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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/09/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6371/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13
, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente Parte_14 dagli avv.ti GALOTTO GAETANO e COSTABILE ANTONIO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrenti
E
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale,
[...] rappresentata e difesa dall'avv.to COLANTUONO ANNARITA
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 05.12.2024, i ricorrenti esponevano di prestare la propria attività lavorativa presso differenti reparti dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di CPS-infermiere e di O.S.S..
Rappresentavano di aver osservato turni su 24 ore sia nei giorni festivi che feriali nel periodo compreso tra l'1.12.2019 ed il 31.12.2022 ma di non aver mai usufruito di riposo compensativo o di aver ricevuto la maggiorazione prevista dall'art. 9 del CCNL Integrativo comparto sanità. Evidenziavano che dall'anno 2023 l'azienda corrispondeva regolarmente ai propri dipendenti quanto dovuto a titolo dei cd. festivi infrasettimanali. Precisavano dunque di aver svolto la 114 ore e di aver diritto ad € 1.812,00, la 89 Pt_1 Pt_2 ore per € 1.662,00, il 124 ore per € 2.297,00, la 70 ore e di Pt_3 Pt_4 aver diritto ad € 1.361,00, la 116 ore per € 1.843,00, il 90 Pt_5 Pt_6 ore per € 1.420,00, il Petrosino 75 ore per € 1.336,00, la 125 ore per € Pt_8
2.288,00, il 133 ore per €2.834,00, il 72 ore per € 1.158,00, il Pt_9 Pt_10
106 ore per € 2.032,00, il Trenga 145 ore per € 2.343,00, la Pt_11
20 ore per € 312,00 ed il 148 ore e di aver diritto ad € Pt_13 Pt_14
2.812,00 .
Per i suesposti motivi i ricorrenti tutti in epigrafe indicati adivano il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:” 1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento delle maggiorazioni previste ex art. 9 del CCNL Integrativo del Comparto Sanità del 07.04.1999
e ss.mm.ii. per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali
a far data dall'01.12.2019 al 31.12.2022 e, per l'effetto 2. condannare
l Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore
[...] delle parti ricorrenti delle seguenti somme: : € 1.812,00; Parte_1
: € 1.662,00; : € 2.297,00; : € Parte_2 Parte_3 Parte_15
1.361,00; € 1.843,00; : € 1.420,00; Parte_5 Parte_6
: € 1.336,00; : € 2.288,00; : Parte_7 Parte_8 Parte_9
€ 2.834,00; : € 1.158,00; : € 2.032,00; Parte_10 Parte_11
: € 2.343,00; : € 312,00; : € Parte_12 Parte_13 Parte_14
2.812,00; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; 3. condannare l
[...]
in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
L' convenuta si costituiva in giudizio deducendo che il Controparte_2 pagamento del dovuto sarebbe avvenuto sulle competenze stipendiali di maggio 2025 e chiedeva la decisione della causa sulle spese.
Nelle note di trattazione scritta i ricorrenti davano atto dell'avvenuto pagamento delle cifre richieste in ricorso nelle more del giudizio, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
Stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori di parte attrice richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 24.09.2025, il giudice decideva la causa come da sentenza.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili. Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'intervenuto pagamento della sorta capitale a titolo di retribuzione per il lavoro svolto durante il festivo infrasettimanale nei periodi indicati in ricorso e nei relativi conteggi, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario nelle more del giudizio consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi, come detto, secondo il principio della soccombenza virtuale virgola in forza del quale il giudice provvede sulle spese deliberando il fondamento e la domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale condensa sull'onere delle spese (Cass. Civ. Sez. II n.
31643/2021) Ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni
(Cass civ. sez. II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005).
Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell'art. 92
c.p.c. vi siano ragioni integranti gli estremi di “gravi ed eccezionali ragioni” secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
Ebbene la configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, non può non tenersi conto sia del recente consolidato orientamento della Corte regolatrice sulla questione di diritto trattata a cui anche l'intestato Tribunale si è adeguato melius re perpensa sia del comportamento processuale della convenuta che non ha resistito in giudizio, costituendosi solo per rappresentare di aver proceduto al pagamento di quanto dovuto al lavoratore.
Pertanto, le spese sono parzialmente a carico dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona al pagamento della metà delle spese processuali che si liquidano per intero in euro 2.695,00 con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione;
compensa tra le parti la restante metà
Salerno, 24 settembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino