Sentenza 27 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 27/04/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. 448/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. ssa Marianna Frangiosa Giudice
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4 48/2024 R.V. G. promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANLUCA ALBORE, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
VALENTINO DI PERNA, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
31/10/2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6
08/07/2022.
All'udienza del 31/10/2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti, confermando quanto già allegato nel ricorso congiuntamente proposto, chiedevano la parziale modifica delle condizioni di divorzio nei seguenti termini :
“1) la figlia comune a nome resta affidata ad entrambi i genitori ed Per_1 al fine di garantire un rapporto equilibrato con entrambi sarà collocata, sempre in via prevalente, per il periodo scolastico ( da settembre a fine maggio / inizio giugno) presso la madre ed il domicilio della stessa, frequentando le scuole (dal prossimo anno scolastico) presso Istituto scolastico nel domicilio della madre, che ne curerà la scelta vivendo in loco e con la ratifica della presente da parte del Tribunale si intende concesso il rituale nulla – osta e la madre resta autorizzata a curarne l'iscrizione, mentre per il periodo di chiusura dell'anno scolastico (da fine maggio / inizio giugno a fine agosto / inizio settembre ) sarà collocata, sempre in via prevalente , presso il padre ed in questo modo resterà per un periodo congruo anche con il padre e le sorelline e , con le quali _2 Persona_3 diversamente vivrebbe una situazione di sostanziale estraneità;
2) le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative Per_1 all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
3) il genitore non collocatario, nei periodi come sopra indicati, avrà ampio diritto di visita della figlia compatibilmente con i di lei impegni Per_1 scolastici e ricreativi, con facoltà di condurla fuori dall'abitazione ed anche presso la nonna materna ed i nonni paterni e potrà tenerla con sé a weekend alterni dalle ore 12,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica;
4) in ogni caso il genitore non collocatario, nei periodi come sopra indicati, potrà tenere con sé la figlia per due settimane anche non consecutive, pagina 2 di 6 compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della stessa, e tanto potrà richiedere anche la madre nel periodo estivo, con esclusione del mese di luglio che trascorrerà con il padre in Catania, anche al fine di poter trascorrere periodi di vacanza al mare o altrove con la figlia, previa comunicazione almeno 15 giorni prima mediante email per il padre e per la madre;
Email_1 Email_2 nella scelta di questo periodo il genitore non collocatario (in tal caso la madre) non potrà optare per il tempo dal 10 agosto al 25 agosto;
5) al fine di garantire il rapporto della minore con i nonni paterni e la nonna materna e le relazioni amicali e parentali, la minore, nel periodo in cui sarà il padre ad essere genitore collocatario, trascorrerà un mese circa in
IA presso i nonni paterni e la nonna materna e detti ascendenti si accorderanno tra loro per la migliore ospitalità della minore;
il padre, in quanto collocatario in quel momento, individuerà detto mese da trascorrere in IA ( tenendo in conto anche eventuali indicazioni della madre che potrebbe optare per un mese in cui la stessa si trovi o si rechi in IA in visita alla madre ed ad altri suoi familiari ) e sarà ivi condotta dal genitore presso il quale si trova in quel momento la minore, mentre nel periodo in cui
è la madre ad essere collocataria quest'ultima assicurerà
l'accompagnamento in IA della minore a cadenza mensile e per il tempo di un weekend, preferibilmente quando il padre sarà in IA in visita ai proprio genitori ed in ogni caso, anche a prescindere dalla presenza del padre, ove impossibilitato per ragioni di lavoro, e ciò sempre al fine di mantenere solido il rapporto con i nonni paterni e la nonna materna e continuare a coltivare le relazioni amicali e sociali;
al termine dell'anno scolastico ( fine maggio / inizio giugno ) , la madre, fino ad allora collocataria, accompagnerà la minore per consegnarla al padre in IA, luogo designato per evitare il disagio di lunghi viaggi e, su indicazione del padre, nel caso di sua assenza per impegni lavorativi, ai nonni paterni e ciò consentirà anche una più agevole frequentazione da parte della madre nonché il rapporto anche con la nonna materna;
pagina 3 di 6 6) salvo diverso e documentato accordo delle parti, le feste Natalizie e
Pasquali vengono così regolamentate:
Festività Natalizie: qualora entrambi i genitori si trovino in IA, trascorrerà il periodo 23/ 29 dicembre con un genitore, periodo 30 Per_1 dicembre/06 gennaio con l'altro, ben inteso che è cura di entrambi garantire, per i detti periodi, sempre il diritto di visita ai nonni e al genitore che in quel momento non è collocatario. Qualora i genitori non siano presenti in IA per le festività Natalizie, attese anche le distanze tra i domicili, trascorrerà ad anni alterni le dette festività per il Per_1 periodo 23 dicembre/30 dicembre con uno e il periodo 31 dicembre/06 gennaio con l'altro. I genitori, attesa anche la presenza dei nonni, privilegeranno sempre la scelta di far trascorre le festività natalizie alla bambina in IA.
Festività Pasquali: trascorrerà la domenica di Pasqua con ciascun Per_1 genitore ad anni alterni e, se presenti entrambi in IA, scelta che i genitori cercheranno sempre di privilegiare, sarà cura del genitore che in quel momento ne è collocatario far si che la minore faccia visita ai nonni e all'altro genitore. Resta a cura della madre collocataria in quei periodi accompagnare la minore in IA e riprendersela;
7) il compleanno e l'onomastico di saranno festeggiati Per_1 preferibilmente con la presenza di entrambi i genitori, le sorelline e _2
, i nonni paterni e la nonna materna in IA, salvo Persona_3 impedimenti, e ciò per agevolare il viaggio dei due genitori e consentire la partecipazione dei nonni e sarà il genitore collocatario in quel momento ad accompagnarla e riprenderla;
8) la minore trascorrerà la festa della mamma e del papà con il rispettivo genitore;
9) la minore trascorrerà con i rispettivi nonni, nonché con la bisnonna paterna, i compleanni e gli onomastici di detti ascendenti presso il loro domicilio e sarà cura del genitore collocatario in quel momento accompagnarla e riprenderla;
pagina 4 di 6 10) la minore trascorrerà con il padre i compleanni e gli onomastici delle sorelline e nei luoghi in cui preferirà e, se questi _2 Persona_3 dovessero essere in IA ( sempre per favorire anche per queste due minori il rapporto con i nonni ) sarà accompagnata dal genitore collocatario in quel momento e dallo stesso ripresa;
11) il diritto di visita alla minore è concesso anche ai nonni e con le medesime modalità;
12) per quanto attiene al contributo di mantenimento di Per_1 trattandosi di contributo per la minore, lo stesso resta confermato nell'importo di €350,00= mensili a carico del padre, e con le medesime modalità indicate nella Sentenza di divorzio, ma limitatamente al periodo in cui la madre è collocataria e conseguentemente sostiene le spese ordinarie, mentre per il periodo in cui il genitore collocatario è il padre tale contributo verrà così disposto: euro 250 per il mese di giugno, ed euro 250 per il mese di agosto restando escluso luglio, e al fine di riservare comunque risorse per la bambina il padre provvederà ad accendere buono fruttifero per la figlia di anno in anno per un importo di euro 550 annui;
13) per quanto non modificato nella presente rinnovazione dell'accordo resta immutato quanto previsto nella Sentenza divorzile;
Ebbene il Collegio ritiene di potere prendere atto degli accordi raggiunti dalle parti, così come ritualmente espressi in corso di causa e integralmente riportati in parte motiva, in quanto non contrari a norme imperative e conformi all' interesse della figlia minore Per_1
Nulla per le spese attesa la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- Recepisce le modifiche delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio n. 498/2022 emessa da questo Tribunale in data 08/07/2022 e riportate nella parte motiva della presente pronuncia, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Nulla per le spese. pagina 5 di 6 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vallo della Lucania, nella camera di consiglio del 1 7/4/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Alessia Annunziata Elvira Bellantoni
pagina 6 di 6