Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data ai due Atti di emendamento di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in base all' articolo 36 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
Piena ed intera esecuzione e' data ai due Atti di emendamento di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in base all' articolo 36 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.