Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/05/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 25/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Maria Tulumello - Presidente dott.ssa Renata Fermanelli - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 12 febbraio 2024 da
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Francesca De Padova del foro di Trento
- appellante - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Andrea Dolcetta del Foro di Treviso
- appellato – appellante incidentale - contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante, e (P.IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria
Emanuela de Abbondi del foro di Trento
- appellato - contro
(c.f. e P.IVA ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avvocati Andrea Sirena del foro di Modena e Roberto Zoller del foro di Trento
- appellato – appellante incidentale -
Oggetto: responsabilità professionale
In punto: riforma dell'ordinanza di data 11 gennaio 2024 del Tribunale di
Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento,
- rigettare gli appelli incidentali avversari per quanto in contrasto con le ragioni di Parte_1
- in riforma parziale dell'ordinanza d.d. 11.01.24, condannare il dott.
[...]
, responsabile del danno non patrimoniale alla persona CP causato a già accertato nell'ordinanza impugnata, al Parte_1 pagamento delle seguenti poste di danno, ulteriori rispetto a quanto già riconosciuto nell'impugnata ordinanza:
1) Euro 1.209,13 (4.131,92 – 2.991,79) a titolo di risarcimento del danno biologico o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.
2) la personalizzazione del biologico, nella misura di giustizia, da liquidare anche in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
3) il danno morale nella misura del 25% del biologico o nella misura di giustizia, da liquidare eventualmente anche in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
- confermando nel resto l'impugnata ordinanza e quindi in ogni caso e comunque:
4) confermare la condanna del dott. che ha effettuato Controparte_1
l'intervento chirurgico per cui è causa alla rifusione delle spese e corrispettivi sostenuti da pari ad Euro 5.675,00; Parte_1
5) confermare la condanna del dott. alle spese e Controparte_1 corrispettivi sostenuti da per il nuovo intervento correttivo Parte_1 per Euro 6.085,00;
6) confermare la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di CTU e di CTP anticipate da parte attrice per complessivi Euro 8.679,00 nel 3
procedimento di ATP, oltre alle spese di CTU e di CTP anticipate nel giudizio di I grado pari ad Euro 3.207,00 ed alle spese legali di ATP.
- Con vittoria di competenze e spese del procedimento di mediazione, del giudizio di primo grado e del presente giudizio d'appello.
In via istruttoria: qualora ritenuto necessario, si insiste per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che da settembre 2017 a luglio 2020, periodo in cui la ricorrente frequentava l'università Bocconi di Milano, ha avuto problemi con lo studio in quanto aveva mal di gola costante ed il naso ostruito e doveva per forza respirare dalla bocca;
2) vero che in queste condizioni, anche studiare con altre persone le creava imbarazzo, per il modo anomalo in cui respirava, irregolare e rumoroso.
3) vero che questa situazione creava alla ricorrente un forte disagio e paura a esporsi al freddo.
4) Vero che il maggior disagio per la ricorrente si manifesta durante la notte perché non riesce ad avere un sonno regolare in quanto appena si sdraia a letto non riesce a respirare e deve mettersi seduta con due cuscini dietro la testa e respirare con la bocca.
5) Vero che la ricorrente praticava l'attività sportiva subacquea ma allo stato fare immersioni sott'acqua le risulta difficile, dal momento che non compensa bene con il naso.
Si indicano come testi: , Testimone_1 Testimone_2 [...]
” Tes_3 Testimone_4 per : Controparte_1
“Nel merito con riferimento ai motivi appello principale.
Rigettarsi tutti i motivi di appello formulati dalla IG.ra in Parte_1 quanto infondati e non provati.
Nel merito con riferimento ai motivi di appello incidentale.
Riformarsi la sentenza di primo grado nei capi indicati nella parte espositiva del presente atto e, per l'effetto:
1) liquidarsi le spese di lite relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in favore della IG.ra in misura non superiore ad € 1.635,90; Parte_1 4
2) dichiararsi gli importi pagati nel corso del procedimento per consulenza tecnica preventiva in favore della IG.ra già satisfattivi, oltre che Parte_1 dei danni patrimoniali e non patiti da quest'ultima in conseguenza del primo intervento eseguito dal Dott. , anche delle spese di C.T.U. e C.T.P. CP relative al medesimo procedimento ex art. 696 bis c.p.c.;
3) condannarsi la IG.ra al pagamento delle spese di Parte_1
C.T.U. e C.T.P. relative al procedimento di merito ex art. 702 bis c.p.c.;
4) ridursi la misura della condanna del Dott. nei Controparte_1 confronti di e ad € 340,00 o nella Controparte_3 Controparte_2 diversa misura, anche minore, ritenuta di giustizia;
5) in ogni caso dichiararsi e condannarsi Controparte_4 tenuta a manlevare e garantire l'assicurato Dott. di Controparte_1 quanto questi fosse tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, tanto nei confronti della IG.ra , quanto, in rivalsa, nei confronti di Parte_1
e Controparte_3 Controparte_2
In ogni caso.
Condannarsi parte appellante alla rifusione delle spese di lite.
In via istruttoria. ci si oppone all'ammissione delle avversarie istanze di prova orale, siccome tutte rivolte all'espressione di meri giudizi in ordine alle condizioni di salute dell'appellante.” per Ospedale “ ” e : _3 Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e premesse le declaratorie del caso:
- in via principale: confermare l'ordinanza d.d. 11.01.2024 resa nel procedimento pendente sub RG 232/22 del Tribunale di Trento, eventualmente anche con diversa motivazione;
- In via subordinata: in ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente nei confronti dei deducenti e Controparte_3 Controparte_2
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del dott. per
[...] CP
l'occorso e condannarlo a manlevare da ogni esborso, Controparte_3 anche per spese;
5
- Sempre in via subordinata: rigettarsi la domanda avanzata dal dott.
sub n. 4 dell'appello incidentale;
CP
- Spese e compensi di entrambe i gradi rifusi, anche per il procedimento per accertamento tecnico preventivo, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.” per Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita in accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_4
[...] con riferimento alla domanda proposta dalla IGnora Parte_1
[...]
- in via principale, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, sia in punto di an che di quantum, anche per effetto dell'intervenuto pagamento del complessivo importo di Euro 15.822,05, anche sulla base delle attuali effettive condizioni di salute esitate all'intervento di revisione effettuato nelle more di questo giudizio;
- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare accoglimento, disporre un'equa riduzione del danno, riconoscendo dovuto il pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata detratto l'importo complessivo corrisposto di Euro
15.822,05; con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal Dottor CP
nei confronti di
[...] Controparte_4
- in via principale, dato atto che la compagnia ha direttamente versato alla danneggiata a titolo di indennizzo l'importo di Euro 4.788,05, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti;
- in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, detratto l'importo corrisposto di Euro 4.788,05, escluso 6
l'obbligo di restituzione dei compensi, comunque nei limiti dell'effettivo grado di colpa ascrivibile all'assicurato e di quelli di massimale e con applicazione di scoperto e/o franchigie di polizza;
con riferimento alla domanda di regresso/rivalsa proposta da
[...] nei confronti del Dottor Controparte_5 CP
:
[...]
- rigettare la stessa ovvero in subordine accoglierla nei limiti della quota eccedente il 50% del danno che sarà accertato in favore della IGnora
Parte_1
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del duplice grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 4 febbraio 2022, che faceva seguito ad un procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., Parte_1
chiedeva di essere risarcita del danno sofferto a seguito di
[...] un'operazione di rinosettoplastica, eseguita in data 13 gennaio 2017 dal sanitario dott. presso l' di Mestre Controparte_1 Controparte_3
(VE).
Esponeva la ricorrente di essersi sottoposta tale intervento a causa di due pregresse fratture al setto nasale e di una grave ipertrofia dei turbinati a destra, che non le permettevano una corretta respirazione;
e che, dopo di esso, la situazione era nettamente peggiorata, continuando ad aggravarsi, sicchè le era stata prescritta una seconda operazione, che non aveva ancora eseguito stante la lista di attesa di circa un anno presso l' Santa _3
Chiara di Trento.
Il C.T.U. nominato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. aveva accertato che l'intervento del gennaio 2017 non aveva raggiunto gli obiettivi estetici e funzionali che si prefiggeva, e che ad esso era conseguito un danno anatomico e funzionale.
Nelle more delle operazioni peritali riceveva da per Controparte_6 conto di la somma di Euro 6.000,00, e dopo la loro Controparte_3 conclusione l'ulteriore somma di Euro 4.788,05 da parte di Parte_2 [...]
e la somma di Euro 5.034,00 da parte del dott. (per Euro
[...] CP
4.502,00 quale rimborso delle sue competenze e per Euro 532,00 quale franchigia di polizza sulla somma erogata da ). Controparte_4
Essendosi la mediazione conclusa con verbale negativo, dato che nessuno dei convenuti aveva voluto riconoscere il rimborso delle spese sostenute per
C.T.U., consulente di parte e assistenza legale, evocava in giudizio il dott.
, l' e CP Controparte_7 Controparte_4 [...]
chiedendo fosse accertato che il danno subito era Controparte_8 riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e del dott. , e che CP gli stessi fossero condannati al risarcimento del danno non patrimoniale per
Euro 17.722,00 (Euro 23.722,00, meno Euro 6.000,00 ricevuti da _3
; alla restituzione, previa risoluzione del contratto, della somma di
[...]
Euro 5.930,00 versata per l'intervento del 2017; alla rifusione delle spese di
C.T.U. e del consulente tecnico di parte per Euro 8.679,00, e delle spese legali del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. per Euro 3.486,81.
Il dott. si costituiva, eccependo la nullità della C.T.U. e CP contestandone le conclusioni, così come ogni propria responsabilità.
Contestava altresì il quantum della pretesa, che comunque si discostava dagli esiti della C.T.U., e negava i presupposti per una personalizzazione del danno, che doveva essere liquidato secondo la tabella delle c.d.
“micropermanenti” di cui al Codice delle assicurazioni.
Osservava che la somma ricevuta prima della causa copriva interamente il danno patrimoniale e non patrimoniale lamentato, e che non potevano riconoscersi spese legali, di C.T.U. e per il consulente tecnico di parte per
Euro 12.525,81 in relazione ad un danno alla persona la cui stima arrivava a poco oltre i duemila euro.
Chiedeva comunque di essere garantito dal proprio assicuratore della responsabilità professionale e formulava Controparte_4 domanda riconvenzionale di restituzione della somma di Euro 5.034,00, che era stata versata con riserva di ripetizione qualora fosse stato intrapreso il giudizio di merito, e domanda di rimborso della somma di Euro 3.050,00 versata al proprio consulente di parte. 8
Si costituivano con unica memoria l' Controparte_9
negando potesse essere mosso alcun addebito alla struttura
[...] sanitaria, che aveva emesso fattura al paziente per la sola quota relativa alla sala operatoria e alla degenza, mentre i compensi del professionista venivano incassati solo in suo nome e conto.
Evidenziavano che la C.T.U. aveva ricondotto i danni all'imperizia del dott.
, e non a mancanze tecnico organizzative della struttura;
e CP contestavano l'ammontare della pretesa, non coerente con le risultanze della
C.T.U. e ricavata dalle Tabelle milanesi, non applicabili al caso di specie.
Sottolineavano come l'importo di Euro 6.000,00, offerto nel corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., era più che satisfattivo, non potendosi certo addebitare alla struttura la voce relativa alla restituzione del compenso versato al dott. . CP
Chiedevano quindi che, tenuto conto dell'importo già versato, la domanda fosse rigettata;
in via subordinata, che fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità del dott. , e che lo stesso fosse condannato a CP manlevare da ogni esborso, anche per spese, e che questi fosse _3 condannato a rimborsare l'importo di Euro 6.000,00, da loro versato ante causam.
Si costituiva , contestando il quantum della pretesa, Controparte_4 essendo il danno non patrimoniale lamentato non riferibile agli esiti della
C.T.U. e non calcolato secondo le tabelle delle “micropermanenti” di cui al
Codice assicurazioni, e negando qualsiasi personalizzazione.
Quanto al danno patrimoniale, osservava che le spese di lite non integravano danno patrimoniale in senso stretto, ma spese stragiudiziali, da valutarsi in relazione all'attività di assistenza e al valore della lite, e quindi al decisum, sicchè la richiesta risultava sproporzionata.
Riteneva quindi che la somma di Euro 15.822,05 ricevuta prima della causa fosse satisfattiva di ogni voce di danno.
Quanto alla domanda di garanzia dell'assicurato dott. , osservava CP che essa era circoscritta alla quota di responsabilità diretta, e che doveva tenersi conto anche della concorrente responsabilità, oltre che della struttura, anche del chirurgo secondo operatore. 9
In forza di questo, l'importo corrisposto di Euro 4.788,00 doveva ritenersi totalmente satisfattivo del diritto all'indennizzo, con rigetto di ogni domanda di garanzia, fermo restando che i compensi per l'intervento, restituiti dalla danneggiata, non erano coperti dalla garanzia.
2. – Il Tribunale, disposta nuova C.T.U., decideva la causa con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. di data 12 gennaio 2024.
