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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/06/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1290 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 e vertente TRA
C.F.: , con l'Avv. Fabrizio Pileggi;
Parte_1 C.F._1
Opponente CONTRO
C.F. , con l'avv. Antonio Pandolfo;
Controparte_1 C.F._2
Opposto OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 426/2020; CONCLUSIONI: come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 426/2020, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, deducendo di non dover corrispondere alcun compenso professionale all'avv. . Controparte_1
Ha rappresentato di aver ricevuto assistenza legale da quest'ultimo in un unico procedimento giudiziario, per il quale le parti hanno stipulato un contratto di affidamento di incarico legale stabilendo il compenso dell'avvocato in euro 2.100,00. Ha, altresì, evidenziato di aver corrisposto la somma di euro 4.400,00 al 25.09.2019, data in cui il ha rinunciato al mandato in precedenza conferito e che, pertanto, nessun ulteriore pagamento CP_1 può essere preteso da parte opposta. L'opponente ha, quindi, dedotto l'infondatezza del decreto ingiuntivo poiché emesso sulla base della delibera con cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme ha ritenuto congruo liquidare in favore dell'avv. la somma di euro 33.274,00 per l'attività difensiva espletata. CP_1
L'opponente ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme revochi il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso, accerti e dichiari l'inesistenza della pretesa creditoria azionata dall'Avv. CP_1
con il ricorso monitorio;
in subordine, riduca la stessa nei limiti dell'effettivo dovuto, in ogni
[...] caso con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita parte opposta rappresentando di aver assistito in cinque distinti procedimenti giudiziari. Parte_1
Ha sottolineato come il compenso pattuito nel contratto di affidamento dell'incarico sia riferibile al solo giudizio civile principale e non anche ai due procedimenti cautelari proposti in corso di causa ed ai due procedimenti penali. Ha, inoltre, dedotto che l'assistito, durante lo svolgimento dell'incarico, ha corrisposto solo piccoli acconti. Pertanto, ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme rigetti l'opposizione e in subordine determini i compensi dovuti valutandoli secondo equità, in ogni caso con condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite. La causa è stata istruita mediante memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed è stata successivamente trattenuta dal Giudice in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE La spiegata opposizione merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate. L'odierno opponente e l'odierno opposto avv. , hanno stipulato un Parte_1 Controparte_1 contratto di affidamento di incarico professionale con riguardo al “giudizio avente ad oggetto rapporti di vicinato”, dovendosi per tale intendere il procedimento iscritto al n. 1519 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013 presso il Tribunale di Lamezia Terme, con attore il sig. Parte_2
e convenuto il sig. , rappresentato e difeso dall'Avv. . Parte_1 Controparte_1
Nel corso della causa principale parte attrice ha introdotto un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. con numero rg. 1519-1 del 2013 e, successivamente, un procedimento cautelare ex art. 700 e 669 decies c.p.c. con numero rg. 1519-2 del 2013. La liquidazione delle spese dei procedimenti cautelari è stata rimessa alla definizione del giudizio di merito. Deve rilevarsi innanzitutto che è stata dichiarata l'interruzione del giudizio rg. 1519/2013 per morte del sig. e che, pertanto, le spese di lite non sono state oggetto di liquidazione. Parte_2
L'art. 2233 c.c. con riguardo ai criteri di determinazione del compenso nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, conferisce rilevanza primaria all'accordo liberamente concluso fra le parti e, solo in difetto di quest'ultimo, dispone l'applicazione, nell'ordine, di tariffe, usi ed infine della determinazione del giudice. In ragione della normativa richiamata, le spese del giudizio rg. n.1519/2013 devono essere liquidate per come contrattualmente stabilito dalle parti in “euro 550,00 per fase di studio, euro 300,00 per fase introduttiva, euro 550,00 per fase istruttoria” (cfr. contratto in atti), nulla è invece dovuto per la fase decisionale in ragione della rinuncia al mandato, per un totale di euro 1.400,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Con riguardo, invece, al compenso dovuto per l'attività difensiva espletata dall'avv. nei giudizi CP_1 cautelari instauratisi nel corso della causa principale, la liquidazione delle spese deve essere effettuata ai sensi dei parametri indicati al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022. Infatti, la Suprema Corte, pronunciandosi con ordinanza n. 3180 del 2025 in tema di liquidazione delle spese processuali nei procedimenti cautelari, ha chiarito che, stante l'autonomia del giudizio cautelare