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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LAI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 472/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - CO - Cagliari
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520259000594774 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 23/01/2026 CONCLUSIONI Nell'interesse della ricorrente: voglia il giudice della Corte dichiarare estinto il giudizio. Con spese compensate.
Nell'interesse dell'Agenzia delle entrate–riscossione: voglia il giudice della Corte dichiarare inammissibile il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato l 'intimazione di pagamento n. 02520259000594774000 di 2.949,96 Eur, notificata il 7.3.2025 con raccomandata AR 0674151935760, ricevuta e sottoscritta da Nominativo_1, persona di famiglia, di cui ha chiesto l'annullamento, relativa a dieci titoli impugnata limitatamente a sette cartelle di pagamento, di seguito indicate:
1. cartella di pagamento n. 02520110025065867, di 190,46 Eur, riferita a tassa rifiuti, anno 2009, notificata in data 9.6.2011;
2 .cartella di pagamento n. 02520110069195276001, di 409,63 Eur, riferita a diritto annuale Camera di Commercio, anno 2007, notificata il 14.2.2012, tramite messo notificatore che ha osservato gli adempimenti previsti dall'art. 140 cpc, incluso l'invio della raccomandata informativa n.
146925187529, ricevuta e sottoscritta da Ricorrente_1 (doc. 6);
3. cartella di pagamento n. 02520130015239066001, di 1.048,27 Eur, riferita a diritto annuale Camera di Commercio, anni 2008 e 2009, notificata il 29.5.2013
4. cartella di pagamento n. 02520140024325654001, di 502,40 Eur, riferita a diritto annuale Camera di Commercio, anno 2010, notificata il 7.1.2015
5. cartella di pagamento n. 02520150017646823000, di 128,28 Eur, riferita a TARES, anno 2013, notificata il 7.12.2015
6. cartella di pagamento n. 02520150022994626000, di 481,12Eur, riferita a diritto annuale Camera di Commercio, anno 2011, notificata il giorno 8.2.2016
7. cartella di pagamento n. 02520220009409623000, di 58,86 Eur, riferita a ATS, Az. Tutela salute, uff. esenzioni ticket CA, anni 2017 e 2018, notificata il 31.10.2022
A fondamento del ricorso ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle e comunque l'intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle entrate riscossione ha contestato il fondamento del ricorso, dicui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto , deducendo:
1. che i sette titoli sono stati notificati dai messi notificati che hanno osservato la disciplina prevista dagli articoli 26, DPR 602/1973, 60, DPR 600/1973, 138, 139 e 140 cpc, inviando le previste raccomandate informative quando non è stato possibile eseguire la consegna a mani della destinataria.
2. che dopo la notifica dei titoli la ricorrente è stata destinataria degli atti di seguito descritti che, hanno interrotto il decorso della prescrizione: 'intimazione di pagamento n. 02520159014805360000 notificata in data 21.11.2016 con raccomandata AR 0671147739909, Ricorrente_1ricevuta e sottoscritta da ,. Con tale atto è stato ingiunto il pagamento delle cartelle
02520110012457087001, 02520110069195276001, 02520130015239066001;
3. - dell'intimazione di pagamento n. 02520199007297154000), notificato il 5.12.2019 tramite Ricorrente_1messo notificatore che ha consegnato l'atto a mani proprie della destinataria, . Con tale atto è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 02520110012457087001, 02520110069195276001, 02520130015239066001, 02520140024325654001,
02520150017646823000, 02520150022994626000.
4. La cartella 025022009409623000 è stata notificata il 30.10.2022 e l'intimazione
0252025029000594774 il 7.3.2025
Ha aggiunto che comunque sono intervenute numerose sospensioni legate al covid e che comunque i dedotti vizi avrebbero dovuto essere oggetto di tempestiva impugnazione delle cartelle o del primo atto successivo al verificarsi dell'evento contestabile.
La ricorrente rinunciato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese.
Il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto.
La tempestiva rinuncia e la non opposizione della controparte in ordine alla compensazione delle spese, giustificano una pronuncia in tal senso.
