TRIB
Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20 /2025
Tribunale Ordinario di Avezzano
Sezione Lavoro
Il GOT
Visto l'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che sono pervenite note di trattazione scritta di entrambe le parti;
considerato che
l ha eccepito in via preliminare CP_1
l'inammissibilità della domanda per carenza della domanda amministrativa di aggravamento;
rilevato che è stato impugnato il verbale con il quale, in sede di revisione, è stato confermato che il signor è portatore di Parte_1
condizione di disabilità ex legge 104/92 art. 3 comma 1, riconoscendolo invalido nella misura dell'80%; considerato che la Corte di Cassazione ha precisato che è possibile impugnare l'esito della visita di controllo che abbia revocato una prestazione di cui si beneficiava precedentemente ma “non è possibile, invece, richiedere ed ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari di una diversa prestazione, di cui in precedenza non beneficiava, in difetto di una nuova domanda in sede amministrativa”(Cass. sez.un. 14561/2022, Cass. 27454/2023); rilevato che nel caso di specie il ricorrente non è mai stato titolare delle prestazioni relative ai requisiti sanitari di cui oggi si chiede l'accertamento e dunque non poteva impugnare l'esito della visita di revisione con la quale è stata confermata l'assenza del requisito sanitario ma avrebbe dovuto invece presentare una nuova domanda amministrativa di aggravamento
P.Q.M
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Si comunichi.
Avezzano 26/03/2025
Il Giudice Onorario
dott. Massimo Valenza
Tribunale Ordinario di Avezzano
Sezione Lavoro
Il GOT
Visto l'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che sono pervenite note di trattazione scritta di entrambe le parti;
considerato che
l ha eccepito in via preliminare CP_1
l'inammissibilità della domanda per carenza della domanda amministrativa di aggravamento;
rilevato che è stato impugnato il verbale con il quale, in sede di revisione, è stato confermato che il signor è portatore di Parte_1
condizione di disabilità ex legge 104/92 art. 3 comma 1, riconoscendolo invalido nella misura dell'80%; considerato che la Corte di Cassazione ha precisato che è possibile impugnare l'esito della visita di controllo che abbia revocato una prestazione di cui si beneficiava precedentemente ma “non è possibile, invece, richiedere ed ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari di una diversa prestazione, di cui in precedenza non beneficiava, in difetto di una nuova domanda in sede amministrativa”(Cass. sez.un. 14561/2022, Cass. 27454/2023); rilevato che nel caso di specie il ricorrente non è mai stato titolare delle prestazioni relative ai requisiti sanitari di cui oggi si chiede l'accertamento e dunque non poteva impugnare l'esito della visita di revisione con la quale è stata confermata l'assenza del requisito sanitario ma avrebbe dovuto invece presentare una nuova domanda amministrativa di aggravamento
P.Q.M
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Si comunichi.
Avezzano 26/03/2025
Il Giudice Onorario
dott. Massimo Valenza