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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/12/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 96/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 3 febbraio 2022 da
Parte_1
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, agli P.IVA_1
effetti della presente causa rappresentato ed assistito dall'avv. Sergio Sica, in virtù di mandato generale alle liti del 21.7.2015 n. 80974 di Rep. Notaio di Roma, con domicilio digitale PEC: Persona_1
t; Email_1
-appellante- contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Capuzzo e Giancarlo Moro, in virtù della procura alle liti allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC: Email_2
Email_3
-appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 603/21 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: lavoro carcerario – stato di disoccupazione involontario – NA.
Causa trattata all'udienza del 13 novembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “che, in totale riforma della impugnata sentenza, codesta Ecc.ma Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza collegiale, voglia respingere il ricorso proposto da CP_1
perché infondato in fatto ed in diritto.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “in via principale: respingere l'appello dell' avverso la sentenza di primo grado impugnata, da confermarsi Pt_1
integralmente per le ragioni espresse nella precedente parte narrativa. in via subordinata: per i motivi sopra espressi, sollevare avanti alla Corte
Costituzionale la questione di costituzionalità delle disposizioni del d. lgs.
n. 22/2015 nonché delle altre disposizioni di legge che risultassero idonee ad escludere l'accesso alla NA del lavoratore – detenuto e ciò per violazione degli artt. 3, 4, 27 e 38, comma 1 Cost.
pag. 2/18 Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e compensi professionali come per legge e con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 3 febbraio 2022 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza n.603/21 del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova con la quale ha accolto la domanda dell'odierno appellato al riconoscimento della NA in relazione ai periodi di dedotto disoccupazione nell'ambito del periodo di detenzione carceraria in Padova.
Con memorie depositata il 14 aprile 2023 si è costituto CP_2
chiedendo di respingere l'impugnazione.
[...]
La causa, a seguito di un primo rinvio fuori udienza per ragioni di carattere organizzativo, e di riassegnazione dell'affare per essere stato trasferito ad altra giurisdizione il consigliere relatore, è stata discussa all'udienza del 18 aprile 2024 venendo differita ulteriormente in relazione alla pendenza di controversie aventi analoga questione avanti la Corte di Cassazione ed essendo comune interesse delle parti avere contezza delle pronunce in sede di legittimità. Analogo esito avevano le udienze successive del 13 dicembre 2024 e del 3 luglio 2025.
Infine, la causa è stata definitivamente discussa e contestualmente decisa all'odierna udienza, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La sentenza impugnata, premesso che il signor Controparte_1
era detenuto presso il carcere “Due Palazzi” di Padova, ed aveva svolto attività lavorativa in favore dell'Amministrazione penitenziaria in veste di pag. 3/18 addetto alla distribuzione dei pasti, essendosi articolato il rapporto nei mesi di febbraio e di marzo (fino al 30.3.2019), ha dato atto della presentazione della domanda del 24 aprile successivo all' volta alla percezione Pt_1
dell'indennità di disoccupazione. Il 2 maggio 2019, l' comunicava il Pt_1
diniego alla prestazione richiesta (con rinvio sostanziale al messaggio Pt_1
n. 909/2019 secondo cui i detenuti dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria non avevano titolo a godere della prestazione di e ciò, a Pt_2
differenza di coloro il cui rapporto si sia svolto, sempre all'interno del carcere, con datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria, in favore dei quali la NA è riconosciuta).
Ha dato atto, altresì, che il ricorrente ha lavorato anche nei mesi di aprile- agosto 2018, di febbraio-marzo e agosto-settembre e novembre-dicembre
2019.
Ciò posto il giudice patavino ha richiamato l'art. 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, evidenziando che la nuova assicurazione sociale per l'impiego ha carattere universale, venendo esclusi solo le categorie di soggetti espressamente considerati tali dalla legge, tra i quali non erano ricompresi coloro che lavorano in stato di detenzione.
Ha richiamato quindi, l'art. 20, comma 3 della legge n.354 del 1975, (O.P.)
e rammentato che era stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.l.vo n. 124 del 2018 in base al quale “l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera
(corsivo - ovviamente - dello scrivente, ndr) al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”.
pag. 4/18 Ha operato una complessiva ricognizione del dato normativo in tema di lavoro carcerario richiamando il comma 13 della stessa norma, e gli artt.23
e 24.
Ha pure richiamato la raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, sulle Regole penitenziarie europee, adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio
2006, in occasione della riunione dei Delegati dei Ministri. In particolare,
l'art. 26, ai punti n. 7, 13, 15 e 17.
Dalla ricostruzione della disciplina di riferimento interna ed europea ha considerato, a mente dell'art. 3 Cost., che non vi può essere alcuna discriminazione a danno dei detenuti che lavorano in carcere, nemmeno ai fini dell'indennità qui in questione (considerando anche che l'Istituto penitenziario deve comunque la contribuzione contro la disoccupazione).
Quanto al necessario requisito della involontarietà della disoccupazione la sua carenza doveva essere individuata “esclusivamente quando il lavoratore scelga liberamente di perdere il lavoro: ciò che non accade nella fattispecie, poiché non è certamente il detenuto a scegliere quando essere rimesso in libertà”. Ha assimilato il rapporto lavorativo in ambito carcerario a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato in relazione l'indennità in questione spetta pacificamente.
2) Con l'appello l' richiama arresto della giurisprudenza penale di Pt_1
legittimità (n.18505 del 2006) secondo il quale “l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'istituto penitenziario ed al medesimo assegnata dalla Direzione del carcere non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria.
pag. 5/18 Detta attività, infatti, ha caratteri del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativa e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possono essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione”.
Sostiene, quindi, l' che ai soggetti detenuti che svolgano attività Pt_1
lavorativa retribuita all'interno della struttura e alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi.
Quanto all'obbligo di versamento della contribuzione viene ritenuto che essa “sarà utile - nel caso di cessazione involontaria da un rapporto di lavoro con datori di lavoro diversi dall'istituto penitenziario - ai fini della prestazione di disoccupazione qualora rientrante nei quattro anni Pt_2
precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.”.
Esclude la piena equiparazione del lavoro carcerario a quello libero.
Reputa, in ogni caso, che anche per l'ipotesi in cui la normativa NA fosse applicabile, non sussiste comunque per l'appellato il requisito della
“perdita involontaria della propria occupazione”, e cioè della cessazione del rapporto di lavoro e della conseguente inoccupazione: l'originario ricorrente risultava denunciato all' nelle denunce presentate dal Pt_1
Ministero della Giustizia per il periodo lavorato in carcere come operaio a tempo pieno e a tempo indeterminato. Conferma, poi, la permanenza del rapporto di lavoro la mancata indicazione del giorno di cessazione del rapporto di lavoro nella denuncia di marzo 2019.
pag. 6/18 3) Nella propria replica l'appellato, assume che accogliendo la soluzione proposta dall , si accetterebbe che il legislatore abbia inteso trattare Pt_1
situazioni analoghe in modo diverso, discriminando in modo irragionevole:
a) la posizione del lavoratore- detenuto dipendente dell'Amministrazione
Penitenziaria rispetto a quella del lavoratore- detenuto dipendente dei soggetti terzi, operanti sempre all'interno del carcere svolgendo potenzialmente identiche prestazioni professionali;
b) la posizione dei lavoratori detenuti rispetto a quella dei lavoratori liberi.
Richiama i principi di diritto enunciati con le pronunce della Corte
Costituzionale nn. 341 del 2006, 1087 del 1988 e 158 del 2001.
Richiama, altresì, il principio di non discriminazione dell'art.20 e 20 bis
Ord. pen. e dell'art.47 d.P.R. 230/00.
Quanto alle modalità di distribuzione dei posti di lavoro, cita l'art. 10 secondo cui “I posti di lavoro, a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto, sono fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella, sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata dal provveditore regionale.”. Da ciò deriva l'equiparazione dei soggetti desinati a lavori interni ed esterni, ovvero presso terzi.
Ribadisce che le norme dell'O.P. non pongono alcuna distinzione tra
“categorie di detenuti”: la disciplina del lavoro in carcere è la stessa per tutta la popolazione carceraria, indipendentemente dalla natura del soggetto in favore del quale si lavora, pena la palese disparità di trattamento tra situazioni identiche, in violazione degli art. 3, 27, 36 e 38 Cost..
pag. 7/18 In base alle norme richiamate, appare pacifico che il legislatore abbia previsto, nella sostanza, l'instaurazione tra il lavoratore detenuto e l'Amministrazione penitenziaria di un particolare contratto di lavoro di natura subordinata, a termine: il termine è espressamente collegato alla durata prevista dai criteri di rotazione ex art. 10 cit. (dunque ad una ragione organizzativa sostanzialmente datoriale) oppure alla durata del periodo di carcerazione nella data struttura (termine per relationem). Sussiste pacificamente il requisito della previsione ex ante della durata del rapporto: con tutta evidenza, la temporaneità del rapporto è insita nella necessità del rispetto dei parametri dati nella data struttura alla rotazione oppure nella scarcerazione.
Come già affermato dal primo giudice si tratta di prestazione di carattere universale per cui solo le situazioni eccettuative espressamente indicate sono escluse.
In via subordinata prospetta questione di legittimità costituzionale della disciplina del d.l.vo n. 22 del 2015.
Quanto al citato “messaggio” dell' n. 909/2019, reputa che in esso si Pt_1
rinvenga una palese incongruenza quando postula che la possa essere Pt_2
comunque dovuta a “detenuti presso Istituti penitenziari” purché “il rapporto di lavoro si sia svolto con datori di lavoro diversi dall'amministrazione penitenziaria”: il lavoratore, in tale modo, verrebbe discriminato non solo rispetto alla generalità dei lavoratori ma anche specificamente rispetto a chi abbia lavorato come detenuto per datori di lavoro diversi dall'Amministrazione Penitenziaria.
4) Il collegio alla luce della discussione in cui erano stati evidenziati gli arresti da ultimo intervenuti avanti il giudice di legittimità sulla questione pag. 8/18 di causa ha invitato le parti a dedurre in ordine alla situazione in fatto con particolare riguardo al meccanismo che aveva regolato in concreto il rapporto lavorativo dell'odierno appellato.
In tale prospettiva la difesa dell'appellata ha rinviato alla documentazione attestante la contribuzione versata in coincidenza con i periodi di detenzione, sollecitando il collegio ad esercitare i poteri officiosi in ordine all'acquisizione della documentazione dell'Amministrazione penitenziaria che chiariva gli aspetti organizzativi rispetto ai quali era previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa del detenuto.
5) All'esito della discussione il collegio reputa fondato l'appello nei termini e nei limiti di seguito precisati.
L'unico dato di fatto acclarato è costituito dallo svolgimento della prestazione lavorativa negli intervalli di tempo già indicati nella sentenza impugnata (aprile-agosto 2018, di febbraio-marzo e agosto-settembre e novembre-dicembre 2019).
Nessuna deduzione in primo grado è stata svolta al fine di chiarire il contesto organizzativo in cui la medesima prestazione lavorativa
(distribuzione dei pasti) si è svolta.
6) Ciò premesso in fatto, il collegio, memore degli opposti orientamenti della giurisprudenza di merito in tema, reputa opportuno richiamare ai fondamentali passaggi di quella giurisprudenza di legittimità che ha esaminato la questione della spettanza dell'indennità in parola nel caso di detenzione carceraria per prestazione lavorativa svolta ad intervalli di tempo e “a rotazione”.
7) Col ricorso di primo grado il signor aveva Controparte_2
testualmente allegato: “Le buste paga del periodo in questione e l'estratto pag. 9/18 conto assicurativo (doc.n. 1) indicano i dati salienti del rapporto di lavoro, instaurato direttamente con l'Amministrazione penitenziaria/Ministero della Giustizia: il rapporto si è svolto nei mesi di febbraio e di marzo (fino al 30.3.2019).”
