Art. 11. 1. La Scuola organizza corsi di perfezionamento nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della durata di un anno.
2. Per i corsi di perfezionamento di cui al comma 1 la Scuola puo' accettare un numero massimo di tre iscritti con le modalita' di cui all'articolo 10, commi 3 e 4.
3. A fine corso la Scuola rilascia un attestato di frequenza.
2. Per i corsi di perfezionamento di cui al comma 1 la Scuola puo' accettare un numero massimo di tre iscritti con le modalita' di cui all'articolo 10, commi 3 e 4.
3. A fine corso la Scuola rilascia un attestato di frequenza.