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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/12/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2547/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, assegnataria del fascicolo con provvedimento del 21/5/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G.N. 2547/2019, promossa da:
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Marianelli
- attrice opponente
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario De Marco
- convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di appalto.
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da note scritte depositate in data 30/6/2025, “- nel merito, per le causali di cui alla parte narrativa, revocare il decreto ingiuntivo n. 472/19 R.D.I. e n. 776/19 R.G.C. in quanto le somme richieste non appaiono dovute oltre che non sufficientemente provate;
- in ogni caso e sempre nel merito, accertare il grave inadempimento della società Opposta rispetto al contratto preliminare intercorso tra le Parti e per l'effetto e dichiarare la risoluzione del contratto
d'appalto del 09 dicembre 2014, inoltre - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'esistenza di un danno sofferto dalla società Opponente sia in termini di lucro cessante che di danno emergente
e, conseguentemente condannare la società Opposta al pagamento della somma di euro 230.000,00,
o nella misura maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa o che verrà ritenuta equa
1 e/o di giustizia, ovvero porlo in compensazione totale e/o parziale con l'eventuale credito che dovesse eventualmente essere accertato come dovuto”; per la convenuta opposta: come da note scritte depositate in data 23/6/2025, “
1. Rigettare
l'opposizione presentata da in quanto per le motivazioni esposte in narrativa Parte_1
è infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente, accertata la validità tra Parte_1
e del solo contratto d'appalto sottoscritto in data 09.12.2014, confermare in ogni sua Controparte_1 parte il decreto ingiuntivo n. 472/19 R.D.I.
2. In via subordinata, qualora, nei confronti della società convenuta opposta, dovessero emergere profili di responsabilità, accertato ed individuato, quale sia
l'effettivo importo del credito vantato dall'attore opponente, anche valutando in che misura la stessa abbia contribuito all'inadempimento di procedere ad una compensazione con le Controparte_1 somme dovute a titolo di risarcimento da parte di 3. Con vittoria di spese e Parte_1 competenze professionale del presente procedimento oltre IVA CAP e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 472/2019, emesso dal Tribunale di Pisa il 28/3/2019, con il quale le è stato ingiunto di corrispondere alla società la somma di € 135.225,04, Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura monitoria, in forza del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 9/12/2014, avente ad oggetto i lavori di completamento del fabbricato “E” del cantiere sito in
Fornacette, via Palermo, per un importo complessivo pari ad € 263.740,00, oltre IVA, da corrispondersi mediante stati di avanzamento lavori mensili.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto:
- di aver sottoscritto con il contratto di appalto del 9/12/2014 (doc. 3, fasc. Controparte_1 opponente) a seguito della richiesta della precedente appaltatrice, CORA Engineering S.r.l., e per essa del Sig. , in qualità di legale rappresentante, di trasferire – per problematiche Parte_2 interne alla compagine sociale e di natura finanziaria – ad altra società comunque a lui riconducibile il contratto di appalto stipulato in data 26/11/2013 (doc. 2);
- nel contratto del 9/12/2014 non era più prevista la permuta di uno degli appartamenti costruiti, originariamente contemplata dall'art. 10 del precedente contratto di appalto, sicché veniva stipulato un autonomo contratto preliminare avente ad oggetto i medesimi appartamenti inizialmente destinati alla permuta, in favore della figlia del Sig. , Sig.ra (doc. 4); Pt_2 Persona_1
- l'appaltatrice eseguiva solo una minima parte delle opere commissionate, abbandonando senza preavviso e immotivatamente il cantiere;
2 - le opere realizzate risultavano affette da vizi e difetti.
Ciò posto, l'opponente ha spiegato domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di appalto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., nonché di condanna della convenuta al risarcimento del danno conseguente al suo inadempimento, quantificato in € 230.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da portarsi in compensazione con l'eventuale credito accertato in favore di controparte.
Inoltre, in sede di prima udienza di comparizione – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – l'attrice ha dedotto che gli importi richiesti dall'appaltatrice per le opere contabilizzate nel SAL n. 2 prodotto da controparte coincidevano con le lavorazioni già eseguite e contabilizzate dalla precedente società appaltatrice CORA Engineering S.r.l. (doc. 6); parimenti, la fattura n. 1 allegata da controparte, per l'importo di € 96.043,85, trovava integrale corrispondenza con parte delle attività svolte dalla precedente appaltatrice (doc. 7).
1.2. Si è costituita in giudizio la società contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, la convenuta ha eccepito di aver sospeso i lavori esclusivamente a seguito del protratto inadempimento di controparte, la quale non aveva provveduto al pagamento del corrispettivo delle lavorazioni eseguite alle scadenze contrattualmente previste, precisando che tale facoltà era espressamente contemplata dall'art. 11 del contratto di appalto;
ha, inoltre, dedotto di aver regolarmente eseguito le opere indicate nelle fatture poste a fondamento della domanda monitoria, come da SAL prodotti.
1.3. Con ordinanza del 26/6/2021, il precedente Giudice Istruttore ha accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività avanzata dall'opposta.
1.4. La causa è stata istruita mediante prova orale e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 3/7/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
2. In diritto
L'opposizione proposta da deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che Parte_1 seguono.
2.1. Pacifica l'esistenza del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 9/12/2014, avente ad oggetto i lavori di completamento del fabbricato “E” del cantiere sito in Fornacette, via Palermo, per un importo complessivo di € 263.740,00, oltre IVA, giova immediatamente rilevare come questo
3 risulti autonomo e distinto – in quanto stipulato tra parti diverse – rispetto al precedente contratto di appalto concluso tra l'odierna opponente e la società Cora Engineering S.r.l. in data 26/11/2013.
Ne consegue la totale irrilevanza, ai fini del presente giudizio, della vicenda relativa al contratto preliminare stipulato tra la Sig.ra ed che ha recepito la Persona_1 Parte_1 permuta originariamente prevista nel precedente contratto di appalto (doc 4, fasc. opponente), non rinvenendosi, nel contratto del 9/12/2014, alcun richiamo a tale previsione (doc. 3) – diversamente da quanto espressamente previsto dall'art. 10 del contratto del 26/11/2013 (doc. 2) –, né avendo l'opponente fornito prova di una inequivoca volontà delle parti diretta a mantenere o a trasporre tale disciplina nel nuovo assetto contrattuale.
2.2. Tanto premesso, l'attrice fonda la sua opposizione sull'asserito inadempimento di controparte, eccepito sia ai sensi dell'art. 1460 c.c., con l'obiettivo di paralizzare la pretesa creditoria azionata, sia a fondamento della spiegata domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di condanna al risarcimento del danno, da portarsi in compensazione con l'eventuale credito riconosciuto in favore dell'opposta.
2.2.1. Mette conto rammentare che nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande contrapposte, come nella specie, il Giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere a una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di là del pur necessario riferimento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est ademplendum (Cass. civ. n. 14648/2013).
Quest'ultima eccezione, difatti, può produrre i suoi effetti in quanto risulti proporzionata all'inadempimento della controparte in base a una valutazione da compiersi in termini oggettivi, vale a dire con riferimento all'intero equilibrio del contratto e alla buona fede, con il Giudice tenuto a valutare, secondo il principio di correttezza, quale tra le due condotte, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso in rapporto all'interesse perseguito da ciascuna parte, e perciò abbia legittimato causalmente e proporzionalmente la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (Cass. civ. n. 4712/2022).
2.2.2. Nella vicenda per cui è causa, muovendo, in particolare, dalle doglianze mosse da risulta che quest'ultima ha contestato, rispetto agli obblighi negoziali Parte_1 gravanti su un plurimo inadempimento, consistente: i) nella mancata ultimazione Controparte_1 delle lavorazioni appaltate, assumendo che l'appaltatrice avrebbe realizzato “una minima – quasi
4 inconsistente - parte delle opere effettivamente appaltate”, nonché abbandonato il cantiere “senza alcun tipo di preavviso e del tutto immotivatamente” (cfr. p. 4, atto di citazione); ii) nella presenza di vizi e difetti delle opere eseguite.
I descritti inadempimenti – o inesatti adempimenti – non risultano, tuttavia, fondati né ascrivibili alla condotta di parte opposta.
Invertendo, per ragioni espositive, l'ordine delle doglianze, deve in primo luogo rilevarsi che le allegazioni dell'opponente in ordine alla sussistenza di vizi e difetti delle opere sono risultate inconsistenti all'esito degli accertamenti istruttori.
Sul punto assumono carattere dirimente le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, alle quali si intende aderire in quanto logicamente coerenti ed esaustivamente motivate, anche in replica alle osservazioni dei consulenti di parte. Il perito d'ufficio ha infatti concluso che: “I vizi ed i difetti lamentati dalla parte opponente, descritti e valutati nella raccomandata A.R. di Parte_1 del 30/06/2015, riguardano le unità del blocco “D” e non quelle oggetto dei contratti presenti
[...] nel fascicolo della causa. Dei suddetti vizi e difetti non è stato quindi possibile verificare la sussistenza in quanto il sito ove sono stati lamentati non è accessibile. Relativamente al blocco “E”
è contestata nella suddetta raccomandata la “posa delle copertine in marmo”. Di tali opere manca però descrizione, localizzazione e quantificazione;
quindi, non risulta possibile esaminarle e neppure fornirne una valutazione” (cfr. p. 7, c.t.u.).
Quanto, poi, al mancato completamento delle opere – circostanza pacifica poiché riconosciuta anche dall'appaltatrice –, ha dedotto di aver eseguito lavorazioni per un importo Controparte_1 complessivo pari a € 147.539,48, oltre IVA, e di aver sospeso i lavori esclusivamente a seguito del protratto inadempimento della committenza, che non aveva provveduto al pagamento delle fatture n.
1 del 7/1/2015, n. 2 del 31/1/2015, n. 3 del 28/2/2015, n. 4 del 31/3/2015 e n. 5 del 30/4/2015.
Tale ricostruzione ha trovato puntuale conferma nell'istruttoria testimoniale, dalla quale è emerso che la sospensione dei lavori era direttamente riconducibile alla mancanza di risorse economiche dell'appaltatrice, determinata, a sua volta, dal mancato pagamento dei corrispettivi da parte della committente (teste “Confermo, ero io a sollecitare il pagamento, l'azienda si è dovuta Pt_2 fermare per mancanza di liquidità”; teste : “stavamo aspettando per poter fare gli Testimone_1 impianti termici a pavimento ma mancavano i materiai, siamo dovuti rientrare ad Avetrana per mancanza di alcuni pagamenti e non siamo più tornati, io sono dovuto uscire dalla cooperativa con la quale lavoravo perché non avevo denaro per pagare i contributi”; cfr. verbale di udienza del
16/11/2023).
Orbene, in applicazione dei principi ermeneutici sopra richiamati, deve ritenersi che la sospensione delle lavorazioni da parte dell'appaltatrice sia stata causalmente giustificata e proporzionata rispetto
5 all'inadempimento della committente, tanto più ove si consideri che il mancato pagamento del corrispettivo nei termini previsti dall'art. 10 del contratto – pari a € 147.539,48 – rappresentava circa la metà del corrispettivo complessivo dell'appalto.
Di contro, l'inadempimento imputabile all'opponente non risulta assistito dai requisiti della buona fede e della proporzionalità, anche tenuto conto del fatto che, a fronte della sua stessa ammissione circa l'avvenuta esecuzione di “una minima – quasi inconsistente - parte delle opere effettivamente appaltate”, nulla è stato dedotto né provato in ordine al pagamento di tali lavorazioni.
Ne consegue che il dedotto inadempimento della convenuta non è idoneo né a fondare l'eccezione ex art. 1460 c.c., né la domanda di risoluzione per grave inadempimento, né la conseguente domanda risarcitoria, quest'ultima peraltro priva di specifica allegazione e di prova.
2.3. Superate le contestazioni in ordine all'inadempimento di controparte, l'opposizione risulta tuttavia fondata sotto il distinto profilo dell'onere della prova del credito azionato in sede monitoria.
L'opponente ha, infatti, specificatamente contestato le lavorazioni poste a fondamento della pretesa creditoria, deducendo che gli importi richiesti dall'appaltatrice per le opere contabilizzate nel SAL n.
2 prodotto da controparte coincidevano con le lavorazioni già eseguite e contabilizzate dalla precedente società appaltatrice CORA Engineering S.r.l. e che la fattura n. 1 allegata da controparte, per l'importo di € 96.043,85, trovava integrale corrispondenza con parte delle attività svolte dalla precedente appaltatrice.
2.3.1. È noto come, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifichi un'inversione delle posizioni processuali delle parti, nel senso che si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale ciascuna parte riassume il proprio ruolo sostanziale: incombe, infatti, sul creditore opposto l'onere di dimostrare la sussistenza del credito azionato, mentre grava sul debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (ex multis,
Cass. civ. n. 24815/2005; Cass. civ. n. 25857/2011).
Inoltre, con specifico riferimento ai contratti di appalto, “l'onere della prova dell'effettiva esecuzione dei lavori pattuiti ricade sull'appaltatore, il quale deve dimostrare con chiarezza quali opere sono state svolte conformemente agli accordi contrattuali fino all'eventuale interruzione” (cfr. Cass. civ.
n. 14577/2024); pertanto, l'appaltatore che reclama il pagamento del compenso deve dimostrare la congruità della somma pretesa tenendo conto della natura, dell'entità e della consistenza delle opere realizzate, non costituendo a tal fine prova del credito “né la fattura emessa dallo stesso appaltatore
- poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa -, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dall'appaltatore medesimo, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve” (cfr. Trib. Varese n.
142/2025; conformi, Cass. civ. n. 14399/2024 e Cass. civ. n. 15925/2023).
6 2.3.2. Nel caso di specie, ha fondato la pretesa sui SAL e sulle fatture emesse sulla Controparte_1 base degli stessi.
Tuttavia, in applicazione delle coordinate appena richiamate, la documentazione prodotta non risulta sufficiente a dimostrare in modo adeguato il credito azionato, poiché, a fronte di una specifica e puntuale contestazione, l'opposta non ha né allegato né provato quali lavorazioni siano state effettivamente eseguite da e quali, invece, dalla precedente appaltatrice CORA Controparte_1
Engineering S.r.l.
Tale carenza probatoria è emersa anche in sede di operazioni peritali, ove il consulente d'ufficio, espressamente investito del relativo quesito, ha concluso che: “Non è possibile stabilire con esattezza fino a quale punto le opere sono state realizzate dall'uno o dall'altro appaltatore, mancando un verbale dello stato di fatto al momento del passaggio e non è possibile individuare in situ tutte le lavorazioni, sia perché la documentazione presente nel fascicolo non individua con chiarezza le unità immobiliari, sia perché alcune di esse sono ormai occupate da anni e quindi con stato dei luoghi alterato” (cfr. 6, c.t.u.).
Parimenti, la lacuna non è stata colmata mediante l'istruttoria orale espletata nel corso del giudizio.
Da un lato, i capitoli di prova articolati dall'opposta, avuto riguardo al loro tenore letterale, non risultavano ab origine idonei a dimostrare le singole lavorazioni eseguite e poste a fondamento della pretesa creditoria, non essendo in essi specificate le opere per le quali si richiedeva il compenso.
Dall'altro, le dichiarazioni rese dai testi escussi si sono rivelate nel complesso insufficienti e generiche.
In primis, quanto riferito dal Sig. risulta inficiato dalla commistione dello Parte_2 stesso con entrambe le società appaltatrici e, pertanto, non consente – in assenza di ulteriori e autonomi riscontri oggettivi – di ricondurre con certezza le lavorazioni eseguite all'uno o all'altra
(teste “ogni mese veniva inoltrata la mail con la fattura, l'amministrazione di Pt_2 CP_1 si occupava dell'invio e io controllavo lo stato di avanzamento dei lavori sul computo metrico”;
“Vero, in prima battuta si riferiva a un immobile già finito e consegnato, perché i lavori erano oggetto di due contratti sempre nell'ambito dello stesso cantiere, uno su una bifamiliare e un altro sul lavoro oggetto della lite;
quindi in proma battuta hanno fatto contestazioni sulla bifamiliare” ADR “I due contratti erano stati stipulati entrambi tra e , cfr. verbale di udienza del CP_2 CP_1
16/11/2023).
In secondo luogo, le dichiarazioni rese dai soggetti che hanno operato materialmente sul cantiere si riferiscono esclusivamente ad alcune tipologie di lavorazioni e, comunque, in modo parziale e generico, sicché non consentono di accertare – in assenza di specifica indicazione della creditrice – né la consistenza, né la collocazione, né l'imputazione delle opere poste a fondamento della pretesa
7 creditoria (teste “confermo di aver lavorato nel cantiere di Fornacette, ho fatto tutti gli Tes_1 impianti idraulici sulla bifamiliare e sugli altri sette immobili;
gli impianti idraulici erano finiti e stavamo aspettando per poter fare gli impianti termici a pavimento ma mancavano i materiali”; “I lavori che abbiamo fatto erano solo impianti idraulici e solo su incarico di , cfr. verbale CP_1 di udienza del 16/11/2023; teste : “Nulla so, posso riferire che su incarico dato da un signore Tes_2 detto [che parte opponente specifica essere ] abbiamo eseguito gli Tes_3 Parte_2 impianti di riscaldamento a pavimento e poi non ci hanno più chiamato”, cfr. verbale di udienza del
5/2/2024).
Ne consegue il mancato assolvimento, da parte della creditrice opposta, dell'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla prova dell'effettiva esecuzione delle lavorazioni e, dunque, alla sussistenza del credito azionato.
2.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione di deve Parte_1 dunque essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Spese
3.1. Stante la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
3.2. Parimenti, le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 28/4/2023, sono poste a definitivo carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione di e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 472/2019, emesso dal Tribunale di Pisa il 28/3/2019;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 28/4/2023, a definitivo carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Pisa, 24/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, assegnataria del fascicolo con provvedimento del 21/5/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G.N. 2547/2019, promossa da:
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Marianelli
- attrice opponente
contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario De Marco
- convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di appalto.
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da note scritte depositate in data 30/6/2025, “- nel merito, per le causali di cui alla parte narrativa, revocare il decreto ingiuntivo n. 472/19 R.D.I. e n. 776/19 R.G.C. in quanto le somme richieste non appaiono dovute oltre che non sufficientemente provate;
- in ogni caso e sempre nel merito, accertare il grave inadempimento della società Opposta rispetto al contratto preliminare intercorso tra le Parti e per l'effetto e dichiarare la risoluzione del contratto
d'appalto del 09 dicembre 2014, inoltre - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'esistenza di un danno sofferto dalla società Opponente sia in termini di lucro cessante che di danno emergente
e, conseguentemente condannare la società Opposta al pagamento della somma di euro 230.000,00,
o nella misura maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa o che verrà ritenuta equa
1 e/o di giustizia, ovvero porlo in compensazione totale e/o parziale con l'eventuale credito che dovesse eventualmente essere accertato come dovuto”; per la convenuta opposta: come da note scritte depositate in data 23/6/2025, “
1. Rigettare
l'opposizione presentata da in quanto per le motivazioni esposte in narrativa Parte_1
è infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente, accertata la validità tra Parte_1
e del solo contratto d'appalto sottoscritto in data 09.12.2014, confermare in ogni sua Controparte_1 parte il decreto ingiuntivo n. 472/19 R.D.I.
2. In via subordinata, qualora, nei confronti della società convenuta opposta, dovessero emergere profili di responsabilità, accertato ed individuato, quale sia
l'effettivo importo del credito vantato dall'attore opponente, anche valutando in che misura la stessa abbia contribuito all'inadempimento di procedere ad una compensazione con le Controparte_1 somme dovute a titolo di risarcimento da parte di 3. Con vittoria di spese e Parte_1 competenze professionale del presente procedimento oltre IVA CAP e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 472/2019, emesso dal Tribunale di Pisa il 28/3/2019, con il quale le è stato ingiunto di corrispondere alla società la somma di € 135.225,04, Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura monitoria, in forza del contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 9/12/2014, avente ad oggetto i lavori di completamento del fabbricato “E” del cantiere sito in
Fornacette, via Palermo, per un importo complessivo pari ad € 263.740,00, oltre IVA, da corrispondersi mediante stati di avanzamento lavori mensili.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto:
- di aver sottoscritto con il contratto di appalto del 9/12/2014 (doc. 3, fasc. Controparte_1 opponente) a seguito della richiesta della precedente appaltatrice, CORA Engineering S.r.l., e per essa del Sig. , in qualità di legale rappresentante, di trasferire – per problematiche Parte_2 interne alla compagine sociale e di natura finanziaria – ad altra società comunque a lui riconducibile il contratto di appalto stipulato in data 26/11/2013 (doc. 2);
- nel contratto del 9/12/2014 non era più prevista la permuta di uno degli appartamenti costruiti, originariamente contemplata dall'art. 10 del precedente contratto di appalto, sicché veniva stipulato un autonomo contratto preliminare avente ad oggetto i medesimi appartamenti inizialmente destinati alla permuta, in favore della figlia del Sig. , Sig.ra (doc. 4); Pt_2 Persona_1
- l'appaltatrice eseguiva solo una minima parte delle opere commissionate, abbandonando senza preavviso e immotivatamente il cantiere;
2 - le opere realizzate risultavano affette da vizi e difetti.
Ciò posto, l'opponente ha spiegato domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di appalto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., nonché di condanna della convenuta al risarcimento del danno conseguente al suo inadempimento, quantificato in € 230.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da portarsi in compensazione con l'eventuale credito accertato in favore di controparte.
Inoltre, in sede di prima udienza di comparizione – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – l'attrice ha dedotto che gli importi richiesti dall'appaltatrice per le opere contabilizzate nel SAL n. 2 prodotto da controparte coincidevano con le lavorazioni già eseguite e contabilizzate dalla precedente società appaltatrice CORA Engineering S.r.l. (doc. 6); parimenti, la fattura n. 1 allegata da controparte, per l'importo di € 96.043,85, trovava integrale corrispondenza con parte delle attività svolte dalla precedente appaltatrice (doc. 7).
1.2. Si è costituita in giudizio la società contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, la convenuta ha eccepito di aver sospeso i lavori esclusivamente a seguito del protratto inadempimento di controparte, la quale non aveva provveduto al pagamento del corrispettivo delle lavorazioni eseguite alle scadenze contrattualmente previste, precisando che tale facoltà era espressamente contemplata dall'art. 11 del contratto di appalto;
ha, inoltre, dedotto di aver regolarmente eseguito le opere indicate nelle fatture poste a fondamento della domanda monitoria, come da SAL prodotti.
1.3. Con ordinanza del 26/6/2021, il precedente Giudice Istruttore ha accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività avanzata dall'opposta.
1.4. La causa è stata istruita mediante prova orale e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 3/7/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
2. In diritto
L'opposizione proposta da deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che Parte_1 seguono.
2.1. Pacifica l'esistenza del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 9/12/2014, avente ad oggetto i lavori di completamento del fabbricato “E” del cantiere sito in Fornacette, via Palermo, per un importo complessivo di € 263.740,00, oltre IVA, giova immediatamente rilevare come questo
3 risulti autonomo e distinto – in quanto stipulato tra parti diverse – rispetto al precedente contratto di appalto concluso tra l'odierna opponente e la società Cora Engineering S.r.l. in data 26/11/2013.
Ne consegue la totale irrilevanza, ai fini del presente giudizio, della vicenda relativa al contratto preliminare stipulato tra la Sig.ra ed che ha recepito la Persona_1 Parte_1 permuta originariamente prevista nel precedente contratto di appalto (doc 4, fasc. opponente), non rinvenendosi, nel contratto del 9/12/2014, alcun richiamo a tale previsione (doc. 3) – diversamente da quanto espressamente previsto dall'art. 10 del contratto del 26/11/2013 (doc. 2) –, né avendo l'opponente fornito prova di una inequivoca volontà delle parti diretta a mantenere o a trasporre tale disciplina nel nuovo assetto contrattuale.
2.2. Tanto premesso, l'attrice fonda la sua opposizione sull'asserito inadempimento di controparte, eccepito sia ai sensi dell'art. 1460 c.c., con l'obiettivo di paralizzare la pretesa creditoria azionata, sia a fondamento della spiegata domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di condanna al risarcimento del danno, da portarsi in compensazione con l'eventuale credito riconosciuto in favore dell'opposta.
2.2.1. Mette conto rammentare che nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande contrapposte, come nella specie, il Giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere a una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di là del pur necessario riferimento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est ademplendum (Cass. civ. n. 14648/2013).
Quest'ultima eccezione, difatti, può produrre i suoi effetti in quanto risulti proporzionata all'inadempimento della controparte in base a una valutazione da compiersi in termini oggettivi, vale a dire con riferimento all'intero equilibrio del contratto e alla buona fede, con il Giudice tenuto a valutare, secondo il principio di correttezza, quale tra le due condotte, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso in rapporto all'interesse perseguito da ciascuna parte, e perciò abbia legittimato causalmente e proporzionalmente la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (Cass. civ. n. 4712/2022).
2.2.2. Nella vicenda per cui è causa, muovendo, in particolare, dalle doglianze mosse da risulta che quest'ultima ha contestato, rispetto agli obblighi negoziali Parte_1 gravanti su un plurimo inadempimento, consistente: i) nella mancata ultimazione Controparte_1 delle lavorazioni appaltate, assumendo che l'appaltatrice avrebbe realizzato “una minima – quasi
4 inconsistente - parte delle opere effettivamente appaltate”, nonché abbandonato il cantiere “senza alcun tipo di preavviso e del tutto immotivatamente” (cfr. p. 4, atto di citazione); ii) nella presenza di vizi e difetti delle opere eseguite.
I descritti inadempimenti – o inesatti adempimenti – non risultano, tuttavia, fondati né ascrivibili alla condotta di parte opposta.
Invertendo, per ragioni espositive, l'ordine delle doglianze, deve in primo luogo rilevarsi che le allegazioni dell'opponente in ordine alla sussistenza di vizi e difetti delle opere sono risultate inconsistenti all'esito degli accertamenti istruttori.
Sul punto assumono carattere dirimente le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, alle quali si intende aderire in quanto logicamente coerenti ed esaustivamente motivate, anche in replica alle osservazioni dei consulenti di parte. Il perito d'ufficio ha infatti concluso che: “I vizi ed i difetti lamentati dalla parte opponente, descritti e valutati nella raccomandata A.R. di Parte_1 del 30/06/2015, riguardano le unità del blocco “D” e non quelle oggetto dei contratti presenti
[...] nel fascicolo della causa. Dei suddetti vizi e difetti non è stato quindi possibile verificare la sussistenza in quanto il sito ove sono stati lamentati non è accessibile. Relativamente al blocco “E”
è contestata nella suddetta raccomandata la “posa delle copertine in marmo”. Di tali opere manca però descrizione, localizzazione e quantificazione;
quindi, non risulta possibile esaminarle e neppure fornirne una valutazione” (cfr. p. 7, c.t.u.).
Quanto, poi, al mancato completamento delle opere – circostanza pacifica poiché riconosciuta anche dall'appaltatrice –, ha dedotto di aver eseguito lavorazioni per un importo Controparte_1 complessivo pari a € 147.539,48, oltre IVA, e di aver sospeso i lavori esclusivamente a seguito del protratto inadempimento della committenza, che non aveva provveduto al pagamento delle fatture n.
1 del 7/1/2015, n. 2 del 31/1/2015, n. 3 del 28/2/2015, n. 4 del 31/3/2015 e n. 5 del 30/4/2015.
Tale ricostruzione ha trovato puntuale conferma nell'istruttoria testimoniale, dalla quale è emerso che la sospensione dei lavori era direttamente riconducibile alla mancanza di risorse economiche dell'appaltatrice, determinata, a sua volta, dal mancato pagamento dei corrispettivi da parte della committente (teste “Confermo, ero io a sollecitare il pagamento, l'azienda si è dovuta Pt_2 fermare per mancanza di liquidità”; teste : “stavamo aspettando per poter fare gli Testimone_1 impianti termici a pavimento ma mancavano i materiai, siamo dovuti rientrare ad Avetrana per mancanza di alcuni pagamenti e non siamo più tornati, io sono dovuto uscire dalla cooperativa con la quale lavoravo perché non avevo denaro per pagare i contributi”; cfr. verbale di udienza del
16/11/2023).
Orbene, in applicazione dei principi ermeneutici sopra richiamati, deve ritenersi che la sospensione delle lavorazioni da parte dell'appaltatrice sia stata causalmente giustificata e proporzionata rispetto
5 all'inadempimento della committente, tanto più ove si consideri che il mancato pagamento del corrispettivo nei termini previsti dall'art. 10 del contratto – pari a € 147.539,48 – rappresentava circa la metà del corrispettivo complessivo dell'appalto.
Di contro, l'inadempimento imputabile all'opponente non risulta assistito dai requisiti della buona fede e della proporzionalità, anche tenuto conto del fatto che, a fronte della sua stessa ammissione circa l'avvenuta esecuzione di “una minima – quasi inconsistente - parte delle opere effettivamente appaltate”, nulla è stato dedotto né provato in ordine al pagamento di tali lavorazioni.
Ne consegue che il dedotto inadempimento della convenuta non è idoneo né a fondare l'eccezione ex art. 1460 c.c., né la domanda di risoluzione per grave inadempimento, né la conseguente domanda risarcitoria, quest'ultima peraltro priva di specifica allegazione e di prova.
2.3. Superate le contestazioni in ordine all'inadempimento di controparte, l'opposizione risulta tuttavia fondata sotto il distinto profilo dell'onere della prova del credito azionato in sede monitoria.
L'opponente ha, infatti, specificatamente contestato le lavorazioni poste a fondamento della pretesa creditoria, deducendo che gli importi richiesti dall'appaltatrice per le opere contabilizzate nel SAL n.
2 prodotto da controparte coincidevano con le lavorazioni già eseguite e contabilizzate dalla precedente società appaltatrice CORA Engineering S.r.l. e che la fattura n. 1 allegata da controparte, per l'importo di € 96.043,85, trovava integrale corrispondenza con parte delle attività svolte dalla precedente appaltatrice.
2.3.1. È noto come, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifichi un'inversione delle posizioni processuali delle parti, nel senso che si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale ciascuna parte riassume il proprio ruolo sostanziale: incombe, infatti, sul creditore opposto l'onere di dimostrare la sussistenza del credito azionato, mentre grava sul debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (ex multis,
Cass. civ. n. 24815/2005; Cass. civ. n. 25857/2011).
Inoltre, con specifico riferimento ai contratti di appalto, “l'onere della prova dell'effettiva esecuzione dei lavori pattuiti ricade sull'appaltatore, il quale deve dimostrare con chiarezza quali opere sono state svolte conformemente agli accordi contrattuali fino all'eventuale interruzione” (cfr. Cass. civ.
n. 14577/2024); pertanto, l'appaltatore che reclama il pagamento del compenso deve dimostrare la congruità della somma pretesa tenendo conto della natura, dell'entità e della consistenza delle opere realizzate, non costituendo a tal fine prova del credito “né la fattura emessa dallo stesso appaltatore
- poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa -, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dall'appaltatore medesimo, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve” (cfr. Trib. Varese n.
