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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LA NT PI MA, Presidente
CONTINI MICHELE, RE
SANNA GIAMPIERO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 656/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2005 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRAP 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRAP 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Nell'interesse del ricorrente, Ricorrente_1 (R.G. n. 656/2025):
Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia di Primo Grado di Cagliari
accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02576202500001452000 del 19 maggio 2025 per la somma di euro 73.833,90.
Con la condanna della parte resistente alle spese di giudizio ed agli onorari professionali sostenuti.
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate IS - resistente:
Chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado voglia rigettare il ricorso presentato dal ricorrente per infondatezza dello stesso, con condanna al pagamento delle spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate IS in data 17 luglio 2025, il ricorrente, Ricorrente_1
, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500001452000 del
19 maggio 2025 per la somma di euro 73.833,90.
Il ricorrente ha dedotto, sostanzialmente, un unico motivo di doglianza:
ossia, “il credito azionato è, almeno parzialmente, prescritto”.
L'Agenzia delle Entrate IS, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni, ha eccepito, nel merito, l'avvenuta notificazione di diversi atti impositivi interruttivi del termine di prescrizione. Il ricorso è stato assegnato a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Alcune premesse fattuali.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500001452000 del 19 maggio 2025, avente ad oggetto la somma di euro 73.833,90, oggi impugnata, a sua volta, richiama i seguenti (e presupposti) atti impositivi:
-cartella di pagamento n. 02520090010501402000, notificata in data 26 marzo 2009 (con prescrizione decennale);
-cartella di pagamento n. 02520110015138727000, notificata in data 11 maggio 2011 (con prescrizione decennale);
-cartella di pagamento n. 02520110029129058000, notificata in data 11 giugno 2011 (con prescrizione decennale);
-cartella di pagamento n. 02520110067507027000, notificata in data 14 marzo 2012 (con prescrizione quinquennale, trattandosi di debiti nei confronti della Camera di Commercio di Cagliari);
-cartella di pagamento n. 02520120047577211000 notificata in data 21 dicembre 2012 (con prescrizione triennale, trattandosi di tasse automobilistiche);
-cartella di pagamento n. 02520130027186940000 notificata in data 14 gennaio 2014 (con prescrizione triennale, trattandosi di tasse automobilistiche);
-cartella di pagamento n. 02520140026384901000 notificata in data 30 gennaio 2015 (con prescrizione triennale, trattandosi di tasse automobilistiche);
-cartella di pagamento n. 02520150020744834000 notificata in data 6 ottobre 2015 (con prescrizione triennale, trattandosi di tasse automobilistiche);
-cartella di pagamento n. 02520160015984833000 notificata in data 1 settembre 2016 (con prescrizione triennale, trattandosi di tasse automobilistiche);
-cartella di pagamento n. 02520170007332071000 notificata in data 7 settembre 2017 (con prescrizione triennale, trattandosi di tasse automobilistiche);
-cartella di pagamento n. 02520180001528046000 notificata in data 18 giugno 2018 (con prescrizione triennale, trattandosi di tasse automobilistiche);
-cartella di pagamento n. 02520190000694059000, notificata in data 8 luglio 2019 (con prescrizione decennale);
-l'avviso di accertamento n. TWETWEM000227 (che non è stato contestato nel presente giudizio: “nulla si oppone ed è intenzione del Piras provvedere al suo integrale pagamento insieme con le altre somme dovute”, cfr. pag. 4 del ricorso introduttivo).
Ciò premesso, il ricorrente ha rappresentato, a seguito di solleciti in via amministrativa, di avere ricevuto lo “sgravio” di ulteriori cartelle di pagamento, che, tuttavia, non riguardano pretese tributarie (ad esempio, debiti nei confronti dell'INAIL)
Diversamente da quanto indicato dal ricorrente, tuttavia, numerosi e diversi sono gli atti interruttivi dei termini di prescrizione delle summenzionate pretese impositive:
-l'intimazione di pagamento n. 02520149018425004000 del 28 marzo 2015 (notifica avvenuta per compiuta giacenza);
-l'intimazione di pagamento n. 02520169009177328000 del 17 febbraio 2017 (notifica avvenuta per compiuta giacenza);
-l'intimazione di pagamento n. 02520219000366491000 del 9 aprile 2022 (notifica avvenuta per compiuta giacenza);
-l'intimazione di pagamento n. 02520239006814387000 del 12 agosto 2023 (notifica avvenuta per compiuta giacenza).
A fronte di tali atti formali, astrattamente interruttivi del termine prescrizionale, tuttavia, occorre rilevare come le produzioni documentali dell'Agenzia delle Entrate IS non consentano di ritenere
“perfezionate” le notifiche in esame.
Le relate di notifiche prodotte, infatti, sono in toto “bianche”, ossia non contengono alcuna indicazione della data di notifica e/o delle modalità di ricevimento della stessa: e ciò per tutti gli atti sopra indicati.
