Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 180 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Istituzione di nuove universita' statali".
All'onere di lire 225 milioni relativo all'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando la voce "Censimenti ISTAT generali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 180 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Istituzione di nuove universita' statali".
All'onere di lire 225 milioni relativo all'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando la voce "Censimenti ISTAT generali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.