TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/10/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 303/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
NI RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LV PAOLO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
PIAZZALE SANTAFIORA N. 1 43121 PARMA;
RICORRENTE contro
- ( ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CATAMO SALVATORE, elettivamente domiciliata presso la relativa sede in VIA ABBEVERATOIA 71/A 43100 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia al Sig. Giudice del Lavoro lll.mo adito, ogni contraria istanza rigettata
A. NEL TO
- accertare e dichiarare, per i motivi meglio più sopra esposti, che l'odierna ricorrente è affetta da
Tendinopatia della cuffia dei rotatori destra, malattia “tabellata” alla voce 74 della Tabella delle malattie professionali dell'industria di cui al D.M. 9 aprile 2008 nonché da rizoartrosi sinistra
(malattia non tabellata) e da spondiloartrosi con discopatie multiple lombari e protrusione discale
L5-S1 (malattia non tabellata ma indicata nella lista 1 del D.M. 10/2014) contratte per lavorazioni alle dipendenze del datore di lavoro Coop Primo Taddei e Arca Srl svolte in modo non occasionale, da cui sono scaturiti postumi concretanti, in ambito , un danno biologico complessivo CP_1 permanente nella misura del 20% così suddiviso: tendinopatia della cuffia dei rotatori destra 8%, spondiloartrosi con discopatie multiple lombari e protrusione discale L5-S1 8%, rizoartosi 4%, alle quali percentuali va unificato il danno biologico preesistente del 2% per esiti da gonalgia destra con sfumato impaccio funzionale e ulteriori postumi valutati nella misura del 4% per il mancato riconoscimento del danno biologico per malattia professionale riconosciuta per esiti da tenosinovite degli estensori di polso e mano sinistra;
- conseguentemente, condannare l' Controparte_2
- sede di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] riconoscimento delle malattie professionali denunciate n. 515565638 del 29/06/2017, n. 515566350 del 29/06/2017 e n. 516249108 del 11/10/2018 ritualmente inoltrate in sede amministrativa all - sede di Parma - nonché al riconoscimento del danno biologico pari al 4%, per CP_1 malattia professionale riconosciuta dall - sede di Parma -, domanda di malattia CP_1 professionale n. 515565637 del 31/05/2017 ed a corrispondere all'odierna ricorrente la rendita dovuta per legge e rapportata al danno permanente sopra indicato o a quel diverso grado che verrà determinato in corso di espletanda C.T.U. medico – legale, a decorrere comunque dalla data di presentazione delle domande in sede amministrativa;
Pag. 2 di 7 - condannare l' - Controparte_2 sede di Parma -, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'odierna ricorrente, dei ratei maturati con la decorrenza di cui al capoverso precedente;
- condannare altresì l' Controparte_2
- sede di Parma -, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere,
[...] dall'insorgenza del diritto alla prestazione e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati;
- condannare l' - Controparte_2 sede di Parma -, in persona del legale rappresentante pro tempore, al compenso, ex D.M. 55/2014 e anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 bis ulteriormente aumentato il compenso fino al
30% in quanto atto redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati, oltre spese e oneri accessori, rifuse le eventuali competenze di C.T.P., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza
Nel merito:
in via principale:
Rigettare il ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, rigettare ogni pretesa indennitaria dedotta e deducibile.
In via subordinata:
si chiede che le lesioni vengano determinate a seguito di c.t.u, in quanto si contesta le valutazioni di controparti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.3.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di accertare l'origine professionale delle patologie (tendinopatia della cuffia
Pag. 3 di 7 dei rotatori destra, rizoartrosi sinistra, spondiloartrosi con discopatie multiple lombari e protrusione discale) dalla quale è affetta, nonché di accertare che la tenosinovite degli estensori del polso e mano sinistra dalla quale pure è affetta, di cui aveva riconosciuto l'origine professionale senza però rilevare postumi CP_1 permanenti, aveva invece causato postumi quantificabili nella misura del 4%; per l'effetto, la ricorrente ha chiesto di condannare a erogare le prestazioni CP_1 previste dalla legge per il danno biologico conseguente, quantificato complessivamente nel 20%.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1 in fatto e in diritto.
