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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 363/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. MANCO ALDO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in B.GO BASINI, 1 43121
PARMA ITALIA;
OPPONENTE contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. DE LUCA ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA FARINI N. 35 43121 PARMA;
OPPOSTA OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta
1) dichiarare inefficace, invalido nullo ed illegittimo il precetto così come redatto nella parte degli interessi moratori richiesti a mezzo dell'art. 1284 comma quarto del c.c. nella misura di € 6.885,40 e conseguentemente in applicazione dell'art. 429 terzo comma c.p.c. rideterminarli nella misura di € 2.646,22 in quanto interessi legali e rivalutazione.
2) Con vittoria di spese, diritti e onorari e accessori di legge».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso e di legge, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
nel merito, rigettare l'opposizione avversaria ad atto di precetto siccome inammissibile, infondata, non provata o come meglio, con conferma della validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato alla debitrice in data 18/04/2023; Controparte_2
in subordine, qualora si ravvisasse a qualunque titolo una erronea o diversa quantificazione della quota di interessi precettati a credito, dichiarare l'inefficacia parziale del precetto limitatamente alla somma ritenuta come non dovuta, previa rideterminazione della corrispondente quota, respingendo per il resto le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto, o come meglio;
comunque, con conferma della validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato per la differenza del residuo credito vantato dalla creditrice opposta;
in ogni caso, con condanna della parte opponente alla refusione delle spese di lite e dei compensi di avvocato, oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi degli artt. 615 co. 1 e 618 bis c.p.c.,
[...]
ha proposto opposizione al precetto notificatogli da Parte_2
Pag. 2 di 5 sostenendo che nell'atto esecutivo fossero stati calcolati in Controparte_1 modo erroneo gli interessi dovuti, applicando l'art. 1284 co. 4 c.c. che non dovrebbe invece trovare applicazione in tema di crediti di lavoro.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma integrale del precetto notificato.
3. Con ordinanza del 3.8.2023 si è disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la risoluzione della questione giuridica di cui si dirà meglio nel prosieguo;
a seguito della statuizione della Suprema Corte, è stata fissata una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio.
4. A seguito di alcuni differimenti, richiesti anche per la rinuncia al mandato del difensore dell'opposta, la quale non ha però nominato nuovo difensore, la parte opponente ha insistito per la decisione della causa in ottemperanza al principio di diritto stabilito dalla Cassazione.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. Il titolo esecutivo in base a cui è stato emesso il precetto opposto è la sentenza n.
80/2023 di questo Tribunale, con la quale l'opponente è stata condannata a pagare all'opposta € 4.740,04 oltre interessi e rivalutazione a titolo di indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo, € 8.570 oltre interessi e rivalutazione a titolo di differenze retributive ed € 205,17 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
8. Nel precetto sono applicati su tutti questi importi gli elevati interessi moratori previsti dalla legislazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in forza dell'art. 1284 co. 4 c.c., in base al quale tale tasso di interessi è dovuto dal momento della domanda giudiziale se le parti non hanno determinato un tasso di interessi convenzionale.
Pag. 3 di 5 9. Ai fini della risoluzione della presente controversia, assume dunque rilevanza la questione dell'applicabilità ai crediti di lavoro dell'art. 1284 co. 4 c.c.
10. Come accennato, si è disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., per la risoluzione di tale questione giuridica, dando atto del contrasto insorto in seno alla giurisprudenza di merito e dell'assenza di precedenti in termini nella giurisprudenza di legittimità.
11. Il rinvio pregiudiziale è stato dichiarato ammissibile dalla Prima Presidente e rimesso alle Sezioni Unite della Corte, le quali hanno però dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del rinvio pregiudiziale (Cass. S.U. 13 maggio
2024, n. 12974). Ciò in quanto, con sentenza di pochi giorni precedente resa in riferimento ad altro parallelo rinvio pregiudiziale (Cass. S.U. 7 maggio 2024, n.
12449) le stesse Sezioni Unite avevano stabilito il seguente principio di diritto:
«Ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
12. Poiché la sentenza sulla cui base è stato emesso il precetto opposto aveva appunto previsto la condanna dell'odierna opponente al pagamento dei soli
«interessi legali», sulla base del principio di diritto espresso dalla Cassazione sono dovuti nel caso di specie i soli interessi di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., rimanendo quindi assorbita la questione dell'applicabilità ai crediti di lavoro dell'art. 1284 co.
4 c.c.
13. In ragione dell'assoluta novità della questione giuridica sottesa alla controversia, che ha giustificato anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, è disposta, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite, tanto per la fase processuale svoltasi innanzi allo scrivente giudice quanto per la fase svoltasi innanzi alla Corte di cassazione.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che sono dovuti da a gli Parte_3 Controparte_1 interessi legali sulle somme oggetto di statuizioni condannatorie nella sentenza n. 80/2023 del Tribunale di Parma nella misura prevista dall'art. 1284 co. 1 c.c. e non nella maggiore misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, 27/03/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. MANCO ALDO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in B.GO BASINI, 1 43121
PARMA ITALIA;
OPPONENTE contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. DE LUCA ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA FARINI N. 35 43121 PARMA;
OPPOSTA OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta
1) dichiarare inefficace, invalido nullo ed illegittimo il precetto così come redatto nella parte degli interessi moratori richiesti a mezzo dell'art. 1284 comma quarto del c.c. nella misura di € 6.885,40 e conseguentemente in applicazione dell'art. 429 terzo comma c.p.c. rideterminarli nella misura di € 2.646,22 in quanto interessi legali e rivalutazione.
2) Con vittoria di spese, diritti e onorari e accessori di legge».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso e di legge, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
nel merito, rigettare l'opposizione avversaria ad atto di precetto siccome inammissibile, infondata, non provata o come meglio, con conferma della validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato alla debitrice in data 18/04/2023; Controparte_2
in subordine, qualora si ravvisasse a qualunque titolo una erronea o diversa quantificazione della quota di interessi precettati a credito, dichiarare l'inefficacia parziale del precetto limitatamente alla somma ritenuta come non dovuta, previa rideterminazione della corrispondente quota, respingendo per il resto le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto, o come meglio;
comunque, con conferma della validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato per la differenza del residuo credito vantato dalla creditrice opposta;
in ogni caso, con condanna della parte opponente alla refusione delle spese di lite e dei compensi di avvocato, oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi degli artt. 615 co. 1 e 618 bis c.p.c.,
[...]
ha proposto opposizione al precetto notificatogli da Parte_2
Pag. 2 di 5 sostenendo che nell'atto esecutivo fossero stati calcolati in Controparte_1 modo erroneo gli interessi dovuti, applicando l'art. 1284 co. 4 c.c. che non dovrebbe invece trovare applicazione in tema di crediti di lavoro.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma integrale del precetto notificato.
3. Con ordinanza del 3.8.2023 si è disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la risoluzione della questione giuridica di cui si dirà meglio nel prosieguo;
a seguito della statuizione della Suprema Corte, è stata fissata una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio.
4. A seguito di alcuni differimenti, richiesti anche per la rinuncia al mandato del difensore dell'opposta, la quale non ha però nominato nuovo difensore, la parte opponente ha insistito per la decisione della causa in ottemperanza al principio di diritto stabilito dalla Cassazione.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. Il titolo esecutivo in base a cui è stato emesso il precetto opposto è la sentenza n.
80/2023 di questo Tribunale, con la quale l'opponente è stata condannata a pagare all'opposta € 4.740,04 oltre interessi e rivalutazione a titolo di indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo, € 8.570 oltre interessi e rivalutazione a titolo di differenze retributive ed € 205,17 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
8. Nel precetto sono applicati su tutti questi importi gli elevati interessi moratori previsti dalla legislazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in forza dell'art. 1284 co. 4 c.c., in base al quale tale tasso di interessi è dovuto dal momento della domanda giudiziale se le parti non hanno determinato un tasso di interessi convenzionale.
Pag. 3 di 5 9. Ai fini della risoluzione della presente controversia, assume dunque rilevanza la questione dell'applicabilità ai crediti di lavoro dell'art. 1284 co. 4 c.c.
10. Come accennato, si è disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., per la risoluzione di tale questione giuridica, dando atto del contrasto insorto in seno alla giurisprudenza di merito e dell'assenza di precedenti in termini nella giurisprudenza di legittimità.
11. Il rinvio pregiudiziale è stato dichiarato ammissibile dalla Prima Presidente e rimesso alle Sezioni Unite della Corte, le quali hanno però dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del rinvio pregiudiziale (Cass. S.U. 13 maggio
2024, n. 12974). Ciò in quanto, con sentenza di pochi giorni precedente resa in riferimento ad altro parallelo rinvio pregiudiziale (Cass. S.U. 7 maggio 2024, n.
12449) le stesse Sezioni Unite avevano stabilito il seguente principio di diritto:
«Ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
12. Poiché la sentenza sulla cui base è stato emesso il precetto opposto aveva appunto previsto la condanna dell'odierna opponente al pagamento dei soli
«interessi legali», sulla base del principio di diritto espresso dalla Cassazione sono dovuti nel caso di specie i soli interessi di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., rimanendo quindi assorbita la questione dell'applicabilità ai crediti di lavoro dell'art. 1284 co.
4 c.c.
13. In ragione dell'assoluta novità della questione giuridica sottesa alla controversia, che ha giustificato anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, è disposta, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite, tanto per la fase processuale svoltasi innanzi allo scrivente giudice quanto per la fase svoltasi innanzi alla Corte di cassazione.
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che sono dovuti da a gli Parte_3 Controparte_1 interessi legali sulle somme oggetto di statuizioni condannatorie nella sentenza n. 80/2023 del Tribunale di Parma nella misura prevista dall'art. 1284 co. 1 c.c. e non nella maggiore misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, 27/03/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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