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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3895 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
nata/o a Palermo (PA) in data 23/08/1983 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 25/10/1980 Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Marchese Di Villabianca n.229, presso lo studio dell'avv. Li Sacchi PP che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/08/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1.) I coniugi vivranno separati e dichiarano per concorde volontà, di restare reciprocamente liberati dall'obbligo della coabitazione e dell'assistenza ma mantenendo il reciproco rispetto.
2.) Il piccolo PP resterà nella casa coniugale di Palermo in Via Bronte, 56, che, per concorde volontà dei coniugi, viene assegnata alla madre sig.ra sicché il piccolo PP Parte_1 sarà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre nella predetta casa coniugale.
3.) Fermo che entrambi i coniugi stabiliscono che in relazione agli incontri padre/figlio questo potrà vederlo quando vorrà, in caso di disaccordo i ricorrenti hanno concordemente stabilito un regime di incontri padre/figlio che tenga conto delle esigenze del minore:
a) Il sig. incontrerà il figlio minore, salvo diverso accordo tra le parti, due pomeriggi a CP_1 settimana (martedì e giovedì) dall'uscita da scuola (o dalle ore 14) alle ore 20:30; b) a settimane alterne, dalle ore 16 del sabato sino alle ore 21 della domenica;
c) durante le vacanze natalizie per cinque giorni consecutivi, alternando dalle16.00 del 24 dicembre alle 20.00 del 29 dicembre, un anno, e dalle 16.00 del 30 dicembre alle 20.00 del 4 gennaio, il successivo;
d) durante le festività pasquali alternando dalle 16:00 del giovedì santo alle 20.00 della domenica di Pasqua e dalle ore 10.00 del lunedì dell'Angelo alle ore 20.00 del mercoledì; e) in ordine al periodo estivo, per 15 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 15 giugno di ciascun anno;
f) entrambi i genitori si impegnano a presenziare, se necessario congiuntamente, alle visite mediche del figlio minore;
g) entrambi i genitori si dichiarano disponibili, nei confronti del figlio adolescente
[...]
, al fine di consentirgli gli impegni scolastici ed extrascolastici, ad accompagnarlo per Per_1 le uscite diurne e serali;
h) in ogni caso, al fine di favorire le relazioni interpersonali tra il genitore non collocatario ed il figlio, le parti stabiliscono che il sig. avrà facoltà di interloquire con il figlio Controparte_1 mediante telefono, videochiamate e/o altri sistemi informatici quali collegamenti da remoto mediante piattaforme all'uopo prescelte (Skype, Zoom o altro), almeno una volta al giorno, tenuto conto degli orari di impegno scolastico del minore;
i)entrambi i genitori, consapevoli dei loro "Doveri verso i figli", di cui all'art. 147 cod. civ., si obbligano in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale, a mantenere, istruire ed educare il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso ed in particolare, ad offrirgli le condizioni necessarie per il corretto sviluppo psico-fisico; ad assisterlo moralmente e materialmente;
a collaborare ed a mantenerlo fino al momento in cui non disporrà di sufficiente autonomia economica e ad istruirlo almeno fino al
2 completamento degli studi universitari, nella sussistenza dei relativi presupposti e, il tutto, con esclusivo riferimento al suo interesse morale e materiale e nel rispetto dei diritti costituenti la sua sfera soggettiva - personale di libertà.
4.) La dimora coniugale, ubicata a Palermo in Via Bronte, 56, concessa in comodato d'uso gratuito, viene assegnata integralmente alla sig.ra comprensiva di tutti gli arredi e corredi Parte_1 presenti. Si sottolinea che il sig. ha provveduto al prelievo dei suoi effetti personali. CP_1
5.) Il sig. , in ragione del fatto che il figlio vivrà con la mamma, si obbliga al versamento, CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, in favore del figlio PP, di € 350,00 mensili a titolo di contributo omnicomprensivo per il suo mantenimento. Detto importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT con riferimento all'indice previsto per le famiglie di operai ed impiegati. Per espresso CP_ accordo tra le parti l'assegno unico erogato dall in favore del figlio che al momento ammonta a complessivi € 200,00 verrà accreditato nella misura del 50% ad entrambi i coniugi, i quali si danno reciprocamente atto che si adopereranno l'uno verso l'altro per fornire la documentazione utile ad effettuare la domanda amministrativa annuale di erogazione all'Inps. Le parti concordano altresì che in ipotesi di abrogazione normativa della misura dell'assegno unico o di riduzione della stessa per qualsivoglia ragione, il coniuge non collocatario del figlio provvederà ad integrare il suo mantenimento in misura corrispondente all'importo o alla parte d'importo dell'assegno unico non percepito sino alla concorrenza di quanto ad oggi corrispostogli dall'Inps.
6.) Con riferimento alle spese straordinarie, dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente alla quota dovuta dall'altro, pari al 50%) previo accordo tra i coniugi: a) le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
f) cure termali e fisioterapiche;
g) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
h) farmaci particolari;
b) le spese di abbigliamento e spese scolastiche relative a: a) abbigliamento giornaliero, sportivo ed elegante b) acquisto scarpe c) tasse, rette scolastiche mensili e universitarie imposte da istituti pubblici, paritari e/o privati;
d) corsi di specializzazione;
e) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
f) gite scolastiche senza o con pernottamento;
g) trasposto pubblico;
h) mensa;
i) corsi di recupero e lezioni private;
l) alloggio presso la sede universitaria;
c) le spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
d) spese di custodia (baby sitter); e) viaggi e vacanze e) ricariche cellulare.
Relativamente alle spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, resta previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente alla quota di sua pertinenza); in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo. È fatto obbligo a ciascun coniuge di comunicare tempestivamente all'altro eventuali ricoveri ospedalieri e/o esigenze di cure mediche e/o interventi chirurgici del figlio.
3 7.) Eventuali trasferimenti di residenza del piccolo PP in altro Comune saranno stabiliti di comune accordo tra i genitori. Resta inteso comunque che ciascun genitore è tenuto al dovere di informativa nei confronti dell'altro in caso di allontanamento momentaneo del figlio minore in un luogo diverso dalla residenza abituale.
8.) La sottoscrizione, da parte dei coniugi, delle presenti condizioni vale anche quale reciproca autorizzazione per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
9.) Le parti con la sottoscrizione del presente accordo ne accettano incondizionatamente le clausole.
10.) Con la sottoscrizione delle presenti condizioni di separazione le Parti espressamente e definitivamente dichiarano di essere pienamente soddisfatte e precisano di non avere altro a pretendere, rispetto a quanto ivi contenuto, l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa in relazione alla vicenda in questione.
11.) Quanto ai rapporti economici, le parti per patto espresso, convengono che il sig. si CP_1 impegna a rimborsare alla sig.ra la somma di € 3.500,00 anticipata dal padre di questa per Pt_1 l'acquisto del veicolo modello Nissan Juke targato GE291WF che resterà in proprietà ed uso esclusivo del sig. . I separandi si danno reciprocamente atto di avere già proceduto alla CP_1 divisione dei beni in comunione familiare e di non aver più nessuna pretesa da avanzare al riguardo.
12.) Riguardo le spese relative alla casa coniugale le parti stabiliscono che riguardo a quelle ordinarie ed alle utenze resteranno a carico del coniuge assegnatario, mentre quelle straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50%.
13.) Entrambi i coniugi, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di supporto finanziario o mantenimento”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/08/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 21/07/2012 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 18 - P. II – serie A – Anno 2012).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3895 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
nata/o a Palermo (PA) in data 23/08/1983 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 25/10/1980 Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Marchese Di Villabianca n.229, presso lo studio dell'avv. Li Sacchi PP che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/08/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1.) I coniugi vivranno separati e dichiarano per concorde volontà, di restare reciprocamente liberati dall'obbligo della coabitazione e dell'assistenza ma mantenendo il reciproco rispetto.
2.) Il piccolo PP resterà nella casa coniugale di Palermo in Via Bronte, 56, che, per concorde volontà dei coniugi, viene assegnata alla madre sig.ra sicché il piccolo PP Parte_1 sarà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre nella predetta casa coniugale.
3.) Fermo che entrambi i coniugi stabiliscono che in relazione agli incontri padre/figlio questo potrà vederlo quando vorrà, in caso di disaccordo i ricorrenti hanno concordemente stabilito un regime di incontri padre/figlio che tenga conto delle esigenze del minore:
a) Il sig. incontrerà il figlio minore, salvo diverso accordo tra le parti, due pomeriggi a CP_1 settimana (martedì e giovedì) dall'uscita da scuola (o dalle ore 14) alle ore 20:30; b) a settimane alterne, dalle ore 16 del sabato sino alle ore 21 della domenica;
c) durante le vacanze natalizie per cinque giorni consecutivi, alternando dalle16.00 del 24 dicembre alle 20.00 del 29 dicembre, un anno, e dalle 16.00 del 30 dicembre alle 20.00 del 4 gennaio, il successivo;
d) durante le festività pasquali alternando dalle 16:00 del giovedì santo alle 20.00 della domenica di Pasqua e dalle ore 10.00 del lunedì dell'Angelo alle ore 20.00 del mercoledì; e) in ordine al periodo estivo, per 15 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 15 giugno di ciascun anno;
f) entrambi i genitori si impegnano a presenziare, se necessario congiuntamente, alle visite mediche del figlio minore;
g) entrambi i genitori si dichiarano disponibili, nei confronti del figlio adolescente
[...]
, al fine di consentirgli gli impegni scolastici ed extrascolastici, ad accompagnarlo per Per_1 le uscite diurne e serali;
h) in ogni caso, al fine di favorire le relazioni interpersonali tra il genitore non collocatario ed il figlio, le parti stabiliscono che il sig. avrà facoltà di interloquire con il figlio Controparte_1 mediante telefono, videochiamate e/o altri sistemi informatici quali collegamenti da remoto mediante piattaforme all'uopo prescelte (Skype, Zoom o altro), almeno una volta al giorno, tenuto conto degli orari di impegno scolastico del minore;
i)entrambi i genitori, consapevoli dei loro "Doveri verso i figli", di cui all'art. 147 cod. civ., si obbligano in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale, a mantenere, istruire ed educare il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso ed in particolare, ad offrirgli le condizioni necessarie per il corretto sviluppo psico-fisico; ad assisterlo moralmente e materialmente;
a collaborare ed a mantenerlo fino al momento in cui non disporrà di sufficiente autonomia economica e ad istruirlo almeno fino al
2 completamento degli studi universitari, nella sussistenza dei relativi presupposti e, il tutto, con esclusivo riferimento al suo interesse morale e materiale e nel rispetto dei diritti costituenti la sua sfera soggettiva - personale di libertà.
4.) La dimora coniugale, ubicata a Palermo in Via Bronte, 56, concessa in comodato d'uso gratuito, viene assegnata integralmente alla sig.ra comprensiva di tutti gli arredi e corredi Parte_1 presenti. Si sottolinea che il sig. ha provveduto al prelievo dei suoi effetti personali. CP_1
5.) Il sig. , in ragione del fatto che il figlio vivrà con la mamma, si obbliga al versamento, CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, in favore del figlio PP, di € 350,00 mensili a titolo di contributo omnicomprensivo per il suo mantenimento. Detto importo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT con riferimento all'indice previsto per le famiglie di operai ed impiegati. Per espresso CP_ accordo tra le parti l'assegno unico erogato dall in favore del figlio che al momento ammonta a complessivi € 200,00 verrà accreditato nella misura del 50% ad entrambi i coniugi, i quali si danno reciprocamente atto che si adopereranno l'uno verso l'altro per fornire la documentazione utile ad effettuare la domanda amministrativa annuale di erogazione all'Inps. Le parti concordano altresì che in ipotesi di abrogazione normativa della misura dell'assegno unico o di riduzione della stessa per qualsivoglia ragione, il coniuge non collocatario del figlio provvederà ad integrare il suo mantenimento in misura corrispondente all'importo o alla parte d'importo dell'assegno unico non percepito sino alla concorrenza di quanto ad oggi corrispostogli dall'Inps.
6.) Con riferimento alle spese straordinarie, dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente alla quota dovuta dall'altro, pari al 50%) previo accordo tra i coniugi: a) le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
f) cure termali e fisioterapiche;
g) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
h) farmaci particolari;
b) le spese di abbigliamento e spese scolastiche relative a: a) abbigliamento giornaliero, sportivo ed elegante b) acquisto scarpe c) tasse, rette scolastiche mensili e universitarie imposte da istituti pubblici, paritari e/o privati;
d) corsi di specializzazione;
e) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
f) gite scolastiche senza o con pernottamento;
g) trasposto pubblico;
h) mensa;
i) corsi di recupero e lezioni private;
l) alloggio presso la sede universitaria;
c) le spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
d) spese di custodia (baby sitter); e) viaggi e vacanze e) ricariche cellulare.
Relativamente alle spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, resta previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente alla quota di sua pertinenza); in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo. È fatto obbligo a ciascun coniuge di comunicare tempestivamente all'altro eventuali ricoveri ospedalieri e/o esigenze di cure mediche e/o interventi chirurgici del figlio.
3 7.) Eventuali trasferimenti di residenza del piccolo PP in altro Comune saranno stabiliti di comune accordo tra i genitori. Resta inteso comunque che ciascun genitore è tenuto al dovere di informativa nei confronti dell'altro in caso di allontanamento momentaneo del figlio minore in un luogo diverso dalla residenza abituale.
8.) La sottoscrizione, da parte dei coniugi, delle presenti condizioni vale anche quale reciproca autorizzazione per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
9.) Le parti con la sottoscrizione del presente accordo ne accettano incondizionatamente le clausole.
10.) Con la sottoscrizione delle presenti condizioni di separazione le Parti espressamente e definitivamente dichiarano di essere pienamente soddisfatte e precisano di non avere altro a pretendere, rispetto a quanto ivi contenuto, l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa in relazione alla vicenda in questione.
11.) Quanto ai rapporti economici, le parti per patto espresso, convengono che il sig. si CP_1 impegna a rimborsare alla sig.ra la somma di € 3.500,00 anticipata dal padre di questa per Pt_1 l'acquisto del veicolo modello Nissan Juke targato GE291WF che resterà in proprietà ed uso esclusivo del sig. . I separandi si danno reciprocamente atto di avere già proceduto alla CP_1 divisione dei beni in comunione familiare e di non aver più nessuna pretesa da avanzare al riguardo.
12.) Riguardo le spese relative alla casa coniugale le parti stabiliscono che riguardo a quelle ordinarie ed alle utenze resteranno a carico del coniuge assegnatario, mentre quelle straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50%.
13.) Entrambi i coniugi, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di supporto finanziario o mantenimento”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/08/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 21/07/2012 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 18 - P. II – serie A – Anno 2012).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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