3. È stata disposta CTU medico-legale al fine dell'accertamento dell'origine professionale delle patologie denunciate dalla ricorrente e del grado di invalidità da esse derivante.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
6. In tema di indennizzo da parte di del danno biologico conseguente a CP_1
malattie professionali o infortuni sul lavoro, l'art. 13 co. 2 d.lgs. 38/2000 dispone:
«in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema di indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a. le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psico-fisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifiche “tabelle delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
Pag. 4 di 7 b. le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione».
7. La CTU medico-legale esperita in corso di causa ha ricostruito l'anamnesi lavorativa delle mansioni svolte dalla ricorrente nel corso della sua carriera professionale, identificandole nelle seguenti:
- riconfezionamento di pasta, con prelievo delle scatole di pasta dal nastro trasportatore e loro collocamento in scatoloni (pesanti fino a 12 kg) che venivano poi spinti manualmente e posizionati su bancali con altezza massima superiore alle spalle;
- riconfezionamento dei sughi, con prelievo delle confezioni in uscita dalla macchina, loro posizionamento negli scatoloni e composizione dei bancali;
- preparazione degli espositori, con prelievo di scatoloni di pasta, sughi e biscotti dal bancale, rovesciamento del loro contenuto su un espositore, imballo con cellophane e caricamento dell'espositore (dal peso di circa 20 kg) sul transpallet;
- picking: spacchettamento dei cartoni dei prodotti riconfezionati, prelievo delle confezioni richieste e posizionamento in scatole più grandi posti su bancali a terra;
- etichettatura: prelievo di scatoloni dal bancale (peso 18 kg ca.), sollevamento sul banco di lavoro, applicazione di etichetta e riposizionamento sul bancale.
8. Sulla base di tali dati, la consulenza ha raggiunto le seguenti conclusioni:
Pag. 5 di 7 - è dichiarato insussistente il nesso di causalità tra l'attività professionale svolta e la rizoartrosi sinistra, trattandosi di patologia non tabellata e in assenza di elementi che dimostrino l'esistenza di un rischio idoneo ed efficiente all'articolazione trapezio-metacarpale, in termini di forza, in termini di ripetitività, in termini di esposizione temporale qualificata per durata e intensità;
- è dichiarato insussistente il nesso di causalità tra l'attività professionale svolta e la spondiloartrosi con discopatie multiple lombari e protrusione discale, trattandosi di patologia non tabellata e sussistendo un modesto rischio lavorativo da sovraccarico del rachide;
- è dichiarato sussistente il nesso di causalità tra l'attività professionale svolta e la tendinopatia della cuffia dei rotatori destra, trattandosi di patologia tabellata e in presenza di rischio lavorativo identico a quello accertato per la tenosinovite;
- il danno biologico derivante dalla tendinopatia è quantificato nel 6%, in considerazione della persistente lieve riduzione del ROM e della dominanza dell'arto;
- con riferimento ai postumi derivanti dalla tenosinovite degli estensori del polso e della mano sinistra, la cui origine professionale era già stata riconosciuta dall' , si ritiene sussistente un danno biologico dell'1%, CP_2 trattandosi di lieve patologia tendinea con conservazione dei movimenti del polso in arto non dominante;
- unificando i postumi con il danno del 2% derivante dall'infortunio al ginocchio destro, si perviene a una valutazione complessiva dell'8%.
9. In ragione della esaustività dell'indagine, della correttezza della metodologia di analisi e dell'immunità del ragionamento da vizi logici o giuridici, si ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte dal consulente.
Pag. 6 di 7 10.
Per questi motivi
, deve essere condannato a corrispondere a CP_1 Pt_1
l'indennizzo previsto dalle tabelle per un danno biologico
[...] CP_1 dell'8%, oltre accessori e con decorrenza come per legge.
