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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/02/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, a seguito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 26.2.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 2309/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, cf: , rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Maria Giordano (CCF: presso il cui studio domicilia in C.F._2
Ottaviano alla Via Piazza n. 17
Ricorrente
E
, (c.f. ) e , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi congiuntamente e C.F._4 disgiuntamente dagli avvocati difesi dagli avv.ti Antonio Aievola
( ), Giuseppe Esposito ( ) e C.F._5 C.F._6
Alessandro Romito ) con studio in Pomigliano d'Arco C.F._7
(NA) alla via Leonardo da Vinci n°57
Resistenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2.5.2022, la ricorrente ha dedotto di avere prestato lavoro per i signori e , entrambi commercialisti, Controparte_2 Controparte_1 come collaboratrice domestica dal maggio 2009 al maggio 2021, svolgendo presso la loro abitazione, sita in Casalnuovo di Napoli, le funzioni di pulizia della casa, ivi compresi il riassettare e riordinare casa, lo spolverare, lo stirare, la pulizia dei terrazzi e del giardino, la pulizia delle scale del palazzo e - a volte - dello studio professionale posto nel palazzo di fronte alla loro abitazione;
che si recava per tre volte alla settimana presso l'abitazione dei resistenti per tre/quattro ore al giorno, recandosi, in base alle esigenze e agli accordi presi di volta in volta con la signora , o al mattino, con orario Controparte_2
9/12- 13 o nel pomeriggio con orario 15- 15.30/18-18.30- 19,00; che le mansioni venivano espletate sotto le direttive della signora che specificava di CP_2 volta in volta a quali pulizie dovesse dedicarsi la ricorrente e con quali modalità, mettendole a disposizione i mezzi per poterle espletare (detersivi, spugne, acqua, energia elettrica, scope, tavolo e ferro da stiro, che veniva pagata in
1 contanti dalla signora che le riconosceva 6 euro all'ora Controparte_2 fino al 2013, successivamente 7 euro all'ora fino a maggio 2021; che il pagamento della retribuzione avveniva giorno per giorno, ogni volta che avveniva la prestazione di lavoro;
che dal mese di maggio 2021 il rapporto di lavoro si è interrotto per una operazione agli occhi subita dalla ricorrente la quale non ha più ripreso a lavorare.
Ciò premesso, ha concluso: «a) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze di CP_2
e con qualifica di collaboratrice domestica non
[...] Controparte_1 convivente;
b) Condannare di e , in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, a corrispondere, in favore della ricorrente, a titolo di trattamento di fine rapporto, ferie non pagate e tredicesima mensilità, la somma complessiva di Euro 9.925,87, o quella maggiore o minore che riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge;
con vittoria di spese ed onorari di lite da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario».
Si sono costituiti i convenuti, eccependo l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo un mero accordo con la per contattarla ogni Pt_1 qual volta – preferibilmente di mattina – la avesse maggiori CP_2 necessità e per circa 3-4 ore, con un rimborso dapprima di euro 6 e successivamente di euro 7 all'ora. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'escussione di testi e documentalmente.
Rinviata la causa per la discussione, con termine per note difensive, all'udienza del 26.2.2025, per la quale è stata prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e contestuale motivazione.
In via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di CP_1
rilevabile d'ufficio dal giudice (sul punto, a dirimere un contrasto
[...] giurisprudenziale, Cass. SS.UU. n. 2951 del 16 febbraio 2016; Cass., sez. III
Civile, 21 giugno 2016, n. 12729).
Come noto, infatti, la legittimazione a contraddire attiene alla titolarità passiva dell'azione, che dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare della situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio (cfr. Sezioni
Unite della Suprema Corte, pronuncia n. 2951 del 2016); costituisce, pertanto, un momento diverso il successivo accertamento nel merito.
Ebbene, nella vicenda narrata in ricorso alcun ruolo viene assegnato al , CP_1 atteso che sarebbe stata la a individuare gli orari di lavoro (capo 2 CP_2 del ricorso), a impartire le direttive di lavoro e a corrispondere la retribuzione
(capo 3); in sede di libero interrogatorio, inoltre, la ricorrente ha precisato di avere sostenuto un colloquio di lavoro con la sola . CP_2
2 Ciò chiarito e venendo al merito del giudizio, va osservato che, com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore. L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n.
