TAR Catania, sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 658
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per mancato adempimento di pubbliche funzioni

    Il Collegio rileva che il silenzio serbato dall'Amministrazione comunale sull'istanza del ricorrente è illegittimo. L'Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche in caso di manifesta infondatezza dell'istanza, in ossequio ai principi di trasparenza, correttezza e buona amministrazione. La decadenza dei vincoli espropriativi impone al Comune di attribuire una nuova destinazione urbanistica alle aree interessate.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere sull'istanza

    Il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara illegittimo il silenzio del Comune di Rosolini, assegnando allo stesso il termine di 120 giorni per provvedere alla rideterminazione urbanistica dei terreni. In caso di persistente inottemperanza, viene nominato un commissario ad acta.

  • Accolto
    Inadempimento dell'Amministrazione

    Viene nominato commissario ad acta il direttore generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 658
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 658
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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