Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 24/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00056/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00327/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 327 del 2024, proposto dall’avv. Donato Garzarella, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Malcangi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Larino n. 344/2024 del 26.06.2024, nella specifica parte in cui ha condannato il Ministero della Giustizia soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dell’avv. Donato Garzarella, liquidate in “ € 125,00 per esborsi ed € 232,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la memoria del 13 febbraio 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con l’odierna impugnativa la parte ricorrente ha domandato l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Larino n. 344/2024 del 26.06.2024, nella specifica parte in cui ha condannato il Ministero della Giustizia soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dell’avv. Donato Garzarella, liquidate in “ € 125,00 per esborsi ed € 232,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge ”, con la correlata nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza;
Osservato che in resistenza al ricorso si è costituita in giudizio per l’Amministrazione intimata, con atto di mera forma, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Rilevato che con memoria del 13 febbraio 2025 la parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo ricevuto il pagamento di quanto dovuto, ma ha tuttavia insistito per il favore delle spese;
Soggiunto che alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025 le parti convergevano sulla conclusione della cessazione della materia del contendere, salvo che la difesa della ricorrente insisteva per il favore delle spese, mentre la resistente ne invocava la compensazione: e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione;
Reputato che il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
- all’accertamento del passaggio in giudicato del titolo azionato, attestato dalla dichiarazione all’uopo rilasciata dal competente ufficio il 4.11.2024;
- all’avvenuta notifica al Ministero della Giustizia della stessa sentenza di condanna e al decorso del termine dilatorio di cui al D.L. n. 669/1996, convertito in Legge n. 30/1997, dalla notifica del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale (a tale ultimo riguardo va precisato che, in base alle modifiche introdotte all’art. 475 del cod. proc. civ. dalle disposizioni del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197, a decorrere dal 28 febbraio 2023 per portare ad esecuzione le sentenze del Giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, risultando sufficiente allo scopo dell’ottemperanza la notifica del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale);
Rimarcato poi che nessun dubbio sussiste sulla ricomprensione del provvedimento in epigrafe nell’ambito dell’azione di ottemperanza, atteso che le sentenze di condanna del giudice ordinario passate in giudicato e rimaste ineseguite possono pacificamente trovare attuazione con il rimedio processuale dell’azione di ottemperanza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 112, comma 1, lett. c) e 114 del cod. proc. amm.;
Osservato, però, che la documentazione del pagamento, da ultimo intervenuto, delle somme dovute dal Ministero alla parte ricorrente rende effettivamente doverosa la conclusione della sopraggiunta cessazione della materia del contendere tra le parti, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del cod. proc. amm., essendo emerso che il credito che era stato azionato nel presente giudizio ha trovato, nel frattempo, spontanea e completa esecuzione;
Reputato, infine, che le spese processuali del presente giudizio, tenuto conto della circostanza che il pagamento dovuto è stato effettuato dall’Amministrazione solo a seguito della proposizione dell’odierno ricorso, devono essere poste a carico del Ministero della Giustizia, e vengono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della relativa materia del contendere.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle ulteriori spese di lite, che liquida nella misura di euro 400,00, oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Lalla | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO