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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Enrica Di Tursi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile in I grado, iscritta al n. del R.G. 196/2018, riservata all'udienza del
26.06.2025 per la decisione limitatamente al punto D) delle conclusioni dell'atto di citazione, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. BI DO;
Parte_1
,
'in qualità di erede ed attrice in riassunzione del de cuius Pt_1 Parte_2
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
[...]
BI DO e SC GI;
ATTRICE
CONTRO
,rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo NEtti;
Controparte_1
CONVENUTO
*** Con atto di citazione depositato in data 08.01.2018 l'originario attore, sig. Pt_1
[...] (detto anche Controparte_2 ), poi deceduto in corso di giudizio, conveniva in giudizio il sig. Controparte_1 , germano del defunto Controparte_2
esponendo quanto segue:
- di essere comproprietario insieme al germano sig. Controparte_1 in virtù di
successione ereditaria della comune madre De NT Italia, dei seguenti beni immobili:
1) unità immobiliare sita in Taranto (TA) alla via Magna Grecia, 93 riportata al NCEU
al foglio 246, p.lla 281, sub 11, piano quarto, zona cens.1, cat. A/3, classe 2, vani catastali 5, r.c. € 438,99, nonché tutti gli arredi presenti al suo interno;
2) unità immobiliare sita in Taranto (TA) alla via Venezia 124 riportata al NCEU al foglio 247, p.lla 127, sub. 1, piano terra, zona cens. 1, cat. C/1, classe 2, mq. 110,
r.c. € 1.380,49;
- che le quote sui predetti immobili erano così rappresentate: 1/2 all'attore e 1/2 al convenuto;
-che con scrittura privata del 31/07/2009 i germani Parte_1 e CP_1
[...] al fine di definire in via transattiva le controversie tra loro pendenti,
sottoscrivevano un contratto in virtù del quale il secondo si obbligava ad acquistare dal primo la metà indivisa delle due unità immobiliari innanzi descritte;
che decorso inutilmente un anno dalla sottoscrizione della suindicata scrittura privata, il sig. Parte_1 richiedeva giudizialmente la fissazione di un termine per la stipula del contratto definitivo la cui determinazione era stata rimessa alla volontà dell'acquirente; che con provvedimento camerale depositato in data 02/03/2011 e
-
successivamente notificato in forma esecutiva il 06/06/2011, il Tribunale di
Taranto, nell'accogliere il ricorso di egli attore, fissava il termine del 30/06/2011
per la stipula del contratto definitivo avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dei beni immobili indicati nel contratto sottoscritto in data 31/07/2009; Controparte_1- che, per inadempienze imputabili esclusivamente al germano non si addiveniva alla stipula del contratto definitivo nel termine stabilito;
che gli immobili oggetto del presente giudizio venivano utilizzati, sin dal settembre 2005, in via esclusiva dal sig. Controparte_1 che, pertanto, ne impediva il pari godimento al germano comproprietario per la quota di 1.
Alla luce ti tali considerazioni egli attore agiva in giudizio chiedendo:
A)Dichiarare la risoluzione contrattuale della scrittura privata del 31 07 2009 per inadempimento esclusivo del Parte_3 ; B) Procedere allo scioglimento della comunione ereditaria indivisa per cui e' causa con conseguente divisione giudiziale degli immobili descritti in premessa attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta meta',secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un consulente tecnico d'Ufficio a nominarsi;
C) in subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 cpc (a mezzo di professionista, all'uopo delegato)e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (50% a testa); D)
Condannare la parte convenuta al pagamento delle somme di denaro
corrispondenti ai canoni di locazione mensili dovuti per l'utilizzo esclusivo che aveva avuto lo stesso sulle quote di proprietà spettanti ad egli attore sui beni immobili oggetto di successione e ciò dal settembre 2005 sino alla avvenuta assegnazione di cui alle precedenti conclusioni sub B) e C); E) Condannare, altresì la parte convenuta eventualmente resistente e/o opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto
Avvocato,che si dichiara antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale,
' il quale, datata 27.03.2018, si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1
impugnando e disconoscendo l'avverso dedotto, non si opponeva allo
scioglimento della comunione, opponendosi invece al pagamento delle somme di denaro corrispondenti ai canoni di locazione per l'utilizzo delle quote di proprieta' di controparte a decorrere dal settembre 2025, deducendo di essere possessore in buona fede. In particolare, il convenuto, con riferimento alla domanda di cui al punto D)
dell'atto di citazione(oggetto della odierna statuizione) ne eccepiva l'inammissibilità e o improcedibilità nonché, nel merito, l'infondatezza
deducendo che, quale possessore in buona fede degli immobili in questione,
aveva diritto al rimborso delle spese ordinarie e straordinarie da egli sostenute per riparazioni e spese varie sostenute per l'immobile sito in Taranto, alla via
Venezia n. 124 , meglio descritte ai punti da 1) a 28) della comparsa di costituzione, oltre a spese per costruzione di impianti idrici per euro 3000,00 per un totale di euro 53.000,00 e, per l'immobile sito in Taranto, viale Magna Grecia n.
93 per i lavori meglio elencati e descritti alle pagine 8,9 della comparsa di costituzione qui richiamata (facciata dello stabile, lastrico solare, balconi, posa in opera di mattoni nuovi cucina e bagno, chiusura della veranda, infissi, porte e finestre nuove, impianto di climatizzazione canalizzata opere murarie varie, bagno,
cucina nuovi, impianto di riscaldamento nuove e altre opere) per un totale di euro
30.000,00 per un totale complessivo di euro 83.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i miglioramenti arrecati agli immobili ex art. 1150 c.c.;
che all'atto della sottoscrizione della scrittura privata egli convenuto aveva
versato la somma di euro 20.000,00 all'attore avendo percio' il buon diritto alla restituzione di detta somma, oltre rivalutazione ed interessi;
che egli deducente era percio' creditore nei confronti dell'attore della complessiva somma di euro 103.000,00, per cui agiva in via riconvenzionale, avendo anche diritto al rimborso delle spese ordinarie e straordinarie sostenute per le riparazioni nonche' all' indennità per i miglioramenti arrecati alle cose ex art. 1150
pari ad euro 83.00,00.
Alla luce di tali considerazioni il convenuto concludeva chiedendo la risoluzione contrattuale della scrittura del 31 07 2009; dichiarare inammissibile, improcedibile ovvero rigettare nel merito la domanda attorea in ordine ai frutti chiesti dal settembre 2005 in quanto possessore in buona fede;
procedere allo scioglimento della comunione ereditaria con divisione giudiziale degli immobili per cui e' causa,
attribuendo ad ogni compartecipe la propria quota pari al 50% , in caso di indivisibilità disporre la vendita degli stessi con ripartizione delle somme ricavate in proporzione alle proprie quote;
dichiarare l'attore tenuto al pagamento in favore del convenuto della complessiva somma di euro 103.000,00 per le causali di cui sopra;
in via subordinata, qualora egli convenuto fosse riconosciuto quale possessore in mala fede, condannare l'attore al pagamento in favore di egli convenuto della complessiva somma di euro 103.000,00,di cui euro 20.000,00 a titolo di ripetizione di quanto versato all'atto della sottoscrizione della scrittura privata in questione nonché' all' indennità per la somma di euro 83.000,00, oltre interessi e rivalutazione, quale minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore degli immobili in questione. Acquisita agli atti varia e pertinente documentazione, assunte le prove orali veniva espletata CTU per descrivere gli immobili per cui e' causa,dividere i beni ove possibile in due quote uguali e distinte di pari valore ovvero in caso di impossibilità
dividerli nel miglior modo possibile in due quote disuguali e distinte in modo che a mezzo conguaglio le quote risultino di pari valore nonché accertare l'ammontare in moneta attuale del valore locativo degli immobili a far data dal settembre 2005.
All'udienza del 23.06.2022 veniva dichiarato, dal di lui procuratore costituito, il deceduto in corso di giudizio e precisamentedecesso dell'attore Parte_1
,
in data 05 06 2022 ed il giudizio veniva poi riassunto, con istanza di prosecuzione di esso depositata in data 23 09 2022, dalla sig.ra Parte 2 , coniuge ed erede dell'attore Parte_1
Con ordinanza resa da questo giudice in data 27 12 2023 si evidenziava la necessità, prima di predisporre un progetto di divisione ereditaria, di statuire in ordine alla richiesta dell'indennità di locazione avanzata dalla parte attrice a titolo di frutti per l'asserito godimento da parte convenuta non solo pro quota ma per l'intero degli immobili per cui e' causa.
All'udienza del 26/06/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni limitatamente al punto D) dell'atto di citazione, le parti così concludevano: l'attore chiedeva la condanna del convenuto al pagamento delle somme corrispondenti ai canoni di locazione mensili dovuti per l'utilizzo esclusivo che il predetto aveva avuto sui beni oggetto della controversia, con decorrenza dal settembre 2005 ad oggi, con riferimento all'immobile sito in Taranto al viale Magna Grecia n. 93 e con decorrenza dal settembre 2005 sino alla data del deposito della consulenza tecnica d'ufficio (ottobre 2020) con riferimento all'immobile commerciale sito in Taranto
alla via Venezia n. 124.
Il convenuto, riportandosi alle conclusioni formulate nella propria comparsa di costituzione, chiedeva dichiararsi inammissibile e/o improcedibile la domanda attrice, ovvero, ne chiedeva il rigetto nel merito perché infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda attrice,
chiedeva operarsi la compensazione con la somma di euro 20.000,00 versata da con la scrittura privata del 31 07 2009.Testimone_1 a Parte_1
Osserva il giudice, per completezza che il convenuto ha altresi' dedotto in corso di causa, che in data 16.12.2022, la di lui quota pari ad ½ degli immobili per cui e' causa era stata trasferita alla ex coniuge, sig.ra Persona_1 con atto
regolarmente trascritto, stante la mancata trascrizione della domanda di divisione ereditaria contenuta nell'atto di citazione.
A tale riguardo questo giudice si riporta integralmente alla propria ordinanza del
27 12 2023 dacche' ai sensi dell'art. 111 cpc se nel corso del processo si
trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare,il processo prosegue tra le parti originarie ed in ogni caso il successore universale puo' intervenire ed essere chiamato nel processo e, se le altre persone vi consentono,
l'alienante puo' essere estromesso e, comunque, la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo
particolare ed e' impugnabile anche dal predetto.
La causa veniva cosi' riservata per la decisione limitatamente al punto D) dell'atto di citazione e limitatamente alle conclusioni rassegnate sul punto dai procuratori delle parti alla summenzionata udienza del 26 06 2025, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che la domanda attorea sub D) delle conclusioni dell'atto di citazione deve trovare accoglimento nei termini e per le ragioni meglio di seguito esposte.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, sollevata dal convenuto, di
inammissibilità ovvero improcedibilità della domanda attorea sub D), in quanto risulta provata, per quanto meglio si dirà infra, la titolarità in capo all'originario attore (ed oggi in capo alla sua avente causa Parte_2 istituita erede universale
,
dal sig. Parte_1 con testamento pubblico 14.12.2014 - Rep. 460 per notar prodotto in atti e non specificatamente contestato dal Persona_2
convenuto) del diritto di domandare giudizialmente ex art. 1111 c.c. lo scioglimento della comunione ereditaria esistente sugli immobili caduti in successione della defunta madre De NT Italia, nonché del correlato diritto di domandare giudizialmente anche la c.d. indennità di occupazione in ipotesi di utilizzo esclusivo di tali immobili da parte del comproprietario in violazione del disposto di cui all'art. 1102 c.c.
Invero, dovendo questo Tribunale, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (sull'operatività del principio di non contestazione ex multis Cass. N. 1540/2007; Cass. S.U. n. 12065/2014; Cass. N. 8647/2016; Cass.
N. 16782/2019; Cass. N. 5429/2020), viene in rilievo, nel caso di specie, la prova documentale costituita dalla scrittura privata del 31.07.2009, sottoscritta da entrambi i germani Parte_1 e Controparte_1 mai contestata e/o
,
disconosciuta dagli stessi, nella quale le parti premettevano che "a seguito del decesso della sig.ra De NT Italia, succedevano legittimamente i figli Pt_1
"[...] e Controparte_1 e che i beni immobili oggetto della successione erano i seguenti: "1) unità immobiliare sita in Taranto alla Via Magna Grecia, 93 riportata in NCEU al foglio 246 p.lla 281 sub. 11 piano quarto zona censuaria 1 cat. A/3
classe 2, vani catastali 5 rendita catastale [...] 2) unità immobiliare sita in Taranto
alla via Venezia 124 riportata in NCEU al foglio 247, p.lla 127 sub. 1, Via Venezia
124 piano terra, zona censuaria 1, categoria C/1 di 2 classe mq. 110". Inoltre, nella surrichiamata scrittura privata, lo stesso odierno convenuto "non si opponeva alla divisione giudiziale degli immobili in comunione" richiesta dall'attore già con il giudizio R.G. 7380/2007 incardinato presso il Tribunale di Taranto, obbligandosi ,che a sua volta prometteva di peraltro ad acquistare dal germano Parte_1
vendergli, “la metà indivisa di sua spettanza dei su descritti beni immobili e mobili".
