Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 20/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00094/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00485/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2025, proposto da
Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Barbuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ASP di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Guarnieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio serbato dalla ASP Cosenza sull'istanza di revisione prezzi avanzata dalla ricorrente con PEC del 21/11/2024, con riferimento al Contratto di appalto in essere ed avente ad oggetto i servizi di "pulizia, disinfezione, sanificazione immobili e lavanoleggio biancheria piana, confezionata e materasseria con gestione guardaroba e fornitura di set sterili di biancheria in TTR per gli usi di Sala operatoria, delle strutture sanitarie ed amministrative dell’ASP di Cosenza", Lotti 1 e 2, aventi numeri di repertorio 293 e 294.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASP di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. IV AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;
Rilevato che:
- ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., in materia di “silenzio” il giudice decide con sentenza in forma semplificata;
- con rituale ricorso ex art. 117 cit., il Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. Lamentava il silenzio opposto dall’ASP di Cosenza all’istanza da lui formulata, volta a ottenere l’aggiornamento dei corrispettivi d’appalto e di corresponsione dei maggiori importi maturati, in conformità a quanto previsto all’art. 115 del D. Lgs n. 163/2006;
- il Consorzio ricorrente, in sintesi, ricostruiva le vicende del rapporto contrattuale intervenuto con l’ASP, rilevando che di fronte alle molteplici istanze avanzate e aventi ad oggetto un preciso obbligo gravante sull’azienda, in forza dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, vigente alla data di stipulazione del contratto del cui adeguamento si controverteva e dallo stesso espressamente richiamato, l’ASP avrebbe dovuto motivatamente determinarsi con provvedimento espresso, nel termine ordinario prescritto dall'art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990;
- si costituiva in giudizio l’ASP, con memoria in cui non aggiungeva alcuna nuova circostanza di fatto;
- alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- sulla richiesta di parte ricorrente il Collegio non può non rilevare l’assenza di riscontro da parte dell’Azienda e la conseguente ammissibilità del presente contenzioso;
- la condotta inerte tenuta dalla ASP si pone in contrasto con i principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione e con l’art. 2, comma 1, della legge n. 241/90 che, in presenza di un preciso obbligo di legge impone di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso;
- tale disposizione prevede, inoltre, che anche in caso di “ manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ”, generalizzando, in tal modo, l’obbligo di provvedere con atto espresso, anche nelle ipotesi in cui vi siano, “ictu oculi”, impedimenti tali da impedire l’accoglimento dell’istanza e questo al fine di garantire la certezza dei tempi nell’esercizio dell’azione amministrativa e prevenire danni correlati all’inerzia dell’amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 18 maggio 2020, n. 3118, il quale sottolinea che “[ i]n presenza di una formale istanza l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di palese pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici ” );
- premesso ciò e poiché non risulta che l’azienda intimata si sia determinata, ne discende l'illegittimità del silenzio serbato sull’istanza della società ricorrente (in termini, su istanza ex art. 115 d.lgs. n. 163/06 e relativo “silenzio”, TAR Calabria, Sez. II, 26.3.24, n. 480);
- deve dichiararsi, pertanto, l'obbligo della ASP di Cosenza di avviare il procedimento di revisione dei prezzi avviato con l’istanza presentata da parte ricorrente, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione e di concluderlo con conseguente adozione del relativo provvedimento espresso, positivo o negativo che sia, entro i successivi 30 (trenta) giorni dall’avvio suddetto.;
- in caso di persistente inadempienza nel termine suindicato, si nomina quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Cosenza, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che vi provvederà, in luogo e a spese della intimata amministrazione, nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del perdurare dell'inadempimento (comunicazione da eseguirsi a cura della parte ricorrente), ed in favore del quale, con separato provvedimento, verrà corrisposto un compenso in relazione all'attività svolta e alle spese sostenute, da porsi a carico dell’ASP;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ex art. 117, comma 2, c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio opposto dall’Azienda alla istanza/diffida del Consorzio ricorrente del 21 novembre 2024 e, di conseguenza, ordina all’Azienda resistente di avviare, entro trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione a cura di parte ricorrente, della presente sentenza, l’istruttoria volta a verificare la debenza della corresponsione della revisione del compenso ex art. 115 d.lgs. n. 163/06 applicabile alla fattispecie, con conseguente adozione del relativo provvedimento espresso, positivo o negativo che sia, entro i successivi trenta giorni dall’avvio suddetto.
Condanna l’Azienda resistente al pagamento in favore del Consorzio ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV AL, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IV AL |
IL SEGRETARIO