Indi, l'illegittimità della pretesa impositiva, essendo decorso il termine prescrizionale della pretesa impositiva nei termini indicati dal ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato l'atto impugnato, ossia, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500001452000 del 19 maggio 2025.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate-IS al pagamento delle spese che liquida in € 4.200,00 oltre accessori.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LA NT PI MA, Presidente
CONTINI MICHELE, RE
SANNA GIAMPIERO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 656/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2005 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRAP 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRAP 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500001452000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Nell'interesse del ricorrente, Ricorrente_1 (R.G. n. 656/2025):
Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia di Primo Grado di Cagliari
accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02576202500001452000 del 19 maggio 2025 per la somma di euro 73.833,90.
Con la condanna della parte resistente alle spese di giudizio ed agli onorari professionali sostenuti.
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate IS - resistente:
Chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado voglia rigettare il ricorso presentato dal ricorrente per infondatezza dello stesso, con condanna al pagamento delle spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate IS in data 17 luglio 2025, il ricorrente, Ricorrente_1
, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500001452000 del
19 maggio 2025 per la somma di euro 73.833,90.
Il ricorrente ha dedotto, sostanzialmente, un unico motivo di doglianza:
ossia, “il credito azionato è, almeno parzialmente, prescritto”.
L'Agenzia delle Entrate IS, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni, ha eccepito, nel merito, l'avvenuta notificazione di diversi atti impositivi interruttivi del termine di prescrizione. Il ricorso è stato assegnato a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Alcune premesse fattuali.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500001452000 del 19 maggio 2025, avente ad oggetto la somma di euro 73.833,90, oggi impugnata, a sua volta, richiama i seguenti (e presupposti) atti impositivi:
-cartella di pagamento n. 02520090010501402000, notificata in data 26 marzo 2009 (con prescrizione decennale);
-cartella di pagamento n. 02520110015138727000, notificata in data 11 maggio 2011 (con prescrizione decennale);
-cartella di pagamento n. 02520110029129058000, notificata in data 11 giugno 2011 (con prescrizione decennale);
-cartella di pagamento n. 02520110067507027000, notificata in data 14 marzo 2012 (con prescrizione quinquennale, trattandosi di debiti nei confronti della Camera di Commercio di Cagliari);
-cartella di pagamento n. 02520120047577211000 notificata in data 21 dicembre 2012 (con prescrizione triennale, trattandosi di tasse automobilistiche);
-cartella di pagamento n. 02520130027186940000 notificata in data 14 gennaio 2014 (con prescrizione triennale, trattandosi di tasse automobilistiche);
-cartella di pagamento n. 02520140026384901000 notificata in data 30 gennaio 2015 (con prescrizione triennale, trattandosi di tasse automobilistiche);
-cartella di pagamento n. 02520150020744834000 notificata in data 6 ottobre 2015 (con prescrizione triennale, trattandosi di tasse automobilistiche);
-cartella di pagamento n. 02520160015984833000 notificata in data 1 settembre 2016 (con prescrizione triennale, trattandosi di tasse automobilistiche);
-cartella di pagamento n. 02520170007332071000 notificata in data 7 settembre 2017 (con prescrizione triennale, trattandosi di tasse automobilistiche);
-cartella di pagamento n. 02520180001528046000 notificata in data 18 giugno 2018 (con prescrizione triennale, trattandosi di tasse automobilistiche);
-cartella di pagamento n. 02520190000694059000, notificata in data 8 luglio 2019 (con prescrizione decennale);
-l'avviso di accertamento n. TWETWEM000227 (che non è stato contestato nel presente giudizio: “nulla si oppone ed è intenzione del Piras provvedere al suo integrale pagamento insieme con le altre somme dovute”, cfr. pag. 4 del ricorso introduttivo).
Ciò premesso, il ricorrente ha rappresentato, a seguito di solleciti in via amministrativa, di avere ricevuto lo “sgravio” di ulteriori cartelle di pagamento, che, tuttavia, non riguardano pretese tributarie (ad esempio, debiti nei confronti dell'INAIL)
Diversamente da quanto indicato dal ricorrente, tuttavia, numerosi e diversi sono gli atti interruttivi dei termini di prescrizione delle summenzionate pretese impositive:
-l'intimazione di pagamento n. 02520149018425004000 del 28 marzo 2015 (notifica avvenuta per compiuta giacenza);
-l'intimazione di pagamento n. 02520169009177328000 del 17 febbraio 2017 (notifica avvenuta per compiuta giacenza);
-l'intimazione di pagamento n. 02520219000366491000 del 9 aprile 2022 (notifica avvenuta per compiuta giacenza);
-l'intimazione di pagamento n. 02520239006814387000 del 12 agosto 2023 (notifica avvenuta per compiuta giacenza).
A fronte di tali atti formali, astrattamente interruttivi del termine prescrizionale, tuttavia, occorre rilevare come le produzioni documentali dell'Agenzia delle Entrate IS non consentano di ritenere
“perfezionate” le notifiche in esame.
Le relate di notifiche prodotte, infatti, sono in toto “bianche”, ossia non contengono alcuna indicazione della data di notifica e/o delle modalità di ricevimento della stessa: e ciò per tutti gli atti sopra indicati.
Indi, l'illegittimità della pretesa impositiva, essendo decorso il termine prescrizionale della pretesa impositiva nei termini indicati dal ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato l'atto impugnato, ossia, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500001452000 del 19 maggio 2025.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate-IS al pagamento delle spese che liquida in € 4.200,00 oltre accessori.