rispetto al giudizio di merito, i compensi dovuti per le fasi cautelari costituiscono oggetto di liquidazione separata da quelli dovuti per il giudizio principale. Pertanto, il corrispettivo spettante al legale per l'attività difensiva svolta nei procedimenti rg. 1519- 1/2013 e rg. 1519-2/2013 non può essere conglobato nella somma indicata in contratto dalle parti, che deve, invece, intendersi pattuita per il solo giudizio principale. Di conseguenza, applicando le tabelle ministeriali sopra richiamate, le spese di lite devono essere liquidate in: euro 2.195,00 per il giudizio recante rg. n. 1519-1/2013 (applicazione dei parametri medi per le fasi di studio della controversia, introduzione della causa, istruttoria/di trattazione e decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
euro 460,00 per il giudizio recante rg. 1519-2/2013 (applicazione dei parametri minimi per le sole fasi di studio della controversia e di introduzione della causa stante la pronuncia di inammissibilità della domanda cautelare) oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Con riguardo, invece, al corrispettivo dovuto per l'attività espletata in sede penale non merita condivisione la deduzione di parte opponente secondo cui il compenso debba essere ricompreso nei limiti della somma contrattualmente pattuita. Infatti, per espressa volontà dei contraenti, l'accordo è volto a stabilire le modalità di determinazione del corrispettivo nel giudizio avente ad oggetto “rapporti di vicinato”, dovendosi con ciò intendere unicamente la disciplina regolatrice dei diritti e doveri dei proprietari di fondi limitrofi e le correlative azioni processuali esperibili in sede civile al fine di ristabilire la pacifica convivenza. Ne consegue che il compenso dovuto per l'attività espletata in sede penale, in mancanza di una liquidazione prestabilita dalle parti, deve essere determinato secondo i parametri individuati dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 con le seguenti modalità: euro 2.179,00 per il procedimento penale iscritto al n. rg. 411/2015 presso il Tribunale di Lamezia Terme (applicazione dei parametri medi per le fasi di studio della controversia, introduzione della causa, istruttoria/dibattimentale, nulla per la fase decisionale in ragione di rinuncia al mandato) oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
euro 426,00 per il procedimento penale iscritto al n. rg. 77/2015 presso l'ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme (applicazione dei parametri minimi in ragione della non particolare complessità, per le sole fasi di studio della controversia ed introduzione della causa, essendosi il giudizio concluso con sentenza di non luogo a procedere ex art. 529 c.p.p.), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Alla luce di quanto finora esposto il compenso spettante all'avv. per l'intera attività difensiva CP_1 espletata deve essere determinato nella somma complessiva di euro 6.660,00. Si precisa, inoltre, che nessuna efficacia probatoria ai fini del quantum debeatur possiede la delibera emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme allegata in atti da parte opposta, avendo la giurisprudenza riconosciuto il valore probatorio del parere dell'ordine professionale limitatamente al solo giudizio monitorio (cfr. Cass. n. 28666/2020). Ciò posto, dall'esame degli atti del fascicolo monitorio emerge che parte opposta ha espressamente dichiarato di aver ricevuto acconti dal cliente per un totale di euro 4.400,00 (cfr. pag. 6, ricorso per decreto ingiuntivo). Pertanto, detraendo dal quantum dovuto la somma già corrisposta, il credito residuo di cui è titolare l'avv.
risulta pari ad euro 2.260,00. CP_1
Il riconoscimento solo parziale del credito azionato da parte opposta con ricorso monitorio giustifica la revoca del decreto ingiuntivo precedentemente emesso. Per consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese del giudizio, deve essere operata con riguardo all'esito finale della lite. Pertanto, il creditore opposto al quale viene conclusivamente riconosciuto il credito, anche se solo in parte rispetto a quanto ottenuto in sede monitoria, non può essere ritenuto soccombente, con la conseguenza che le spese di lite dovranno essere poste a carico dell'opponente (cfr. Cass. n. 4860/2024; Cass. 15916/2021). Le spese del giudizio si liquidano in euro 3.808,00 secondo il D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (parametri minimi in ragione della non particolare complessità della lite, per le fasi di studio della controversia, introduzione del giudizio, istruttoria/di trattazione, decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1290 iscritta al Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019, così dispone:
-Revoca il decreto ingiuntivo n. 426/2020 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme;
-Condanna al pagamento, a titolo di compenso professionale, di euro 6.660,00; Parte_1
-Condanna al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 2.980,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Lamezia Terme in data 30 aprile 2025
Il Giudice Dott. Marino Reda