8) Nell'esaminare analoga questione1 rispetto alla quale si era pronuncia la
Corte distrettuale genovese (Sentenza n.49/23) i giudici di legittimità con la
Sentenza n. 20393 del 2025 hanno articolato il ragionamento a chiarimento delle condizioni che giustificano il ricorso alla prestazione nel caso di detenuto dipendente dell'Amministrazione penitenziaria soggetto “a rotazione”, di cui si dà di seguito evidenza.
A) “12…. le peculiarità derivanti dalla connessione tra profili del rapporto di lavoro ed organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario, non elidono la configurazione tipologica e strutturale del rapporto subordinato intramurario né scalfiscono il nucleo essenziale dei diritti del lavoratore nell'ambito delle tutele costituzionalmente garantite e disciplinate dall'ordinamento.
B) “16.Il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria va dunque considerato come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante la sua particolare regolamentazione normativa, assimilazione già affermata in altre pronunce di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 5605/1999 in tema di giurisdizione sulle controversie per differenze retributive, sent. n.9969/2007 in tema di 1 Così riassunta nella sentenza ligure: “Con ricorso depositato in data 4 agosto 2021 il signor …ha convenuto in giudizio l' esponendo di aver lavorato tra il novembre 2016 ed il dicembre 2019 in Pt_1 qualità di addetto alle pulizie all'interno della Casa Circondariale di Genova Marassi, presso la quale era ristretto;
di avere in particolare maturato 52 settimane di contributi;
di aver cessato di lavorare in data 1 gennaio 2020, essendo l'ammissione al lavoro all'interno della struttura carceraria soggetta a turni di rotazione;
di aver presentato in data 2 marzo 2020 domanda di indennità con rigetto da parte dell' in quanto l' aveva ritenuto che non si potesse maturare il diritto alla prestazione a seguito di Pt_1 attività lavorativa svolta da un detenuto all'interno di una struttura penitenziaria.” pag. 10/18 decorrenza del termine prescrizionale dei diritti del lavoratore, ed anche ord. n.21573/07 e n.3062/15 su voci retributive e trattenute datoriali, ord.
27340/19 e 8055/1991 in tema di responsabilità datoriale ed obblighi di sicurezza art. 2087 c.c., ord. n.12205/19 e 20055/09 in tema di competenza territoriale).”
C) “22. La funzione del trattamento è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, tale intendendosi la condizione in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o di influenza del datore, o alle sue prerogative imprenditoriali;
tanto si ravvisa anche nel caso in cui il lavoratore si sia dimesso per giusta causa (insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato così grave da impedirne perfino la provvisoria prosecuzione)
o abbia risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro (laddove, pur in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore, la risoluzione sia in concreto ascrivibile ad un comportamento del datore e non vada ricondotta ad una libera scelta del lavoratore).”.
D) “23. L'involontarietà ricorre anche nel caso di scadenza della pena e conseguente liberazione del condannato con estinzione del rapporto intramurario, trattandosi di evento non determinato dalla volontà del lavoratore né da questi prevedibile a seguito di provvedimenti di modifica/revoca cautelare o di espiazione anticipata in sede esecutiva che, ancorché adottati su istanza di parte, salvo i casi di estinzione ex lege, sono concessi previa valutazione giudiziale dei presupposti di legge.”.
E) “24.Di recente (ord. 4741/2025) è stato affrontato anche il caso di assegnazione del detenuto ad uno specifico progetto di assunzione a tempo pag. 11/18 determinato, per il quale, al di là della condizione di obbligatorietà del rapporto previgente alla modifica normativa del 2018, non assume rilievo la scelta deterministica del detenuto né in fase genetica del rapporto (su tipologia e condizioni contrattuali, su modalità e durata delle prestazioni) né in fase conclusiva (si tratta di una scadenza già prevista in contratto);
l'involontarietà della perdita di occupazione, dipesa dalla prerogativa datoriale, ha in tal caso integrato il presupposto giustificativo del trattamento ricorrendo il requisito dell'art. 3 co.1 lett. a) Pt_2
L.22/2015.”.
F) “25. Le due vicende innanzi esaminate riguardano ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, sì da averne involontariamente cagionato la perdita, per estinzione dello status detentivo o per scadenza del progetto a termine;
nel primo il lavoratore, transitando nel regime di libertà, e non potendosene opporre, perde la relazione lavorativa con l'ente penitenziario che ne aveva gestito il rapporto inframurario, nel secondo il detenuto non è più lavoratore essendo cessate le esigenze insite nel progetto datoriale ma non può aderire a proposte lavorative dall'esterno.”.
G) “26. L'involontarietà della disoccupazione ex art. 1 D.Lgs. 22/2015 è dunque compatibile con lo stato di detenzione se la causa di cessazione del rapporto di lavoro intramurario sia estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore.”.
H) “27. Occorre ora verificare se la temporanea inattività lavorativa susseguente al meccanismo di rotazione avviato fra i detenuti all'interno del sistema carcerario costituisca un'ipotesi di cessazione ed integri uno stato di disoccupazione involontaria.”.
pag. 12/18 I) “31. Il lavoro carcerario è dunque programmato, pianificato, ponderato, ed il punto di incontro dell'interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro (amministrazione penitenziaria e popolazione carceraria) è la finalità rieducativa del detenuto, in vista del suo reinserimento sociale.”.
L) “32. L'avvicendamento, quale modalità organizzativa del lavoro dei detenuti, mira non solo ad un'equiparazione di opportunità nel pur limitato ambito di risorse disponibili offerte dall'amministrazione penitenziaria, ma anche ad un soddisfacimento di bisogni rieducativi, economici, e di sviluppo della personalità del detenuto a cui ognuno è interessato, in vista del dignitoso recupero rieducativo e di agevolazione al proprio reinserimento sociale.”
M) “… la rotazione, allora, non va guardata nell'ottica di una limitata opportunità lavorativa del singolo, ma come metodo di equa ripartizione dell'offerta lavorativa in unico contesto, organizzato nel peculiare ambito restrittivo della libertà personale.”