P.Q.M.
il Giudice della Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari dichiara estinto il giudizio e compensate integralmente tra le parti le spese processuali.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LAI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 472/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - CO - Cagliari
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520259000594774 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 23/01/2026 CONCLUSIONI Nell'interesse della ricorrente: voglia il giudice della Corte dichiarare estinto il giudizio. Con spese compensate.
Nell'interesse dell'Agenzia delle entrate–riscossione: voglia il giudice della Corte dichiarare inammissibile il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato l 'intimazione di pagamento n. 02520259000594774000 di 2.949,96 Eur, notificata il 7.3.2025 con raccomandata AR 0674151935760, ricevuta e sottoscritta da Nominativo_1, persona di famiglia, di cui ha chiesto l'annullamento, relativa a dieci titoli impugnata limitatamente a sette cartelle di pagamento, di seguito indicate:
1. cartella di pagamento n. 02520110025065867, di 190,46 Eur, riferita a tassa rifiuti, anno 2009, notificata in data 9.6.2011;
2 .cartella di pagamento n. 02520110069195276001, di 409,63 Eur, riferita a diritto annuale Camera di Commercio, anno 2007, notificata il 14.2.2012, tramite messo notificatore che ha osservato gli adempimenti previsti dall'art. 140 cpc, incluso l'invio della raccomandata informativa n.
146925187529, ricevuta e sottoscritta da Ricorrente_1 (doc. 6);
3. cartella di pagamento n. 02520130015239066001, di 1.048,27 Eur, riferita a diritto annuale Camera di Commercio, anni 2008 e 2009, notificata il 29.5.2013
4. cartella di pagamento n. 02520140024325654001, di 502,40 Eur, riferita a diritto annuale Camera di Commercio, anno 2010, notificata il 7.1.2015
5. cartella di pagamento n. 02520150017646823000, di 128,28 Eur, riferita a TARES, anno 2013, notificata il 7.12.2015
6. cartella di pagamento n. 02520150022994626000, di 481,12Eur, riferita a diritto annuale Camera di Commercio, anno 2011, notificata il giorno 8.2.2016
7. cartella di pagamento n. 02520220009409623000, di 58,86 Eur, riferita a ATS, Az. Tutela salute, uff. esenzioni ticket CA, anni 2017 e 2018, notificata il 31.10.2022
A fondamento del ricorso ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle e comunque l'intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle entrate riscossione ha contestato il fondamento del ricorso, dicui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto , deducendo:
1. che i sette titoli sono stati notificati dai messi notificati che hanno osservato la disciplina prevista dagli articoli 26, DPR 602/1973, 60, DPR 600/1973, 138, 139 e 140 cpc, inviando le previste raccomandate informative quando non è stato possibile eseguire la consegna a mani della destinataria.
2. che dopo la notifica dei titoli la ricorrente è stata destinataria degli atti di seguito descritti che, hanno interrotto il decorso della prescrizione: 'intimazione di pagamento n. 02520159014805360000 notificata in data 21.11.2016 con raccomandata AR 0671147739909, Ricorrente_1ricevuta e sottoscritta da ,. Con tale atto è stato ingiunto il pagamento delle cartelle
02520110012457087001, 02520110069195276001, 02520130015239066001;
3. - dell'intimazione di pagamento n. 02520199007297154000), notificato il 5.12.2019 tramite Ricorrente_1messo notificatore che ha consegnato l'atto a mani proprie della destinataria, . Con tale atto è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 02520110012457087001, 02520110069195276001, 02520130015239066001, 02520140024325654001,
02520150017646823000, 02520150022994626000.
4. La cartella 025022009409623000 è stata notificata il 30.10.2022 e l'intimazione
0252025029000594774 il 7.3.2025
Ha aggiunto che comunque sono intervenute numerose sospensioni legate al covid e che comunque i dedotti vizi avrebbero dovuto essere oggetto di tempestiva impugnazione delle cartelle o del primo atto successivo al verificarsi dell'evento contestabile.
La ricorrente rinunciato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese.
Il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto.
La tempestiva rinuncia e la non opposizione della controparte in ordine alla compensazione delle spese, giustificano una pronuncia in tal senso.
P.Q.M.
il Giudice della Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari dichiara estinto il giudizio e compensate integralmente tra le parti le spese processuali.