Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 giugno 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 marzo 2001 |
Commentari • 6
- 1. | FilodirittoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 26 gennaio 2007
- 2. Circolare del 07/03/1996 n. 53 - Min. Finanze - Dip. Territorio Catasto Serv. IIMin. Finanze · 7 marzo 1996
Come e\' noto, ai sensi dell\'art. 6, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge n. 349 del 1995, il termine - gia\' previsto dall\'art. 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994 - per le denuncie indicate in oggetto, e\' stato differito al 31 dicembre 1996. E\' da rilevare come l\'attuale formulazione del testo - peraltro coerente con quella del penultimo differimento previsto dalla richiamata legge 133/94 - sia stato omesso il riferimento all\'art. 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, che per la redazione degli atti di aggiornamento, prevedeva esplicitamente …
Leggi di più… - 3. Circolare del 20/12/1993 n. 41 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IVMin. Finanze · 20 dicembre 1993
Il I comma dell\'art. 46 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, modificato dal D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito nella Legge 13 marzo 1988, n. 68, regola i rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente e prevede l\'applicazione di agevolazioni tributarie in materia di tasse e di imposte indirette per l\'acquisto relativo a fabbricati costruiti in difformita\' a prescrizioni urbanistiche, a condizione che contestualmente all\'atto da registrare venga prodotta copia conforme del provvedimento di sanatoria, ovvero, in mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, copia della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al Comune, con la …
Leggi di più… - 4. Circolare del 27/07/1992 n. 7 - Min. Finanze - Catasto e Servizi Tecnici ErarialiMin. Finanze · 27 luglio 1992
Come e\' noto, l\'applicazione delle recenti disposizioni impartite con la circolare n. 5 del 1989, in materia di conservazione dei tipi di frazionamento e tipi mappali, impone che il risultato dell\'atto di aggiornamento geometrico venga reso definitivo, con conseguente immediata registrazione delle variazioni nella partita di pertinenza. Nel particolare caso della costituzione di aree destinate quali attinenze di fabbricati o porzioni di essi, stralciate da maggiore consistenza particellare - ora trattate nell\'ambito applicativo espresso nella circolare 15/85 - verrebbero a crearsi stati di fatto riconducibili al frazionamento di lotti, complementari alla denuncia di …
Leggi di più… - 5. Circolare del 29/01/1991 n. 3 - Min. Finanze - Catasto e Servizi Tecnici ErarialiMin. Finanze · 29 gennaio 1991
Come noto, la legge richiamata in oggetto dispone, tra l\'altro, che i fabbricati di cui alla lettera a) del comma 1 dell\'art. 39 del Testo Unico delle Imposte Dirette, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, nonche\' altre costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone devono essere iscritte al Catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. Pertanto, a seguito dell\'emanazione del Decreto 11.1.1991 (G.U. n. 13 del 16.1.1991) ai sensi del comma 5 dell\'art. 1 della legge in oggetto, si diramano le disposizioni seguenti, che ricalcano con qualche adattamento le gia\' note procedure di cui alla precedente circolare n. 15/85. Entrando ora in …
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Giurisprudenza • 61
- 1. Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7761Provvedimento: TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 29/10/2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 20238/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza TRA , elett.te domiciliato, come in atti, in Arzano (NA) alla via Pirandello n. 5 presso Parte_1 nna AS dalla quale è rappresentato e difeso RICORRENTE E , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Controparte_1 ale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia 81 RESISTENTE NONCHE' , in persona del …Leggi di più...
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- 2. TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 21/11/2024, n. 6410Provvedimento: Pubblicato il 21/11/2024 N. 06410/2024 REG.PROV.COLL. N. 02549/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2549 del 2024, proposto da ES ON, IO ON, EL ON, UI ON, rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado Barbagallo, Valerio Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale di RT, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Gravano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; …Leggi di più...
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- 4. Trib. Napoli, sentenza 03/12/2021, n. 6877Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli -II sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Lombardi ha emesso, a seguito di udienza trattata con le modalità di cui all'art 83 VII co. del dl 18 del 2020 e ss.mm., la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3505 del 2021 RG avente ad OGGETTO: inquadramento, vertente TRA rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Nucifero Parte_1 RICORRENTE E in persona del legale rapp.te p.t, rap.ta e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio Controparte_1 RESISTENTE CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: accertare l'erroneità dell'inquadramento del …Leggi di più...
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- 5. TAR Brescia, sez. II, sentenza 28/06/2021, n. 600Provvedimento: Pubblicato il 28/06/2021 N. 00600/2021 REG.PROV.COLL. N. 00229/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 229 del 2020, proposto da CLEMENTE PEDERCINI, SIREDIL SRL, rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Luppi e Francesco Luppi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i medesimi legali in BR, via Solferino 10; contro COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA, rappresentato e difeso dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina e …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di calamita' naturali
- Art. 1. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall' articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 , per quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all' articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 13, comma 1, della legge n. 48/1989 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) e' il seguente: "1. Sono prorogati al 31 dicembre 1989 i termini indicati nell' art. 1, comma 1- bis, lettera a) , e nell' art. 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12 , concernenti, rispettivamente, l'attuazione degli strumenti urbanistici e le modalita' di attuazione della ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Nei medesimi comuni l'agevolazione agli effetti della imposta sul valore aggiunto, prevista dall' art. 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875 , e' prorogata fino al 31 dicembre 1989, limitatamente alle lettere c) ed f) del primo comma dello stesso art. 5".
- Si riporta il testo dell' art. 13 della legge n. 10/1977 (Norme sulla edificabilita' dei suoli):
"Art. 13 (Programmi pluriennali di attuazione). - L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionali di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni.
Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attivita' edilizia privata, stabilita ai sensi dell' art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'art. 2 della presente legge.
La regione stabilisce con propria legge, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.
Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'art. 1 della presente legge e' data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente art. 9, sempreche' non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.
Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione e' data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esiste l'impegno dei concessionari a realizzarle.
Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espopria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , come modificata dalla presente legge.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprieta' dello Stato.
La legge regionale prevede le modalita' di utilizzazione delle aree espropriate.
Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente art. 4". - Art. 2. 1. E' prorogato al 31 dicembre 1992 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall' articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 , per quanto concerne le modalita' di attuazione delle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di importo complessivo non superiore a 200 milioni, di cui all' articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12 . ((2)) 2. Fino al 31 dicembre 1992 le modalita' di attuazione di cui al comma 1 si applicano anche alle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di cui al medesimo comma 1 di importo complessivo compreso tra lire 200 milioni e lire 300 milioni.
3. Limitatamente al comune di Napoli e' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12 , gia' differito da ultimo al 31 marzo 1989 dall' articolo 14 della legge 10 febbraio 1989, n. 48 .
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 ,convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) che il termine del 31 dicembre 1992 previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.