Articolo 11 della Legge 16 marzo 1987, n. 118
Articolo 10Articolo 12
Versione
12 aprile 1987
Art. 11. 1. La Scuola organizza corsi di perfezionamento nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della durata di un anno.
2. Per i corsi di perfezionamento di cui al comma 1 la Scuola puo' accettare un numero massimo di tre iscritti con le modalita' di cui all'articolo 10, commi 3 e 4.
3. A fine corso la Scuola rilascia un attestato di frequenza.
Entrata in vigore il 12 aprile 1987