CA
Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/09/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1810/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
N.Q. DI LEGALE RAPP.NTE E TITOLARE Parte_1
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. BELLOMARE UMBERTO e MARO' DA-
NIELA
Reclamante
CONTRO
CF ) e Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MARESTA CP_3 P.IVA_2
ROBERTO
CURATORE DELLO STUDIO CP_1 [...]
GIUDIZIALE Controparte_4
Corte di Appello di Palermo Reclamati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.6.2025 le parti concludevano ribadendo le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.9.2024, il Tribunale di Palermo dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di nella qua- Parte_1
lità di titolare dello studio di . Controparte_1 Parte_1
Avverso detta sentenza proponeva reclamo la Pt_1
e resistevano al gravame. Controparte_2 Controparte_5
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con no- te telematiche, all'udienza del 20.6.2025 la causa veniva posta in decisio- ne.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, a seguito del ricorso presentato da Controparte_2
e allegando un credito di complessivi € 25.000,00
[...] Controparte_5
derivante da due decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di pace di Milano e dal Tribunale di Milano, il Tribunale riteneva la sussistenza de presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della . Controparte_6
In particolare, per quanto riguardava le soglie di cui all'art. 2 del CC.II. ri- levava che non risultava depositata o altrimenti acquisita agli atti della pro- cedura una documentazione contabile completa dalla quale desumere il possesso congiunto dei requisiti previsti dall'art. 2 cc.ii; che stante la con- tumacia della parte debitrice ed il mancato deposito della documentazione
- 2 - Corte di Appello di Palermo relativa all'ultimo triennio non poteva assolto il relativo onere probatorio;
che la documentazione in atti aveva dato conto del superamento del limite minimo di € 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII, come si evinceva dall'esposizione debitoria prospettata dai creditori e dalle note dell' e CP_7
dell'Inps dalle quali emergeva una esposizione debitoria di oltre €
60.000,00; ritenuta, poi, che la mancanza delle scritture contabili,
l'esposizione debitoria erariale, nonché l'esiguità del risalente credito van- tato dal creditore ricorrente, denotavano una difficoltà dell'impresa di assi- curare il pagamento dei debiti rimasti insoluti, anche di importo non eleva- to, e quindi l'irreversibilità dello stato di crisi.
Lamenta la reclamante che aveva dimostrato, tramite la documentazione contabile depositata nel procedimento n. 70 L.G. di soddisfare i requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lett. d) cc.ii., trattandosi di impresa minore
La doglianza è infondata.
Il motivo in questione si fonda su una verifica effettuata da certa dott.
[...]
che “sulla base della documentazione fornita dalla titolare Persona_1
della Ditta S.ra Li Muli RI TA, che non viene depositata, con riguar- do all'attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e ai debiti “rileva il mancato supe- ramento dei limiti previsti dalla normativa vigente…”.
Ma a tale documento informale che, tra l'altro, manca del tutto della do- cumentazione a supporto, non può attribuirsi alcuna valenza probatoria.
Ne consegue che il reclamo va rigettato con conseguente condanna della reclamante al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello rigetta il reclamo proposto da Parte_2
- 3 - Corte di Appello di Palermo le titolare della avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Palermo del 26.9.2024.
Condanna la predetta reclamante al pagamento delle spese del grado in fa- vore di e liquidate in € Controparte_2 Controparte_5
2.210,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
[... Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel- Pt_3
lo dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 30.7.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 - Corte di Appello di Palermo
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1810/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
N.Q. DI LEGALE RAPP.NTE E TITOLARE Parte_1
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. BELLOMARE UMBERTO e MARO' DA-
NIELA
Reclamante
CONTRO
CF ) e Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. MARESTA CP_3 P.IVA_2
ROBERTO
CURATORE DELLO STUDIO CP_1 [...]
GIUDIZIALE Controparte_4
Corte di Appello di Palermo Reclamati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.6.2025 le parti concludevano ribadendo le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.9.2024, il Tribunale di Palermo dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di nella qua- Parte_1
lità di titolare dello studio di . Controparte_1 Parte_1
Avverso detta sentenza proponeva reclamo la Pt_1
e resistevano al gravame. Controparte_2 Controparte_5
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con no- te telematiche, all'udienza del 20.6.2025 la causa veniva posta in decisio- ne.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, a seguito del ricorso presentato da Controparte_2
e allegando un credito di complessivi € 25.000,00
[...] Controparte_5
derivante da due decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di pace di Milano e dal Tribunale di Milano, il Tribunale riteneva la sussistenza de presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della . Controparte_6
In particolare, per quanto riguardava le soglie di cui all'art. 2 del CC.II. ri- levava che non risultava depositata o altrimenti acquisita agli atti della pro- cedura una documentazione contabile completa dalla quale desumere il possesso congiunto dei requisiti previsti dall'art. 2 cc.ii; che stante la con- tumacia della parte debitrice ed il mancato deposito della documentazione
- 2 - Corte di Appello di Palermo relativa all'ultimo triennio non poteva assolto il relativo onere probatorio;
che la documentazione in atti aveva dato conto del superamento del limite minimo di € 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII, come si evinceva dall'esposizione debitoria prospettata dai creditori e dalle note dell' e CP_7
dell'Inps dalle quali emergeva una esposizione debitoria di oltre €
60.000,00; ritenuta, poi, che la mancanza delle scritture contabili,
l'esposizione debitoria erariale, nonché l'esiguità del risalente credito van- tato dal creditore ricorrente, denotavano una difficoltà dell'impresa di assi- curare il pagamento dei debiti rimasti insoluti, anche di importo non eleva- to, e quindi l'irreversibilità dello stato di crisi.
Lamenta la reclamante che aveva dimostrato, tramite la documentazione contabile depositata nel procedimento n. 70 L.G. di soddisfare i requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lett. d) cc.ii., trattandosi di impresa minore
La doglianza è infondata.
Il motivo in questione si fonda su una verifica effettuata da certa dott.
[...]
che “sulla base della documentazione fornita dalla titolare Persona_1
della Ditta S.ra Li Muli RI TA, che non viene depositata, con riguar- do all'attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e ai debiti “rileva il mancato supe- ramento dei limiti previsti dalla normativa vigente…”.
Ma a tale documento informale che, tra l'altro, manca del tutto della do- cumentazione a supporto, non può attribuirsi alcuna valenza probatoria.
Ne consegue che il reclamo va rigettato con conseguente condanna della reclamante al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello rigetta il reclamo proposto da Parte_2
- 3 - Corte di Appello di Palermo le titolare della avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Palermo del 26.9.2024.
Condanna la predetta reclamante al pagamento delle spese del grado in fa- vore di e liquidate in € Controparte_2 Controparte_5
2.210,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
[... Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel- Pt_3
lo dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 30.7.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 - Corte di Appello di Palermo