3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati: l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (Cfr. in tal senso
Cassazione civile sez. lavoro, n. 22846 del 2022; Cassazione civile, sez. lavoro,
n. 28525 del 01.12.2008; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del
29.03.1995; Tribunale Napoli, sez. lavoro, n. 30771 del 24.11.2011).
3 Tali criteri, dunque, giungono in soccorso dell'interprete in tutti quei casi in cui la subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a direttive e comandi dettagliatamente operativi presentano contorni poco netti a causa della particolarità delle mansioni espletate e del livello professionale con cui queste si esplicano.
Così individuati i principi regolatori della materia, occorre valutare il materiale probatorio in atti.
Ebbene, a parere del Tribunale, se da un lato non è stata raggiunta la prova dell'elemento dell'eterodirezione, parimenti non sono emersi in maniera sufficientemente nitida gli indici sussidiari di cui si è dato conto.
Nel dettaglio, il teste addotto dalla parte ricorrente, (a lei unito Testimone_1 da legame affettivo: «La ricorrente è la mia compagna»), appare scarsamente attendibile, avendo dichiarato: «Ho iniziato ad accompagnare la ricorrente presso questa abitazione da fine 2008, inizio 2009. Questo è durato fino a maggio ma non ricordo l'anno preciso. Anzi intendo dire fino a maggio di tre anni fa. La mia relazione con la ricorrente non è stata mai interrotta. Io accompagnavo la ricorrente tre volte alla settimana presso l'abitazione che ho indicato prima. A volte andava di mattina, altre il pomeriggio. Se ricordo bene lei andava a lavoro il lunedi, mercoledì e venerdì. Io la accompagnavo la mattina alle 9 e la andavo a riprendere alle 12. Mentre il pomeriggio faceva dalle 15 alle
18. Io la accompagnavo e me ne andavo, non salivo sopra. A volte vedevo che lei puliva il balcone e stendeva i panni. Qualche volta l'ho vista anche pulire il vialetto di accesso. Accompagnavo io la ricorrente perché lei aveva una macchina vecchia che talvolta non funzionava o non andava bene. Io avevo disponibilità ad accompagnarla senza problemi. […] Ribadisco che per tutto il periodo da fine 2008 e fino a tre anni fa io ho sempre accompagnato la ricorrente a lavoro. […]».
Tale dichiarazione va in contrasto con quanto dichiarato dai due testi intimati dai resistenti, e , id est che la si Testimone_2 Testimone_3 Pt_1 recava a lavoro con la propria Fiat Panda bianca, ma, soprattutto, con la documentazione che la stessa difesa attorea ha prodotto con le note conclusionali. Si fa riferimento al certificato PRA da cui risulta l'acquisto da parte ricorrente di una Fiat Panda in data 26.11.2015, veicolo immatricolato l'11.9.2012 (e, dunque, con soli tre anni “di vita” al momento del trasferimento di proprietà).
Pertanto, le concordi dichiarazioni dei testi e e la suddetta Tes_2 Tes_3 certificazione minano la credibilità del teste , laddove ha dichiarato di Tes_1 avere “sempre” accompagnato la ricorrente a lavoro, perché ella aveva un'automobile vecchia e non funzionante. Del resto la difesa attorea nell'allegare il certificato PRA si è limitata a soffermarsi sulla inattendibilità dei testi di parte convenuta, senza nulla precisare in merito alle dichiarazioni del teste , esclusivamente Tes_1
4 deducendo che il teste avrebbe quantomeno “sconfessato” che fino al novembre 2015 la « si recasse al lavoro con la Fiat Panda, sia che si Pt_1 recasse, fino a quella data, da sola».
È evidente allora che la scarsa attendibilità dei testi e Tes_2 Tes_3
(perché non avrebbero potuto vedere la ricorrente alla guida della Fiat Panda prima del novembre 2015) non può al contempo restituire credibilità alle dichiarazioni del . Tes_1
Con la conseguenza che un quadro probatorio fumoso, alla luce del principio secondo il quale onus probandi incubit ei qui dicit, consacrato dall'art. 2696 c.c., non può non ricadere negativamente sulla parte processuale che afferma un fatto in giudizio (Cass. n. 3468 del 2010).
A ogni buon conto, anche a volere accantonare le superiori argomentazioni, come detto non è in primis emerso l'esercizio di un potere direttivo da parte della . Il teste , infatti, ha dichiarato di non conoscerla, CP_2 Tes_1 mentre i testi e si sono limitati a riferire di avere visto la Tes_2 Tes_3
addetta alle pulizie insieme alla ricorrente. CP_2
Parimenti non vi è una prova sufficiente dello svolgimento di un orario fisso imposto dal datore (i testi di parte resistente hanno riferito di avere visto la ricorrente a lavoro solo il sabato, mentre il teste ha dichiarato che ella Tes_1
«andava a lavoro il lunedì mercoledì e venerdì»), con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi.
Anzi, in senso contrario depongono i messaggi WhatsApp prodotti dalla ricorrente (in disparte ogni valutazione sulla loro utilizzabilità, mancando qualsivoglia riferimento al loro contenuto nel corpo dell'atto introduttivo;
cfr.
Cassazione civile SS.UU. 1 febbraio 2008 n. 2435). Invero, è presente in atti un messaggio del 7.5.2021 in cui la nell'indicare un appuntamento CP_2 chiedeva conferma di disponibilità alla ricorrente e un secondo messaggio del
19.5.2021, in cui si riferiva alla di “avere risolto”, non necessitandosi più Pt_1 del suo intervento.
Tali elementi, evidentemente, contrastano con l'esistenza di una stabile subordinazione, esplicantesi in un rapporto di lavoro con orario fisso e predeterminato.
A ciò aggiungasi che non risulta provato l'uso di strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro.
In definitiva, ritiene il Tribunale che non è possibile riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sulla scorta della sola affermazione contenuta nella memoria dei resistenti, per cui la si sarebbe accordata con la CP_2 ricorrente per chiamarla ogni qualvolta avesse necessità di aiuto, con rimborso forfettario di 7,00 euro all'ora.
La domanda va dunque rigettata.
La complessità dell'onere probatorio in capo alla parte cha agisce, unita alla qualità dei soggetti in giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite.
5
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite.
Nola, 26.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesco Fucci
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, a seguito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 26.2.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 2309/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, cf: , rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
Maria Giordano (CCF: presso il cui studio domicilia in C.F._2
Ottaviano alla Via Piazza n. 17
Ricorrente
E
, (c.f. ) e , Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi congiuntamente e C.F._4 disgiuntamente dagli avvocati difesi dagli avv.ti Antonio Aievola
( ), Giuseppe Esposito ( ) e C.F._5 C.F._6
Alessandro Romito ) con studio in Pomigliano d'Arco C.F._7
(NA) alla via Leonardo da Vinci n°57
Resistenti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2.5.2022, la ricorrente ha dedotto di avere prestato lavoro per i signori e , entrambi commercialisti, Controparte_2 Controparte_1 come collaboratrice domestica dal maggio 2009 al maggio 2021, svolgendo presso la loro abitazione, sita in Casalnuovo di Napoli, le funzioni di pulizia della casa, ivi compresi il riassettare e riordinare casa, lo spolverare, lo stirare, la pulizia dei terrazzi e del giardino, la pulizia delle scale del palazzo e - a volte - dello studio professionale posto nel palazzo di fronte alla loro abitazione;
che si recava per tre volte alla settimana presso l'abitazione dei resistenti per tre/quattro ore al giorno, recandosi, in base alle esigenze e agli accordi presi di volta in volta con la signora , o al mattino, con orario Controparte_2
9/12- 13 o nel pomeriggio con orario 15- 15.30/18-18.30- 19,00; che le mansioni venivano espletate sotto le direttive della signora che specificava di CP_2 volta in volta a quali pulizie dovesse dedicarsi la ricorrente e con quali modalità, mettendole a disposizione i mezzi per poterle espletare (detersivi, spugne, acqua, energia elettrica, scope, tavolo e ferro da stiro, che veniva pagata in
1 contanti dalla signora che le riconosceva 6 euro all'ora Controparte_2 fino al 2013, successivamente 7 euro all'ora fino a maggio 2021; che il pagamento della retribuzione avveniva giorno per giorno, ogni volta che avveniva la prestazione di lavoro;
che dal mese di maggio 2021 il rapporto di lavoro si è interrotto per una operazione agli occhi subita dalla ricorrente la quale non ha più ripreso a lavorare.