In punto an debeatur, evidenziava che sia il C.T.U. nominato nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. che quello nominato nel procedimento di merito avevano ritenuto esistente un rapporto di causalità fra l'inadeguato comportamento professionale del dott. e il danno estetico-funzionale CP generato nella cui era residuato un danno biologico di punti 2, Parte_1 oltre all'invalidità temporanea parziale, con diritto al rimborso delle spese mediche documentate.
Rilevava altresì che l'intervento di revisione chirurgica, eseguito in data 11 aprile 2022, aveva avuto successo, non prevedendosi quindi la necessità di trattamenti sanitari futuri.
Condividendo la valutazione del danno stimato dai C.T.U. con danno biologico permanente 2%, danno biologico temporaneo al 100% pari a 1 giorno, al 75% pari a 7 giorni, al 50% pari a 7 giorni e al 25% pari a 10 giorni, stimava il danno alla persona, richiamando i criteri di cui al D.M.
16.10.2023, in Euro 2.921,79, escludendo la ricorrenza dei presupposti per una sua personalizzazione.
Riteneva congrue le spese mediche esposte in Euro 11.670,00 (Euro
4.500,00 per l'intervento chirurgico dott. ; Euro 1.175,00 per la retta CP giornaliera di;
Euro 2.002,00 per l'intervento nasale e visita di _3 controllo dott. ; Euro 500,00 per l'intervento programmato nasale Per_1 funzionale dott. ; Euro 2.693,00 per l'intervento chirurgico 11 aprile Per_1
2022; Euro 800,00 per l'assistenza chirurgica per tale ultimo intervento).
Poiché alla ricorrente erano stati corrisposti Euro 6.000,00 in data 19 dicembre 2020 da parte di per conto di , Euro 4.788,05 CP_2 _3 in data 8 giugno 2021 da parte di , Euro 5.034,00 in Controparte_4 data 28 giugno 2021 da parte del dott. , e quindi un totale di Euro CP
15.822,05, somma ben maggiore di quella di Euro 14.681,79 spettantele 10
(Euro 2.921,79 per danno non patrimoniale ed Euro 11.760,00 per danno patrimoniale), rigettava la domanda, condannando la ricorrente a rifondere le spese di lite a tutte le altre parti.
Condannava invece il dott. , ed , CP _3 Controparte_4 in solido, a rifondere alla le spese di lite e del consulente tecnico di Parte_1 parte in relazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c.; e poneva definitivamente a carico del dott. , ed CP CP_2 _3
le spese di C.T.U., sia del procedimento ex art. 696- Controparte_4 bis c.p.c. che del giudizio di merito, e del consulente tecnico di parte della nel giudizio di merito. Parte_1
Quando alla domanda formulata da e da nei confronti _3 CP_2 del dott. , riteneva di escludere alcuna responsabilità in capo alla CP prima, essendo ogni conseguenza dannosa dovuta all'imperizia del chirurgo,
e condannava il dott. a manlevarli della somma di Euro 6.000,00 da CP costoro versata alla ricorrente.
Riteneva invece non fondata la domanda di manleva formulata dal dott.
nei confronti di per essere l'importo CP Controparte_4 corrisposto satisfattivo della pretesa risarcitoria, dato che la compagnia aveva già versato la somma di Euro 4.788,05 e vista la non indennizzabilità della restituzione dei compensi percepiti per l'operazione negligentemente eseguita.
3. - Per la riforma di tale ordinanza propone appello Parte_1
.
[...]
3.1 – Con il primo motivo l'appellante lamenta l'esistenza di un errore materiale nel calcolo del danno non patrimoniale, che ammonterebbe, sommando le varie voci indicate nell'ordinanza, ad Euro 4.131,92 anziché ad
Euro 2.921,79; non comprendendosi peraltro, anche facendo applicazione del D.M. 16.10.2023, come sia stato calcolato il danno biologico.
3.2 – Con il secondo motivo si duole della mancata personalizzazione del danno biologico e del mancato riconoscimento del danno morale
L'appellante ha dovuto sopportare per più di cinque anni i problemi respiratori che sperava di eliminare con il primo intervento chirurgico, e che invece non solo non sono stati eliminati, ma si sono addirittura aggravati;
e 11
per questo ha dovuto trascorrere tutto il periodo universitario con una narice quasi completamente chiusa.
Il danno morale meriterebbe di essere riconosciuto in ragione della sofferenza subita non solo in occasione del primo intervento, ma anche in occasione del secondo, che si è reso necessario per l'inidoneità del primo.
3.3 – Con il terzo motivo l'ordinanza viene contestata, nella parte in cui ha ritenuto che il versamento effettuato ante causam – ma dopo il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. - abbia coperto tutti i danni subiti a causa dell'errato intervento, e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite.
Non sarebbero state considerate le spese del C.T.U. per Euro 7.093,00, del consulente tecnico di parte per Euro 1.586,00, e le spese legali del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. per Euro 3.190,00. Neppure sarebbero stato considerato il danno non patrimoniale sofferto in relazione al secondo intervento, da calcolarsi in Euro 671,00 con riguardo all'inabilità temporanea.
Erroneamente, in conseguenza di questo, il Tribunale ha considerato esistente una soccombenza dell'appellante, condannandola al pagamento delle spese di lite della fase di merito. Ed infatti, all'esito del giudizio è stato riconosciuto il ristoro delle spese del C.T.U. e del consulente di parte, oltre alle spese legali del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., sicchè la valutazione globale e complessiva che governa il principio di soccombenza, e che deve tenere presente l'esito finale del processo, avrebbe dovuto indurre il
Tribunale a ristorarla delle spese del giudizio di merito, anziché condannarla al pagamento delle stesse.
4. – si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame e Controparte_1 proponendo appello incidentale.
4.1 – Osserva con il primo motivo che erroneamente il Tribunale abbia liquidato il danno biologico permanente, nonostante che la C.T.U. disposta in corso di causa abbia accertato che esso risulta emendato dal secondo intervento chirurgico.
L'unico danno non patrimoniale è quello relativo all'inabilità temporanea conseguente al primo intervento, da liquidarsi secondo i parametri stabiliti dal D.M. 16.10.2023. 12
4.2 – Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale ha stimato un danno patrimoniale nella misura di Euro 11.670,00; di questo, però, la somma di
Euro 5.995,00 riguarda prestazioni sanitarie rese in occasione del secondo intervento, che, in realtà, potevano essere richieste gratuitamente al Sistema sanitario nazionale.
Il ricorso alla sanità privata risulterebbe giustificato solo se indispensabile a fornire al danneggiato idonee e tempestive cure, a fronte dell'inadeguatezza della risposta pubblica;
ma la non avrebbe né allegato, né provato Parte_1 tale circostanza.
4.3 – Con il terzo motivo il dott. contesta la liquidazione delle CP spese per il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. operata nell'ordinanza, non comprendendosi quale criterio di liquidazione sia stato utilizzato, dato che, con riferimento allo scaglione fino ad Euro 26.000,00, sono stati ingiustificatamente superati i valori medi, quando dovevano essere ridotti, poiché il danno concretamente accertato era coincidente con il margine inferiore della forcella tariffaria.
4.4 – Il quarto motivo attiene all'errata misura della manleva a carico del dott. ed in favore di e CP _3 Controparte_6
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto che, nel regime anteriore alla l.
24/2017, la responsabilità deve essere ripartita in maniera paritaria, a meno che non si dimostri un'eccezionale, grave e imprevedibile devianza del sanitario;
circostanza neppure allegata da . _3
Inoltre, il dott. e Assicuratrice milanese hanno versato l'importo di CP
Euro 5.320,00, mentre e di Euro _3 Controparte_6
6.000,00. Il 50% di tale importo corrisponde ad Euro 5.660,00, pertanto il dott. potrebbe essere chiamato a restituire al massimo la somma di CP
Euro 340,00 (Euro 5.660,00 - Euro 5.320,00).
4.5 – Con il quinto motivo l'appellante si duole dell'ingiustificato rigetto della domanda di garanzia proposta nei confronti di Controparte_4 con riguardo agli importi già pagati da e , e richiesti _3 Controparte_2 in restituzione all'appellante.
Egli aveva già provveduto a pagare alla la somma di Euro Parte_1
5.034,00 a titolo di restituzione dei compensi professionali per il primo 13
intervento (Euro 4.502,00) ed a titolo di franchigia di polizza professionale a suo carico (Euro 532,00); per tali titoli, nulla ha a che pretendere dall'assicurazione. Il fatto, però, che gli importi già pagati ante causam in favore della dovessero ritenersi satisfattivi delle sue pretese, non fa Parte_1 venire meno il diritto del dott. a vedersi tenuto indenne di quanto CP egli dovrà comunque pagare, ancorché in via di rivalsa, a e _3
. Controparte_2
4.6 – Con il sesto motivo il dott. lamenta l'omessa pronuncia del CP
Tribunale in ordine alle altre voci di danno o spese per le quali egli dovrà essere manlevato da nell'ipotesi di condanna. Controparte_4
In forza del contratto, l'assicuratore deve tenere indenne l'obbligato anche con riguardo alle spese legali, ed il Tribunale ha condannato il dott. CP alla rifusione di spese e competenze, senza nulla dire in merito alla domanda di garanzia formalmente proposta.
5. – Si è costituita, chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'appello principale e proponendo appello incidentale.
6.1 – Con il primo motivo contesta l'ordinanza, nella parte in cui ha liquidato il danno per invalidità permanente, quando la C.T.U. ha stabilito che esso è stato completamente emendato con l'intervento del 2022, ed ha riconosciuto la spesa sostenuta per quest'ultimo, quando non vi erano ragioni per non ricorrere al Servizio sanitario nazionale.
L'importo versato ante causam Euro 15.822,22 era quindi satisfattivo di ogni pretesa.
6.2 – Con il secondo motivo si duole della condanna del a rivalere CP
e della somma da essi versata alla danneggiata, per non _3 CP_2 essere stata evidenziata alcuna responsabilità di;
questo, in _3 contrasto con il principio di diritto che vuole, nel regime anteriore alla l.
24/2017, la responsabilità nel rapporto interno fra struttura e medico ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma e 2055, terzo comma c.c.
Di conseguenza, a doveva essere dichiarato tenuto a _3 rispondere del cinquanta per cento del danno, e dichiarata tenuta CP_2 nel limite anzidetto sostitutivamente all'assicurato, e il condannato CP 14
in via di regresso per la somma eccedente il cinquanta per cento, tenuto conto, in scorporo, del versamento effettuato da . Controparte_4
7. – Si sono costituiti e Controparte_2 Controparte_3 chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. – Quanto al danno non patrimoniale, vengono in primo luogo in considerazione il primo motivo dell'appello incidentale del dott. ed il CP primo di , ove si osserva che, a seguito della seconda Controparte_4 operazione, nessun postumo permanente sarebbe residuato, sicchè nessun risarcimento sarebbe dovuto.
La seconda C.T.U. ha effettivamente dato atto del pieno successo dei provvedimenti chirurgici eseguiti nel 2022, e del fatto che il danno biologico permanente di natura iatrogena, precedentemente accertato, risulta ad oggi nel concreto emendato.
Ritiene la in comparsa conclusionale che le somme ricevute ante Parte_1 causam sarebbero da imputare a tale voce di danno, sicchè l'obbligazione risarcitoria sarebbe stata estinta, tanto che risulterebbe privo di rilievo il fatto che la causa generatrice di questa sia poi venuta meno. Ma, anche prescindendo dal fatto che il pagamento da parte di Controparte_10 viene imputato a “capitale, spese, onorari e ogni altra voce di danno”
(nessuna imputazione vi è per il pagamento fatto da ), Controparte_4 tale affermazione è smentita dallo stesso contenuto del ricorso introduttivo, in cui si chiede il risarcimento dei danni non patrimoniali, fra i quali è espressamente indicato anche il danno biologico.
Ciò posto, i due motivi sono fondati solo in parte.
La diminuzione dell'integrità fisica della è stata sì temporanea, Parte_1 ma comunque effettiva. Va fatta allora applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di c.d. “danno da premorienza” (in precedenza, “danno biologico intermittente”), che riguarda il caso dell'invalidità permanente, riconosciuta a persona che sia deceduta prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito (da ultimo, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8481 del 31/03/2025 - Rv. 674211 - 01). In entrambi in casi, la lesione ha 15
dispiegato i suoi effetti dannosi per un tempo limitato: nell'ipotesi di “danno da premorienza”, per la durata effettiva della vita del danneggiato, e non per quella statisticamente probabile;
nell'ipotesi di danno venuto meno in corso di causa, per la durata effettiva della menomazione, e quindi per il tempo effettivo di sopportazione del danno.
Fermo restando che in ogni caso, come riconosciuto nella citata ordinanza,
“si tratta di una liquidazione equitativa, rispetto alla quale devono solo evitarsi insostenibili irragionevolezze”, va considerato un danno differenziale del 2%, collocabile fra il 3% ed il 5%, stimato nelle C.T.U., pari, secondo la tabella approvata con D.M. 16 luglio 2014, ad Euro 3.565,16 (Euro 6.856,08 meno Euro 3.290,92). Tale somma va divisa per l'aspettativa media di vita per una donna (85), e quindi moltiplicata per la durata della menomazione
(5), con un risultato finale di Euro 209,71 (3.565,16/85*5).
Il danno non è suscettibile di personalizzazione, cosa che comporta il rigetto del secondo motivo dell'appello principale, non potendosi affermare, anche a ritenere provate le circostanze sulle quali l'appellante ha articolato la prova testimoniale ritenuta irrilevante in primo grado, e sulla quale ancora insiste in questa sede, che la menomazione abbia inciso “in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali” (questi i termini usati dall'art. 139 Codice delle assicurazioni).
Vero è che il danno si è innestato in una situazione già problematica, risultando che anche prima dell'intervento la aveva una Parte_1 significativa difficoltà a respirare, tanto da necessitare di una decongestione chirurgica dei turbinati;
difficoltà aggravata sì dall'intervento, ma non in misura tale da avere determinato conseguenze che abbiano ulteriormente inciso sui suoi aspetti dinamico relazionali. Si ricorda che, per principio generale, “le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 5984 del 06/03/2025
- Rv. 674199 - 01).
Può poi essere attribuita un'ulteriore somma a titolo di danno morale, cosa che costituisce oggetto della seconda parte del secondo motivo dell'appello principale, tenuto conto non solo del costante disagio causato dalla 16
difficoltosa respirazione, ma anche dal turbamento conseguente alla necessità del secondo intervento. Esso può stimarsi, tenuto conto di tutto quanto sopra e di quanto concretamente riconosciuto a titolo di danno biologico, in Euro 60,00.
Il danno alla persona va quindi stimato in Euro 209,71 per invalidità permanente, Euro 60,00 per danno morale, Euro 411,00 per l'invalidità temporanea conseguente al primo intervento ed Euro 671,00 per quella conseguente al secondo intervento;
per un totale, quindi, di Euro 1.351,71.
9. – Ciò posto in merito al danno non patrimoniale, va esaminato il secondo motivo dell'appello del dott. , che nega possano essere CP riconosciute le spese di Euro 5.995,00 per prestazioni sanitarie rese in occasione del secondo intervento, che, in realtà, poteva essere eseguito nell'ambito del Sistema sanitario nazionale.
Il motivo è infondato.
E' vero che, come si legge in C.T.U., “l'intervento di revisione eseguito nel
2022, avendo un carattere funzionale, poteva essere eseguito nell'ambito del
Sistema Sanitario Nazionale”; ma fin dal ricorso introduttivo l'appellante aveva dedotto che la lista di attesa per questo tipo di intervento presso l'Ospedale “S. Chiara” di Trento è di circa un anno.
Tale allegazione, che peraltro potrebbe rispondere al notorio comune, non è stata contestata dalle altre parti, su cui gravava invece l'onere di provare, oltre che l'astratta possibilità di fruire della prestazione gratuitamente, anche che essa poteva essere concretamente ricevuta in tempi ragionevoli. E' noto infatti che, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Sez. 1 - , Ordinanza
n. 25712 del 04/09/2023 (Rv. 668933 - 01).
Si ricorda in ogni caso che, secondo la Corte di Cassazione, “Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche 17
sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale”. (Sez. 3 - , Sentenza n. 29308 del
23/10/2023 (Rv. 669128 – 01, che richiama in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2019, n. 5801, non massimata;
spunti anche in Cass. Sez.
6-3, ord. 13 dicembre 2021, n. 39504, anch'essa non massimata), e ciò anche in considerazione del fatto che l'applicazione del comma 2 di tale articolo è stata persino esclusa con riferimento all'ipotesi di spese mediche sostenute all'estero (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 27 ottobre 2015, n. 21782, Rv.
637550-01).
Il motivo deve essere quindi disatteso.
10. – Poiché, come detto, il dott. ha spontaneamente restituito il CP proprio compenso per Euro 4.500,00, le somme dovute all'appellante vanno determinate in complessivi Euro 7.346,71 (Euro 1.351,71 per il danno alla persona e per il danno morale, ed Euro 5.995,00 per le spese relative al secondo intervento).
Si tratta di somma inferiore a quella di Euro 11.320,05 ricevuta prima del ricorso (Euro 6.000,00 in data 9 dicembre 2020 da parte di;
Euro _3
4.788,05 da parte di;
Euro 532,00 da parte del dott. Controparte_4
), sicchè nulla risulta più dovuto, anche considerando il danno da CP svalutazione monetaria e gli interessi di cui all'art. 1284 c.c.
11. - Il terzo motivo dell'appello principale è fondato.
