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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/10/2025, n. 3749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3749 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1672/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 20/10/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti gli atti, visto e applicato l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 1672/2024, vertente fra le parti:
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Mario Ferrari, Parte_1 presso lo studio del quale sito in Cremona alla Piazza Marconi n. 4 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice, convenuta in via riconvenzionale -
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Serena Cannata e Guido Bombace, presso lo CP_1 studio dei quali sito in Comiso (Rg) alla via San Biagio n. 86 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta, attrice in via riconvenzionale -
OGGETTO: arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
20.10.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
Parte_2 CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c. il 31.01.2024, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, , al fine di sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare che l'attrice ha sostenuto i pagamenti relativi ai lavori di ristrutturazione, arredamento e miglioramento dell'immobile di proprietà esclusiva del convenuto, ubicato in Bitetto località Macchia Fracida in Catasto Foglio 3 particella 516/4 categoria
A/2 piano terra vani 9, per un importo di €.187.525,67; per l'effetto, condannare il convenuto ai sensi dell'art. 2041 Codice Civile alla restituzione la somma di €.187.525,67 in favore dell'attrice, o in quella maggiore o minore somma meglio ritenuta dal Tribunale, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
B) Accertare e dichiarare che l'attrice ha sostenuto tutti i pagamenti relativi alle spese di arredamento del medesimo immobile di Bitetto per €.4.629,59 e, per l'effetto, ai sensi dell'art.2041 Codice Civile, condannare il convenuto alla restituzione della somma di €.4.629,59 in favore dell'attrice, o in quella maggiore o minore somma meglio ritenuta dal Tribunale, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
C) Accertare e dichiarare che l'attrice ha sostenuto tutti
i pagamenti relativi all'acquisto e messa a dimora di alberi e piante nel giardino dell'abitazione di
Bitetto del convenuto, per un importo di €.4.539,00 e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2041 Codice
Civile, condannare il convenuto alla restituzione della somma di €.4.539,00 in favore dell'attrice, o in quella maggiore o minore somma meglio ritenuta dal Tribunale, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
D) Accertare e dichiarare che l'attrice ha sostenuto tutte le spese di gestione, cura e alimentazione degli animali di proprietà
e/o gestiti da per un importo di €.9.331,34 e, per l'effetto, condannare il convenuto CP_1 alla restituzione della somma di €.9.331,34 in favore dell'attrice, o in quella maggiore o minore somma meglio ritenuta dal Tribunale, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
E) In via subordinata, accertare e dichiarare che i lavori,
i miglioramenti e le addizioni eseguiti presso l'immobile del convenuto con il denaro erogato dall'attrice hanno determinato un incremento di valore dell'immobile per un valore pari ad
Parte_2 €.187.525,67 o in quella maggiore o minore somma meglio ritenuta dal Tribunale;
per l'effetto, condannare il convenuto ai sensi dell'art. 2041 Codice Civile alla restituzione la somma di
€.187.525,67 in favore dell'attrice, o in quella maggiore o minore somma meglio ritenuta dal
Tribunale, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
F) Accertare e dichiarare che l'attrice ha pagato le spese personali del convenuto
ammontanti ad €.18.117,56; per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione CP_1 della somma di €.18.117,56 in favore dell'attrice, o in quella maggiore o minore somma meglio ritenuta dal Tribunale, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
o quella maggiore o minore somma;
G) Accertare e dichiarare che
l'attrice ha subito la distruzione del proprio laptop ad opera del convenuto e, per l'effetto, condannare a rifondere il danno quantificato in €.2.347,00, o in quella maggiore o CP_1 minore somma meglio ritenuta dal Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo. H) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre alle spese e competenze di lite relative al procedimento per istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 13323/22 Tribunale di Bari”.
L'attrice esponeva in fatto di aver conosciuto nel contesto di attività di CP_1 volontariato zoofilo svolte durante la lunga convalescenza seguita a un grave trauma cranio-vertebrale subito in Svizzera che l'aveva resa invalida al 100%.
Stabilitasi in Italia nell'anno 2017, su invito del convenuto e con l'intento di creare un rifugio per animali abbandonati, accettava di trasferirsi presso un immobile in Parte_1
CP_ Bitetto (Ba) di proprietà dello , da ristrutturare integralmente.
Su proposta del convenuto e confidando in una progettualità comune - sentimentale e solidale
- l'attrice, a fronte delle dichiarate difficoltà economiche dello stesso, si assumeva ogni onere economico per l'esecuzione dei lavori edili e l'allestimento del rifugio, compresa la creazione di un proprio appartamento nell'ambito dell'immobile; deduceva, inoltre, l'attrice di aver anticipato ingenti CP_ somme di denaro, anche elargite in favore dello da terzi soggetti (i suoi due ex coniugi), per un ammontare complessivo di oltre €. 224.000,00, destinati alla ristrutturazione, all'arredamento, alla cura di animali, al mantenimento del convenuto e al pagamento di spese personali di quest'ultimo, incluse rate di mutuo e sanzioni.
La parte attrice precisava di essere stata indotta a tali esborsi dal comportamento ingannevole e strumentale di , il quale - sotto la veste di compagno premuroso e amante degli animali CP_1
- l'aveva coinvolta in un progetto mai realmente condiviso;
rappresentava, altresì, di essere stata infine cacciata con violenza dall'abitazione nel maggio 2020 e privata dei propri beni, recuperati solo parzialmente mediante successivo procedimento possessorio.
Parte_2 Al fine di documentare l'entità dei lavori eseguiti, aveva Parte_1 promosso accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., conclusosi con la relazione del
C.T.U. che confermava l'esecuzione delle opere e ne quantificava il valore. In considerazione dell'arricchimento ingiustificato del convenuto a suo danno, parte attrice chiedeva la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme anticipate, nei limiti del vantaggio patrimoniale conseguito.
Sulla scorta di tali allegazioni, parte attrice formulava le proprie conclusioni, come ripotate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.04.2024, si costituiva in giudizio
, contestando integralmente le domande attoree, delle quali eccepiva l'infondatezza in CP_1 fatto e in diritto, articolando plurime eccezioni preliminari e difese nel merito, nonché proponendo domanda riconvenzionale.
Il convenuto eccepiva la nullità ovvero l'inammissibilità delle domande formulate ai sensi dell'art. 2041 c.c. e, in particolare, di quelle di cui alle lettere A), B), C) ed E) dell'atto di citazione, rilevando la genericità e indeterminatezza del petitum; secondo parte convenuta, le richieste attoree quantificavano l'indennizzo in relazione alla spesa sostenuta (danno emergente), e non all'arricchimento effettivo del convenuto, che avrebbe rappresentato l'unico parametro rilevante ai fini dell'azione da ingiustificato arricchimento.
eccepiva, altresì, l'inutilizzabilità della consulenza tecnica preventiva svolta in CP_1 sede di procedimento ex art. 696-bis c.p.c., in quanto inammissibile per controversie fondate sull'ingiustificato arricchimento e che la successiva sentenza n. 222/2023 della Corte Costituzionale
(che aveva ne aveva riconosciuto l'ammissibilità) non avrebbe avuto efficacia retroattiva nel caso in esame, trattandosi di procedimento già definito.
Con specifico riferimento alla somma di €. 56.000,00 indicata in citazione come derivante da prestiti elargiti da terzi ( e , il convenuto eccepiva il difetto di Parte_3 Persona_1 legittimazione attiva della parte attrice, assumendo che l'impoverimento si sarebbe verificato, se del caso, in capo a tali soggetti e non in capo alla , che avrebbe agito da Parte_1 semplice intermediaria nella consegna del denaro.
Assumeva che l'azione ex art. 2041 c.c. non sarebbe stata, comunque, CP_1 proponibile con riferimento ad alcune somme (in particolare, ai bonifici bancari qualificati dalla stessa attrice come “prestiti”), sussistendo tra le parti un rapporto giuridico di natura contrattuale, o quantomeno una causa giustificativa della prestazione;
invocava inoltre l'exceptio doli generalis, per contrastare la pretesa restitutoria attorea.
Parte_2 Con riguardo alle richieste concernenti arredi, alberi e piante (lettere B e C della citazione), parte convenuta rilevava l'inammissibilità della domanda per violazione del secondo comma dell'art. 2041 c.c., trattandosi di beni determinati che l'attrice avrebbe dovuto chiedere in restituzione in natura, previa puntuale individuazione.
, deducendo la pendenza di un procedimento penale afferente la realizzazione di CP_1 presunti abusi edilizi nell'immobile oggetto di causa, chiedeva la sospensione del processo;
secondo parte convenuta, la definizione della questione penale incideva, in via pregiudiziale, sulla valutazione della legittimità delle spese sostenute dall'attrice, in quanto rese in favore di un'attività edilizia abusiva e, pertanto, irripetibili ex art. 2035 c.c., applicabile in via analogica anche in sede di azione da ingiustificato arricchimento. CP_ Nel merito, parte convenuta contestava la tesi di parte attrice secondo la quale lo aveva conseguito un arricchimento ingiustificato, sostenendo che le somme ricevute o le spese sostenute dall'attrice erano giustificate da interessi propri della stessa, sia di natura patrimoniale che ideale (tra cui la cura di animali, la realizzazione di un progetto personale e la fruizione esclusiva dell'immobile)
e qualificando tali spostamenti patrimoniali come liberalità non donative, negozi unilaterali con causa sufficiente o negozi onerosi.
Infine, il convenuto avanzava, in via riconvenzionale, richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza delle affermazioni diffamatorie contenute nell'atto di citazione e nel precedente ricorso ex art. 696-bis c.p.c., deducendo che tali allegazioni, estranee al thema decidendum, erano state formulate al solo fine di ledere la sua reputazione e condizionare il giudizio;
chiedeva altresì, in subordine, che venisse quantificato, mediante perizia, il valore dell'arricchimento conseguito dall'attrice per l'uso dell'immobile, da portarsi eventualmente in compensazione.
Pertanto, parte convenuta così concludeva: “1) Accogliere tutte le superiori eccezioni in rito
(lett.tt a-e) e dichiarare l'avversa domanda nulla/inammissibile/improponibile per le ragioni ivi indicate;
2) ovvero sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente procedimento fino a definizione della causa pregiudiziale (pagg. 6-9); 3) Ordinare l'esibizione della chat whatsapp integrale precedente al 3.04.2018 ove controparte non vi provveda spontaneamente;
Nel merito, rigettare tutte le richieste avversarie ed accertare e dichiarare, anche equitativamente, le ragioni dedotte da questa difesa in via di eccezione di compensazione e, in via riconvenzionale , in relazione all'eventuale differenza spettante al convenuto, condannare l'attrice al relativo pagamento. Ci si oppone alle richieste istruttorie di controparte in quanto inconferenti, irrilevanti e inammissibili. Si riservano i mezzi istruttori. Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore dei difensori antistatari anche in relazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.”.
Parte_2 Con decreto ex art. 171 bis, comma 3, c.p.c., veniva differita l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 09.09.2024 e concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c..
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 17.03.2025 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.02.2025, tenutasi in presenza, lo scrivente Giudice rilevava che parte attrice aveva richiesto la modifica dell'ordinanza istruttoria del 19.11.2024 ai sensi dell'art. 177 c.p.c. e che la parte convenuta aveva reiterato l'eccezione di difetto di ius postulandi del procuratore di parte attrice - già sollevata nelle proprie memorie ex art. 171-ter n. 2) c.p.c. e nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza telematica del 09.09.2024, sostenendo l'inammissibilità della domanda attorea per il mancato deposito, all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, della procura alle liti nonché per la carenza di sottoscrizione digitale della copia informatica della stessa procura cartacea, depositata dall'attrice il 07.02.2024, come prescritto dall'art. 83, comma
3, c.p.c. - e che la parte convenuta aveva evidenziato, altresì, che l'attrice non aveva provveduto, con la prima difesa utile, ovvero la propria memoria ex art. 171 ter n. 3) c.p.c., alla sanatoria dell'eccepita invalidità della procura alle liti.
Ritenuto che, da un più accurato esame della documentazione in atti, si evinceva effettivamente la carenza della sottoscrizione digitale della procura alle liti depositata dalla parte attrice all'atto della costituzione in giudizio, nonché la mancanza dell'attestazione di conformità, all'originale cartaceo, della copia informatica della procura, con la medesima ordinanza le parti venivano invitate a prendere posizione sull'eccezione del difetto di ius postulandi sollevata da parte convenuta, astrattamente idonea alla definizione del giudizio, e la causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 28.04.2025.
Con note di trattazione scritta di udienza depositate il 24.04.2025 in vista dell'udienza del
28.04.2025, parte attrice contestava l'eccezione sollevata dalla parte convenuta in ordine al presunto difetto di ius postulandi, deducendo che nel caso di specie risultava conferita una valida procura alle liti in forma analogica, materialmente congiunta all'atto di citazione parimenti cartaceo, notificato anteriormente all'iscrizione a ruolo.
Rappresentava l'attrice che, trattandosi di atto introduttivo cartaceo notificato a mezzo dell'Ufficiale giudiziario, non sussisteva l'obbligo di firma digitale, richiesta invece solo per le procure digitalizzate relative ad atti nativi digitali, aggiungendo che la copia informatica depositata nel fascicolo telematico, sebbene non autenticata, non era mai stata oggetto di disconoscimento da parte del convenuto e che, in ogni caso, l'eventuale verifica di conformità all'originale non avrebbe comportato un vizio invalidante, né avrebbe determinato l'applicazione dell'art. 182 c.p.c. in assenza di espressa rilevazione giudiziale del vizio.
[...] , quindi, chiedeva: 1) il rigetto dell'eccezione sollevata dalla Parte_4 controparte, ovvero, in subordine, che - ove il Giudice avesse ravvisato la necessità di verificare la conformità della copia informatica - venisse disposta l'esibizione dell'originale cartaceo della procura;
2) in via del tutto subordinata, che nell'eventualità della rilevazione del vizio d'ufficio, venisse concesso termine ex art. 182, comma 2, c.p.c. per la regolarizzazione.
Con le medesime note, infine, l'attrice chiedeva affinché l'udienza del 28.04.2025 si svolgesse in presenza, onde consentire la diretta verifica dell'originale dell'atto di citazione con procura in calce all'atto di citazione notificato e depositato in atti.
Con note di trattazione scritta di udienza depositate il 27.04.2025, la parte convenuta ribadiva l'eccezione di difetto di ius postulandi del difensore dell'attrice, rilevando ancora una volta l'assenza in atti di una valida procura alle liti, in quanto non prodotta all'atto di iscrizione a ruolo della causa e, nella versione successivamente depositata, allegata all'atto di citazione notificato, priva della firma digitale richiesta dall'art. 83, comma 3, c.p.c., nonché dell'attestazione di conformità all'originale cartaceo, in violazione anche dell'art. 10 del D.P.R. n. 123/2001.
A sostegno dell'eccezione, il convenuto richiamava la giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. Civ., n. 12850/2019; Cass. Civ., Sez. Un., n. 2077/2024), secondo cui, in caso di procura conferita su supporto cartaceo e trasmessa per via telematica, quest'ultima deve essere autenticata con firma digitale e asseverata conforme all'originale.
Inoltre, il convenuto sosteneva l'insanabilità del vizio, rilevando che la controparte non si era attivata per la sanatoria, nonostante l'eccezione fosse stata sollevata sin dalla prima udienza, e che non vi era stata alcuna contestazione da parte attrice, né in atti scritti né in verbale, con conseguente applicazione dell'art. 115, comma 2, c.p.c. e definitiva preclusione alla sanatoria ex art. 182, comma
2, c.p.c., trattandosi di vizio non rilevato d'ufficio.
, pertanto, concludeva per: 1) l'inammissibilità della costituzione dell'attrice ex CP_1 art. 83, comma 3, c.p.c.; 2) la conseguente definizione del giudizio con sentenza in rito;
3) la condanna del procuratore dell'attrice al pagamento delle spese di lite, comprensive di quelle relative alla domanda riconvenzionale, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari del convenuto;
4) la condanna dell'attrice al risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 88-89 c.p.c. - richiesto in via riconvenzionale - per lesione dell'onore, della reputazione, dell'identità personale e della riservatezza del convenuto, come già dedotto nella comparsa di costituzione.
Con ordinanza del 28.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione limitatamente alla questione pregiudiziale relativa al difetto di ius postulandi.
Con memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 03.06.2025, l'attrice si costituiva in giudizio a mezzo del nuovo difensore avv. Stefano Mario Ferrari del Foro di Cremona, ribadendo
Parte_2 tutte le deduzioni, eccezioni, istanze istruttorie, nonché le conclusioni di cui all'atto di citazione del
18.01.2024 e le argomentazioni esposte all'udienza del 28.04.2025 in merito all'eccezione di difetto di ius postulandi sollevata dal convenuto.
Con sentenza parziale n. 2825/2025 depositata in data 16.07.2025, veniva accolta l'eccezione preliminare di parte convenuta relativa al difetto di ius postulandi del procuratore dell'attrice, dichiarando la nullità della costituzione in giudizio di per mancanza di Parte_1 valida procura alle liti, in quanto la stessa risultava depositata in copia informatica non sottoscritta digitalmente, né munita di attestazione di conformità all'originale cartaceo, in violazione dell'art. 83, comma 3, c.p.c..
Questo Giudice, richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., n. 11377/2017; Cass. Civ., n. 12850/2019; Cass. Civ., n. 29244/2021), rilevava che la mancata regolarizzazione del vizio nella prima difesa utile, a seguito dell'eccezione sollevata ex adverso, impediva di ritenere validamente costituita la parte attrice, con conseguente inammissibilità della domanda introduttiva, ferma restando la regolare costituzione del convenuto e la permanenza della domanda riconvenzionale da questi proposta, per la quale disponeva la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Con ordinanza resa in pari data ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., preso atto della sentenza parziale, veniva disposta la prosecuzione del giudizio limitatamente alla domanda riconvenzionale proposta da , avente ad oggetto il risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale per asserita lesione della reputazione, dell'onore, dell'identità personale e della riservatezza ad opera dell'attrice.
Esaminata la memoria ex art. 171 ter n. 2) c.p.c. con cui parte convenuta aveva articolato i mezzi istruttori, ivi compresa prova testimoniale, la scrivente rilevava che nessuna delle prove dedotte risultava idonea a dimostrare in modo specifico l'an debeatur e/o il quantum debeatur del danno lamentato, trattandosi di richieste probatorie volte unicamente a contestare circostanze dedotte dalla parte attrice, ma non pertinenti ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria avanzata in via riconvenzionale;
ritenuta, pertanto, l'irrilevanza e l'inidoneità probatoria dei mezzi istruttori dedotti, venivano rigettate le istanze istruttorie di parte convenuta.
La causa, matura per la decisione sulla domanda riconvenzionale, veniva rinviata all'udienza del 20.10.2025 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione del termine sino al 01.10.2025 per il deposito di note conclusionali.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo il seguente ordine logico-giuridico.
Parte_2 Va preliminarmente esaminata l'eccezione, sollevata dal convenuto con le note di trattazione scritta depositate il 01.10.2025, di inammissibilità e di inefficacia retroattiva della nuova costituzione in giudizio dell'attrice tramite il nuovo difensore avv. Stefano Mario Parte_1
Ferrari, avvenuta in data 03.06.2025 nelle more della riserva tesa all'emissione della sentenza parziale n. 2825/2025.
ha dedotto che tale successiva costituzione, intervenuta dopo la rimessione della CP_1 causa in decisione sulla questione pregiudiziale, debba qualificarsi come costituzione tardiva del contumace ai sensi dell'art. 293, comma 1, c.p.c., efficace soltanto ex nunc e, pertanto, inidonea a sanare o ratificare l'attività processuale precedentemente svolta dal procuratore privo di ius postulandi; il convenuto ha, altresì, sostenuto che la memoria di nuova costituzione sia stata depositata in violazione del principio di lealtà e correttezza processuale, integrando un abuso dello strumento processuale, sanzionabile ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Parte convenuta ha, inoltre, chiesto la revoca dell'ordinanza del 16.07.2025, con la quale era stata disposta la prosecuzione del giudizio in relazione alla sola domanda riconvenzionale, nonché la notifica della sentenza parziale e della suddetta ordinanza al precedente difensore dell'attrice, ritenuto tuttora parte del contraddittorio.
Le eccezioni, nel loro complesso, sono infondate e meritano la sorte del rigetto.
Va, anzitutto, osservato che la sentenza parziale n. 2825/2025 ha definito il giudizio limitatamente alla domanda principale, dichiarandone l'inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, ma ha contestualmente disposto, con separata ordinanza la prosecuzione del processo per la trattazione della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, sicchè non ha comportato la chiusura del processo nel suo complesso, ma soltanto la formazione del giudicato interno sul capo concernente l'azione attorea.
Ne deriva che la nuova costituzione dell'attrice, ancorché intervenuta dopo la rimessione della causa in decisione sulla questione pregiudiziale, deve ritenersi ammissibile nel segmento processuale ancora in corso, in quanto finalizzata a partecipare alla prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda del convenuto.
A tale costituzione, tuttavia, deve riconoscersi efficacia ex nunc, conformemente all'art. 293, comma 1, c.p.c.: essa non può sanare retroattivamente gli effetti dell'originaria costituzione invalida, né consentire la ratifica o l'utilizzazione delle attività processuali svolte dal difensore privo di ius postulandi.
Restano, dunque, ferme le decadenze e le preclusioni già maturate, e deve dichiararsi l'inutilizzabilità delle deduzioni, produzioni e istanze istruttorie depositate dal primo difensore dell'attrice, essendo esse compiute in difetto di valida rappresentanza processuale e su impulso
Parte_2 processuale privo di effetti giuridici.
Non può, inoltre, ravvisarsi nel comportamento dell'attrice alcun abuso del processo.
La scelta di costituirsi nuovamente, nel rispetto dei requisiti richiesti dalle norme che disciplinano il processo civile telematico e mediante il deposito di procura ritualmente sottoscritta, costituisce legittimo esercizio del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost., non risultando elementi di sviamento o intenti dilatori.
La dedotta exceptio doli generalis deve pertanto essere disattesa, non trovando applicazione in tale contesto, né emergendo violazioni degli obblighi di lealtà e probità processuale di cui all'art. 88 c.p.c..
Parimenti infondata è la richiesta di revoca dell'ordinanza del 16.07.2025, con cui è stata disposta la prosecuzione del giudizio in relazione alla sola domanda riconvenzionale.
Il suddetto provvedimento si è correttamente limitato a circoscrivere l'oggetto del processo alla pretesa risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dal convenuto, stante la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea, sicché non sussistono ragioni per riaprire il thema decidendum originario, non potendo la nuova costituzione retroagire su attività già definitivamente precluse, come peraltro affermato dalla parte attrice nelle proprie note di trattazione scritta depositate il 30.09.2025.
Deve, infine, escludersi la fondatezza della richiesta del convenuto volta a disporre la notifica della sentenza parziale e dell'ordinanza di prosecuzione del giudizio nei confronti del precedente difensore dell'attrice; quest'ultimo risulta oramai privo di mandato e non più legittimato alla difesa della parte - la quale è attualmente rappresentata da un nuovo procuratore ritualmente costituito - non ricorrendo, pertanto, alcuna esigenza di contraddittorio che imponga ulteriori comunicazioni nei suoi confronti.
Orbene, deve concludersi che l'attrice è validamente costituita per la fase relativa al vaglio della domanda riconvenzionale, con effetti ex nunc e nei limiti delle attività ancora consentite, senza che ciò incida sul giudicato parziale formatosi in ordine alla domanda principale.
Passando all'esame del merito, deve ora essere scrutinata la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
ha proposto domanda riconvenzionale ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.c. e dell'art. CP_1
2059 c.c., chiedendo la condanna dell'attrice, ovvero del suo precedente difensore, al risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione della propria reputazione e del proprio onore, derivante da espressioni ritenute diffamatorie contenute nell'atto di citazione e nel ricorso ex art. 696-bis c.p.c..
Il convenuto ha lamentato che le affermazioni riportate in detti atti conterrebbero rappresentazioni gravemente denigratorie della sua persona - relative a presunti comportamenti manipolatori, approfittamento economico e condotte moralmente disonorevoli - del tutto estranee al
[...] e prive di giustificazione difensiva, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza Controparte_2 processuale.
L'attrice, di contro, ha eccepito l'inammissibilità e infondatezza della domanda riconvenzionale, assumendo che le affermazioni contestate rientrano nella normale dialettica processuale e che nessuna prova è stata fornita dal convenuto con riferimento all'effettivo pregiudizio lamentato.
La domanda riconvenzionale è infondata e deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c., il Giudice può condannare la parte che abbia adoperato espressioni sconvenienti o offensive negli scritti difensivi al risarcimento del danno eventualmente arrecato, ma tale sanzione presuppone che le espressioni siano oggettivamente offensive e non funzionali all'esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. Civ., n. 2188/1992; Cass. Civ., n. 4733/2019).
Tuttavia, va effettuata una valutazione rigorosa, dovendosi verificare se le frasi contestate, per tono, contesto e funzione, risultino effettivamente eccedenti la necessità di rappresentare i fatti rilevanti ai fini del giudizio.
Nel caso di specie, pur potendosi ravvisare un linguaggio talvolta eccessivo, le espressioni contestate risultano connesse alla ricostruzione dei rapporti tra le parti e al contesto narrativo posto a fondamento della domanda attorea di indebito arricchimento;
esse, pertanto, non possono dirsi gratuite o del tutto avulse dal thema decidendum.
In ogni caso, la parte convenuta non ha fornito alcuna prova del lamentato danno non patrimoniale conseguente a tali espressioni, nè ha allegato fatti o circostanze idonee a provare un effettivo pregiudizio subito nella propria sfera personale o relazionale.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il danno all'onore e alla reputazione non è in re ipsa, ma deve essere allegato e dimostrato in modo specifico, anche mediante presunzioni, quanto meno in ordine alla gravità e concretezza della lesione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
n. 26972/2008; Cass. Civ., n. 4815/2019).
Va inoltre precisato che la responsabilità diretta del difensore, invocata dalla parte convenuta nei confronti del procuratore precedentemente costituito per l'attrice, non è configurabile nel presente giudizio;
come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, il destinatario della condanna ex art. 89
c.p.c. è la parte processuale, potendo l'eventuale responsabilità personale del difensore essere fatta valere soltanto in separato giudizio (cfr. Cass. Civ., n. 10916/2001; Cass. Civ., n. 16121/2009; Cass.
Civ., n. 19907/2013).
Non ricorrono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., non essendo emersi elementi di dolo o colpa grave, né condotte abusive da parte dell'attrice.
Ne consegue l'integrale rigetto della domanda riconvenzionale.
Parte_2 Alla luce delle considerazioni che precedono, le eccezioni in rito sollevate dal convenuto devono essere rigettate - dovendosi ritenere valida la nuova costituzione dell'attrice, con efficacia ex nunc - e la domanda riconvenzionale del convenuto deve essere parimenti rigettata, per difetto di prova del danno non patrimoniale e insussistenza di condotte abusive o offensive rilevanti ai sensi degli artt. 88, 89 e 96 c.p.c..
Considerato che, con la sentenza parziale n. 2825/2025, è stata accolta l'eccezione di difetto di ius postulandi sollevata dal convenuto e che, con la presente decisione, è stata rigettata la domanda riconvenzionale da quest'ultimo proposta, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, relative tanto alla fase definita con sentenza parziale quanto alla presente fase, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato il 31.01.2024 nei confronti Parte_1 di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_1
1) RIGETTA le eccezioni preliminari formulate dal convenuto;
2) DICHIARA ammissibile e valida, con efficacia ex nunc, la nuova costituzione dell'attrice
, avvenuta in data 03.06.2025; Parte_1
3) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
CP_1
4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti per l'intero giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase definita con la sentenza parziale n. 2825/2025.
Così deciso in Bari, 20.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Parte_2
Parte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 20/10/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti gli atti, visto e applicato l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 1672/2024, vertente fra le parti:
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Mario Ferrari, Parte_1 presso lo studio del quale sito in Cremona alla Piazza Marconi n. 4 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice, convenuta in via riconvenzionale -
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Serena Cannata e Guido Bombace, presso lo CP_1 studio dei quali sito in Comiso (Rg) alla via San Biagio n. 86 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta, attrice in via riconvenzionale -
OGGETTO: arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
20.10.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
Parte_2 CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c. il 31.01.2024, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, , al fine di sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare che l'attrice ha sostenuto i pagamenti relativi ai lavori di ristrutturazione, arredamento e miglioramento dell'immobile di proprietà esclusiva del convenuto, ubicato in Bitetto località Macchia Fracida in Catasto Foglio 3 particella 516/4 categoria
A/2 piano terra vani 9, per un importo di €.187.525,67; per l'effetto, condannare il convenuto ai sensi dell'art. 2041 Codice Civile alla restituzione la somma di €.187.525,67 in favore dell'attrice, o in quella maggiore o minore somma meglio ritenuta dal Tribunale, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
B) Accertare e dichiarare che l'attrice ha sostenuto tutti i pagamenti relativi alle spese di arredamento del medesimo immobile di Bitetto per €.4.629,59 e, per l'effetto, ai sensi dell'art.2041 Codice Civile, condannare il convenuto alla restituzione della somma di €.4.629,59 in favore dell'attrice, o in quella maggiore o minore somma meglio ritenuta dal Tribunale, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
C) Accertare e dichiarare che l'attrice ha sostenuto tutti
i pagamenti relativi all'acquisto e messa a dimora di alberi e piante nel giardino dell'abitazione di
Bitetto del convenuto, per un importo di €.4.539,00 e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2041 Codice
Civile, condannare il convenuto alla restituzione della somma di €.4.539,00 in favore dell'attrice, o in quella maggiore o minore somma meglio ritenuta dal Tribunale, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
D) Accertare e dichiarare che l'attrice ha sostenuto tutte le spese di gestione, cura e alimentazione degli animali di proprietà
e/o gestiti da per un importo di €.9.331,34 e, per l'effetto, condannare il convenuto CP_1 alla restituzione della somma di €.9.331,34 in favore dell'attrice, o in quella maggiore o minore somma meglio ritenuta dal Tribunale, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
E) In via subordinata, accertare e dichiarare che i lavori,
i miglioramenti e le addizioni eseguiti presso l'immobile del convenuto con il denaro erogato dall'attrice hanno determinato un incremento di valore dell'immobile per un valore pari ad
Parte_2 €.187.525,67 o in quella maggiore o minore somma meglio ritenuta dal Tribunale;
per l'effetto, condannare il convenuto ai sensi dell'art. 2041 Codice Civile alla restituzione la somma di
€.187.525,67 in favore dell'attrice, o in quella maggiore o minore somma meglio ritenuta dal
Tribunale, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
F) Accertare e dichiarare che l'attrice ha pagato le spese personali del convenuto
ammontanti ad €.18.117,56; per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione CP_1 della somma di €.18.117,56 in favore dell'attrice, o in quella maggiore o minore somma meglio ritenuta dal Tribunale, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
o quella maggiore o minore somma;
G) Accertare e dichiarare che
l'attrice ha subito la distruzione del proprio laptop ad opera del convenuto e, per l'effetto, condannare a rifondere il danno quantificato in €.2.347,00, o in quella maggiore o CP_1 minore somma meglio ritenuta dal Tribunale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo. H) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre alle spese e competenze di lite relative al procedimento per istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 13323/22 Tribunale di Bari”.
L'attrice esponeva in fatto di aver conosciuto nel contesto di attività di CP_1 volontariato zoofilo svolte durante la lunga convalescenza seguita a un grave trauma cranio-vertebrale subito in Svizzera che l'aveva resa invalida al 100%.
Stabilitasi in Italia nell'anno 2017, su invito del convenuto e con l'intento di creare un rifugio per animali abbandonati, accettava di trasferirsi presso un immobile in Parte_1
CP_ Bitetto (Ba) di proprietà dello , da ristrutturare integralmente.
Su proposta del convenuto e confidando in una progettualità comune - sentimentale e solidale
- l'attrice, a fronte delle dichiarate difficoltà economiche dello stesso, si assumeva ogni onere economico per l'esecuzione dei lavori edili e l'allestimento del rifugio, compresa la creazione di un proprio appartamento nell'ambito dell'immobile; deduceva, inoltre, l'attrice di aver anticipato ingenti CP_ somme di denaro, anche elargite in favore dello da terzi soggetti (i suoi due ex coniugi), per un ammontare complessivo di oltre €. 224.000,00, destinati alla ristrutturazione, all'arredamento, alla cura di animali, al mantenimento del convenuto e al pagamento di spese personali di quest'ultimo, incluse rate di mutuo e sanzioni.
La parte attrice precisava di essere stata indotta a tali esborsi dal comportamento ingannevole e strumentale di , il quale - sotto la veste di compagno premuroso e amante degli animali CP_1
- l'aveva coinvolta in un progetto mai realmente condiviso;
rappresentava, altresì, di essere stata infine cacciata con violenza dall'abitazione nel maggio 2020 e privata dei propri beni, recuperati solo parzialmente mediante successivo procedimento possessorio.
Parte_2 Al fine di documentare l'entità dei lavori eseguiti, aveva Parte_1 promosso accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., conclusosi con la relazione del
C.T.U. che confermava l'esecuzione delle opere e ne quantificava il valore. In considerazione dell'arricchimento ingiustificato del convenuto a suo danno, parte attrice chiedeva la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme anticipate, nei limiti del vantaggio patrimoniale conseguito.
Sulla scorta di tali allegazioni, parte attrice formulava le proprie conclusioni, come ripotate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.04.2024, si costituiva in giudizio
, contestando integralmente le domande attoree, delle quali eccepiva l'infondatezza in CP_1 fatto e in diritto, articolando plurime eccezioni preliminari e difese nel merito, nonché proponendo domanda riconvenzionale.
Il convenuto eccepiva la nullità ovvero l'inammissibilità delle domande formulate ai sensi dell'art. 2041 c.c. e, in particolare, di quelle di cui alle lettere A), B), C) ed E) dell'atto di citazione, rilevando la genericità e indeterminatezza del petitum; secondo parte convenuta, le richieste attoree quantificavano l'indennizzo in relazione alla spesa sostenuta (danno emergente), e non all'arricchimento effettivo del convenuto, che avrebbe rappresentato l'unico parametro rilevante ai fini dell'azione da ingiustificato arricchimento.
eccepiva, altresì, l'inutilizzabilità della consulenza tecnica preventiva svolta in CP_1 sede di procedimento ex art. 696-bis c.p.c., in quanto inammissibile per controversie fondate sull'ingiustificato arricchimento e che la successiva sentenza n. 222/2023 della Corte Costituzionale
(che aveva ne aveva riconosciuto l'ammissibilità) non avrebbe avuto efficacia retroattiva nel caso in esame, trattandosi di procedimento già definito.
Con specifico riferimento alla somma di €. 56.000,00 indicata in citazione come derivante da prestiti elargiti da terzi ( e , il convenuto eccepiva il difetto di Parte_3 Persona_1 legittimazione attiva della parte attrice, assumendo che l'impoverimento si sarebbe verificato, se del caso, in capo a tali soggetti e non in capo alla , che avrebbe agito da Parte_1 semplice intermediaria nella consegna del denaro.
Assumeva che l'azione ex art. 2041 c.c. non sarebbe stata, comunque, CP_1 proponibile con riferimento ad alcune somme (in particolare, ai bonifici bancari qualificati dalla stessa attrice come “prestiti”), sussistendo tra le parti un rapporto giuridico di natura contrattuale, o quantomeno una causa giustificativa della prestazione;
invocava inoltre l'exceptio doli generalis, per contrastare la pretesa restitutoria attorea.
Parte_2 Con riguardo alle richieste concernenti arredi, alberi e piante (lettere B e C della citazione), parte convenuta rilevava l'inammissibilità della domanda per violazione del secondo comma dell'art. 2041 c.c., trattandosi di beni determinati che l'attrice avrebbe dovuto chiedere in restituzione in natura, previa puntuale individuazione.
, deducendo la pendenza di un procedimento penale afferente la realizzazione di CP_1 presunti abusi edilizi nell'immobile oggetto di causa, chiedeva la sospensione del processo;
secondo parte convenuta, la definizione della questione penale incideva, in via pregiudiziale, sulla valutazione della legittimità delle spese sostenute dall'attrice, in quanto rese in favore di un'attività edilizia abusiva e, pertanto, irripetibili ex art. 2035 c.c., applicabile in via analogica anche in sede di azione da ingiustificato arricchimento. CP_ Nel merito, parte convenuta contestava la tesi di parte attrice secondo la quale lo aveva conseguito un arricchimento ingiustificato, sostenendo che le somme ricevute o le spese sostenute dall'attrice erano giustificate da interessi propri della stessa, sia di natura patrimoniale che ideale (tra cui la cura di animali, la realizzazione di un progetto personale e la fruizione esclusiva dell'immobile)
e qualificando tali spostamenti patrimoniali come liberalità non donative, negozi unilaterali con causa sufficiente o negozi onerosi.
Infine, il convenuto avanzava, in via riconvenzionale, richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza delle affermazioni diffamatorie contenute nell'atto di citazione e nel precedente ricorso ex art. 696-bis c.p.c., deducendo che tali allegazioni, estranee al thema decidendum, erano state formulate al solo fine di ledere la sua reputazione e condizionare il giudizio;
chiedeva altresì, in subordine, che venisse quantificato, mediante perizia, il valore dell'arricchimento conseguito dall'attrice per l'uso dell'immobile, da portarsi eventualmente in compensazione.
Pertanto, parte convenuta così concludeva: “1) Accogliere tutte le superiori eccezioni in rito
(lett.tt a-e) e dichiarare l'avversa domanda nulla/inammissibile/improponibile per le ragioni ivi indicate;
2) ovvero sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente procedimento fino a definizione della causa pregiudiziale (pagg. 6-9); 3) Ordinare l'esibizione della chat whatsapp integrale precedente al 3.04.2018 ove controparte non vi provveda spontaneamente;
Nel merito, rigettare tutte le richieste avversarie ed accertare e dichiarare, anche equitativamente, le ragioni dedotte da questa difesa in via di eccezione di compensazione e, in via riconvenzionale , in relazione all'eventuale differenza spettante al convenuto, condannare l'attrice al relativo pagamento. Ci si oppone alle richieste istruttorie di controparte in quanto inconferenti, irrilevanti e inammissibili. Si riservano i mezzi istruttori. Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore dei difensori antistatari anche in relazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.”.
Parte_2 Con decreto ex art. 171 bis, comma 3, c.p.c., veniva differita l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 09.09.2024 e concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c..
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 17.03.2025 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.02.2025, tenutasi in presenza, lo scrivente Giudice rilevava che parte attrice aveva richiesto la modifica dell'ordinanza istruttoria del 19.11.2024 ai sensi dell'art. 177 c.p.c. e che la parte convenuta aveva reiterato l'eccezione di difetto di ius postulandi del procuratore di parte attrice - già sollevata nelle proprie memorie ex art. 171-ter n. 2) c.p.c. e nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza telematica del 09.09.2024, sostenendo l'inammissibilità della domanda attorea per il mancato deposito, all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, della procura alle liti nonché per la carenza di sottoscrizione digitale della copia informatica della stessa procura cartacea, depositata dall'attrice il 07.02.2024, come prescritto dall'art. 83, comma
3, c.p.c. - e che la parte convenuta aveva evidenziato, altresì, che l'attrice non aveva provveduto, con la prima difesa utile, ovvero la propria memoria ex art. 171 ter n. 3) c.p.c., alla sanatoria dell'eccepita invalidità della procura alle liti.
Ritenuto che, da un più accurato esame della documentazione in atti, si evinceva effettivamente la carenza della sottoscrizione digitale della procura alle liti depositata dalla parte attrice all'atto della costituzione in giudizio, nonché la mancanza dell'attestazione di conformità, all'originale cartaceo, della copia informatica della procura, con la medesima ordinanza le parti venivano invitate a prendere posizione sull'eccezione del difetto di ius postulandi sollevata da parte convenuta, astrattamente idonea alla definizione del giudizio, e la causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 28.04.2025.
Con note di trattazione scritta di udienza depositate il 24.04.2025 in vista dell'udienza del
28.04.2025, parte attrice contestava l'eccezione sollevata dalla parte convenuta in ordine al presunto difetto di ius postulandi, deducendo che nel caso di specie risultava conferita una valida procura alle liti in forma analogica, materialmente congiunta all'atto di citazione parimenti cartaceo, notificato anteriormente all'iscrizione a ruolo.
Rappresentava l'attrice che, trattandosi di atto introduttivo cartaceo notificato a mezzo dell'Ufficiale giudiziario, non sussisteva l'obbligo di firma digitale, richiesta invece solo per le procure digitalizzate relative ad atti nativi digitali, aggiungendo che la copia informatica depositata nel fascicolo telematico, sebbene non autenticata, non era mai stata oggetto di disconoscimento da parte del convenuto e che, in ogni caso, l'eventuale verifica di conformità all'originale non avrebbe comportato un vizio invalidante, né avrebbe determinato l'applicazione dell'art. 182 c.p.c. in assenza di espressa rilevazione giudiziale del vizio.
[...] , quindi, chiedeva: 1) il rigetto dell'eccezione sollevata dalla Parte_4 controparte, ovvero, in subordine, che - ove il Giudice avesse ravvisato la necessità di verificare la conformità della copia informatica - venisse disposta l'esibizione dell'originale cartaceo della procura;
2) in via del tutto subordinata, che nell'eventualità della rilevazione del vizio d'ufficio, venisse concesso termine ex art. 182, comma 2, c.p.c. per la regolarizzazione.
