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Articolo 6 della Legge 6 agosto 1984, n. 584
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Articolo 5
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Legge 6 agosto 1984, n. 584
Articolo 6 della Legge 6 agosto 1984, n. 584
Versione
20 settembre 1984
Art. 6.
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 20 settembre 1984
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