Sicché, si rivelano prive di giuridico fondamento le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto che riconosceva già con la scrittura privata sottoscritta il 31.07.2009
(mai contestata e/o disconosciuta) la titolarità in capo al germano Parte_1
della metà indivisa dei beni immobili oggetto della successione della defunta madre De NT Italia, siti in Taranto alla Via Magna Grecia n. 93 e alla Via
Venezia n. 124, e dei susseguenti diritti che discendevano, derivando da tale scrittura solo un obbligo giuridico ad adempiere.
Peraltro, la parte attrice all'udienza del 14 01 2021 depositava visura ipocatastale degli immobili per cui e' causa da cui risulta la titolarita' in capo all'attore di detti beni di derivazione ereditaria.
Passando ora all'esame del merito della domanda attorea sub D) delle conclusioni dell'atto di citazione, occorre rilevare che l'art. 1102 c.c., rubricato "Uso della cosa comune" stabilisce che: "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune,
purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto [...]".
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha in più occasioni affermato il seguente principio di diritto: "In caso di comproprietà del bene, l'occupante che abbia goduto del bene in via esclusiva è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro consentito poiché tale utilizzo costituisce una manifestazione del diritto di comproprietà" (Cassazione
civile sez. II, 13/05/2025, n.12662);
In senso conforme i giudici di legittimità hanno affermato che qualora il partecipante alla comunione dovesse impedire all'altro partecipante di farne parimenti uso secondo il suo diritto, ciò non genera automaticamente un diritto all'indennità ma è necessario che il comproprietario escluso dimostri di aver manifestato una concreta intenzione di utilizzare il bene e che tale utilizzo gli sia stato attivamente impedito dall'altro. In assenza di questa prova la domanda risarcitoria (id est l'indennità di occupazione) non può essere accolta (Ordinanza di
Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2365 Anno 2025).
Ebbene, nel caso di specie, la prova documentale rappresentata dalla scrittura privata 31.07.2009, sottoscritta da entrambi i germani e mai contestata e/o disconosciuta dagli stessi, fornisce tutti gli elementi necessari per ritenere fondata e meritevole di accoglimento la domanda sub D) dell'atto di citazione.
Infatti, in tale scrittura privata le parti espressamente dichiaravano ..." di aver transatto e di volere abbandonare come in effetti abbandonano le due suddette cause pendenti dinanzi al Tribunale di Taranto e cioe' una iscritta al n. 7380/2007 RG e l'altra iscritta al n. 5575 /2005 RG, avente ad oggetto azione di " reintegrazione...", promosso con ricorso da Parte_1 e Parte_2 contro Controparte_1 con rinuncia a tutte le reciproche pretese contenute il germano
,
in entrambi i suddetti giudizi.
Infatti il sig. Parte_1 comproprietario per la quota di ½ degli immobili siti in Taranto alla Via Magna Grecia n. 93 ed alla Via Venezia n. 124, aveva proposto nell'anno 2005 azione di reintegrazione nel possesso nei confronti del germano sig. Controparte_1 comproprietario anch'egli di tali immobili per la quota di ½,
domandando, altresì, la condanna di quest'ultimo al pagamento delle somme corrispondenti ai canoni di locazione dovuti a far data dal 02.09.2005 sino all'avvenuta assegnazione per l'utilizzo esclusivo di tali immobili.
stata infatti gia' intrapresaTale specifica tipologia di azione giudiziaria, era dall'attore con il giudizio n. 5575-05 RG , dunque già a far data dall'anno
2005(come emerge dalla summenzionata scrittura privata) e costituisce, pertanto,
piena prova della esplicita richiesta del sig. Parte_1 di pari godimento e di pari utilizzo, secondo la propria quota di 1/2, di tali beni immobili nei confronti del germano sig. Controparte_1 utilizzatore esclusivo degli stessi. Dette circostanze vengono altresi' ribadite dall'attore nella comparsa conclusionale datata 23 09 2025 e non specificatamente contestata dal convenuto.
Pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi che il convenuto abbia violato i criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. occupando per intero tali immobili in assenza di un valido titolo giustificativo, destinandoli ad una utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'attore, anch'egli comproprietario, il godimento dei frutti civili ritraibili dai beni, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.
È solo la mancanza di un titolo giustificativo, infatti, che fa sorgere, in capo al comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero, l'obbligo di corrispondere all'altro, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, in mancanza di altri più
idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per il cespite (in questi termini, Cass., Sez. II, 6 aprile 2011, n. 7881 e Cass., Sez. II, 19 marzo 2019, n.
7681).
Il titolo giustificativo del godimento esclusivo del bene comune viene meno quando la destinazione di quest'ultimo venga alterata o quando venga impedito il pari uso di esso da parte dell'altro partecipante alla comunione: in questi casi si configura un vero e proprio abuso della cosa comune, in contrasto con l'art. 1102
c.c., e dunque un atto illecito che legittima il partecipante alla comunione ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima,
oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno.
Circa il quantum di tale indennità di occupazione il CTU ing. Persona_3 la cui relazione depositata il 20 10 2020 e' condivisibile in quanto logicamente argomentata, anche in relazione agli indici di riferimento per determinare i canoni di locazione degli immobili in questione, chiamato a determinare al quesito n. 2
"l'ammontare in moneta attuale del valore locativo degli immobili a far data dal settembre 2005" ha stabilito nella propria relazione peritale, con riferimento all'immobile sito in Taranto alla Via Magna Grecia n. 93, che il suo valore locativo,
comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, per il periodo settembre 2005 - agosto 2020, era pari ad euro 91.379,55; mentre, con riferimento all'immobile sito in Taranto alla Via Venezia n. 124, che il suo valore locativo,
comprensivo di rivalutazione e interessi, per il periodo settembre 2005 – agosto-
2020, era pari ad euro 151.126,64( si rimanda al riguardo nella determinazione del calcolo del canone di locazione alla CTU).
L'indennità di occupazione spettante all'odierna attrice per il periodo settembre
-2005 agosto 2020 deve essere necessariamente parametrata alla sua quota di comproprietà pari ad ½ dei due immobili in questione.
Ne consegue che per l'immobile sito in Taranto alla Via Magna Grecia n. 93 tale indennità sarà pari ad euro 45.689,77 (pari alla metà del valore locativo di euro
91.379,55) mentre per l'immobile sito in Taranto alla Via Venezia n. 124 essa sarà
pari ad euro 75.563,32 (pari alla metà del valore locativo di euro 151.126,64).
Per l'immobile sito in Taranto (TA) alla Via Magna Grecia n. 93 alla come sopra calcolata somma di euro 45.689,77 va aggiunta l'indennità di occupazione per il periodo successivo al 31 08 2020, tenuto conto che il CTU ha calcolato l'indennità
di occupazione annuale per ciascuno dei due immobili sino a tale data, quindi occorre calcolare l'indennità di occupazione in relazione a n. 4 mesi (dal mese di settembre al mese di dicembre 2020), per n. 48 mesi ( per gli interi anni dal 2021
al 2024) e per 11 mesi nell'anno 2025(dal mese di gennaio 2025 sino al mese di novembre 2025 data di deposito di questa statuizione).
Quindi per l'immobile sito in Taranto, in viale Magna Grecia n.93, prendendo come parametro il valore locativo medio dell'immobile stimato dal ctu per il II
semestre 2020 in euro 1217,93 per due mesi gia' rivalutato dal consulente predetto "con interessi legali fino alla data del 31 08 2020" e dividendolo per 2 si avrà l'indennità di occupazione mensile pari ad euro 608,965 che moltiplicata per n. 63 mesi (da settembre 2020 a novembre 2025) dà come risultato finale euro
38.364,795 che diviso per due ( per le ragioni summenzionate trattandosi di immobile in comproprietà tra i due eredi) e' pari ad euro 19.486,88.
Su tale somma, come determinate a titolo di indennità di occupazione per vanno aggiunti gli interessi legali con decorrenza dal'immobile suindicato,
ciascuna scadenza mensile al saldo ed oltre rivalutazione annuale da calcolarsi sulla sola sorte capitale a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno sino all'attualita'. Invece, per l'immobile sito in Taranto, in via Venezia n.124, alla somma come
sopra calcolata di euro 75.563,32 (relativa al periodo settembre 2005 - agosto
2020) deve aggiungersi la somma relativa alle mensilità di settembre 2020 ed ottobre 2020 (data quest'ultima di deposito della CTU nonché data finale del calcolo dell'indennità di occupazione come richiesta dall'attore all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/06/2025) che, con riferimento al II semestre
2020, il CTU calcola in euro 1.397,00 (pari a due mensilità) che divisa per due (per le ragioni summenzionate trattandosi di immobile in comproprietà tra i due eredi)
è pari ad euro 698,50.
Su tale somma, come determinata a titolo di indennità di occupazione per detto immobile, da considerarsi gia' rivalutata vanno aggiunti i soli interessi legali con decorrenza da ciascuna scadenza mensile al saldo.
Per quanto poi concerne la domanda riconvenzionale avanzata del convenuto avente ad oggetto la condanna dell'attore al pagamento della somma di euro
20.000,00, oltre svalutazione ed interessi, versata da Controparte_1 a Parte_1
[...] ,a titolo di acconto per la promessa di acquisto dei due immobili di derivazione ereditaria, a mezzo assegno bancario non trasferibile, all'atto della sottoscrizione della scrittura privata del 31 07 2009, si osserva quanto segue.
Premesso quanto rilevato da questo giudice con l'ordinanza del 07 02 2019, si evidenzia che la parte attrice con la prima memoria 183 sesto comma cpc depositata il 25 05 2018 e ribadendolo poi all'udienza del 03 10 2019, ha precisato che "la domanda e' finalizzata alla risoluzione della promessa di vendita inserita nell'atto di transazione di cui trattasi". Anche il convenuto nella sua memoria di costituzione , alla pagina n. 9, nelle conclusioni ha chiesto la risoluzione contrattuale della scrittura del 31 07 2009.
Pertanto, avendo entrambe le parti chiesto di procedere allo scioglimento della comunione, ben puo' ritenersi che la promessa di vendita contenuta nella predetta scrittura privata sia venuta meno, si sia risolta per comune volonta' espressa dalle parti in questo giudizio, attraverso le dichiarazioni da esse stesse ed anche attraverso i loro inequivocabili comportamenti con cui hanno manifestato
chiaramente la cessazione reciproca delle prestazioni contrattuali (avanzando il convenuto anche richiesta di restituzione della somma di euro 20.000,00,come surrichiamato).
Conclusivamente, si accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale del convenuto dovendo l'attore restituire al primo i 20.000,00 corrispostigli a titolo di acconto, in quanto trattasi di dazione di denaro priva oramai di giusta causa ed indebitamente corrisposta.
Su tale somma sono dovuti, ex art 2033 gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Si dispone per il prosieguo, come da allegata ordinanza, in relazione alle ulteriori domande proposte dalle parti. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in persona del Giudice dott.ssa Enrica
Di Tursi, parzialmente pronunciando nella causa n. R.G. 196/2018 C.C. così
provvede:
- Accoglie la domanda sub D) delle conclusioni dell'atto di citazione e, per l'effetto,
Controparte_1 al pagamento in favore dell'attricecondanna il convenuto Pt_2
[...] nella sua qualita' di cui sopra, della complessiva somma di euro 121.253,09,
comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di indennità di occupazione per il periodo settembre 2005 agosto 2020 (in ragione di euro
45.689,77 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Taranto, alla Via
Magna Grecia n. 93 e di euro 75.563,32 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Taranto alla Via Venezia n. 124) nonche' di euro 19.486,88 a titolo di indennità di occupazione per il periodo settembre 2020 - novembre 2025
per l'immobile sito in Taranto, alla Via Magna Grecia n. 93, oltre rivalutazione ed interessi come nella parte motiva e di euro 698,50 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Taranto alla Via Venezia n. 124 per il periodo settembre 2020 - ottobre 2020, oltre interessi legali come meglio specificato nella parte motiva;
Accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto e, per l'effetto condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 20.000,00,oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Si dispone per il prosieguo per le ulteriori domande delle parti, come da allegata ordinanza.
Spese al definitivo;
Taranto 14-11-2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del GOP Avv.
Emanuele NE, addetto all'UPP presso la I Sez. civile del Tribunale di Taranto.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Enrica Di Tursi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile in I grado, iscritta al n. del R.G. 196/2018, riservata all'udienza del
26.06.2025 per la decisione limitatamente al punto D) delle conclusioni dell'atto di citazione, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. BI DO;
Parte_1
,
'in qualità di erede ed attrice in riassunzione del de cuius Pt_1 Parte_2
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
[...]
BI DO e SC GI;
ATTRICE
CONTRO
,rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo NEtti;
Controparte_1
CONVENUTO
*** Con atto di citazione depositato in data 08.01.2018 l'originario attore, sig. Pt_1
[...] (detto anche Controparte_2 ), poi deceduto in corso di giudizio, conveniva in giudizio il sig. Controparte_1 , germano del defunto Controparte_2
esponendo quanto segue:
- di essere comproprietario insieme al germano sig. Controparte_1 in virtù di
successione ereditaria della comune madre De NT Italia, dei seguenti beni immobili:
1) unità immobiliare sita in Taranto (TA) alla via Magna Grecia, 93 riportata al NCEU
al foglio 246, p.lla 281, sub 11, piano quarto, zona cens.1, cat. A/3, classe 2, vani catastali 5, r.c. € 438,99, nonché tutti gli arredi presenti al suo interno;
2) unità immobiliare sita in Taranto (TA) alla via Venezia 124 riportata al NCEU al foglio 247, p.lla 127, sub. 1, piano terra, zona cens. 1, cat. C/1, classe 2, mq. 110,
r.c. € 1.380,49;
- che le quote sui predetti immobili erano così rappresentate: 1/2 all'attore e 1/2 al convenuto;
-che con scrittura privata del 31/07/2009 i germani Parte_1 e CP_1
[...] al fine di definire in via transattiva le controversie tra loro pendenti,
sottoscrivevano un contratto in virtù del quale il secondo si obbligava ad acquistare dal primo la metà indivisa delle due unità immobiliari innanzi descritte;
che decorso inutilmente un anno dalla sottoscrizione della suindicata scrittura privata, il sig. Parte_1 richiedeva giudizialmente la fissazione di un termine per la stipula del contratto definitivo la cui determinazione era stata rimessa alla volontà dell'acquirente; che con provvedimento camerale depositato in data 02/03/2011 e
-
successivamente notificato in forma esecutiva il 06/06/2011, il Tribunale di
Taranto, nell'accogliere il ricorso di egli attore, fissava il termine del 30/06/2011
per la stipula del contratto definitivo avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dei beni immobili indicati nel contratto sottoscritto in data 31/07/2009; Controparte_1- che, per inadempienze imputabili esclusivamente al germano non si addiveniva alla stipula del contratto definitivo nel termine stabilito;
che gli immobili oggetto del presente giudizio venivano utilizzati, sin dal settembre 2005, in via esclusiva dal sig. Controparte_1 che, pertanto, ne impediva il pari godimento al germano comproprietario per la quota di 1.
Alla luce ti tali considerazioni egli attore agiva in giudizio chiedendo:
A)Dichiarare la risoluzione contrattuale della scrittura privata del 31 07 2009 per inadempimento esclusivo del Parte_3 ; B) Procedere allo scioglimento della comunione ereditaria indivisa per cui e' causa con conseguente divisione giudiziale degli immobili descritti in premessa attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta meta',secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un consulente tecnico d'Ufficio a nominarsi;
C) in subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 cpc (a mezzo di professionista, all'uopo delegato)e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (50% a testa); D)
Condannare la parte convenuta al pagamento delle somme di denaro
corrispondenti ai canoni di locazione mensili dovuti per l'utilizzo esclusivo che aveva avuto lo stesso sulle quote di proprietà spettanti ad egli attore sui beni immobili oggetto di successione e ciò dal settembre 2005 sino alla avvenuta assegnazione di cui alle precedenti conclusioni sub B) e C); E) Condannare, altresì la parte convenuta eventualmente resistente e/o opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto
Avvocato,che si dichiara antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale,
' il quale, datata 27.03.2018, si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1
impugnando e disconoscendo l'avverso dedotto, non si opponeva allo
scioglimento della comunione, opponendosi invece al pagamento delle somme di denaro corrispondenti ai canoni di locazione per l'utilizzo delle quote di proprieta' di controparte a decorrere dal settembre 2025, deducendo di essere possessore in buona fede. In particolare, il convenuto, con riferimento alla domanda di cui al punto D)
dell'atto di citazione(oggetto della odierna statuizione) ne eccepiva l'inammissibilità e o improcedibilità nonché, nel merito, l'infondatezza
deducendo che, quale possessore in buona fede degli immobili in questione,
aveva diritto al rimborso delle spese ordinarie e straordinarie da egli sostenute per riparazioni e spese varie sostenute per l'immobile sito in Taranto, alla via
Venezia n. 124 , meglio descritte ai punti da 1) a 28) della comparsa di costituzione, oltre a spese per costruzione di impianti idrici per euro 3000,00 per un totale di euro 53.000,00 e, per l'immobile sito in Taranto, viale Magna Grecia n.
93 per i lavori meglio elencati e descritti alle pagine 8,9 della comparsa di costituzione qui richiamata (facciata dello stabile, lastrico solare, balconi, posa in opera di mattoni nuovi cucina e bagno, chiusura della veranda, infissi, porte e finestre nuove, impianto di climatizzazione canalizzata opere murarie varie, bagno,
cucina nuovi, impianto di riscaldamento nuove e altre opere) per un totale di euro
30.000,00 per un totale complessivo di euro 83.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i miglioramenti arrecati agli immobili ex art. 1150 c.c.;
che all'atto della sottoscrizione della scrittura privata egli convenuto aveva
versato la somma di euro 20.000,00 all'attore avendo percio' il buon diritto alla restituzione di detta somma, oltre rivalutazione ed interessi;
che egli deducente era percio' creditore nei confronti dell'attore della complessiva somma di euro 103.000,00, per cui agiva in via riconvenzionale, avendo anche diritto al rimborso delle spese ordinarie e straordinarie sostenute per le riparazioni nonche' all' indennità per i miglioramenti arrecati alle cose ex art. 1150
pari ad euro 83.00,00.
Alla luce di tali considerazioni il convenuto concludeva chiedendo la risoluzione contrattuale della scrittura del 31 07 2009; dichiarare inammissibile, improcedibile ovvero rigettare nel merito la domanda attorea in ordine ai frutti chiesti dal settembre 2005 in quanto possessore in buona fede;
procedere allo scioglimento della comunione ereditaria con divisione giudiziale degli immobili per cui e' causa,
attribuendo ad ogni compartecipe la propria quota pari al 50% , in caso di indivisibilità disporre la vendita degli stessi con ripartizione delle somme ricavate in proporzione alle proprie quote;
dichiarare l'attore tenuto al pagamento in favore del convenuto della complessiva somma di euro 103.000,00 per le causali di cui sopra;
in via subordinata, qualora egli convenuto fosse riconosciuto quale possessore in mala fede, condannare l'attore al pagamento in favore di egli convenuto della complessiva somma di euro 103.000,00,di cui euro 20.000,00 a titolo di ripetizione di quanto versato all'atto della sottoscrizione della scrittura privata in questione nonché' all' indennità per la somma di euro 83.000,00, oltre interessi e rivalutazione, quale minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore degli immobili in questione. Acquisita agli atti varia e pertinente documentazione, assunte le prove orali veniva espletata CTU per descrivere gli immobili per cui e' causa,dividere i beni ove possibile in due quote uguali e distinte di pari valore ovvero in caso di impossibilità
dividerli nel miglior modo possibile in due quote disuguali e distinte in modo che a mezzo conguaglio le quote risultino di pari valore nonché accertare l'ammontare in moneta attuale del valore locativo degli immobili a far data dal settembre 2005.
All'udienza del 23.06.2022 veniva dichiarato, dal di lui procuratore costituito, il deceduto in corso di giudizio e precisamentedecesso dell'attore Parte_1
,
in data 05 06 2022 ed il giudizio veniva poi riassunto, con istanza di prosecuzione di esso depositata in data 23 09 2022, dalla sig.ra Parte 2 , coniuge ed erede dell'attore Parte_1
Con ordinanza resa da questo giudice in data 27 12 2023 si evidenziava la necessità, prima di predisporre un progetto di divisione ereditaria, di statuire in ordine alla richiesta dell'indennità di locazione avanzata dalla parte attrice a titolo di frutti per l'asserito godimento da parte convenuta non solo pro quota ma per l'intero degli immobili per cui e' causa.
All'udienza del 26/06/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni limitatamente al punto D) dell'atto di citazione, le parti così concludevano: l'attore chiedeva la condanna del convenuto al pagamento delle somme corrispondenti ai canoni di locazione mensili dovuti per l'utilizzo esclusivo che il predetto aveva avuto sui beni oggetto della controversia, con decorrenza dal settembre 2005 ad oggi, con riferimento all'immobile sito in Taranto al viale Magna Grecia n. 93 e con decorrenza dal settembre 2005 sino alla data del deposito della consulenza tecnica d'ufficio (ottobre 2020) con riferimento all'immobile commerciale sito in Taranto
alla via Venezia n. 124.
Il convenuto, riportandosi alle conclusioni formulate nella propria comparsa di costituzione, chiedeva dichiararsi inammissibile e/o improcedibile la domanda attrice, ovvero, ne chiedeva il rigetto nel merito perché infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda attrice,
chiedeva operarsi la compensazione con la somma di euro 20.000,00 versata da con la scrittura privata del 31 07 2009.Testimone_1 a Parte_1
Osserva il giudice, per completezza che il convenuto ha altresi' dedotto in corso di causa, che in data 16.12.2022, la di lui quota pari ad ½ degli immobili per cui e' causa era stata trasferita alla ex coniuge, sig.ra Persona_1 con atto
regolarmente trascritto, stante la mancata trascrizione della domanda di divisione ereditaria contenuta nell'atto di citazione.
A tale riguardo questo giudice si riporta integralmente alla propria ordinanza del
27 12 2023 dacche' ai sensi dell'art. 111 cpc se nel corso del processo si
trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare,il processo prosegue tra le parti originarie ed in ogni caso il successore universale puo' intervenire ed essere chiamato nel processo e, se le altre persone vi consentono,
l'alienante puo' essere estromesso e, comunque, la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo
particolare ed e' impugnabile anche dal predetto.
La causa veniva cosi' riservata per la decisione limitatamente al punto D) dell'atto di citazione e limitatamente alle conclusioni rassegnate sul punto dai procuratori delle parti alla summenzionata udienza del 26 06 2025, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che la domanda attorea sub D) delle conclusioni dell'atto di citazione deve trovare accoglimento nei termini e per le ragioni meglio di seguito esposte.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, sollevata dal convenuto, di
inammissibilità ovvero improcedibilità della domanda attorea sub D), in quanto risulta provata, per quanto meglio si dirà infra, la titolarità in capo all'originario attore (ed oggi in capo alla sua avente causa Parte_2 istituita erede universale
,
dal sig. Parte_1 con testamento pubblico 14.12.2014 - Rep. 460 per notar prodotto in atti e non specificatamente contestato dal Persona_2
convenuto) del diritto di domandare giudizialmente ex art. 1111 c.c. lo scioglimento della comunione ereditaria esistente sugli immobili caduti in successione della defunta madre De NT Italia, nonché del correlato diritto di domandare giudizialmente anche la c.d. indennità di occupazione in ipotesi di utilizzo esclusivo di tali immobili da parte del comproprietario in violazione del disposto di cui all'art. 1102 c.c.
Invero, dovendo questo Tribunale, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (sull'operatività del principio di non contestazione ex multis Cass. N. 1540/2007; Cass. S.U. n. 12065/2014; Cass. N. 8647/2016; Cass.
N. 16782/2019; Cass. N. 5429/2020), viene in rilievo, nel caso di specie, la prova documentale costituita dalla scrittura privata del 31.07.2009, sottoscritta da entrambi i germani Parte_1 e Controparte_1 mai contestata e/o
,
disconosciuta dagli stessi, nella quale le parti premettevano che "a seguito del decesso della sig.ra De NT Italia, succedevano legittimamente i figli Pt_1
"[...] e Controparte_1 e che i beni immobili oggetto della successione erano i seguenti: "1) unità immobiliare sita in Taranto alla Via Magna Grecia, 93 riportata in NCEU al foglio 246 p.lla 281 sub. 11 piano quarto zona censuaria 1 cat. A/3
classe 2, vani catastali 5 rendita catastale [...] 2) unità immobiliare sita in Taranto
alla via Venezia 124 riportata in NCEU al foglio 247, p.lla 127 sub. 1, Via Venezia
124 piano terra, zona censuaria 1, categoria C/1 di 2 classe mq. 110". Inoltre, nella surrichiamata scrittura privata, lo stesso odierno convenuto "non si opponeva alla divisione giudiziale degli immobili in comunione" richiesta dall'attore già con il giudizio R.G. 7380/2007 incardinato presso il Tribunale di Taranto, obbligandosi ,che a sua volta prometteva di peraltro ad acquistare dal germano Parte_1
vendergli, “la metà indivisa di sua spettanza dei su descritti beni immobili e mobili".
Sicché, si rivelano prive di giuridico fondamento le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto che riconosceva già con la scrittura privata sottoscritta il 31.07.2009
(mai contestata e/o disconosciuta) la titolarità in capo al germano Parte_1
della metà indivisa dei beni immobili oggetto della successione della defunta madre De NT Italia, siti in Taranto alla Via Magna Grecia n. 93 e alla Via
Venezia n. 124, e dei susseguenti diritti che discendevano, derivando da tale scrittura solo un obbligo giuridico ad adempiere.
Peraltro, la parte attrice all'udienza del 14 01 2021 depositava visura ipocatastale degli immobili per cui e' causa da cui risulta la titolarita' in capo all'attore di detti beni di derivazione ereditaria.
Passando ora all'esame del merito della domanda attorea sub D) delle conclusioni dell'atto di citazione, occorre rilevare che l'art. 1102 c.c., rubricato "Uso della cosa comune" stabilisce che: "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune,
purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto [...]".
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha in più occasioni affermato il seguente principio di diritto: "In caso di comproprietà del bene, l'occupante che abbia goduto del bene in via esclusiva è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili, solo qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro consentito poiché tale utilizzo costituisce una manifestazione del diritto di comproprietà" (Cassazione
civile sez. II, 13/05/2025, n.12662);
In senso conforme i giudici di legittimità hanno affermato che qualora il partecipante alla comunione dovesse impedire all'altro partecipante di farne parimenti uso secondo il suo diritto, ciò non genera automaticamente un diritto all'indennità ma è necessario che il comproprietario escluso dimostri di aver manifestato una concreta intenzione di utilizzare il bene e che tale utilizzo gli sia stato attivamente impedito dall'altro. In assenza di questa prova la domanda risarcitoria (id est l'indennità di occupazione) non può essere accolta (Ordinanza di
Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2365 Anno 2025).
Ebbene, nel caso di specie, la prova documentale rappresentata dalla scrittura privata 31.07.2009, sottoscritta da entrambi i germani e mai contestata e/o disconosciuta dagli stessi, fornisce tutti gli elementi necessari per ritenere fondata e meritevole di accoglimento la domanda sub D) dell'atto di citazione.
Infatti, in tale scrittura privata le parti espressamente dichiaravano ..." di aver transatto e di volere abbandonare come in effetti abbandonano le due suddette cause pendenti dinanzi al Tribunale di Taranto e cioe' una iscritta al n. 7380/2007 RG e l'altra iscritta al n. 5575 /2005 RG, avente ad oggetto azione di " reintegrazione...", promosso con ricorso da Parte_1 e Parte_2 contro Controparte_1 con rinuncia a tutte le reciproche pretese contenute il germano
,
in entrambi i suddetti giudizi.
Infatti il sig. Parte_1 comproprietario per la quota di ½ degli immobili siti in Taranto alla Via Magna Grecia n. 93 ed alla Via Venezia n. 124, aveva proposto nell'anno 2005 azione di reintegrazione nel possesso nei confronti del germano sig. Controparte_1 comproprietario anch'egli di tali immobili per la quota di ½,
domandando, altresì, la condanna di quest'ultimo al pagamento delle somme corrispondenti ai canoni di locazione dovuti a far data dal 02.09.2005 sino all'avvenuta assegnazione per l'utilizzo esclusivo di tali immobili.
stata infatti gia' intrapresaTale specifica tipologia di azione giudiziaria, era dall'attore con il giudizio n. 5575-05 RG , dunque già a far data dall'anno
2005(come emerge dalla summenzionata scrittura privata) e costituisce, pertanto,
piena prova della esplicita richiesta del sig. Parte_1 di pari godimento e di pari utilizzo, secondo la propria quota di 1/2, di tali beni immobili nei confronti del germano sig. Controparte_1 utilizzatore esclusivo degli stessi. Dette circostanze vengono altresi' ribadite dall'attore nella comparsa conclusionale datata 23 09 2025 e non specificatamente contestata dal convenuto.
Pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi che il convenuto abbia violato i criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. occupando per intero tali immobili in assenza di un valido titolo giustificativo, destinandoli ad una utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'attore, anch'egli comproprietario, il godimento dei frutti civili ritraibili dai beni, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.
È solo la mancanza di un titolo giustificativo, infatti, che fa sorgere, in capo al comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero, l'obbligo di corrispondere all'altro, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, in mancanza di altri più
idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per il cespite (in questi termini, Cass., Sez. II, 6 aprile 2011, n. 7881 e Cass., Sez. II, 19 marzo 2019, n.
7681).
Il titolo giustificativo del godimento esclusivo del bene comune viene meno quando la destinazione di quest'ultimo venga alterata o quando venga impedito il pari uso di esso da parte dell'altro partecipante alla comunione: in questi casi si configura un vero e proprio abuso della cosa comune, in contrasto con l'art. 1102
c.c., e dunque un atto illecito che legittima il partecipante alla comunione ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima,
oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno.
Circa il quantum di tale indennità di occupazione il CTU ing. Persona_3 la cui relazione depositata il 20 10 2020 e' condivisibile in quanto logicamente argomentata, anche in relazione agli indici di riferimento per determinare i canoni di locazione degli immobili in questione, chiamato a determinare al quesito n. 2
"l'ammontare in moneta attuale del valore locativo degli immobili a far data dal settembre 2005" ha stabilito nella propria relazione peritale, con riferimento all'immobile sito in Taranto alla Via Magna Grecia n. 93, che il suo valore locativo,
comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, per il periodo settembre 2005 - agosto 2020, era pari ad euro 91.379,55; mentre, con riferimento all'immobile sito in Taranto alla Via Venezia n. 124, che il suo valore locativo,
comprensivo di rivalutazione e interessi, per il periodo settembre 2005 – agosto-
2020, era pari ad euro 151.126,64( si rimanda al riguardo nella determinazione del calcolo del canone di locazione alla CTU).
L'indennità di occupazione spettante all'odierna attrice per il periodo settembre
-2005 agosto 2020 deve essere necessariamente parametrata alla sua quota di comproprietà pari ad ½ dei due immobili in questione.
Ne consegue che per l'immobile sito in Taranto alla Via Magna Grecia n. 93 tale indennità sarà pari ad euro 45.689,77 (pari alla metà del valore locativo di euro
91.379,55) mentre per l'immobile sito in Taranto alla Via Venezia n. 124 essa sarà
pari ad euro 75.563,32 (pari alla metà del valore locativo di euro 151.126,64).
Per l'immobile sito in Taranto (TA) alla Via Magna Grecia n. 93 alla come sopra calcolata somma di euro 45.689,77 va aggiunta l'indennità di occupazione per il periodo successivo al 31 08 2020, tenuto conto che il CTU ha calcolato l'indennità
di occupazione annuale per ciascuno dei due immobili sino a tale data, quindi occorre calcolare l'indennità di occupazione in relazione a n. 4 mesi (dal mese di settembre al mese di dicembre 2020), per n. 48 mesi ( per gli interi anni dal 2021
al 2024) e per 11 mesi nell'anno 2025(dal mese di gennaio 2025 sino al mese di novembre 2025 data di deposito di questa statuizione).
Quindi per l'immobile sito in Taranto, in viale Magna Grecia n.93, prendendo come parametro il valore locativo medio dell'immobile stimato dal ctu per il II
semestre 2020 in euro 1217,93 per due mesi gia' rivalutato dal consulente predetto "con interessi legali fino alla data del 31 08 2020" e dividendolo per 2 si avrà l'indennità di occupazione mensile pari ad euro 608,965 che moltiplicata per n. 63 mesi (da settembre 2020 a novembre 2025) dà come risultato finale euro
38.364,795 che diviso per due ( per le ragioni summenzionate trattandosi di immobile in comproprietà tra i due eredi) e' pari ad euro 19.486,88.
Su tale somma, come determinate a titolo di indennità di occupazione per vanno aggiunti gli interessi legali con decorrenza dal'immobile suindicato,
ciascuna scadenza mensile al saldo ed oltre rivalutazione annuale da calcolarsi sulla sola sorte capitale a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno sino all'attualita'. Invece, per l'immobile sito in Taranto, in via Venezia n.124, alla somma come
sopra calcolata di euro 75.563,32 (relativa al periodo settembre 2005 - agosto
2020) deve aggiungersi la somma relativa alle mensilità di settembre 2020 ed ottobre 2020 (data quest'ultima di deposito della CTU nonché data finale del calcolo dell'indennità di occupazione come richiesta dall'attore all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/06/2025) che, con riferimento al II semestre
2020, il CTU calcola in euro 1.397,00 (pari a due mensilità) che divisa per due (per le ragioni summenzionate trattandosi di immobile in comproprietà tra i due eredi)
è pari ad euro 698,50.
Su tale somma, come determinata a titolo di indennità di occupazione per detto immobile, da considerarsi gia' rivalutata vanno aggiunti i soli interessi legali con decorrenza da ciascuna scadenza mensile al saldo.
Per quanto poi concerne la domanda riconvenzionale avanzata del convenuto avente ad oggetto la condanna dell'attore al pagamento della somma di euro
20.000,00, oltre svalutazione ed interessi, versata da Controparte_1 a Parte_1
[...] ,a titolo di acconto per la promessa di acquisto dei due immobili di derivazione ereditaria, a mezzo assegno bancario non trasferibile, all'atto della sottoscrizione della scrittura privata del 31 07 2009, si osserva quanto segue.
Premesso quanto rilevato da questo giudice con l'ordinanza del 07 02 2019, si evidenzia che la parte attrice con la prima memoria 183 sesto comma cpc depositata il 25 05 2018 e ribadendolo poi all'udienza del 03 10 2019, ha precisato che "la domanda e' finalizzata alla risoluzione della promessa di vendita inserita nell'atto di transazione di cui trattasi". Anche il convenuto nella sua memoria di costituzione , alla pagina n. 9, nelle conclusioni ha chiesto la risoluzione contrattuale della scrittura del 31 07 2009.
Pertanto, avendo entrambe le parti chiesto di procedere allo scioglimento della comunione, ben puo' ritenersi che la promessa di vendita contenuta nella predetta scrittura privata sia venuta meno, si sia risolta per comune volonta' espressa dalle parti in questo giudizio, attraverso le dichiarazioni da esse stesse ed anche attraverso i loro inequivocabili comportamenti con cui hanno manifestato
chiaramente la cessazione reciproca delle prestazioni contrattuali (avanzando il convenuto anche richiesta di restituzione della somma di euro 20.000,00,come surrichiamato).
Conclusivamente, si accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale del convenuto dovendo l'attore restituire al primo i 20.000,00 corrispostigli a titolo di acconto, in quanto trattasi di dazione di denaro priva oramai di giusta causa ed indebitamente corrisposta.
Su tale somma sono dovuti, ex art 2033 gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Si dispone per il prosieguo, come da allegata ordinanza, in relazione alle ulteriori domande proposte dalle parti. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in persona del Giudice dott.ssa Enrica
Di Tursi, parzialmente pronunciando nella causa n. R.G. 196/2018 C.C. così
provvede:
- Accoglie la domanda sub D) delle conclusioni dell'atto di citazione e, per l'effetto,
Controparte_1 al pagamento in favore dell'attricecondanna il convenuto Pt_2
[...] nella sua qualita' di cui sopra, della complessiva somma di euro 121.253,09,
comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di indennità di occupazione per il periodo settembre 2005 agosto 2020 (in ragione di euro
45.689,77 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Taranto, alla Via
Magna Grecia n. 93 e di euro 75.563,32 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Taranto alla Via Venezia n. 124) nonche' di euro 19.486,88 a titolo di indennità di occupazione per il periodo settembre 2020 - novembre 2025
per l'immobile sito in Taranto, alla Via Magna Grecia n. 93, oltre rivalutazione ed interessi come nella parte motiva e di euro 698,50 a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Taranto alla Via Venezia n. 124 per il periodo settembre 2020 - ottobre 2020, oltre interessi legali come meglio specificato nella parte motiva;
Accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto e, per l'effetto condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 20.000,00,oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Si dispone per il prosieguo per le ulteriori domande delle parti, come da allegata ordinanza.
Spese al definitivo;
Taranto 14-11-2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del GOP Avv.
Emanuele NE, addetto all'UPP presso la I Sez. civile del Tribunale di Taranto.