Decreto cautelare 6 novembre 2025
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2025
Sentenza breve 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 06/02/2026, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02408/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13444/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13444 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS- in Qualità di Esercenti La Responsabilità Genitoriale Sul Minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Mendicino, Walter Miceli, Maria Dolores Broccoli, Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Istituto Comprensivo -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1. del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del 10.10.2025, con cui l’Istituto Comprensivo -OMISSIS- ha disposto, per l’anno scolastico 2025/2026, l’assegnazione di sole 11 ore settimanali di sostegno didattico (scuola Primaria) in favore di -OMISSIS- - alunno riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 - senza tener conto delle effettive esigenze rilevate dal Gruppo di Lavoro Operativo (All. 1);
2. dei provvedimenti – dei quali non risultano conosciuti gli estremi, in quanto mai pubblicati né comunicati – con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l'Ambito Territoriale di Roma hanno determinato e assegnato all'Istituto Comprensivo -OMISSIS- un insufficiente contingente di docenti di sostegno, in violazione: - dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha definitivamente sostituito i criteri statistici con il principio delle "effettive esigenze rilevate”;
- della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di ogni "limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno";
- dell'art. 15, comma 10, della L. 104/1992, che attribuisce al GLO la competenza esclusiva per la "proposta del numero di ore di sostegno";
- dei principi consolidati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2023 del 23 marzo 2017, che hanno stabilito il carattere vincolante delle proposte formulate dal GLO e l'illegittimità di ogni riduzione basata su vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche;
per l’accertamento
del diritto del minore a fruire del numero di ore dell’insegnante di sostegno secondo le effettive esigenze rilevate dal Gruppo di Lavoro Operativo ed in relazione alla sua condizione di disabilità accertata dalle competenti autorità sanitarie;
per la condanna anche con provvedimento cautelare
dell’Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per il numero di ore ritenuto necessario dal competente Gruppo di Lavoro Operativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Istituto Comprensivo -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa IA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso depositato in data 05.11.2025 i ricorrenti impugnano gli atti indicati in epigrafe con cui l’Istituzione scolastica ha reso nota l’assegnazione di sole 11 ore settimanali di sostegno didattico (scuola Primaria) in favore del figlio - alunno riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 - deducendo avverso di essi plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Hanno concluso con istanza cautelare monocratica e collegiale oltre che per l’accoglimento del ricorso.
L’istanza cautelare inaudita altera parte è stata accolta con decreto del 6 novembre 2025, nel quale è stato valorizzato l’handicap di cui è portatore il minore che richiede l’assegnazione delle ore di sostegno in deroga in rapporto 1:1.
In data 24.11.2025 si è costituita l’Amministrazione intimata.
Con atto depositato il 10 gennaio 2026, i ricorrenti hanno presentato memoria per dichiarare cessata la materia del contendere, avendo l’Istituto Comprensivo, in ottemperanza al decreto monocratico predetto, integrato il numero di ore precedentemente assegnate, garantendo, così, il raggiungimento del monte ore massimo previsto per legge.
2. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione in forma semplificata, avvertitene all’uopo le parti costituite.
Rilevato l’integrale soddisfacimento della pretesa degli attori deve dichiararsi, infatti, cessata la materia del contendere, poiché come risulta dalla memoria dei ricorrenti predetta al minore sono state assegnate le ore spettanti in ragione dell’handicap sofferto.
Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, vanno poste in capo all’amministrazione in virtù della soccombenza virtuale, come desumibile dai motivi del ricorso e dal successivo riesame in autotutela, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio, che forfetariamente liquida in euro 1.500,00, oltre refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI NC, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
IA AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AV | RI NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.