11. Essendo state proposte più domande di riconoscimento di malattie professionali, di cui alcune sono state accolte e altre sono state rigettate, sussiste una situazione di soccombenza reciproca ex art. 92 co. 2 c.p.c., che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
12. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono invece poste definitivamente a esclusivo carico di , avendo parte ricorrente depositato dichiarazione ex art. CP_1
152 disp. att. c.p.c. contestualmente al ricorso e non potendo quindi essere poste a suo carico spese connesse alla lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna a corrispondere a l'indennizzo previsto CP_1 Parte_1
dalle tabelle per un danno biologico dell'8%, oltre accessori e con CP_1 decorrenza come per legge;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Parma, 23/10/2025
Il giudice
Matteo NI RE
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
NI RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LV PAOLO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
PIAZZALE SANTAFIORA N. 1 43121 PARMA;
RICORRENTE contro
- ( ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CATAMO SALVATORE, elettivamente domiciliata presso la relativa sede in VIA ABBEVERATOIA 71/A 43100 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia al Sig. Giudice del Lavoro lll.mo adito, ogni contraria istanza rigettata
A. NEL TO
- accertare e dichiarare, per i motivi meglio più sopra esposti, che l'odierna ricorrente è affetta da
Tendinopatia della cuffia dei rotatori destra, malattia “tabellata” alla voce 74 della Tabella delle malattie professionali dell'industria di cui al D.M. 9 aprile 2008 nonché da rizoartrosi sinistra
(malattia non tabellata) e da spondiloartrosi con discopatie multiple lombari e protrusione discale
L5-S1 (malattia non tabellata ma indicata nella lista 1 del D.M. 10/2014) contratte per lavorazioni alle dipendenze del datore di lavoro Coop Primo Taddei e Arca Srl svolte in modo non occasionale, da cui sono scaturiti postumi concretanti, in ambito , un danno biologico complessivo CP_1 permanente nella misura del 20% così suddiviso: tendinopatia della cuffia dei rotatori destra 8%, spondiloartrosi con discopatie multiple lombari e protrusione discale L5-S1 8%, rizoartosi 4%, alle quali percentuali va unificato il danno biologico preesistente del 2% per esiti da gonalgia destra con sfumato impaccio funzionale e ulteriori postumi valutati nella misura del 4% per il mancato riconoscimento del danno biologico per malattia professionale riconosciuta per esiti da tenosinovite degli estensori di polso e mano sinistra;
- conseguentemente, condannare l' Controparte_2
- sede di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] riconoscimento delle malattie professionali denunciate n. 515565638 del 29/06/2017, n. 515566350 del 29/06/2017 e n. 516249108 del 11/10/2018 ritualmente inoltrate in sede amministrativa all - sede di Parma - nonché al riconoscimento del danno biologico pari al 4%, per CP_1 malattia professionale riconosciuta dall - sede di Parma -, domanda di malattia CP_1 professionale n. 515565637 del 31/05/2017 ed a corrispondere all'odierna ricorrente la rendita dovuta per legge e rapportata al danno permanente sopra indicato o a quel diverso grado che verrà determinato in corso di espletanda C.T.U. medico – legale, a decorrere comunque dalla data di presentazione delle domande in sede amministrativa;
Pag. 2 di 7 - condannare l' - Controparte_2 sede di Parma -, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'odierna ricorrente, dei ratei maturati con la decorrenza di cui al capoverso precedente;
- condannare altresì l' Controparte_2
- sede di Parma -, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere,
[...] dall'insorgenza del diritto alla prestazione e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati;
- condannare l' - Controparte_2 sede di Parma -, in persona del legale rappresentante pro tempore, al compenso, ex D.M. 55/2014 e anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 bis ulteriormente aumentato il compenso fino al
30% in quanto atto redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto dei documenti allegati, oltre spese e oneri accessori, rifuse le eventuali competenze di C.T.P., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza
Nel merito:
in via principale:
Rigettare il ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, rigettare ogni pretesa indennitaria dedotta e deducibile.
In via subordinata:
si chiede che le lesioni vengano determinate a seguito di c.t.u, in quanto si contesta le valutazioni di controparti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.3.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di accertare l'origine professionale delle patologie (tendinopatia della cuffia
Pag. 3 di 7 dei rotatori destra, rizoartrosi sinistra, spondiloartrosi con discopatie multiple lombari e protrusione discale) dalla quale è affetta, nonché di accertare che la tenosinovite degli estensori del polso e mano sinistra dalla quale pure è affetta, di cui aveva riconosciuto l'origine professionale senza però rilevare postumi CP_1 permanenti, aveva invece causato postumi quantificabili nella misura del 4%; per l'effetto, la ricorrente ha chiesto di condannare a erogare le prestazioni CP_1 previste dalla legge per il danno biologico conseguente, quantificato complessivamente nel 20%.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1 in fatto e in diritto.
3. È stata disposta CTU medico-legale al fine dell'accertamento dell'origine professionale delle patologie denunciate dalla ricorrente e del grado di invalidità da esse derivante.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
6. In tema di indennizzo da parte di del danno biologico conseguente a CP_1
malattie professionali o infortuni sul lavoro, l'art. 13 co. 2 d.lgs. 38/2000 dispone:
«in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema di indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a. le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psico-fisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifiche “tabelle delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
Pag. 4 di 7 b. le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione».
7. La CTU medico-legale esperita in corso di causa ha ricostruito l'anamnesi lavorativa delle mansioni svolte dalla ricorrente nel corso della sua carriera professionale, identificandole nelle seguenti:
- riconfezionamento di pasta, con prelievo delle scatole di pasta dal nastro trasportatore e loro collocamento in scatoloni (pesanti fino a 12 kg) che venivano poi spinti manualmente e posizionati su bancali con altezza massima superiore alle spalle;
- riconfezionamento dei sughi, con prelievo delle confezioni in uscita dalla macchina, loro posizionamento negli scatoloni e composizione dei bancali;
- preparazione degli espositori, con prelievo di scatoloni di pasta, sughi e biscotti dal bancale, rovesciamento del loro contenuto su un espositore, imballo con cellophane e caricamento dell'espositore (dal peso di circa 20 kg) sul transpallet;
- picking: spacchettamento dei cartoni dei prodotti riconfezionati, prelievo delle confezioni richieste e posizionamento in scatole più grandi posti su bancali a terra;
- etichettatura: prelievo di scatoloni dal bancale (peso 18 kg ca.), sollevamento sul banco di lavoro, applicazione di etichetta e riposizionamento sul bancale.
8. Sulla base di tali dati, la consulenza ha raggiunto le seguenti conclusioni:
Pag. 5 di 7 - è dichiarato insussistente il nesso di causalità tra l'attività professionale svolta e la rizoartrosi sinistra, trattandosi di patologia non tabellata e in assenza di elementi che dimostrino l'esistenza di un rischio idoneo ed efficiente all'articolazione trapezio-metacarpale, in termini di forza, in termini di ripetitività, in termini di esposizione temporale qualificata per durata e intensità;
- è dichiarato insussistente il nesso di causalità tra l'attività professionale svolta e la spondiloartrosi con discopatie multiple lombari e protrusione discale, trattandosi di patologia non tabellata e sussistendo un modesto rischio lavorativo da sovraccarico del rachide;
- è dichiarato sussistente il nesso di causalità tra l'attività professionale svolta e la tendinopatia della cuffia dei rotatori destra, trattandosi di patologia tabellata e in presenza di rischio lavorativo identico a quello accertato per la tenosinovite;
- il danno biologico derivante dalla tendinopatia è quantificato nel 6%, in considerazione della persistente lieve riduzione del ROM e della dominanza dell'arto;
- con riferimento ai postumi derivanti dalla tenosinovite degli estensori del polso e della mano sinistra, la cui origine professionale era già stata riconosciuta dall' , si ritiene sussistente un danno biologico dell'1%, CP_2 trattandosi di lieve patologia tendinea con conservazione dei movimenti del polso in arto non dominante;
- unificando i postumi con il danno del 2% derivante dall'infortunio al ginocchio destro, si perviene a una valutazione complessiva dell'8%.
9. In ragione della esaustività dell'indagine, della correttezza della metodologia di analisi e dell'immunità del ragionamento da vizi logici o giuridici, si ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte dal consulente.
Pag. 6 di 7 10.
Per questi motivi
, deve essere condannato a corrispondere a CP_1 Pt_1
l'indennizzo previsto dalle tabelle per un danno biologico
[...] CP_1 dell'8%, oltre accessori e con decorrenza come per legge.
11. Essendo state proposte più domande di riconoscimento di malattie professionali, di cui alcune sono state accolte e altre sono state rigettate, sussiste una situazione di soccombenza reciproca ex art. 92 co. 2 c.p.c., che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
12. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono invece poste definitivamente a esclusivo carico di , avendo parte ricorrente depositato dichiarazione ex art. CP_1
152 disp. att. c.p.c. contestualmente al ricorso e non potendo quindi essere poste a suo carico spese connesse alla lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna a corrispondere a l'indennizzo previsto CP_1 Parte_1
dalle tabelle per un danno biologico dell'8%, oltre accessori e con CP_1 decorrenza come per legge;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Parma, 23/10/2025
Il giudice
Matteo NI RE
Pag. 7 di 7