Ciò premesso, ha concluso: «a) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze di CP_2
e con qualifica di collaboratrice domestica non
[...] Controparte_1 convivente;
b) Condannare di e , in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, a corrispondere, in favore della ricorrente, a titolo di trattamento di fine rapporto, ferie non pagate e tredicesima mensilità, la somma complessiva di Euro 9.925,87, o quella maggiore o minore che riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge;
con vittoria di spese ed onorari di lite da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario».
Si sono costituiti i convenuti, eccependo l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo un mero accordo con la per contattarla ogni Pt_1 qual volta – preferibilmente di mattina – la avesse maggiori CP_2 necessità e per circa 3-4 ore, con un rimborso dapprima di euro 6 e successivamente di euro 7 all'ora. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'escussione di testi e documentalmente.
Rinviata la causa per la discussione, con termine per note difensive, all'udienza del 26.2.2025, per la quale è stata prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e contestuale motivazione.
In via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di CP_1
rilevabile d'ufficio dal giudice (sul punto, a dirimere un contrasto
[...] giurisprudenziale, Cass. SS.UU. n. 2951 del 16 febbraio 2016; Cass., sez. III
Civile, 21 giugno 2016, n. 12729).
Come noto, infatti, la legittimazione a contraddire attiene alla titolarità passiva dell'azione, che dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare della situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio (cfr. Sezioni
Unite della Suprema Corte, pronuncia n. 2951 del 2016); costituisce, pertanto, un momento diverso il successivo accertamento nel merito.
Ebbene, nella vicenda narrata in ricorso alcun ruolo viene assegnato al , CP_1 atteso che sarebbe stata la a individuare gli orari di lavoro (capo 2 CP_2 del ricorso), a impartire le direttive di lavoro e a corrispondere la retribuzione
(capo 3); in sede di libero interrogatorio, inoltre, la ricorrente ha precisato di avere sostenuto un colloquio di lavoro con la sola . CP_2
2 Ciò chiarito e venendo al merito del giudizio, va osservato che, com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore. L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n.
3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (Cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015;
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati: l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (Cfr. in tal senso
Cassazione civile sez. lavoro, n. 22846 del 2022; Cassazione civile, sez. lavoro,
n. 28525 del 01.12.2008; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del
29.03.1995; Tribunale Napoli, sez. lavoro, n. 30771 del 24.11.2011).
3 Tali criteri, dunque, giungono in soccorso dell'interprete in tutti quei casi in cui la subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a direttive e comandi dettagliatamente operativi presentano contorni poco netti a causa della particolarità delle mansioni espletate e del livello professionale con cui queste si esplicano.
Così individuati i principi regolatori della materia, occorre valutare il materiale probatorio in atti.
Ebbene, a parere del Tribunale, se da un lato non è stata raggiunta la prova dell'elemento dell'eterodirezione, parimenti non sono emersi in maniera sufficientemente nitida gli indici sussidiari di cui si è dato conto.
Nel dettaglio, il teste addotto dalla parte ricorrente, (a lei unito Testimone_1 da legame affettivo: «La ricorrente è la mia compagna»), appare scarsamente attendibile, avendo dichiarato: «Ho iniziato ad accompagnare la ricorrente presso questa abitazione da fine 2008, inizio 2009. Questo è durato fino a maggio ma non ricordo l'anno preciso. Anzi intendo dire fino a maggio di tre anni fa. La mia relazione con la ricorrente non è stata mai interrotta. Io accompagnavo la ricorrente tre volte alla settimana presso l'abitazione che ho indicato prima. A volte andava di mattina, altre il pomeriggio. Se ricordo bene lei andava a lavoro il lunedi, mercoledì e venerdì. Io la accompagnavo la mattina alle 9 e la andavo a riprendere alle 12. Mentre il pomeriggio faceva dalle 15 alle
18. Io la accompagnavo e me ne andavo, non salivo sopra. A volte vedevo che lei puliva il balcone e stendeva i panni. Qualche volta l'ho vista anche pulire il vialetto di accesso. Accompagnavo io la ricorrente perché lei aveva una macchina vecchia che talvolta non funzionava o non andava bene. Io avevo disponibilità ad accompagnarla senza problemi. […] Ribadisco che per tutto il periodo da fine 2008 e fino a tre anni fa io ho sempre accompagnato la ricorrente a lavoro. […]».
Tale dichiarazione va in contrasto con quanto dichiarato dai due testi intimati dai resistenti, e , id est che la si Testimone_2 Testimone_3 Pt_1 recava a lavoro con la propria Fiat Panda bianca, ma, soprattutto, con la documentazione che la stessa difesa attorea ha prodotto con le note conclusionali. Si fa riferimento al certificato PRA da cui risulta l'acquisto da parte ricorrente di una Fiat Panda in data 26.11.2015, veicolo immatricolato l'11.9.2012 (e, dunque, con soli tre anni “di vita” al momento del trasferimento di proprietà).
Pertanto, le concordi dichiarazioni dei testi e e la suddetta Tes_2 Tes_3 certificazione minano la credibilità del teste , laddove ha dichiarato di Tes_1 avere “sempre” accompagnato la ricorrente a lavoro, perché ella aveva un'automobile vecchia e non funzionante. Del resto la difesa attorea nell'allegare il certificato PRA si è limitata a soffermarsi sulla inattendibilità dei testi di parte convenuta, senza nulla precisare in merito alle dichiarazioni del teste , esclusivamente Tes_1
4 deducendo che il teste avrebbe quantomeno “sconfessato” che fino al novembre 2015 la « si recasse al lavoro con la Fiat Panda, sia che si Pt_1 recasse, fino a quella data, da sola».
È evidente allora che la scarsa attendibilità dei testi e Tes_2 Tes_3
(perché non avrebbero potuto vedere la ricorrente alla guida della Fiat Panda prima del novembre 2015) non può al contempo restituire credibilità alle dichiarazioni del . Tes_1
Con la conseguenza che un quadro probatorio fumoso, alla luce del principio secondo il quale onus probandi incubit ei qui dicit, consacrato dall'art. 2696 c.c., non può non ricadere negativamente sulla parte processuale che afferma un fatto in giudizio (Cass. n. 3468 del 2010).
A ogni buon conto, anche a volere accantonare le superiori argomentazioni, come detto non è in primis emerso l'esercizio di un potere direttivo da parte della . Il teste , infatti, ha dichiarato di non conoscerla, CP_2 Tes_1 mentre i testi e si sono limitati a riferire di avere visto la Tes_2 Tes_3
addetta alle pulizie insieme alla ricorrente. CP_2
Parimenti non vi è una prova sufficiente dello svolgimento di un orario fisso imposto dal datore (i testi di parte resistente hanno riferito di avere visto la ricorrente a lavoro solo il sabato, mentre il teste ha dichiarato che ella Tes_1
«andava a lavoro il lunedì mercoledì e venerdì»), con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi.
Anzi, in senso contrario depongono i messaggi WhatsApp prodotti dalla ricorrente (in disparte ogni valutazione sulla loro utilizzabilità, mancando qualsivoglia riferimento al loro contenuto nel corpo dell'atto introduttivo;
cfr.
Cassazione civile SS.UU. 1 febbraio 2008 n. 2435). Invero, è presente in atti un messaggio del 7.5.2021 in cui la nell'indicare un appuntamento CP_2 chiedeva conferma di disponibilità alla ricorrente e un secondo messaggio del
19.5.2021, in cui si riferiva alla di “avere risolto”, non necessitandosi più Pt_1 del suo intervento.
Tali elementi, evidentemente, contrastano con l'esistenza di una stabile subordinazione, esplicantesi in un rapporto di lavoro con orario fisso e predeterminato.
A ciò aggiungasi che non risulta provato l'uso di strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro.
In definitiva, ritiene il Tribunale che non è possibile riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sulla scorta della sola affermazione contenuta nella memoria dei resistenti, per cui la si sarebbe accordata con la CP_2 ricorrente per chiamarla ogni qualvolta avesse necessità di aiuto, con rimborso forfettario di 7,00 euro all'ora.
La domanda va dunque rigettata.
La complessità dell'onere probatorio in capo alla parte cha agisce, unita alla qualità dei soggetti in giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite.
5
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite.
Nola, 26.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesco Fucci
6