N) “40. Ed è stato ritenuto, quindi, in una controversia relativa alla pretesa di adeguamento retributivo corrisposto al detenuto per l'attività lavorativa svolta, che il termine di prescrizione del credito retributivo non decorra in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria, ma soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro stesso;
e poiché i lavoratori carcerari si trovano in una situazione di attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta, lo stato di soggezione in cui versano riverbera i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza.”.
pag. 13/18 O) “41. "In questo quadro, non rilevano, ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui conseguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione".
42. Orbene, mentre con la fine dello stato di detenzione v'è cessazione del rapporto di lavoro che non dipende dalla volontà del recluso, nel caso di rapporto di lavoro concluso prima della fine dello stato di detenzione, la decorrenza della prescrizione "va collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)".”
P) “48. Peraltro, prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
49. Orbene, la natura e le caratteristiche di tale rapporto di lavoro, segnato da modalità legislativamente regolamentate sulla predisposizione di forme organizzative compositive dei diversificati interessi ed esigenze e sulla limitata partecipazione della componente rappresentativa della forza lavoro (…partecipano alla commissione di cui all'art. 20 co.4 anche un rappresentante sindacale e, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti, come previsto dal successivo co.6), consentono di affermare pag. 14/18 sia l'unitarietà del rapporto il cui principale connotato oggettivo e temporale è l'avvicendamento nelle lavorazioni programmate, sia l'aspettativa del detenuto ad essere chiamato al lavoro.”.
Q) “54. All'esito della compiuta disamina delle questioni sollevate dalle parti, consegue, traendo spunto dalle argomentazioni fin qui espresse, che l'unicità del rapporto di lavoro perdura anche durante le fasi di sospensione nelle quali l'Amministrazione garantisce la rotazione fra detenuti, non qualificabili come cessazione del rapporto, il cui frazionamento, invece, richiederebbe una rinnovata programmazione di esigenze lavorative, di riformulazione di elenchi, di rivalutazione degli aspetti logistici, di sicurezza, di comparazione fra numero di lavoratori e prestazioni richieste.
55. Si può allora affermare che, finché permane la struttura organizzata del lavoro sotto forma di rotazione, il rapporto di lavoro continua, non v'è cessazione tra una chiamata e l'altra nell'ambito di un unico programma.
56. Per contro, la conclusione del rapporto di lavoro potrebbe discendere da altre cause, fra le quali, oltre alla cessazione della detenzione, potrebbero rilevare circostanze di carattere soggettivo (età, stato di salute, idoneità al lavoro), ma anche di carattere oggettivo (trasferimento della sede di detenzione, mutamento delle lavorazioni richieste dall'Amministrazione, termine finale delle rotazioni).
57. Trattasi di circostanze che involgono un accertamento di merito, che non risultano essere state esaminate e di cui l'impugnata sentenza non dà atto.
58. E pertanto, resta da chiarire, in punto di fatto, se le prestazioni svolte dal detenuto nel periodo indicato nella sentenza impugnata rientrino in pag. 15/18 una programmazione approvata dalla Commissione tecnico- amministrativa-sindacale, e se sia stata predisposta, dopo tale periodo, una turnazione che nuovamente abbia visto coinvolto il medesimo detenuto, il quale, anche nella pausa di rotazione, era in attesa d'essere chiamato al lavoro;
e d'altro canto, manca la verifica della ricorrenza di circostanze illustrative della cessazione effettiva del rapporto di lavoro, non riducibili alla mera sospensione di un programmato avvicendamento, circostanze che non possono essere esaminate in questa sede in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie.”.
9) Ora, nel caso in esame, come evidenzia la sua lettura, il collegio ritiene che il ricorso di primo grado sia assolutamente carente di informazioni sulle ragioni per cui vi sono stati intervalli non lavorati: non vengono allegate, cioè, le circostanze essenziali e minime per consentire di comprendere se negli intervalli di tempo non lavorati ovvero all'esito dei periodi lavorati vi fosse stata la conclusione di un progetto o di una o più programmazioni di rotazioni.
Si tratta di allegazioni indispensabili perché sia integrato il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda dell'assicurato di cui lo stesso, quindi, era onerato.
In tale prospettiva, pertanto, non sono integrati i presupposti processuali per consentire al collegio quell'apprezzamento preliminare che giustifichi un'integrazione sul piano probatorio nei termini sollecitati dall'appellato in sede di discussione, rispetto alla documentazione prodotta in primo grado dall'appellato.
10) In verità nella deduzione difensiva è esplicito il richiamo ai criteri che regolano il meccanismo della rotazione;
a pagina 18 della memoria pag. 16/18 costitutiva si legge: “In base alle norme richiamate, appare pacifico che il legislatore abbia previsto, nella sostanza, l'instaurazione tra il lavoratore detenuto e l'Amministrazione penitenziaria di un particolare contratto di lavoro di natura subordinata, a termine: il termine è espressamente collegato alla durata prevista dai criteri di rotazione ex art. 10 cit. (dunque ad una ragione organizzativa sostanzialmente datoriale) oppure alla durata del periodo di carcerazione nella data struttura (termine per relationem).”. Manca, quindi, rispetto a questa corretta considerazione,
l'esplicitazione delle sue ricadute nel caso concreto non venendo chiarito neppure con riguardo al termine del 30 marzo 2019 se tale sia il termine della rotazione o solo dell'intervallo lavorato non viene chiarito.
11) Va accolto, in conclusione, solo sotto tale specifico profilo il motivo di gravame svolto dall' . Pt_1
12) Le spese di lite del doppio grado vanno compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali e delle incertezze di carattere interpretativo per le quali è stato necessario confrontarsi con la sopravvenuta giurisprudenza di legittimità.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta in primo grado;
- compensa le spese di lite di entrami i gradi di giudizio.
