Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 febbraio 1957 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 febbraio 2019 |
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 13/07/1970, n. 131Provvedimento: N. 131 SENTENZA 24 GIUGNO 1970 Deposito in cancelleria: 13 luglio 1970 Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 177 del 15 luglio 1970. Pres. BRANCA - Rel. CAPALOZZA LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di …Leggi di più...
- sent. 131/70. assegno bancario e circolare·
- contestazione del fatto·
- limitata discrezionalita' attribuita al giudice·
- effettiva salvaguardia del diritto di difesa·
- violazione del principio della riserva assoluta di legge in materia penale·
- r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116·
- sanzioni penali·
- insussistenza·
- applicazione della pena detentiva in aggiunta a quella pecuniaria "nei casi piu' gravi"·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.
Versioni del testo
- Art. 1.
La denominazione "burro" e' riservata al prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca ed al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca, nonche' dalla miscela dei due indicati prodotti, che risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici indicati ai successivi articoli 2 e 3.
La denominazione "burro di qualita'" e' riservata al prodotto ottenuto unicamente dalla crema del latte di vacca, che risponde ai requisiti organolettici, analitici ed igienico sanitari che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze.(1)
Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero provenienti da animali diversi dalla vacca puo' essere attribuita la denominazione "burro", purche' seguita dalla indicazione della specie animale.
Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi di burro di cui ai precedenti commi devono essere sottoposte a filtrazione.
Le materie prime utilizzate per la produzione del "burro di qualita'" devono essere sottoposte anche a pastorizzazione. Il "burro di qualita'" deve risultare esente da residui di eventuali sostanze chimiche salvo quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12))
COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116 .
L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima od al prodotto finito, per garantirne la salubrita', e' consentito a condizione che il burro cosi' trattato corrisponda ai requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo comma del presente articolo.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 13 maggio 1983, n.202 ha disposto (con l'art. 1) che "Il decreto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 , come modificato dal presente articolo, e' emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge". - Art. 2.
E' vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio burro:
a) che non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo precedente;
b) che non proviene da latte conforme alle disposizioni sanitarie;
c) che contiene materie estranee alla composizione del latte o della crema di latte di provenienza;
d) che contiene agenti di conservazione diversi dal sale comune;
e) che e' colorato con sostanze non consentite dalla legge;
f) che all'esame organolettico e chimico risulta rancido o comunque alterato.
L'impiego di agenti di conservazione diversi da quello indicato nella lettera d) del presente articolo deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. - Art. 3. (( 1. Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento.
2. E' consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione "burro leggero a ridotto tenore di grasso" del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonche' dalla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed il 62 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta.
3. E' consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione "burro leggero a basso tenore di grasso" del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonche' dlla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 39 ed il 41 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta ))