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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 291/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell' Avv. Giovanni RAGO Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via L. C.F._2
Cassese n.12 di Salerno attrice-opponente
contro
e, per essa, (C.F. ), con il Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Paoloandrea MONTICELLI (C.F. , elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli alla Via F. Crispi, n. 62
convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 1° comma c.p.c.)
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nell'opportunità di ripercorrere le ragioni di fatto della vicenda processuale, antefatto del presente giudizio, si riassumono come di seguito i fatti per cui è causa.
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 15.01.2024, interponeva Parte_1 opposizione all'atto di precetto, dell'importo complessivo di € 64.226,00, notificatole dalla
[...] in data 12.01.2024, cui era sotteso il titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. Controparte_1
4228/2007 emesso dal Tribunale di Salerno in data 27/11/2007, concesso all'allora CP_3
(poi divenuta ) in danno suo e di
[...] CP_4 CP_5
Eccepiva l'opponente, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva e/o carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla - e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2 disconoscendo l'esistenza di qualsivoglia rapporto con le predette società; in subordine, evidenziava l'avvenuto compimento della prescrizione decennale del credito portato in monitorio, atteso che il termine previsto dagli art. 2946 e 2953 cod. civ. risultava essere ampiamente spirato, avuto riguardo sia alla data di emissione del titolo (2008), che a quella in cui era stato notificato l'atto di precetto (2024). Concludeva l'opponente, quindi: “A. In via preliminare, si chiede sospendersi l'efficacia del precetto atteso che, per quanto esposto in premessa, ricorre sia il fumus boni juris che il periculum in mora;
B. Accerti e dichiari la carenza di legittimazione attiva e/o carenza di titolarità del diritto di credito della parte opposta con riferimento alla presunta pretesa creditoria di cui all'atto di precetto notificato il
12/01/2024; e dichiari, nella denegata ipotesi in cui la precedente eccezione venga disattesa, la CP_6 prescrizione del credito di cui all'atto di precetto del 12/01/2024;D.Accerti e dichiari l'insussistenza ad agire in executivis da parte della e per essa la mandataria per assenza Controparte_1 CP_2 di prova della notifica del presunto titolo di credito abilitante;
E. Condanni la convenuta alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore con attribuzione al procuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”.
Con propria comparsa, in PCT il 26.01.2024, si costituiva la e, per essa, la Controparte_1 mandataria , in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., deducendo di essere succeduta a CP_2 titolo particolare nei soli rapporti attivi di difettando, quindi, di legittimazione passiva CP_7 in relazione a tutte le domande di restituzione e di risarcimento riferite a fatti anteriori alla cessione.
Quanto alla sussistenza della propria legittimazione, elencava le fattispecie negoziali susseguitesi nel tempo, le quali le avevano attribuito la titolarità del credito, per cui vi era opposizione, versando al fascicolo processuale corposa documentazione. Soggiungeva e documentava che, in riferimento all'eccepita prescrizione del credito ingiunto, in data 02/03/2010 RE CR AN BA
PA (precedente titolare del credito de quo) aveva proceduto a notificare un primo atto di precetto a e e poi, successivamente, anche la aveva Parte_1 CP_5 Controparte_1 notificato altro atto di precetto alla sola in data 19/10/2019; pertanto, era quest'ultima la Pt_1 data da prendere in riferimento per il computo del periodo prescrizionale, che non poteva certo dirsi compiuto. Concludeva, quindi :“1 In via preliminare accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e come sopra detto quale nuova titolare del credito di cui agli atti Controparte_1 eccepisce la carenza di legittimazione passiva per eventuali passività relativamente all'attività ante data di trasferimento (Cass. sent. n. 21843/2019).2 Infine sempre preliminarmente dichiarare la legittimazione di quale nuova titolare del credito, anche a seguito della documentazione depositata. 3 Nel merito CP_1 chiede di rigettare integralmente, per tutti i motivi esposti nella comparsa le domande formulate dalla sig.ra
nei confronti della giacché tutte inammissibili, improponibili, Parte_1 Controparte_1 improcedibili oltre che integralmente destituite di fondamento in fatto ed in diritto oltre che non provate. E nella denegata ipotesi ritenesse di accogliere l'opposizione proposta, si chiede, la condanna della sig.ra
al pagamento di tutte le somme che risulteranno, con vittoria di spese legali e compensi Parte_1 professionali oltre al rimborso spese generali e accessori come per legge”.
Delibata sommariamente e rigettata l'istanza di sospensione del titolo con ordinanza del 06.07.2022, la causa proseguiva con istruzione documentale, all'esito della quale le parti depositavano e scambiavano i propri scritti conclusionali;
il giudizio perveniva all'udienza del 15.01.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il G.I. assegnava la causa a sentenza.
***
Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse.
In apertura, mette conto rilevare l'ammissibilità della domanda posta, al lume delle doglianze che supportano l'opposizione che qui ci occupa (id est titolarità del credito in seguito a cessione di esso e decorso del termine prescrizionale di esso), involgendo esse vicende successive alla formazione di titolo avente carattere giudiziale (segnatamente il decreto ingiuntivo n. 4228/2007 emesso dal
Tribunale di Salerno in data 27/11/2007). La scrutinabili delle medesime discende dall'insegnamento ormai pacifico, secondo il quale “il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9247 del 2015; così anche, Cass. n. 3850 del 2011, tra le tante).
Tanto precisato, il Tribunale osserva come l'opponente abbia eccepito, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva e/o carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla Controparte_1
e per essa la mandataria mentre in subordine, ha sostenuto l'avvenuto
[...] CP_2 compimento della prescrizione decennale del credito portato dal decreto ingiuntivo sotteso all'atto qui opposto, avuto riguardo alla data di emissione del monitorio in parola rispetto alla data di notifica del precetto per cui è causa.
Procedendo con ordine sistematico, si rileva, in punto di eccezione di “carenza di legittimazione attiva e/o carenza di titolarità del diritto di credito”, come l'opponente abbia in prime battute (ovvero nei propri scritti introduttivi) meramente disconosciuto l'esistenza di qualsivoglia rapporto con la parte opposta, salvo poi, in comparsa conclusionale del 03.01.2025, più compiutamente precisato che
“il rapporto in questione non è oggetto della cessione”, in quanto, presa visione della documentazione versata in atti dall'opposta in sede di costituzione, emergeva come nell'avviso di cessione da a – punto VII, pag. 2 della GU Parte Parte_2 Controparte_1
Seconda n.93 del 8-8-2017- fossero “tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche […]”. Ancora, nelle note per l'udienza del 22.01.2025 rammentava la necessità del deposito del contratto, ai fini dell'accertamento del perfezionamento della fattispecie traslativa del diritto, non essendo “bastevole la documentazione prodotta da parte avversa”. A tal stregua la parte ha revocato in dubbio l'inclusione del credito controverso tra quelli rientranti nell'operazione di cessione e contestato proprio l'esistenza del contratto di cessione, assumendolo come non esibito.
I riferiti assunti non colgono nel segno al lume della documentazione allegata in atti dalla parte opposta. E' bene precisare che la questione è stata sottoposta in termini di sussistenza della legittimazione attiva (locuzione invero impiegata in senso atecnico): va osservato, difatti, in proposito, come la legittimazione ad agire o contraddire integri una questione di rito, mentre la titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso è questione di merito con tutte le conseguenze che ne derivano in termini processuali (Sez. Un., sent. n. 2951/2016); peraltro, nelle controversie connotate da inversione della posizione processuale (opposizione a d.i.; opposizioni esecutive) il debitore, il quale contesti la titolarità del credito della cessionaria, solleva questione preliminare di merito (e non difetto di legittimazione attiva), onerando così la società veicolo di fornire la prova della titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo.
Posto che il precetto costituisce un atto preliminare stragiudiziale e non un atto introduttivo di un giudizio (Cass., n. 3998/2006; Cass., n. 8213/2012; Cass., n. 18759/2017), il successore a titolo particolare o universale nel diritto che intenda agire in via esecutiva utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa, non ha l'onere di far precedere l'esecuzione forzata dalla notificazione dei documenti comprovanti la successione e, in particolare, l'esecuzione forzata promossa dal cessionario di un credito non deve essere preceduta dalla notifica al debitore del negozio di cessione, che si perfeziona nei rapporti tra il cedente ed il cessionario in virtù del consenso da essi espresso così da attribuire al cessionario la veste di creditore esclusivo ossia di legittimato in via esclusiva a pretendere la prestazione (Cass., n. 9195/1995), ferma restando la possibilità in capo al debitore di contestare la qualità spesa mediante un giudizio di accertamento negativo in sede di opposizione all'esecuzione
(Cass., n. 10496/2005).
Nella specifica materia che ci occupa, di rilievo risulta il disposto dell'art. 4 della L. n. 130/1999 - il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 T.u.b. –e prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto. Dunque, il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore (e ai terzi) una conoscenza legale della cessione. Muovendo da tali presupposti, ampia parte della giurisprudenza ha pertanto più volte ritenuto che l'estratto pubblicato in Gazzetta
Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrà produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato (in. alcuni casi, le sentenze che hanno esaminato funditus la questione ritengono che la prova possa essere raggiunta anche in assenza di contratto di cessione, ma solo se la società veicolo dimostra che il singolo credito rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Fondamentale sul punto la pronuncia della
Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 4453/2018, che estende i principi delle Sezioni Unite del 2016 alle opposizioni allo stato passivo ex art. 98 l.fall., promosse dalle società veicolo di cartolarizzazione. Si tratta di un orientamento nell'ambito del quale si colloca anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9768/2016, in materia di cessione di credito in generale, che già aveva affermato che "il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi seppur non "anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito". In materia di cessioni di credito in blocco, rilevanti sono poi le pronunce di legittimità sent. n. 4116/2016 e sent. n. 10518/2016, secondo le quali la società cessionaria di crediti in blocco che intenda costituirsi in giudizi in corso - anche di legittimità - "di fronte alla contestazione della controparte, ha l'onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell1 operazione di cessione in blocco D. Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta". Se ciò non avviene, la cessionaria è ritenuta oggetto non legittimato a stare in giudizio (Cass. civ., Sez. III, ord. 2780/2019).
Secondo gli approdi giurisprudenziali più recenti, poi, occorre distinguere due ipotesi: in caso di contestazioni specificamente dirette non già al contratto di cessione, bensì soltanto all'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, deve ritenersi che il fatto da provare sia costituito unicamente dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Di contro in caso di specifica contestazione da parte del debitore ceduto della stessa esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo deve essere certamente oggetto di prova non potendosi, a tal fine, di regola ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale “notificazione” sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai senti dell'art.58 t.u.b., dalla società cessionaria ai rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, però, l'assunto di cui all'ultimo periodo, non esclude, comunque, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (cfr. Cass. ord. del
22/06/2023 n.17944).
Una volta precisato il principio alla luce del quale valutare la documentazione depositata, ne deriva che, calando le coordinate ermeneutiche sopra enucleate nel caso di specie, il motivo di opposizione formulato dall'odierna opponente può essere ricondotto ad entrambi i casi, alla luce delle contestazioni da questa mosse nei propri scritti e come dapprima riportate. Ed infatti la parte convenuta, a sostegno della propria “legittimazione attiva”, nonché della inclusione del credito de quo nella cessione ha prodotto documentazione comprovante che: a) – Filiale di Controparte_3
Salerno otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 4228/2007 in data 27.11.2008, per scoperto di conto corrente n.657464 (conto a sofferenza n. 523605); b) con atto di fusione a rogito Notaio di rep 47912, la prefata banca, tra le altre, veniva incorporata in Persona_1 CP_3 CP_4
con efficacia dal 01.11.2008; c) , in virtù di contratto di cessione pro-soluto del
[...] CP_4
27.11.2008, cedeva ad Aspra tutti i crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art 58 del Parte_3
D.Lgs 1 settembre 1993 n 385, classificati come sofferenze, in essere al 31.10.2008 (quindi anche il credito di cui al monitorio in questione), cessione che veniva pubblicata l'11.12.08 sulla G.U. n. 146;
d) con atto per Notaio di Verona, rep. 68029 racc. 18919, del 14 dicembre 2010, la Persona_2 società veniva fusa per incorporazione in “UniCR CR AN BA Controparte_8
S.p.A.” con efficacia giuridica dal 1° gennaio 2011; e) con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 novembre 2014 n. 139, comunicava di aver Parte_2 acquistato dalla UniCR CR AN BA S.p.A., “tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari … che risultino classificati in sofferenza” alla data del 31 ottobre 2014; f) la società ha venduto, ceduto e trasferito a Parte_2 [...]
- giusta contratto in atti del 14.07.2017 - “ai sensi e per gli effetti del combinato Controparte_1 disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione tutti CRi (Receivables) di cui era titolare al 14 luglio 2017 che derivano dai Finanziamenti ( concessi Parte_2 Parte_4 ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento (Facility Agreements) che: (A) alla data del 3 luglio
2017: (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, Parte_2 la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e (B) soddisfacevano, al 3 luglio 2017, i seguenti criteri cumulativi: (i) siano CRi derivanti da Contratti di
Finanziamento retti dal diritto italiano;
(ii) siano CRi denominati in euro;
(iv) siano CRi derivanti da Contratti di Finanziamento classificati "in sofferenza", nell'accezione di cui alla
Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, come successivamente modificata ed integrata (Matrice dei Conti), tra il 1990 e il 2009;(v) siano CRi con ammontare della creditoria non superiore a € 50.621.671,54;(vi) i relativi debitori ceduti siano (i) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o (ii) persone giuridiche, o altri soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia;
(viii) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie […]”, cessione, quest'ultima, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 dell'08/08/2017. Dunque, è evidente come il credito in questione rientri indubbiamente tra quelli ceduti e presenti, altresì, anche gli specifici criteri individuati nell'avviso di cessione da ultimo indicato, venendo ivi in rilievo tutti quelli derivanti da “contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche che alla data del 14 luglio 2017 risultavano nella titolarità di Parte_2
, non essendo intervenuto il pagamento alla data della cessione. Difatti, sebbene il
[...] contratto stipulato (originariamente) da non attenesse ad un finanziamento in senso CP_3 stretto, può facilmente includersi tra le varie forme tecniche dei prestiti bancari, quale fido concesso al titolare di un conto corrente di deposito, nella generalità dei casi autorizzato a prelevare e successivamente ripristinare in misura corrispondente la disponibilità originaria del credito ottenuto.
I negozi di cessione risultano correttamente versati in atti in uno alla comparsa costitutiva, ma, anche laddove non fossero stati prodotti, non essendo, di fatto, sottoposti ad alcun requisito formale a pena di invalidità dell'atto, la loro esistenza poteva dimostrarsi in giudizio con qualunque mezzo, anche con la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, che ha proprio la funzione di informare il debitore dell'intervenuta novazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio. Se dall'informativa sulla Gazzetta ufficiale sono chiaramente evincibili non soltanto l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche i crediti ricompresi nella cessione, cioè l'oggetto del contratto, tale produzione documentale è idonea a dimostrare la legittimazione attiva di colui che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito. L'art. 58 TUB prevede, difatti, che l'oggetto del contratto di cessione di crediti possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem definendo il perimetro dei crediti ricompresi nell'atto traslativo, cioè facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche che i crediti devono possedere alla data della cessione. Ciò che rileva è soltanto che l'oggetto del contratto venga individuato dal testo del negozio giuridico (o dal suo estratto per sintesi pubblicato su Gazzetta ufficiale che è idoneo mezzo di prova della sua esistenza) in modo determinato o anche solo univocamente determinabile (cfr. art. 1346 c.c.).
La circostanza che della cessione venga revocata in dubbio la stessa esistenza, non vale in alcun modo ad esonerare la parte che intenda disconoscere il trasferimento del credito dall'onere di una non generica allegazione degli elementi dai quale tale negazione origina;
onere che, per vero, risulta del tutto mancato nel caso in esame. Infatti – senza offrire alcuna prova della non riconducibilità del credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto di cessione – l'odierna opponente si è sostanzialmente limitata a contestare genericamente la titolarità del credito in capo alla società precettante.
Del resto, l'interesse del debitore ceduto si concreta, sostanzialmente, nel compiere un efficace pagamento liberatorio, incentrandosi la sua tutela nell'esigenza di non essere costretto a pagare due volte per lo stesso debito, una volta al cessionario e un'ulteriore volta al cedente;
ordunque, posto che già il meccanismo pubblicitario previsto in materia crea in capo al debitore una conoscenza legale della cessione, ben avrebbe potuto la opponente sincerarsi in merito alla cessione della propria posizione debitoria che, al netto delle osservazioni circa la titolarità di essa dal lato attivo, comunque non ha assunto questa - così come intimata - come onorata almeno in parte.
Peraltro, parte opposta, oltre ad aver prodotto in giudizio il contratto e l'avviso di cessione, ha depositato anche il titolo: la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, tra l'altro, la disponibilità del titolo esecutivo
(Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di
Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023).
Tra la documentazione dotata di valenza probatoria presuntiva vi sono anche le comunicazioni con le quali i soggetti coinvolti nella cessione in blocco confermano l'intervenuta cessione del credito in favore dell'odierna opposta. Circa la valenza probatoria di dette dichiarazioni la Cassazione ha, infatti, affermato che: “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)” (Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 16/04/2021), n. 10200). In tal senso depone il fatto che tali dichiarazioni sono stata rilasciate proprio per essere prodotte, a riprova della cessione di questo specifico credito, nell'esecuzione fondata sul contratto azionato con l'atto di precetto qui opposto.
A ciò si aggiunga che, da ultimo, la convenuta ha prodotto anche visura Centrale dei rischi della Banca d'Italia del 17/01/2024 (archivio di informazioni gestiti dalla Banca sui debiti di persone fisiche e imprese verso il sistema bancario e finanziario di importo superiore ai 30.000 euro), che attesta inequivocabilmente che la posizione e è attualmente in capo Parte_1 CP_5 alla società odiernamente opposta. All'esito delle superiori argomentazioni, la doglianza della opponente deve rigettarsi, in ragione della giurisprudenza esposta, nonché del carteggio in atti. Proseguendo nella disamina delle ragioni fondanti l'opposizione, si rileva che la parte ha sostenuto l'avvenuto compimento del periodo di prescrizione decennale in riferimento credito portato dal monitorio, atteso che il termine previsto dagli art. 2946 e 2953 cod. civ. risultava essere a suo dire spirato all'epoca di notifica del precetto (2024), avuto riguardo all'anno di emissione del titolo (2008); di contro l'opposta ha riferito che il termine prescrizionale era stato interrotto dalla notifica di due precedenti atti di precetto: il primo notificato agli obbligati in solido, e Parte_1 [...]
in data 02/03/2010, da parte di RE CR AN BA PA;
il secondo dalla CP_5 medesima odierna opposta, , in data 19/10/2019. Controparte_1
L'esame del carteggio in atti restituisce le seguenti informazioni: il decreto ingiuntivo n. 4228/2007 veniva notificato a mani del coobbligato - anche per la coniuge – CP_5 Parte_1 in data 23.01.1988; a detta notifica faceva seguito atto di precetto, notificato in data 02.03.2010, a mani del figlio convivente dei predetti (giusta cartoline in atti, che recano anche stampiglia di emissione di C.A.N.); seguitava ulteriore atto di precetto, notificato alla n data 15.10.2019, Pt_1
a seguito dell'avvenuto ritiro del plico da parte di costei, depositato, ex art. 140 cpc., presso la Casa
Comunale di Salerno.
La sequenzialità temporale degli atti, come innanzi riepilogata, è idonea ad interrompere il periodo prescrizionale. La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15157 del
20/06/2017, ha sancito il seguente principio in materia di decorrenza della prescrizione del decreto ingiuntivo: "l'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c., decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione o per l'estinzione del giudizio di opposizione".
Ciò posto, si stima che già la notifica del primo atto di precetto, avvenuta, nella modalità innanzi detta, ovvero nella data del 02.03.2010 a mani del figlio convivente vantava valenza interruttiva.
Per vero, negli ultimi anni, la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che “la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 cod. proc. dv., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto
l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo” (cfr. Cass., sez. 5, ordinanza n.11815 del 18/06/2020, Cass., Sez. 5, n. 28591 del 29 novembre 2017). Peraltro, questa giurisprudenza trova applicazione sul presupposto che il luogo della ricezione coincida con la residenza od il domicilio del destinatario, elemento che, ove contestato dall'interessato, deve essere accertato dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti. Secondo tale orientamento, quindi, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità
- né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo;
l'operatività di tali principi è, però, subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione è quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti. Per completezza, si specifica anche che non è richiesto, in questi casi, l'avviso al destinatario, a mezzo raccomandata, dell'avvenuta notificazione mediante consegna del piego a persona diversa: tale adempimento opera, infatti, nei soli casi di notifica al portiere o al vicino (art. 139, comma 4, c.p.c.) e non laddove la consegna sia effettuata a persona di famiglia, addetta alla casa o all'ufficio o all'azienda ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. Seguendo l'innanzi riferito orientamento, la circostanza che nella residenza della destinataria fosse presente il parente (rectius il figlio) al momento della notifica, è suscettibile di costituire elemento sufficiente a sostanziare la regolare notificazione dell'atto di precetto di cui si discute, fatta salva la prova contraria, consistente nella dimostrazione del carattere del tutto occasionale della presenza del figlio in casa della madre (che è circostanza non coincidente, di per sé, con la non convivenza – Cass., sez. Terza, ordinanza n.20275 del 15/07/2021 ), che nella fattispecie in esame non è stata neppure accennata.
Mbo le notifiche del 02.03.2010 e del 15.10.2019, si rivelano idonee ad evitare che potesse compiersi il decorso del periodo prescrizionale del credito.
In conclusione, l'azione oppositiva promossa da non può trovare accoglimento. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in base alla bassa complessità del giudizio, con applicazione dei valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto delle fasi espletate (studio €.
851,00, introduttiva €. 602,00 e decisionale €. 1453,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 291/2024, promossa da
contro
- Parte_1 Controparte_1 per essa , in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., definitivamente pronunciando, CP_2 nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- respinge l'opposizione; - pone a carico di le spese di lite sostenute da controparte che si liquidano in Parte_1 complessivi €. 2906,00, oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge.
Così deciso in Salerno, 23.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 291/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell' Avv. Giovanni RAGO Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via L. C.F._2
Cassese n.12 di Salerno attrice-opponente
contro
e, per essa, (C.F. ), con il Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Paoloandrea MONTICELLI (C.F. , elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli alla Via F. Crispi, n. 62
convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 1° comma c.p.c.)
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nell'opportunità di ripercorrere le ragioni di fatto della vicenda processuale, antefatto del presente giudizio, si riassumono come di seguito i fatti per cui è causa.
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 15.01.2024, interponeva Parte_1 opposizione all'atto di precetto, dell'importo complessivo di € 64.226,00, notificatole dalla
[...] in data 12.01.2024, cui era sotteso il titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. Controparte_1
4228/2007 emesso dal Tribunale di Salerno in data 27/11/2007, concesso all'allora CP_3
(poi divenuta ) in danno suo e di
[...] CP_4 CP_5
Eccepiva l'opponente, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva e/o carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla - e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2 disconoscendo l'esistenza di qualsivoglia rapporto con le predette società; in subordine, evidenziava l'avvenuto compimento della prescrizione decennale del credito portato in monitorio, atteso che il termine previsto dagli art. 2946 e 2953 cod. civ. risultava essere ampiamente spirato, avuto riguardo sia alla data di emissione del titolo (2008), che a quella in cui era stato notificato l'atto di precetto (2024). Concludeva l'opponente, quindi: “A. In via preliminare, si chiede sospendersi l'efficacia del precetto atteso che, per quanto esposto in premessa, ricorre sia il fumus boni juris che il periculum in mora;
B. Accerti e dichiari la carenza di legittimazione attiva e/o carenza di titolarità del diritto di credito della parte opposta con riferimento alla presunta pretesa creditoria di cui all'atto di precetto notificato il
12/01/2024; e dichiari, nella denegata ipotesi in cui la precedente eccezione venga disattesa, la CP_6 prescrizione del credito di cui all'atto di precetto del 12/01/2024;D.Accerti e dichiari l'insussistenza ad agire in executivis da parte della e per essa la mandataria per assenza Controparte_1 CP_2 di prova della notifica del presunto titolo di credito abilitante;
E. Condanni la convenuta alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore con attribuzione al procuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”.
Con propria comparsa, in PCT il 26.01.2024, si costituiva la e, per essa, la Controparte_1 mandataria , in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., deducendo di essere succeduta a CP_2 titolo particolare nei soli rapporti attivi di difettando, quindi, di legittimazione passiva CP_7 in relazione a tutte le domande di restituzione e di risarcimento riferite a fatti anteriori alla cessione.
Quanto alla sussistenza della propria legittimazione, elencava le fattispecie negoziali susseguitesi nel tempo, le quali le avevano attribuito la titolarità del credito, per cui vi era opposizione, versando al fascicolo processuale corposa documentazione. Soggiungeva e documentava che, in riferimento all'eccepita prescrizione del credito ingiunto, in data 02/03/2010 RE CR AN BA
PA (precedente titolare del credito de quo) aveva proceduto a notificare un primo atto di precetto a e e poi, successivamente, anche la aveva Parte_1 CP_5 Controparte_1 notificato altro atto di precetto alla sola in data 19/10/2019; pertanto, era quest'ultima la Pt_1 data da prendere in riferimento per il computo del periodo prescrizionale, che non poteva certo dirsi compiuto. Concludeva, quindi :“1 In via preliminare accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e come sopra detto quale nuova titolare del credito di cui agli atti Controparte_1 eccepisce la carenza di legittimazione passiva per eventuali passività relativamente all'attività ante data di trasferimento (Cass. sent. n. 21843/2019).2 Infine sempre preliminarmente dichiarare la legittimazione di quale nuova titolare del credito, anche a seguito della documentazione depositata. 3 Nel merito CP_1 chiede di rigettare integralmente, per tutti i motivi esposti nella comparsa le domande formulate dalla sig.ra
nei confronti della giacché tutte inammissibili, improponibili, Parte_1 Controparte_1 improcedibili oltre che integralmente destituite di fondamento in fatto ed in diritto oltre che non provate. E nella denegata ipotesi ritenesse di accogliere l'opposizione proposta, si chiede, la condanna della sig.ra
al pagamento di tutte le somme che risulteranno, con vittoria di spese legali e compensi Parte_1 professionali oltre al rimborso spese generali e accessori come per legge”.
Delibata sommariamente e rigettata l'istanza di sospensione del titolo con ordinanza del 06.07.2022, la causa proseguiva con istruzione documentale, all'esito della quale le parti depositavano e scambiavano i propri scritti conclusionali;
il giudizio perveniva all'udienza del 15.01.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il G.I. assegnava la causa a sentenza.
***
Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse.
In apertura, mette conto rilevare l'ammissibilità della domanda posta, al lume delle doglianze che supportano l'opposizione che qui ci occupa (id est titolarità del credito in seguito a cessione di esso e decorso del termine prescrizionale di esso), involgendo esse vicende successive alla formazione di titolo avente carattere giudiziale (segnatamente il decreto ingiuntivo n. 4228/2007 emesso dal
Tribunale di Salerno in data 27/11/2007). La scrutinabili delle medesime discende dall'insegnamento ormai pacifico, secondo il quale “il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9247 del 2015; così anche, Cass. n. 3850 del 2011, tra le tante).
Tanto precisato, il Tribunale osserva come l'opponente abbia eccepito, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva e/o carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla Controparte_1
e per essa la mandataria mentre in subordine, ha sostenuto l'avvenuto
[...] CP_2 compimento della prescrizione decennale del credito portato dal decreto ingiuntivo sotteso all'atto qui opposto, avuto riguardo alla data di emissione del monitorio in parola rispetto alla data di notifica del precetto per cui è causa.
Procedendo con ordine sistematico, si rileva, in punto di eccezione di “carenza di legittimazione attiva e/o carenza di titolarità del diritto di credito”, come l'opponente abbia in prime battute (ovvero nei propri scritti introduttivi) meramente disconosciuto l'esistenza di qualsivoglia rapporto con la parte opposta, salvo poi, in comparsa conclusionale del 03.01.2025, più compiutamente precisato che
“il rapporto in questione non è oggetto della cessione”, in quanto, presa visione della documentazione versata in atti dall'opposta in sede di costituzione, emergeva come nell'avviso di cessione da a – punto VII, pag. 2 della GU Parte Parte_2 Controparte_1
Seconda n.93 del 8-8-2017- fossero “tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche […]”. Ancora, nelle note per l'udienza del 22.01.2025 rammentava la necessità del deposito del contratto, ai fini dell'accertamento del perfezionamento della fattispecie traslativa del diritto, non essendo “bastevole la documentazione prodotta da parte avversa”. A tal stregua la parte ha revocato in dubbio l'inclusione del credito controverso tra quelli rientranti nell'operazione di cessione e contestato proprio l'esistenza del contratto di cessione, assumendolo come non esibito.
I riferiti assunti non colgono nel segno al lume della documentazione allegata in atti dalla parte opposta. E' bene precisare che la questione è stata sottoposta in termini di sussistenza della legittimazione attiva (locuzione invero impiegata in senso atecnico): va osservato, difatti, in proposito, come la legittimazione ad agire o contraddire integri una questione di rito, mentre la titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso è questione di merito con tutte le conseguenze che ne derivano in termini processuali (Sez. Un., sent. n. 2951/2016); peraltro, nelle controversie connotate da inversione della posizione processuale (opposizione a d.i.; opposizioni esecutive) il debitore, il quale contesti la titolarità del credito della cessionaria, solleva questione preliminare di merito (e non difetto di legittimazione attiva), onerando così la società veicolo di fornire la prova della titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo.
Posto che il precetto costituisce un atto preliminare stragiudiziale e non un atto introduttivo di un giudizio (Cass., n. 3998/2006; Cass., n. 8213/2012; Cass., n. 18759/2017), il successore a titolo particolare o universale nel diritto che intenda agire in via esecutiva utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa, non ha l'onere di far precedere l'esecuzione forzata dalla notificazione dei documenti comprovanti la successione e, in particolare, l'esecuzione forzata promossa dal cessionario di un credito non deve essere preceduta dalla notifica al debitore del negozio di cessione, che si perfeziona nei rapporti tra il cedente ed il cessionario in virtù del consenso da essi espresso così da attribuire al cessionario la veste di creditore esclusivo ossia di legittimato in via esclusiva a pretendere la prestazione (Cass., n. 9195/1995), ferma restando la possibilità in capo al debitore di contestare la qualità spesa mediante un giudizio di accertamento negativo in sede di opposizione all'esecuzione
(Cass., n. 10496/2005).
Nella specifica materia che ci occupa, di rilievo risulta il disposto dell'art. 4 della L. n. 130/1999 - il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 T.u.b. –e prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto. Dunque, il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore (e ai terzi) una conoscenza legale della cessione. Muovendo da tali presupposti, ampia parte della giurisprudenza ha pertanto più volte ritenuto che l'estratto pubblicato in Gazzetta
Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrà produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato (in. alcuni casi, le sentenze che hanno esaminato funditus la questione ritengono che la prova possa essere raggiunta anche in assenza di contratto di cessione, ma solo se la società veicolo dimostra che il singolo credito rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Fondamentale sul punto la pronuncia della
Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 4453/2018, che estende i principi delle Sezioni Unite del 2016 alle opposizioni allo stato passivo ex art. 98 l.fall., promosse dalle società veicolo di cartolarizzazione. Si tratta di un orientamento nell'ambito del quale si colloca anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9768/2016, in materia di cessione di credito in generale, che già aveva affermato che "il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi seppur non "anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito". In materia di cessioni di credito in blocco, rilevanti sono poi le pronunce di legittimità sent. n. 4116/2016 e sent. n. 10518/2016, secondo le quali la società cessionaria di crediti in blocco che intenda costituirsi in giudizi in corso - anche di legittimità - "di fronte alla contestazione della controparte, ha l'onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell1 operazione di cessione in blocco D. Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta". Se ciò non avviene, la cessionaria è ritenuta oggetto non legittimato a stare in giudizio (Cass. civ., Sez. III, ord. 2780/2019).
Secondo gli approdi giurisprudenziali più recenti, poi, occorre distinguere due ipotesi: in caso di contestazioni specificamente dirette non già al contratto di cessione, bensì soltanto all'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, deve ritenersi che il fatto da provare sia costituito unicamente dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Di contro in caso di specifica contestazione da parte del debitore ceduto della stessa esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo deve essere certamente oggetto di prova non potendosi, a tal fine, di regola ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale “notificazione” sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai senti dell'art.58 t.u.b., dalla società cessionaria ai rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, però, l'assunto di cui all'ultimo periodo, non esclude, comunque, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (cfr. Cass. ord. del
22/06/2023 n.17944).
Una volta precisato il principio alla luce del quale valutare la documentazione depositata, ne deriva che, calando le coordinate ermeneutiche sopra enucleate nel caso di specie, il motivo di opposizione formulato dall'odierna opponente può essere ricondotto ad entrambi i casi, alla luce delle contestazioni da questa mosse nei propri scritti e come dapprima riportate. Ed infatti la parte convenuta, a sostegno della propria “legittimazione attiva”, nonché della inclusione del credito de quo nella cessione ha prodotto documentazione comprovante che: a) – Filiale di Controparte_3
Salerno otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 4228/2007 in data 27.11.2008, per scoperto di conto corrente n.657464 (conto a sofferenza n. 523605); b) con atto di fusione a rogito Notaio di rep 47912, la prefata banca, tra le altre, veniva incorporata in Persona_1 CP_3 CP_4
con efficacia dal 01.11.2008; c) , in virtù di contratto di cessione pro-soluto del
[...] CP_4
27.11.2008, cedeva ad Aspra tutti i crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art 58 del Parte_3
D.Lgs 1 settembre 1993 n 385, classificati come sofferenze, in essere al 31.10.2008 (quindi anche il credito di cui al monitorio in questione), cessione che veniva pubblicata l'11.12.08 sulla G.U. n. 146;
d) con atto per Notaio di Verona, rep. 68029 racc. 18919, del 14 dicembre 2010, la Persona_2 società veniva fusa per incorporazione in “UniCR CR AN BA Controparte_8
S.p.A.” con efficacia giuridica dal 1° gennaio 2011; e) con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 novembre 2014 n. 139, comunicava di aver Parte_2 acquistato dalla UniCR CR AN BA S.p.A., “tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari … che risultino classificati in sofferenza” alla data del 31 ottobre 2014; f) la società ha venduto, ceduto e trasferito a Parte_2 [...]
- giusta contratto in atti del 14.07.2017 - “ai sensi e per gli effetti del combinato Controparte_1 disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione tutti CRi (Receivables) di cui era titolare al 14 luglio 2017 che derivano dai Finanziamenti ( concessi Parte_2 Parte_4 ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento (Facility Agreements) che: (A) alla data del 3 luglio
2017: (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, Parte_2 la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e (B) soddisfacevano, al 3 luglio 2017, i seguenti criteri cumulativi: (i) siano CRi derivanti da Contratti di
Finanziamento retti dal diritto italiano;
(ii) siano CRi denominati in euro;
(iv) siano CRi derivanti da Contratti di Finanziamento classificati "in sofferenza", nell'accezione di cui alla
Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, come successivamente modificata ed integrata (Matrice dei Conti), tra il 1990 e il 2009;(v) siano CRi con ammontare della creditoria non superiore a € 50.621.671,54;(vi) i relativi debitori ceduti siano (i) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o (ii) persone giuridiche, o altri soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia;
(viii) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie […]”, cessione, quest'ultima, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 dell'08/08/2017. Dunque, è evidente come il credito in questione rientri indubbiamente tra quelli ceduti e presenti, altresì, anche gli specifici criteri individuati nell'avviso di cessione da ultimo indicato, venendo ivi in rilievo tutti quelli derivanti da “contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche che alla data del 14 luglio 2017 risultavano nella titolarità di Parte_2
, non essendo intervenuto il pagamento alla data della cessione. Difatti, sebbene il
[...] contratto stipulato (originariamente) da non attenesse ad un finanziamento in senso CP_3 stretto, può facilmente includersi tra le varie forme tecniche dei prestiti bancari, quale fido concesso al titolare di un conto corrente di deposito, nella generalità dei casi autorizzato a prelevare e successivamente ripristinare in misura corrispondente la disponibilità originaria del credito ottenuto.
I negozi di cessione risultano correttamente versati in atti in uno alla comparsa costitutiva, ma, anche laddove non fossero stati prodotti, non essendo, di fatto, sottoposti ad alcun requisito formale a pena di invalidità dell'atto, la loro esistenza poteva dimostrarsi in giudizio con qualunque mezzo, anche con la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, che ha proprio la funzione di informare il debitore dell'intervenuta novazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio. Se dall'informativa sulla Gazzetta ufficiale sono chiaramente evincibili non soltanto l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche i crediti ricompresi nella cessione, cioè l'oggetto del contratto, tale produzione documentale è idonea a dimostrare la legittimazione attiva di colui che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito. L'art. 58 TUB prevede, difatti, che l'oggetto del contratto di cessione di crediti possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem definendo il perimetro dei crediti ricompresi nell'atto traslativo, cioè facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche che i crediti devono possedere alla data della cessione. Ciò che rileva è soltanto che l'oggetto del contratto venga individuato dal testo del negozio giuridico (o dal suo estratto per sintesi pubblicato su Gazzetta ufficiale che è idoneo mezzo di prova della sua esistenza) in modo determinato o anche solo univocamente determinabile (cfr. art. 1346 c.c.).
La circostanza che della cessione venga revocata in dubbio la stessa esistenza, non vale in alcun modo ad esonerare la parte che intenda disconoscere il trasferimento del credito dall'onere di una non generica allegazione degli elementi dai quale tale negazione origina;
onere che, per vero, risulta del tutto mancato nel caso in esame. Infatti – senza offrire alcuna prova della non riconducibilità del credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto di cessione – l'odierna opponente si è sostanzialmente limitata a contestare genericamente la titolarità del credito in capo alla società precettante.
Del resto, l'interesse del debitore ceduto si concreta, sostanzialmente, nel compiere un efficace pagamento liberatorio, incentrandosi la sua tutela nell'esigenza di non essere costretto a pagare due volte per lo stesso debito, una volta al cessionario e un'ulteriore volta al cedente;
ordunque, posto che già il meccanismo pubblicitario previsto in materia crea in capo al debitore una conoscenza legale della cessione, ben avrebbe potuto la opponente sincerarsi in merito alla cessione della propria posizione debitoria che, al netto delle osservazioni circa la titolarità di essa dal lato attivo, comunque non ha assunto questa - così come intimata - come onorata almeno in parte.
Peraltro, parte opposta, oltre ad aver prodotto in giudizio il contratto e l'avviso di cessione, ha depositato anche il titolo: la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, tra l'altro, la disponibilità del titolo esecutivo
(Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di
Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023).
Tra la documentazione dotata di valenza probatoria presuntiva vi sono anche le comunicazioni con le quali i soggetti coinvolti nella cessione in blocco confermano l'intervenuta cessione del credito in favore dell'odierna opposta. Circa la valenza probatoria di dette dichiarazioni la Cassazione ha, infatti, affermato che: “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)” (Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 16/04/2021), n. 10200). In tal senso depone il fatto che tali dichiarazioni sono stata rilasciate proprio per essere prodotte, a riprova della cessione di questo specifico credito, nell'esecuzione fondata sul contratto azionato con l'atto di precetto qui opposto.
A ciò si aggiunga che, da ultimo, la convenuta ha prodotto anche visura Centrale dei rischi della Banca d'Italia del 17/01/2024 (archivio di informazioni gestiti dalla Banca sui debiti di persone fisiche e imprese verso il sistema bancario e finanziario di importo superiore ai 30.000 euro), che attesta inequivocabilmente che la posizione e è attualmente in capo Parte_1 CP_5 alla società odiernamente opposta. All'esito delle superiori argomentazioni, la doglianza della opponente deve rigettarsi, in ragione della giurisprudenza esposta, nonché del carteggio in atti. Proseguendo nella disamina delle ragioni fondanti l'opposizione, si rileva che la parte ha sostenuto l'avvenuto compimento del periodo di prescrizione decennale in riferimento credito portato dal monitorio, atteso che il termine previsto dagli art. 2946 e 2953 cod. civ. risultava essere a suo dire spirato all'epoca di notifica del precetto (2024), avuto riguardo all'anno di emissione del titolo (2008); di contro l'opposta ha riferito che il termine prescrizionale era stato interrotto dalla notifica di due precedenti atti di precetto: il primo notificato agli obbligati in solido, e Parte_1 [...]
in data 02/03/2010, da parte di RE CR AN BA PA;
il secondo dalla CP_5 medesima odierna opposta, , in data 19/10/2019. Controparte_1
L'esame del carteggio in atti restituisce le seguenti informazioni: il decreto ingiuntivo n. 4228/2007 veniva notificato a mani del coobbligato - anche per la coniuge – CP_5 Parte_1 in data 23.01.1988; a detta notifica faceva seguito atto di precetto, notificato in data 02.03.2010, a mani del figlio convivente dei predetti (giusta cartoline in atti, che recano anche stampiglia di emissione di C.A.N.); seguitava ulteriore atto di precetto, notificato alla n data 15.10.2019, Pt_1
a seguito dell'avvenuto ritiro del plico da parte di costei, depositato, ex art. 140 cpc., presso la Casa
Comunale di Salerno.
La sequenzialità temporale degli atti, come innanzi riepilogata, è idonea ad interrompere il periodo prescrizionale. La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15157 del
20/06/2017, ha sancito il seguente principio in materia di decorrenza della prescrizione del decreto ingiuntivo: "l'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c., decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione o per l'estinzione del giudizio di opposizione".
Ciò posto, si stima che già la notifica del primo atto di precetto, avvenuta, nella modalità innanzi detta, ovvero nella data del 02.03.2010 a mani del figlio convivente vantava valenza interruttiva.
Per vero, negli ultimi anni, la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che “la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 cod. proc. dv., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto
l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo” (cfr. Cass., sez. 5, ordinanza n.11815 del 18/06/2020, Cass., Sez. 5, n. 28591 del 29 novembre 2017). Peraltro, questa giurisprudenza trova applicazione sul presupposto che il luogo della ricezione coincida con la residenza od il domicilio del destinatario, elemento che, ove contestato dall'interessato, deve essere accertato dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti. Secondo tale orientamento, quindi, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità
- né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo;
l'operatività di tali principi è, però, subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione è quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti. Per completezza, si specifica anche che non è richiesto, in questi casi, l'avviso al destinatario, a mezzo raccomandata, dell'avvenuta notificazione mediante consegna del piego a persona diversa: tale adempimento opera, infatti, nei soli casi di notifica al portiere o al vicino (art. 139, comma 4, c.p.c.) e non laddove la consegna sia effettuata a persona di famiglia, addetta alla casa o all'ufficio o all'azienda ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c. Seguendo l'innanzi riferito orientamento, la circostanza che nella residenza della destinataria fosse presente il parente (rectius il figlio) al momento della notifica, è suscettibile di costituire elemento sufficiente a sostanziare la regolare notificazione dell'atto di precetto di cui si discute, fatta salva la prova contraria, consistente nella dimostrazione del carattere del tutto occasionale della presenza del figlio in casa della madre (che è circostanza non coincidente, di per sé, con la non convivenza – Cass., sez. Terza, ordinanza n.20275 del 15/07/2021 ), che nella fattispecie in esame non è stata neppure accennata.
Mbo le notifiche del 02.03.2010 e del 15.10.2019, si rivelano idonee ad evitare che potesse compiersi il decorso del periodo prescrizionale del credito.
In conclusione, l'azione oppositiva promossa da non può trovare accoglimento. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in base alla bassa complessità del giudizio, con applicazione dei valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto delle fasi espletate (studio €.
851,00, introduttiva €. 602,00 e decisionale €. 1453,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 291/2024, promossa da
contro
- Parte_1 Controparte_1 per essa , in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., definitivamente pronunciando, CP_2 nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- respinge l'opposizione; - pone a carico di le spese di lite sostenute da controparte che si liquidano in Parte_1 complessivi €. 2906,00, oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge.
Così deciso in Salerno, 23.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia PECORARO