142/2025; conformi, Cass. civ. n. 14399/2024 e Cass. civ. n. 15925/2023).
6 2.3.2. Nel caso di specie, ha fondato la pretesa sui SAL e sulle fatture emesse sulla Controparte_1 base degli stessi.
Tuttavia, in applicazione delle coordinate appena richiamate, la documentazione prodotta non risulta sufficiente a dimostrare in modo adeguato il credito azionato, poiché, a fronte di una specifica e puntuale contestazione, l'opposta non ha né allegato né provato quali lavorazioni siano state effettivamente eseguite da e quali, invece, dalla precedente appaltatrice CORA Controparte_1
Engineering S.r.l.
Tale carenza probatoria è emersa anche in sede di operazioni peritali, ove il consulente d'ufficio, espressamente investito del relativo quesito, ha concluso che: “Non è possibile stabilire con esattezza fino a quale punto le opere sono state realizzate dall'uno o dall'altro appaltatore, mancando un verbale dello stato di fatto al momento del passaggio e non è possibile individuare in situ tutte le lavorazioni, sia perché la documentazione presente nel fascicolo non individua con chiarezza le unità immobiliari, sia perché alcune di esse sono ormai occupate da anni e quindi con stato dei luoghi alterato” (cfr. 6, c.t.u.).
Parimenti, la lacuna non è stata colmata mediante l'istruttoria orale espletata nel corso del giudizio.
Da un lato, i capitoli di prova articolati dall'opposta, avuto riguardo al loro tenore letterale, non risultavano ab origine idonei a dimostrare le singole lavorazioni eseguite e poste a fondamento della pretesa creditoria, non essendo in essi specificate le opere per le quali si richiedeva il compenso.
Dall'altro, le dichiarazioni rese dai testi escussi si sono rivelate nel complesso insufficienti e generiche.
In primis, quanto riferito dal Sig. risulta inficiato dalla commistione dello Parte_2 stesso con entrambe le società appaltatrici e, pertanto, non consente – in assenza di ulteriori e autonomi riscontri oggettivi – di ricondurre con certezza le lavorazioni eseguite all'uno o all'altra
(teste “ogni mese veniva inoltrata la mail con la fattura, l'amministrazione di Pt_2 CP_1 si occupava dell'invio e io controllavo lo stato di avanzamento dei lavori sul computo metrico”;
“Vero, in prima battuta si riferiva a un immobile già finito e consegnato, perché i lavori erano oggetto di due contratti sempre nell'ambito dello stesso cantiere, uno su una bifamiliare e un altro sul lavoro oggetto della lite;
quindi in proma battuta hanno fatto contestazioni sulla bifamiliare” ADR “I due contratti erano stati stipulati entrambi tra e , cfr. verbale di udienza del CP_2 CP_1
16/11/2023).
In secondo luogo, le dichiarazioni rese dai soggetti che hanno operato materialmente sul cantiere si riferiscono esclusivamente ad alcune tipologie di lavorazioni e, comunque, in modo parziale e generico, sicché non consentono di accertare – in assenza di specifica indicazione della creditrice – né la consistenza, né la collocazione, né l'imputazione delle opere poste a fondamento della pretesa
7 creditoria (teste “confermo di aver lavorato nel cantiere di Fornacette, ho fatto tutti gli Tes_1 impianti idraulici sulla bifamiliare e sugli altri sette immobili;
gli impianti idraulici erano finiti e stavamo aspettando per poter fare gli impianti termici a pavimento ma mancavano i materiali”; “I lavori che abbiamo fatto erano solo impianti idraulici e solo su incarico di , cfr. verbale CP_1 di udienza del 16/11/2023; teste : “Nulla so, posso riferire che su incarico dato da un signore Tes_2 detto [che parte opponente specifica essere ] abbiamo eseguito gli Tes_3 Parte_2 impianti di riscaldamento a pavimento e poi non ci hanno più chiamato”, cfr. verbale di udienza del
5/2/2024).
Ne consegue il mancato assolvimento, da parte della creditrice opposta, dell'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla prova dell'effettiva esecuzione delle lavorazioni e, dunque, alla sussistenza del credito azionato.
2.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione di deve Parte_1 dunque essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Spese
3.1. Stante la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
3.2. Parimenti, le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 28/4/2023, sono poste a definitivo carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione di e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 472/2019, emesso dal Tribunale di Pisa il 28/3/2019;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 28/4/2023, a definitivo carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Pisa, 24/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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