Articolo 1 della Legge 20 gennaio 2016, n. 12
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Art. 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36
(1) (4) ((6)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 , convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 , ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 , come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 , come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024".
Entrata in vigore il 28 febbraio 2023
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