparsa depositata il 17 ottobre 2024),
[...]
aderiva alla domanda di separazione, contestando però i fatti come esposti in ricorso: a CP_1 dire del predetto, la intollerabilità della prosecuzione della convivenza era da ricollegare alla condotta della moglie, che avrebbe violato il dovere di fedeltà instaurando una relazione sentimentale con altro uomo, con il quale avrebbe anche progettato di andare a vivere, individuando una casa da acquistare a tal fine;
che la moglie si era procurata la frattura del setto nasale cadendo accidentalmente e non rispondeva al vero che egli aveva intrattenuto relazione extraconiugali con altre donne;
che la moglie avrebbe assunto in autonomia la decisione di dimettersi dal precedente impiego presso il supermercato;
che aveva la disponibilità di consistenti somme di denaro, depositate in libretti bancari, oltre ad essere titolare di cespiti immobiliari, tra cui un locale con destinazione commerciale;
che dalla separazione di fatto la moglie non aveva contribuito al mantenimento dei figli, nonostante avesse continuato a percepire per intero l'assegno unico universale in loro favore.
Conclusivamente, la difesa chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie;
che fosse disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento prevalente presso il padre nella casa Per_1 familiare, di cui chiedeva l'assegnazione; che fosse posto a carico della l'obbligo di Pt_1 versare mensilmente al la somma di euro 600 quale contributo di mantenimento in favore CP_1 dei figli, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie nel loro interesse;
che venisse prevista la ripartizione tra i coniugi dell'assegno unico in favore dei figli.
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del 19 novembre 2024, sentite le parti, il presidente esperiva, con esito negativo, il tentativo di conciliazione. Quindi adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi, come da ordinanza in data 28 novembre 2024, alla quale si rinvia.
Esaurita la fase istruttoria, la causa era rinviata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Depositate le note di precisazione delle conclusioni, nonché le comparse conclusionali e le memorie di replica, all'udienza del giorno 11 novembre 2025, la causa era posta in decisione.
Il PM nulla opponeva.
Premesso quanto sopra, osserva il collegio come dalle allegazioni delle parti e dall'esito negativo del tentativo di conciliazione si ricavi con evidenza che è venuta meno tra i coniugi la comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Pertanto, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione va accolta, siccome fondata.
Preliminarmente all'esame nel merito della domanda di addebito della separazione, il collegio ritiene necessario provvedere sulla istanza volta ad ottenere l'ammissione della prova testimoniale dedotta in ricorso, non ammessa in fase istruttoria e sulla quale, come detto, la difesa ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni: su di essa si dispone con separata ordinanza, reputandosi la prova dedotta ammissibile e rilevante, seppure parzialmente, dovendosi escludere il capitolo contenente valutazioni.
Per le ragioni esposte la causa va rimessa sul ruolo istruttorio.
Nessuna statuizione sulle spese, in ordine alle quali si provvederà all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, non definitivamente decidendo, pronuncia la separazione dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio a Caltanissetta il 24 aprile 2017, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2017, parte I, n. 20; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva;
provvede come da separata ordinanza in pari data per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto