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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9888 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 14199/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. nella causa iscritta al n.
14199/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. ZANGARI GIUSEPPE (c.f.: ) dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso in virtù di procura in atti.
- Ricorrente
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1
dom.to ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI (c.f.: C.F._3
dal quale è rappr.to e difeso.
- Resistente
OGGETTO: altre controverse di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. il signor ha chiesto “
1. Ordinare Parte_1
alla di depositare il decreto di revoca della patente di guida Controparte_1
impugnato;
2. Accogliere il ricorso per i motivi esposti, annullare il predetto decreto di revoca impugnato, ordinare alla di restituire la patente di guida Controparte_1
ritirata illegittimamente;
on vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato e non riscosso”.
1
In fatto ha dedotto che:
➢ con provvedimento prot. nr. 1156/UP del 17 ottobre 2011 la di CP_1 CP_1
disponeva, nei confronti del ricorrente, la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120 CdS per sopravvenuta carenza dei requisiti morali, ciò in ragione della nota trasmessa dalla Questura di Milano in data 11 gennaio 2011 con cui si dava conto della circostanza che, con provvedimento giurisdizionale del 23 ottobre
2009, era stata disposta l'applicazione della misura della sorveglianza speciale per anni due e mesi sei;
dalla ; Controparte_1
➢ inutile si era rilevata l'istanza di annullamento in autotutela della predetta revoca, inoltrata alla in data 15 gennaio 2025, riscontrata con prov- Controparte_1
vedimento di diniego del 25 marzo 2025 attestante i perduranti motivi ostativi, di- niego confermato pur all'esito dell'inoltro di ulteriori chiarimenti.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha eccepito che:
- il Prefetto aveva disposto la revoca in maniera automatica, senza addurre alcuna motivazione in ordine all'applicabilità di tale misura afflittiva al caso concreto;
- l'automatismo della revoca era venuto meno a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 99 del 2020, la quale aveva dichiarato incostituzionale il secondo comma dell'art. 120 del codice della strada, nella parte in cui la norma disponeva che il prefetto «provvede» anziché «può provvedere» alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti alle misure di prevenzione personale;
- il provvedimento, quindi, non era motivato in ordine alla necessità della revoca della patente, né prendeva in considerazione le peculiarità del caso concreto.
Il e la prefettura di si sono costituiti, contrastando la Controparte_1 CP_1
richiesta di parte ricorrente;
in particolare si assume che “erra il ricorrente ad invocare il disposto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2020, in quanto le sentenze della Consulta, sebbene retroattive, non incidono su rapporti esauriti. Tra l'altro, il procedimento di revoca della patente è un procedimento amministrativo come tale regolato dal principio tempus regit actum, sicchè correttamente l'Autorità amministrati- va, all'epoca, ha fatto applicazione delle regole allora vigenti”. Ha, inoltre, evidenziato la possibilità, per il ricorrente, di avviare una nuova pratica per il rilascio della patente,
2
essendo trascorso il termine di cui all'art.120 3° comma CdS.
****
La domanda è fondata.
Va premesso che in questa sede non può essere accolta la domanda di annullamento dell'atto, avuto riguardo ai poteri del giudice ordinario in punto di sindacato dei provve- dimenti dell'amministrazione, che, al di fuori di casi normativamente previsti, non contemplano la possibilità di annullamento dell'atto stesso.
Nel presente giudizio è possibile procedere esclusivamente all'accertamento, in via incidentale, dell'illegittimità del provvedimento di revoca e, conseguentemente, dell'attuale esistenza del diritto del ricorrente a disporre della patente.
Con sentenza n. 99 del 27/05/2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimi- tà costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge
15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che
«può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settem- bre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)”.
A seguito della suddetta pronunzia, la revoca non è un atto dovuto, ma il Prefetto deve motivare in ordine alla perdita dei requisiti morali da parte del titolare della patente, colpito da misura di sicurezza personale, spiegando per quali ragioni l'anzidetta misura costituisce, nel caso concreto, un ostacolo al mantenimento del titolo abilitativo alla guida.
Il provvedimento prefettizio impugnato dal ricorrente è palesemente privo di motiva- zione in ordine alle ragioni alla base della revoca, fondandosi sulla mera constatazione
3
dell'applicazione della misura di sicurezza personale della sorveglianza speciale.
Ora, è vero che all'epoca della sua adozione non era ancora intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2020, tuttavia è noto che le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una norma hanno efficacia retroattiva secondo quanto stabilito dall'art. 136 Cost. e dall'art. 30 della legge 03.11.1953, n. 87.
Come osservato dalla Corte di Cassazione, «le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell'incosti- tuzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamen- to collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusio- ni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità» (cfr. Cass., sez. lav., 07/07/2020, n.
14085).
Nel caso in esame non è stata eccepita la prescrizione, né risulta un'altra delle situa- zioni in base al quale il rapporto rimane insensibile alla pronunzia di incostituzionalità; di conseguenza, la legittimità del provvedimento va esaminata alla luce del quadro normativo conseguente alla pronunzia di illegittimità costituzionale dell'art. 120 del codice della strada;
ulteriore precipitato di quanto precede è l'illegittimità del provve- dimento impugnato, in quanto non precisa le ragioni per le quali nel caso concreto è necessaria/opportuna la revoca della patente.
I principi sopra affermati appaiono, peraltro, in linea con i plurimi precedenti giuri- sprudenziali richiamati dal ricorrente e prodotti in occasione della costituzione in giudizio.
Non osta all'accoglimento della domanda l'eventuale emersione di ulteriori cause ostative, sopravvenute al provvedimento di revoca del 17 ottobre 2011 e pure valoriz- zate nella relazione della Prefettura di del 17 ottobre 2025 trasmessa CP_1
all'Avvocatura Distrettuale dello Stato per supportare la resistenza alla lite (cfr. allegato alla comparsa di costituzione del 20 ottobre 2025).
4
Invero la cognizione affidata a questo Giudice è limitata alla valutazione della legitti- mità del provvedimento di revoca del 17 ottobre 2011 e delle ragioni ivi addotte a sostegno della revoca.
Ben avrebbe potuto (e dovuto) la disporre l'annullamento in Controparte_1
autotutela di tale ultimo provvedimento ed eventualmente avviare un nuovo procedi- mento amministrativo, nel rispetto delle garanzie procedimentali e della sindacabilità in sede giurisdizionale della motivazione addotta, per addivenire ad un nuovo provve- dimento di revoca, rispettoso della normativa attualmente vigente e fondato sulle circostanze sopravvenute.
In conclusione, accertata l'illegittimità del provvedimento di revoca, i resistenti devo- no essere condannati a restituire al ricorrente la patente di guida oggetto di detto provvedimento (prot. nr. 1156/UP del 17 ottobre 2011 - ). Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza delle resistenti amministrazioni, ciò anche in ragione della preventiva proposizione, da parte del ricorrente, di istanza di annullamen- to in autotutela che è stata, ingiustificatamente, disattesa dalla . Controparte_1
Appare evidente che un provvedimento di annullamento avrebbe scongiurato una soccombenza, obiettivamente scontata alla luce del quadro giurisprudenziale delineato- si successivamente alla pronunzia della Corte Costituzionale;
il ricorrente ha, inoltre, documentato come diverse Prefetture si siano spontaneamente adeguate alla predetta pronunzia, senza render necessaria un'iniziativa giudiziale.
Tali spese si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo applica- zione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda (valore indeter- minato e complessità bassa;
minimi tariffari) e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie le domande proposte dal ricorrente e, per l'effetto, accerta l'illegittimità del provvedimento di revoca della patente (prot. nr. 1156/UP del
5
17 ottobre 2011) adottato dalla ai danni di Controparte_1 Parte_2
(c.f.: ), con ordine di restituzione in favore di
[...] C.F._1
quest'ultimo della patente di guida revocata.
➢ Condanna le resistenti amministrazioni ( e Controparte_1 CP_1
) alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liqui-
[...]
dano in euro 3.809,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con at- tribuzione al difensore.
Così deciso in Napoli il 30 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2025, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. nella causa iscritta al n.
14199/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. ZANGARI GIUSEPPE (c.f.: ) dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso in virtù di procura in atti.
- Ricorrente
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1
dom.to ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI (c.f.: C.F._3
dal quale è rappr.to e difeso.
- Resistente
OGGETTO: altre controverse di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. il signor ha chiesto “
1. Ordinare Parte_1
alla di depositare il decreto di revoca della patente di guida Controparte_1
impugnato;
2. Accogliere il ricorso per i motivi esposti, annullare il predetto decreto di revoca impugnato, ordinare alla di restituire la patente di guida Controparte_1
ritirata illegittimamente;
on vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato e non riscosso”.
1
In fatto ha dedotto che:
➢ con provvedimento prot. nr. 1156/UP del 17 ottobre 2011 la di CP_1 CP_1
disponeva, nei confronti del ricorrente, la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120 CdS per sopravvenuta carenza dei requisiti morali, ciò in ragione della nota trasmessa dalla Questura di Milano in data 11 gennaio 2011 con cui si dava conto della circostanza che, con provvedimento giurisdizionale del 23 ottobre
2009, era stata disposta l'applicazione della misura della sorveglianza speciale per anni due e mesi sei;
dalla ; Controparte_1
➢ inutile si era rilevata l'istanza di annullamento in autotutela della predetta revoca, inoltrata alla in data 15 gennaio 2025, riscontrata con prov- Controparte_1
vedimento di diniego del 25 marzo 2025 attestante i perduranti motivi ostativi, di- niego confermato pur all'esito dell'inoltro di ulteriori chiarimenti.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha eccepito che:
- il Prefetto aveva disposto la revoca in maniera automatica, senza addurre alcuna motivazione in ordine all'applicabilità di tale misura afflittiva al caso concreto;
- l'automatismo della revoca era venuto meno a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 99 del 2020, la quale aveva dichiarato incostituzionale il secondo comma dell'art. 120 del codice della strada, nella parte in cui la norma disponeva che il prefetto «provvede» anziché «può provvedere» alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti alle misure di prevenzione personale;
- il provvedimento, quindi, non era motivato in ordine alla necessità della revoca della patente, né prendeva in considerazione le peculiarità del caso concreto.
Il e la prefettura di si sono costituiti, contrastando la Controparte_1 CP_1
richiesta di parte ricorrente;
in particolare si assume che “erra il ricorrente ad invocare il disposto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2020, in quanto le sentenze della Consulta, sebbene retroattive, non incidono su rapporti esauriti. Tra l'altro, il procedimento di revoca della patente è un procedimento amministrativo come tale regolato dal principio tempus regit actum, sicchè correttamente l'Autorità amministrati- va, all'epoca, ha fatto applicazione delle regole allora vigenti”. Ha, inoltre, evidenziato la possibilità, per il ricorrente, di avviare una nuova pratica per il rilascio della patente,
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essendo trascorso il termine di cui all'art.120 3° comma CdS.
****
La domanda è fondata.
Va premesso che in questa sede non può essere accolta la domanda di annullamento dell'atto, avuto riguardo ai poteri del giudice ordinario in punto di sindacato dei provve- dimenti dell'amministrazione, che, al di fuori di casi normativamente previsti, non contemplano la possibilità di annullamento dell'atto stesso.
Nel presente giudizio è possibile procedere esclusivamente all'accertamento, in via incidentale, dell'illegittimità del provvedimento di revoca e, conseguentemente, dell'attuale esistenza del diritto del ricorrente a disporre della patente.
Con sentenza n. 99 del 27/05/2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimi- tà costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge
15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che
«può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settem- bre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)”.
A seguito della suddetta pronunzia, la revoca non è un atto dovuto, ma il Prefetto deve motivare in ordine alla perdita dei requisiti morali da parte del titolare della patente, colpito da misura di sicurezza personale, spiegando per quali ragioni l'anzidetta misura costituisce, nel caso concreto, un ostacolo al mantenimento del titolo abilitativo alla guida.
Il provvedimento prefettizio impugnato dal ricorrente è palesemente privo di motiva- zione in ordine alle ragioni alla base della revoca, fondandosi sulla mera constatazione
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dell'applicazione della misura di sicurezza personale della sorveglianza speciale.
Ora, è vero che all'epoca della sua adozione non era ancora intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2020, tuttavia è noto che le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una norma hanno efficacia retroattiva secondo quanto stabilito dall'art. 136 Cost. e dall'art. 30 della legge 03.11.1953, n. 87.
Come osservato dalla Corte di Cassazione, «le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell'incosti- tuzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamen- to collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusio- ni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità» (cfr. Cass., sez. lav., 07/07/2020, n.
14085).
Nel caso in esame non è stata eccepita la prescrizione, né risulta un'altra delle situa- zioni in base al quale il rapporto rimane insensibile alla pronunzia di incostituzionalità; di conseguenza, la legittimità del provvedimento va esaminata alla luce del quadro normativo conseguente alla pronunzia di illegittimità costituzionale dell'art. 120 del codice della strada;
ulteriore precipitato di quanto precede è l'illegittimità del provve- dimento impugnato, in quanto non precisa le ragioni per le quali nel caso concreto è necessaria/opportuna la revoca della patente.
I principi sopra affermati appaiono, peraltro, in linea con i plurimi precedenti giuri- sprudenziali richiamati dal ricorrente e prodotti in occasione della costituzione in giudizio.
Non osta all'accoglimento della domanda l'eventuale emersione di ulteriori cause ostative, sopravvenute al provvedimento di revoca del 17 ottobre 2011 e pure valoriz- zate nella relazione della Prefettura di del 17 ottobre 2025 trasmessa CP_1
all'Avvocatura Distrettuale dello Stato per supportare la resistenza alla lite (cfr. allegato alla comparsa di costituzione del 20 ottobre 2025).
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Invero la cognizione affidata a questo Giudice è limitata alla valutazione della legitti- mità del provvedimento di revoca del 17 ottobre 2011 e delle ragioni ivi addotte a sostegno della revoca.
Ben avrebbe potuto (e dovuto) la disporre l'annullamento in Controparte_1
autotutela di tale ultimo provvedimento ed eventualmente avviare un nuovo procedi- mento amministrativo, nel rispetto delle garanzie procedimentali e della sindacabilità in sede giurisdizionale della motivazione addotta, per addivenire ad un nuovo provve- dimento di revoca, rispettoso della normativa attualmente vigente e fondato sulle circostanze sopravvenute.
In conclusione, accertata l'illegittimità del provvedimento di revoca, i resistenti devo- no essere condannati a restituire al ricorrente la patente di guida oggetto di detto provvedimento (prot. nr. 1156/UP del 17 ottobre 2011 - ). Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza delle resistenti amministrazioni, ciò anche in ragione della preventiva proposizione, da parte del ricorrente, di istanza di annullamen- to in autotutela che è stata, ingiustificatamente, disattesa dalla . Controparte_1
Appare evidente che un provvedimento di annullamento avrebbe scongiurato una soccombenza, obiettivamente scontata alla luce del quadro giurisprudenziale delineato- si successivamente alla pronunzia della Corte Costituzionale;
il ricorrente ha, inoltre, documentato come diverse Prefetture si siano spontaneamente adeguate alla predetta pronunzia, senza render necessaria un'iniziativa giudiziale.
Tali spese si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo applica- zione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda (valore indeter- minato e complessità bassa;
minimi tariffari) e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie le domande proposte dal ricorrente e, per l'effetto, accerta l'illegittimità del provvedimento di revoca della patente (prot. nr. 1156/UP del
5
17 ottobre 2011) adottato dalla ai danni di Controparte_1 Parte_2
(c.f.: ), con ordine di restituzione in favore di
[...] C.F._1
quest'ultimo della patente di guida revocata.
➢ Condanna le resistenti amministrazioni ( e Controparte_1 CP_1
) alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liqui-
[...]
dano in euro 3.809,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con at- tribuzione al difensore.
Così deciso in Napoli il 30 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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