Venezia, 13 novembre 2025
Il Presidente estensore
AN IO
pag. 17/18
pag. 18/18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 3 febbraio 2022 da
Parte_1
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, agli P.IVA_1
effetti della presente causa rappresentato ed assistito dall'avv. Sergio Sica, in virtù di mandato generale alle liti del 21.7.2015 n. 80974 di Rep. Notaio di Roma, con domicilio digitale PEC: Persona_1
t; Email_1
-appellante- contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Capuzzo e Giancarlo Moro, in virtù della procura alle liti allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC: Email_2
Email_3
-appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 603/21 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: lavoro carcerario – stato di disoccupazione involontario – NA.
Causa trattata all'udienza del 13 novembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “che, in totale riforma della impugnata sentenza, codesta Ecc.ma Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza collegiale, voglia respingere il ricorso proposto da CP_1
perché infondato in fatto ed in diritto.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “in via principale: respingere l'appello dell' avverso la sentenza di primo grado impugnata, da confermarsi Pt_1
integralmente per le ragioni espresse nella precedente parte narrativa. in via subordinata: per i motivi sopra espressi, sollevare avanti alla Corte
Costituzionale la questione di costituzionalità delle disposizioni del d. lgs.
n. 22/2015 nonché delle altre disposizioni di legge che risultassero idonee ad escludere l'accesso alla NA del lavoratore – detenuto e ciò per violazione degli artt. 3, 4, 27 e 38, comma 1 Cost.
pag. 2/18 Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e compensi professionali come per legge e con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 3 febbraio 2022 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza n.603/21 del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova con la quale ha accolto la domanda dell'odierno appellato al riconoscimento della NA in relazione ai periodi di dedotto disoccupazione nell'ambito del periodo di detenzione carceraria in Padova.
Con memorie depositata il 14 aprile 2023 si è costituto CP_2
chiedendo di respingere l'impugnazione.
[...]
La causa, a seguito di un primo rinvio fuori udienza per ragioni di carattere organizzativo, e di riassegnazione dell'affare per essere stato trasferito ad altra giurisdizione il consigliere relatore, è stata discussa all'udienza del 18 aprile 2024 venendo differita ulteriormente in relazione alla pendenza di controversie aventi analoga questione avanti la Corte di Cassazione ed essendo comune interesse delle parti avere contezza delle pronunce in sede di legittimità. Analogo esito avevano le udienze successive del 13 dicembre 2024 e del 3 luglio 2025.
Infine, la causa è stata definitivamente discussa e contestualmente decisa all'odierna udienza, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) La sentenza impugnata, premesso che il signor Controparte_1
era detenuto presso il carcere “Due Palazzi” di Padova, ed aveva svolto attività lavorativa in favore dell'Amministrazione penitenziaria in veste di pag. 3/18 addetto alla distribuzione dei pasti, essendosi articolato il rapporto nei mesi di febbraio e di marzo (fino al 30.3.2019), ha dato atto della presentazione della domanda del 24 aprile successivo all' volta alla percezione Pt_1
dell'indennità di disoccupazione. Il 2 maggio 2019, l' comunicava il Pt_1
diniego alla prestazione richiesta (con rinvio sostanziale al messaggio Pt_1
n. 909/2019 secondo cui i detenuti dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria non avevano titolo a godere della prestazione di e ciò, a Pt_2
differenza di coloro il cui rapporto si sia svolto, sempre all'interno del carcere, con datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria, in favore dei quali la NA è riconosciuta).
Ha dato atto, altresì, che il ricorrente ha lavorato anche nei mesi di aprile- agosto 2018, di febbraio-marzo e agosto-settembre e novembre-dicembre
2019.
Ciò posto il giudice patavino ha richiamato l'art. 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, evidenziando che la nuova assicurazione sociale per l'impiego ha carattere universale, venendo esclusi solo le categorie di soggetti espressamente considerati tali dalla legge, tra i quali non erano ricompresi coloro che lavorano in stato di detenzione.
Ha richiamato quindi, l'art. 20, comma 3 della legge n.354 del 1975, (O.P.)
e rammentato che era stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.l.vo n. 124 del 2018 in base al quale “l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera
(corsivo - ovviamente - dello scrivente, ndr) al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”.
pag. 4/18 Ha operato una complessiva ricognizione del dato normativo in tema di lavoro carcerario richiamando il comma 13 della stessa norma, e gli artt.23
e 24.
Ha pure richiamato la raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, sulle Regole penitenziarie europee, adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio
2006, in occasione della riunione dei Delegati dei Ministri. In particolare,
l'art. 26, ai punti n. 7, 13, 15 e 17.
Dalla ricostruzione della disciplina di riferimento interna ed europea ha considerato, a mente dell'art. 3 Cost., che non vi può essere alcuna discriminazione a danno dei detenuti che lavorano in carcere, nemmeno ai fini dell'indennità qui in questione (considerando anche che l'Istituto penitenziario deve comunque la contribuzione contro la disoccupazione).
Quanto al necessario requisito della involontarietà della disoccupazione la sua carenza doveva essere individuata “esclusivamente quando il lavoratore scelga liberamente di perdere il lavoro: ciò che non accade nella fattispecie, poiché non è certamente il detenuto a scegliere quando essere rimesso in libertà”. Ha assimilato il rapporto lavorativo in ambito carcerario a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato in relazione l'indennità in questione spetta pacificamente.
2) Con l'appello l' richiama arresto della giurisprudenza penale di Pt_1
legittimità (n.18505 del 2006) secondo il quale “l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'istituto penitenziario ed al medesimo assegnata dalla Direzione del carcere non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria.
pag. 5/18 Detta attività, infatti, ha caratteri del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativa e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possono essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione”.
Sostiene, quindi, l' che ai soggetti detenuti che svolgano attività Pt_1
lavorativa retribuita all'interno della struttura e alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi.
Quanto all'obbligo di versamento della contribuzione viene ritenuto che essa “sarà utile - nel caso di cessazione involontaria da un rapporto di lavoro con datori di lavoro diversi dall'istituto penitenziario - ai fini della prestazione di disoccupazione qualora rientrante nei quattro anni Pt_2
precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.”.
Esclude la piena equiparazione del lavoro carcerario a quello libero.
Reputa, in ogni caso, che anche per l'ipotesi in cui la normativa NA fosse applicabile, non sussiste comunque per l'appellato il requisito della
“perdita involontaria della propria occupazione”, e cioè della cessazione del rapporto di lavoro e della conseguente inoccupazione: l'originario ricorrente risultava denunciato all' nelle denunce presentate dal Pt_1
Ministero della Giustizia per il periodo lavorato in carcere come operaio a tempo pieno e a tempo indeterminato. Conferma, poi, la permanenza del rapporto di lavoro la mancata indicazione del giorno di cessazione del rapporto di lavoro nella denuncia di marzo 2019.
pag. 6/18 3) Nella propria replica l'appellato, assume che accogliendo la soluzione proposta dall , si accetterebbe che il legislatore abbia inteso trattare Pt_1
situazioni analoghe in modo diverso, discriminando in modo irragionevole:
a) la posizione del lavoratore- detenuto dipendente dell'Amministrazione
Penitenziaria rispetto a quella del lavoratore- detenuto dipendente dei soggetti terzi, operanti sempre all'interno del carcere svolgendo potenzialmente identiche prestazioni professionali;
b) la posizione dei lavoratori detenuti rispetto a quella dei lavoratori liberi.
Richiama i principi di diritto enunciati con le pronunce della Corte
Costituzionale nn. 341 del 2006, 1087 del 1988 e 158 del 2001.
Richiama, altresì, il principio di non discriminazione dell'art.20 e 20 bis
Ord. pen. e dell'art.47 d.P.R. 230/00.
Quanto alle modalità di distribuzione dei posti di lavoro, cita l'art. 10 secondo cui “I posti di lavoro, a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto, sono fissati in un'apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella, sono, altresì, indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonché i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella è modificata secondo il variare della situazione ed è approvata dal provveditore regionale.”. Da ciò deriva l'equiparazione dei soggetti desinati a lavori interni ed esterni, ovvero presso terzi.
Ribadisce che le norme dell'O.P. non pongono alcuna distinzione tra
“categorie di detenuti”: la disciplina del lavoro in carcere è la stessa per tutta la popolazione carceraria, indipendentemente dalla natura del soggetto in favore del quale si lavora, pena la palese disparità di trattamento tra situazioni identiche, in violazione degli art. 3, 27, 36 e 38 Cost..
pag. 7/18 In base alle norme richiamate, appare pacifico che il legislatore abbia previsto, nella sostanza, l'instaurazione tra il lavoratore detenuto e l'Amministrazione penitenziaria di un particolare contratto di lavoro di natura subordinata, a termine: il termine è espressamente collegato alla durata prevista dai criteri di rotazione ex art. 10 cit. (dunque ad una ragione organizzativa sostanzialmente datoriale) oppure alla durata del periodo di carcerazione nella data struttura (termine per relationem). Sussiste pacificamente il requisito della previsione ex ante della durata del rapporto: con tutta evidenza, la temporaneità del rapporto è insita nella necessità del rispetto dei parametri dati nella data struttura alla rotazione oppure nella scarcerazione.
Come già affermato dal primo giudice si tratta di prestazione di carattere universale per cui solo le situazioni eccettuative espressamente indicate sono escluse.
In via subordinata prospetta questione di legittimità costituzionale della disciplina del d.l.vo n. 22 del 2015.
Quanto al citato “messaggio” dell' n. 909/2019, reputa che in esso si Pt_1
rinvenga una palese incongruenza quando postula che la possa essere Pt_2
comunque dovuta a “detenuti presso Istituti penitenziari” purché “il rapporto di lavoro si sia svolto con datori di lavoro diversi dall'amministrazione penitenziaria”: il lavoratore, in tale modo, verrebbe discriminato non solo rispetto alla generalità dei lavoratori ma anche specificamente rispetto a chi abbia lavorato come detenuto per datori di lavoro diversi dall'Amministrazione Penitenziaria.
4) Il collegio alla luce della discussione in cui erano stati evidenziati gli arresti da ultimo intervenuti avanti il giudice di legittimità sulla questione pag. 8/18 di causa ha invitato le parti a dedurre in ordine alla situazione in fatto con particolare riguardo al meccanismo che aveva regolato in concreto il rapporto lavorativo dell'odierno appellato.
In tale prospettiva la difesa dell'appellata ha rinviato alla documentazione attestante la contribuzione versata in coincidenza con i periodi di detenzione, sollecitando il collegio ad esercitare i poteri officiosi in ordine all'acquisizione della documentazione dell'Amministrazione penitenziaria che chiariva gli aspetti organizzativi rispetto ai quali era previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa del detenuto.
5) All'esito della discussione il collegio reputa fondato l'appello nei termini e nei limiti di seguito precisati.
L'unico dato di fatto acclarato è costituito dallo svolgimento della prestazione lavorativa negli intervalli di tempo già indicati nella sentenza impugnata (aprile-agosto 2018, di febbraio-marzo e agosto-settembre e novembre-dicembre 2019).
Nessuna deduzione in primo grado è stata svolta al fine di chiarire il contesto organizzativo in cui la medesima prestazione lavorativa
(distribuzione dei pasti) si è svolta.
6) Ciò premesso in fatto, il collegio, memore degli opposti orientamenti della giurisprudenza di merito in tema, reputa opportuno richiamare ai fondamentali passaggi di quella giurisprudenza di legittimità che ha esaminato la questione della spettanza dell'indennità in parola nel caso di detenzione carceraria per prestazione lavorativa svolta ad intervalli di tempo e “a rotazione”.
7) Col ricorso di primo grado il signor aveva Controparte_2
testualmente allegato: “Le buste paga del periodo in questione e l'estratto pag. 9/18 conto assicurativo (doc.n. 1) indicano i dati salienti del rapporto di lavoro, instaurato direttamente con l'Amministrazione penitenziaria/Ministero della Giustizia: il rapporto si è svolto nei mesi di febbraio e di marzo (fino al 30.3.2019).”
8) Nell'esaminare analoga questione1 rispetto alla quale si era pronuncia la
Corte distrettuale genovese (Sentenza n.49/23) i giudici di legittimità con la
Sentenza n. 20393 del 2025 hanno articolato il ragionamento a chiarimento delle condizioni che giustificano il ricorso alla prestazione nel caso di detenuto dipendente dell'Amministrazione penitenziaria soggetto “a rotazione”, di cui si dà di seguito evidenza.
A) “12…. le peculiarità derivanti dalla connessione tra profili del rapporto di lavoro ed organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario, non elidono la configurazione tipologica e strutturale del rapporto subordinato intramurario né scalfiscono il nucleo essenziale dei diritti del lavoratore nell'ambito delle tutele costituzionalmente garantite e disciplinate dall'ordinamento.
B) “16.Il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria va dunque considerato come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante la sua particolare regolamentazione normativa, assimilazione già affermata in altre pronunce di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 5605/1999 in tema di giurisdizione sulle controversie per differenze retributive, sent. n.9969/2007 in tema di 1 Così riassunta nella sentenza ligure: “Con ricorso depositato in data 4 agosto 2021 il signor …ha convenuto in giudizio l' esponendo di aver lavorato tra il novembre 2016 ed il dicembre 2019 in Pt_1 qualità di addetto alle pulizie all'interno della Casa Circondariale di Genova Marassi, presso la quale era ristretto;
di avere in particolare maturato 52 settimane di contributi;
di aver cessato di lavorare in data 1 gennaio 2020, essendo l'ammissione al lavoro all'interno della struttura carceraria soggetta a turni di rotazione;
di aver presentato in data 2 marzo 2020 domanda di indennità con rigetto da parte dell' in quanto l' aveva ritenuto che non si potesse maturare il diritto alla prestazione a seguito di Pt_1 attività lavorativa svolta da un detenuto all'interno di una struttura penitenziaria.” pag. 10/18 decorrenza del termine prescrizionale dei diritti del lavoratore, ed anche ord. n.21573/07 e n.3062/15 su voci retributive e trattenute datoriali, ord.
27340/19 e 8055/1991 in tema di responsabilità datoriale ed obblighi di sicurezza art. 2087 c.c., ord. n.12205/19 e 20055/09 in tema di competenza territoriale).”
C) “22. La funzione del trattamento è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, tale intendendosi la condizione in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o di influenza del datore, o alle sue prerogative imprenditoriali;
tanto si ravvisa anche nel caso in cui il lavoratore si sia dimesso per giusta causa (insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato così grave da impedirne perfino la provvisoria prosecuzione)
o abbia risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro (laddove, pur in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore, la risoluzione sia in concreto ascrivibile ad un comportamento del datore e non vada ricondotta ad una libera scelta del lavoratore).”.
D) “23. L'involontarietà ricorre anche nel caso di scadenza della pena e conseguente liberazione del condannato con estinzione del rapporto intramurario, trattandosi di evento non determinato dalla volontà del lavoratore né da questi prevedibile a seguito di provvedimenti di modifica/revoca cautelare o di espiazione anticipata in sede esecutiva che, ancorché adottati su istanza di parte, salvo i casi di estinzione ex lege, sono concessi previa valutazione giudiziale dei presupposti di legge.”.
E) “24.Di recente (ord. 4741/2025) è stato affrontato anche il caso di assegnazione del detenuto ad uno specifico progetto di assunzione a tempo pag. 11/18 determinato, per il quale, al di là della condizione di obbligatorietà del rapporto previgente alla modifica normativa del 2018, non assume rilievo la scelta deterministica del detenuto né in fase genetica del rapporto (su tipologia e condizioni contrattuali, su modalità e durata delle prestazioni) né in fase conclusiva (si tratta di una scadenza già prevista in contratto);
l'involontarietà della perdita di occupazione, dipesa dalla prerogativa datoriale, ha in tal caso integrato il presupposto giustificativo del trattamento ricorrendo il requisito dell'art. 3 co.1 lett. a) Pt_2
L.22/2015.”.
F) “25. Le due vicende innanzi esaminate riguardano ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, sì da averne involontariamente cagionato la perdita, per estinzione dello status detentivo o per scadenza del progetto a termine;
nel primo il lavoratore, transitando nel regime di libertà, e non potendosene opporre, perde la relazione lavorativa con l'ente penitenziario che ne aveva gestito il rapporto inframurario, nel secondo il detenuto non è più lavoratore essendo cessate le esigenze insite nel progetto datoriale ma non può aderire a proposte lavorative dall'esterno.”.
G) “26. L'involontarietà della disoccupazione ex art. 1 D.Lgs. 22/2015 è dunque compatibile con lo stato di detenzione se la causa di cessazione del rapporto di lavoro intramurario sia estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore.”.
H) “27. Occorre ora verificare se la temporanea inattività lavorativa susseguente al meccanismo di rotazione avviato fra i detenuti all'interno del sistema carcerario costituisca un'ipotesi di cessazione ed integri uno stato di disoccupazione involontaria.”.
pag. 12/18 I) “31. Il lavoro carcerario è dunque programmato, pianificato, ponderato, ed il punto di incontro dell'interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro (amministrazione penitenziaria e popolazione carceraria) è la finalità rieducativa del detenuto, in vista del suo reinserimento sociale.”.
L) “32. L'avvicendamento, quale modalità organizzativa del lavoro dei detenuti, mira non solo ad un'equiparazione di opportunità nel pur limitato ambito di risorse disponibili offerte dall'amministrazione penitenziaria, ma anche ad un soddisfacimento di bisogni rieducativi, economici, e di sviluppo della personalità del detenuto a cui ognuno è interessato, in vista del dignitoso recupero rieducativo e di agevolazione al proprio reinserimento sociale.”
M) “… la rotazione, allora, non va guardata nell'ottica di una limitata opportunità lavorativa del singolo, ma come metodo di equa ripartizione dell'offerta lavorativa in unico contesto, organizzato nel peculiare ambito restrittivo della libertà personale.”
N) “40. Ed è stato ritenuto, quindi, in una controversia relativa alla pretesa di adeguamento retributivo corrisposto al detenuto per l'attività lavorativa svolta, che il termine di prescrizione del credito retributivo non decorra in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria, ma soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro stesso;
e poiché i lavoratori carcerari si trovano in una situazione di attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta, lo stato di soggezione in cui versano riverbera i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza.”.
pag. 13/18 O) “41. "In questo quadro, non rilevano, ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui conseguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione".
42. Orbene, mentre con la fine dello stato di detenzione v'è cessazione del rapporto di lavoro che non dipende dalla volontà del recluso, nel caso di rapporto di lavoro concluso prima della fine dello stato di detenzione, la decorrenza della prescrizione "va collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)".”
P) “48. Peraltro, prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
49. Orbene, la natura e le caratteristiche di tale rapporto di lavoro, segnato da modalità legislativamente regolamentate sulla predisposizione di forme organizzative compositive dei diversificati interessi ed esigenze e sulla limitata partecipazione della componente rappresentativa della forza lavoro (…partecipano alla commissione di cui all'art. 20 co.4 anche un rappresentante sindacale e, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti, come previsto dal successivo co.6), consentono di affermare pag. 14/18 sia l'unitarietà del rapporto il cui principale connotato oggettivo e temporale è l'avvicendamento nelle lavorazioni programmate, sia l'aspettativa del detenuto ad essere chiamato al lavoro.”.
Q) “54. All'esito della compiuta disamina delle questioni sollevate dalle parti, consegue, traendo spunto dalle argomentazioni fin qui espresse, che l'unicità del rapporto di lavoro perdura anche durante le fasi di sospensione nelle quali l'Amministrazione garantisce la rotazione fra detenuti, non qualificabili come cessazione del rapporto, il cui frazionamento, invece, richiederebbe una rinnovata programmazione di esigenze lavorative, di riformulazione di elenchi, di rivalutazione degli aspetti logistici, di sicurezza, di comparazione fra numero di lavoratori e prestazioni richieste.
55. Si può allora affermare che, finché permane la struttura organizzata del lavoro sotto forma di rotazione, il rapporto di lavoro continua, non v'è cessazione tra una chiamata e l'altra nell'ambito di un unico programma.
56. Per contro, la conclusione del rapporto di lavoro potrebbe discendere da altre cause, fra le quali, oltre alla cessazione della detenzione, potrebbero rilevare circostanze di carattere soggettivo (età, stato di salute, idoneità al lavoro), ma anche di carattere oggettivo (trasferimento della sede di detenzione, mutamento delle lavorazioni richieste dall'Amministrazione, termine finale delle rotazioni).
57. Trattasi di circostanze che involgono un accertamento di merito, che non risultano essere state esaminate e di cui l'impugnata sentenza non dà atto.
58. E pertanto, resta da chiarire, in punto di fatto, se le prestazioni svolte dal detenuto nel periodo indicato nella sentenza impugnata rientrino in pag. 15/18 una programmazione approvata dalla Commissione tecnico- amministrativa-sindacale, e se sia stata predisposta, dopo tale periodo, una turnazione che nuovamente abbia visto coinvolto il medesimo detenuto, il quale, anche nella pausa di rotazione, era in attesa d'essere chiamato al lavoro;
e d'altro canto, manca la verifica della ricorrenza di circostanze illustrative della cessazione effettiva del rapporto di lavoro, non riducibili alla mera sospensione di un programmato avvicendamento, circostanze che non possono essere esaminate in questa sede in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie.”.
9) Ora, nel caso in esame, come evidenzia la sua lettura, il collegio ritiene che il ricorso di primo grado sia assolutamente carente di informazioni sulle ragioni per cui vi sono stati intervalli non lavorati: non vengono allegate, cioè, le circostanze essenziali e minime per consentire di comprendere se negli intervalli di tempo non lavorati ovvero all'esito dei periodi lavorati vi fosse stata la conclusione di un progetto o di una o più programmazioni di rotazioni.
Si tratta di allegazioni indispensabili perché sia integrato il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda dell'assicurato di cui lo stesso, quindi, era onerato.
In tale prospettiva, pertanto, non sono integrati i presupposti processuali per consentire al collegio quell'apprezzamento preliminare che giustifichi un'integrazione sul piano probatorio nei termini sollecitati dall'appellato in sede di discussione, rispetto alla documentazione prodotta in primo grado dall'appellato.
10) In verità nella deduzione difensiva è esplicito il richiamo ai criteri che regolano il meccanismo della rotazione;
a pagina 18 della memoria pag. 16/18 costitutiva si legge: “In base alle norme richiamate, appare pacifico che il legislatore abbia previsto, nella sostanza, l'instaurazione tra il lavoratore detenuto e l'Amministrazione penitenziaria di un particolare contratto di lavoro di natura subordinata, a termine: il termine è espressamente collegato alla durata prevista dai criteri di rotazione ex art. 10 cit. (dunque ad una ragione organizzativa sostanzialmente datoriale) oppure alla durata del periodo di carcerazione nella data struttura (termine per relationem).”. Manca, quindi, rispetto a questa corretta considerazione,
l'esplicitazione delle sue ricadute nel caso concreto non venendo chiarito neppure con riguardo al termine del 30 marzo 2019 se tale sia il termine della rotazione o solo dell'intervallo lavorato non viene chiarito.
11) Va accolto, in conclusione, solo sotto tale specifico profilo il motivo di gravame svolto dall' . Pt_1
12) Le spese di lite del doppio grado vanno compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali e delle incertezze di carattere interpretativo per le quali è stato necessario confrontarsi con la sopravvenuta giurisprudenza di legittimità.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta in primo grado;
- compensa le spese di lite di entrami i gradi di giudizio.
Venezia, 13 novembre 2025
Il Presidente estensore
AN IO
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