Con le medesime note, infine, l'attrice chiedeva affinché l'udienza del 28.04.2025 si svolgesse in presenza, onde consentire la diretta verifica dell'originale dell'atto di citazione con procura in calce all'atto di citazione notificato e depositato in atti.
Con note di trattazione scritta di udienza depositate il 27.04.2025, la parte convenuta ribadiva l'eccezione di difetto di ius postulandi del difensore dell'attrice, rilevando ancora una volta l'assenza in atti di una valida procura alle liti, in quanto non prodotta all'atto di iscrizione a ruolo della causa e, nella versione successivamente depositata, allegata all'atto di citazione notificato, priva della firma digitale richiesta dall'art. 83, comma 3, c.p.c., nonché dell'attestazione di conformità all'originale cartaceo, in violazione anche dell'art. 10 del D.P.R. n. 123/2001.
A sostegno dell'eccezione, il convenuto richiamava la giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. Civ., n. 12850/2019; Cass. Civ., Sez. Un., n. 2077/2024), secondo cui, in caso di procura conferita su supporto cartaceo e trasmessa per via telematica, quest'ultima deve essere autenticata con firma digitale e asseverata conforme all'originale.
Inoltre, il convenuto sosteneva l'insanabilità del vizio, rilevando che la controparte non si era attivata per la sanatoria, nonostante l'eccezione fosse stata sollevata sin dalla prima udienza, e che non vi era stata alcuna contestazione da parte attrice, né in atti scritti né in verbale, con conseguente applicazione dell'art. 115, comma 2, c.p.c. e definitiva preclusione alla sanatoria ex art. 182, comma
2, c.p.c., trattandosi di vizio non rilevato d'ufficio.
, pertanto, concludeva per: 1) l'inammissibilità della costituzione dell'attrice ex CP_1 art. 83, comma 3, c.p.c.; 2) la conseguente definizione del giudizio con sentenza in rito;
3) la condanna del procuratore dell'attrice al pagamento delle spese di lite, comprensive di quelle relative alla domanda riconvenzionale, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari del convenuto;
4) la condanna dell'attrice al risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 88-89 c.p.c. - richiesto in via riconvenzionale - per lesione dell'onore, della reputazione, dell'identità personale e della riservatezza del convenuto, come già dedotto nella comparsa di costituzione.
Con ordinanza del 28.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione limitatamente alla questione pregiudiziale relativa al difetto di ius postulandi.
Con memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 03.06.2025, l'attrice si costituiva in giudizio a mezzo del nuovo difensore avv. Stefano Mario Ferrari del Foro di Cremona, ribadendo
Parte_2 tutte le deduzioni, eccezioni, istanze istruttorie, nonché le conclusioni di cui all'atto di citazione del
18.01.2024 e le argomentazioni esposte all'udienza del 28.04.2025 in merito all'eccezione di difetto di ius postulandi sollevata dal convenuto.
Con sentenza parziale n. 2825/2025 depositata in data 16.07.2025, veniva accolta l'eccezione preliminare di parte convenuta relativa al difetto di ius postulandi del procuratore dell'attrice, dichiarando la nullità della costituzione in giudizio di per mancanza di Parte_1 valida procura alle liti, in quanto la stessa risultava depositata in copia informatica non sottoscritta digitalmente, né munita di attestazione di conformità all'originale cartaceo, in violazione dell'art. 83, comma 3, c.p.c..
Questo Giudice, richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., n. 11377/2017; Cass. Civ., n. 12850/2019; Cass. Civ., n. 29244/2021), rilevava che la mancata regolarizzazione del vizio nella prima difesa utile, a seguito dell'eccezione sollevata ex adverso, impediva di ritenere validamente costituita la parte attrice, con conseguente inammissibilità della domanda introduttiva, ferma restando la regolare costituzione del convenuto e la permanenza della domanda riconvenzionale da questi proposta, per la quale disponeva la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Con ordinanza resa in pari data ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., preso atto della sentenza parziale, veniva disposta la prosecuzione del giudizio limitatamente alla domanda riconvenzionale proposta da , avente ad oggetto il risarcimento del danno non CP_1 patrimoniale per asserita lesione della reputazione, dell'onore, dell'identità personale e della riservatezza ad opera dell'attrice.
Esaminata la memoria ex art. 171 ter n. 2) c.p.c. con cui parte convenuta aveva articolato i mezzi istruttori, ivi compresa prova testimoniale, la scrivente rilevava che nessuna delle prove dedotte risultava idonea a dimostrare in modo specifico l'an debeatur e/o il quantum debeatur del danno lamentato, trattandosi di richieste probatorie volte unicamente a contestare circostanze dedotte dalla parte attrice, ma non pertinenti ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria avanzata in via riconvenzionale;
ritenuta, pertanto, l'irrilevanza e l'inidoneità probatoria dei mezzi istruttori dedotti, venivano rigettate le istanze istruttorie di parte convenuta.
La causa, matura per la decisione sulla domanda riconvenzionale, veniva rinviata all'udienza del 20.10.2025 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione del termine sino al 01.10.2025 per il deposito di note conclusionali.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo il seguente ordine logico-giuridico.
Parte_2 Va preliminarmente esaminata l'eccezione, sollevata dal convenuto con le note di trattazione scritta depositate il 01.10.2025, di inammissibilità e di inefficacia retroattiva della nuova costituzione in giudizio dell'attrice tramite il nuovo difensore avv. Stefano Mario Parte_1
Ferrari, avvenuta in data 03.06.2025 nelle more della riserva tesa all'emissione della sentenza parziale n. 2825/2025.
ha dedotto che tale successiva costituzione, intervenuta dopo la rimessione della CP_1 causa in decisione sulla questione pregiudiziale, debba qualificarsi come costituzione tardiva del contumace ai sensi dell'art. 293, comma 1, c.p.c., efficace soltanto ex nunc e, pertanto, inidonea a sanare o ratificare l'attività processuale precedentemente svolta dal procuratore privo di ius postulandi; il convenuto ha, altresì, sostenuto che la memoria di nuova costituzione sia stata depositata in violazione del principio di lealtà e correttezza processuale, integrando un abuso dello strumento processuale, sanzionabile ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Parte convenuta ha, inoltre, chiesto la revoca dell'ordinanza del 16.07.2025, con la quale era stata disposta la prosecuzione del giudizio in relazione alla sola domanda riconvenzionale, nonché la notifica della sentenza parziale e della suddetta ordinanza al precedente difensore dell'attrice, ritenuto tuttora parte del contraddittorio.
Le eccezioni, nel loro complesso, sono infondate e meritano la sorte del rigetto.
Va, anzitutto, osservato che la sentenza parziale n. 2825/2025 ha definito il giudizio limitatamente alla domanda principale, dichiarandone l'inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, ma ha contestualmente disposto, con separata ordinanza la prosecuzione del processo per la trattazione della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, sicchè non ha comportato la chiusura del processo nel suo complesso, ma soltanto la formazione del giudicato interno sul capo concernente l'azione attorea.
Ne deriva che la nuova costituzione dell'attrice, ancorché intervenuta dopo la rimessione della causa in decisione sulla questione pregiudiziale, deve ritenersi ammissibile nel segmento processuale ancora in corso, in quanto finalizzata a partecipare alla prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda del convenuto.
A tale costituzione, tuttavia, deve riconoscersi efficacia ex nunc, conformemente all'art. 293, comma 1, c.p.c.: essa non può sanare retroattivamente gli effetti dell'originaria costituzione invalida, né consentire la ratifica o l'utilizzazione delle attività processuali svolte dal difensore privo di ius postulandi.
Restano, dunque, ferme le decadenze e le preclusioni già maturate, e deve dichiararsi l'inutilizzabilità delle deduzioni, produzioni e istanze istruttorie depositate dal primo difensore dell'attrice, essendo esse compiute in difetto di valida rappresentanza processuale e su impulso
Parte_2 processuale privo di effetti giuridici.
Non può, inoltre, ravvisarsi nel comportamento dell'attrice alcun abuso del processo.
La scelta di costituirsi nuovamente, nel rispetto dei requisiti richiesti dalle norme che disciplinano il processo civile telematico e mediante il deposito di procura ritualmente sottoscritta, costituisce legittimo esercizio del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost., non risultando elementi di sviamento o intenti dilatori.
La dedotta exceptio doli generalis deve pertanto essere disattesa, non trovando applicazione in tale contesto, né emergendo violazioni degli obblighi di lealtà e probità processuale di cui all'art. 88 c.p.c..
Parimenti infondata è la richiesta di revoca dell'ordinanza del 16.07.2025, con cui è stata disposta la prosecuzione del giudizio in relazione alla sola domanda riconvenzionale.
Il suddetto provvedimento si è correttamente limitato a circoscrivere l'oggetto del processo alla pretesa risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dal convenuto, stante la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea, sicché non sussistono ragioni per riaprire il thema decidendum originario, non potendo la nuova costituzione retroagire su attività già definitivamente precluse, come peraltro affermato dalla parte attrice nelle proprie note di trattazione scritta depositate il 30.09.2025.
Deve, infine, escludersi la fondatezza della richiesta del convenuto volta a disporre la notifica della sentenza parziale e dell'ordinanza di prosecuzione del giudizio nei confronti del precedente difensore dell'attrice; quest'ultimo risulta oramai privo di mandato e non più legittimato alla difesa della parte - la quale è attualmente rappresentata da un nuovo procuratore ritualmente costituito - non ricorrendo, pertanto, alcuna esigenza di contraddittorio che imponga ulteriori comunicazioni nei suoi confronti.
Orbene, deve concludersi che l'attrice è validamente costituita per la fase relativa al vaglio della domanda riconvenzionale, con effetti ex nunc e nei limiti delle attività ancora consentite, senza che ciò incida sul giudicato parziale formatosi in ordine alla domanda principale.
Passando all'esame del merito, deve ora essere scrutinata la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
ha proposto domanda riconvenzionale ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.c. e dell'art. CP_1
2059 c.c., chiedendo la condanna dell'attrice, ovvero del suo precedente difensore, al risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione della propria reputazione e del proprio onore, derivante da espressioni ritenute diffamatorie contenute nell'atto di citazione e nel ricorso ex art. 696-bis c.p.c..
Il convenuto ha lamentato che le affermazioni riportate in detti atti conterrebbero rappresentazioni gravemente denigratorie della sua persona - relative a presunti comportamenti manipolatori, approfittamento economico e condotte moralmente disonorevoli - del tutto estranee al
[...] e prive di giustificazione difensiva, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza Controparte_2 processuale.
L'attrice, di contro, ha eccepito l'inammissibilità e infondatezza della domanda riconvenzionale, assumendo che le affermazioni contestate rientrano nella normale dialettica processuale e che nessuna prova è stata fornita dal convenuto con riferimento all'effettivo pregiudizio lamentato.
La domanda riconvenzionale è infondata e deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 89, comma 2, c.p.c., il Giudice può condannare la parte che abbia adoperato espressioni sconvenienti o offensive negli scritti difensivi al risarcimento del danno eventualmente arrecato, ma tale sanzione presuppone che le espressioni siano oggettivamente offensive e non funzionali all'esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. Civ., n. 2188/1992; Cass. Civ., n. 4733/2019).
Tuttavia, va effettuata una valutazione rigorosa, dovendosi verificare se le frasi contestate, per tono, contesto e funzione, risultino effettivamente eccedenti la necessità di rappresentare i fatti rilevanti ai fini del giudizio.
Nel caso di specie, pur potendosi ravvisare un linguaggio talvolta eccessivo, le espressioni contestate risultano connesse alla ricostruzione dei rapporti tra le parti e al contesto narrativo posto a fondamento della domanda attorea di indebito arricchimento;
esse, pertanto, non possono dirsi gratuite o del tutto avulse dal thema decidendum.
In ogni caso, la parte convenuta non ha fornito alcuna prova del lamentato danno non patrimoniale conseguente a tali espressioni, nè ha allegato fatti o circostanze idonee a provare un effettivo pregiudizio subito nella propria sfera personale o relazionale.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il danno all'onore e alla reputazione non è in re ipsa, ma deve essere allegato e dimostrato in modo specifico, anche mediante presunzioni, quanto meno in ordine alla gravità e concretezza della lesione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
n. 26972/2008; Cass. Civ., n. 4815/2019).
Va inoltre precisato che la responsabilità diretta del difensore, invocata dalla parte convenuta nei confronti del procuratore precedentemente costituito per l'attrice, non è configurabile nel presente giudizio;
come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, il destinatario della condanna ex art. 89
c.p.c. è la parte processuale, potendo l'eventuale responsabilità personale del difensore essere fatta valere soltanto in separato giudizio (cfr. Cass. Civ., n. 10916/2001; Cass. Civ., n. 16121/2009; Cass.
Civ., n. 19907/2013).
Non ricorrono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., non essendo emersi elementi di dolo o colpa grave, né condotte abusive da parte dell'attrice.
Ne consegue l'integrale rigetto della domanda riconvenzionale.
Parte_2 Alla luce delle considerazioni che precedono, le eccezioni in rito sollevate dal convenuto devono essere rigettate - dovendosi ritenere valida la nuova costituzione dell'attrice, con efficacia ex nunc - e la domanda riconvenzionale del convenuto deve essere parimenti rigettata, per difetto di prova del danno non patrimoniale e insussistenza di condotte abusive o offensive rilevanti ai sensi degli artt. 88, 89 e 96 c.p.c..
Considerato che, con la sentenza parziale n. 2825/2025, è stata accolta l'eccezione di difetto di ius postulandi sollevata dal convenuto e che, con la presente decisione, è stata rigettata la domanda riconvenzionale da quest'ultimo proposta, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, relative tanto alla fase definita con sentenza parziale quanto alla presente fase, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato il 31.01.2024 nei confronti Parte_1 di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_1
1) RIGETTA le eccezioni preliminari formulate dal convenuto;
2) DICHIARA ammissibile e valida, con efficacia ex nunc, la nuova costituzione dell'attrice
, avvenuta in data 03.06.2025; Parte_1
3) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
CP_1
4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti per l'intero giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase definita con la sentenza parziale n. 2825/2025.
Così deciso in Bari, 20.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Parte_2
Parte_2