Ha ritenuto l'ordinanza impugnata che la somma versata prima dell'inizio del giudizio di merito soddisfacesse ogni pretesa dell'appellante, ed ha per questo accolto la domanda di accertamento, ma rigettato la domanda di condanna;
ritenendo quindi l'attrice soccombente, l'ha condannata al pagamento delle spese di lite.
Osserva questa Corte che, premesso che la restituzione del compenso del dott. per Euro 4.500,00, avvenuta ante causam, non va a comporre CP una voce risarcitoria, il Tribunale ha errato nel non tenere in considerazione, per individuare la parte soccombente, le spese sostenute dalla per Parte_1 18
il procedimento ex art. 696-bis c.p.c., in relazione alle quali ha comunque condannato le altre parti al rimborso in favore della suddetta.
Che si aderisca alla tesi per cui esse non hanno natura giudiziale, e vanno liquidate come danno emergente (da ultimo, Sez. 2 - , Sentenza n. 34540 del
27/12/2024 - Rv. 673468 – 01; Sez. 3 - , Ordinanza n. 30854 del
06/11/2023 - Rv. 669454 – 01), o a quella che le riconduce alle spese di lite
(Sez. 2 - , Ordinanza n. 29850 del 27/10/2023 - Rv. 669308 - 01), resta il fatto che esse erano oggetto di specifica domanda, e che il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. aveva accertato l'esistenza della condotta colposa generatrice di danno del dott. , sicchè dovevano essere riconosciute CP in favore della - come effettivamente avvenuto - in forza del Parte_1 principio di causalità.
La somma ricevuta ante causam non comprendeva quindi tutte le somme cui la aveva diritto. Ancor prima della liquidazione del danno non Parte_1 patrimoniale, il credito della doveva includere la somma di Euro Parte_1
7.093,00 versata al C.T.U. dott. e quella di Euro 1.588,00 versata CP1 al consulente di parte dott. , da ritenersi proporzionata. Dovevano poi Per_1 aggiungersi le spese legali per tale procedimento, esposte nella nota 28 settembre 2020 in Euro 2.502,00 oltre accessori e spese, per un totale quindi di Euro 3.486,81, riconosciute congrue nell'ordinanza impugnata.
Tale statuizione è oggetto del terzo motivo il , che ritiene tale CP liquidazione eccessiva e sproporzionata;
ma tale censura non può essere condivisa. La somma è stata richiesta ritenendo la causa di valore indeterminabile;
tuttavia, anche collocando la stessa nello scaglione da
5.200,00 ad Euro 26.000,00, essa risulta congrua, dato che applicando il valore medio risulta un compenso di Euro 2.337,00, e non si vedono ragioni per disporne una riduzione.
Tutto quanto sopra comporta che persino senza considerare il danno alla persona la somma di tali voci, sicuramente da riconoscere e poi effettivamente riconosciute in favore della nell'ordinanza Parte_1 impugnata, era pari ad Euro 12.167,81 (Euro 7.093,00 più Euro 1.588,00 più Euro 3.486,81), e superava quindi quella di Euro 11.320,05 (Euro
6.000,00 più Euro 532,00 più Euro 4.788,05) versata prima del ricorso, 19
sicchè già solo per questo l'ordinanza, che non ha considerato unitariamente il credito della ma ha separatamente considerato le spese del Parte_1 procedimento ex art. 696-bis c.p.c., come se il ricorso non fosse inteso anche al loro riconoscimento, ha errato nel considerare la soccombente, Parte_1 condannandola alle spese.
La sentenza va quindi riformata, condannando gli appellati al pagamento, in favore della delle spese di lite del primo grado, come liquidate Parte_1 in dispositivo considerando lo scaglione fino ad Euro 25.000,00.
12. – Occorre ora stabilire come la somma dovuta alla si Parte_1 ripartisca nei rapporti interni fra il dott. e . La decisione CP _3 del Tribunale, che ha escluso ogni responsabilità di , accogliendo _3
l'azione di regresso nei confronti del dott. in relazione all'importo di CP
Euro 6.000,00 versato alla è infatti contestata dal quarto motivo Parte_1 dell'appello incidentale il dott. e dal secondo di CP CP_4
[...]
Entrambi i motivi sono fondati.
La Corte di Cassazione afferma che “nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione” (Sez. 3 - , Sentenza n.
28987 del 11/11/2019 -Rv. 655790 - 01). Non basta, quindi, ad escludere la responsabilità della struttura “l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”, essendo altresì indispensabile che la struttura dimostri “oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione 20
dei servizi di spedalità” (Sez. 3 - , Sentenza n. 29001 del 20/10/2021 - Rv.
662914 - 01).
La prova di una responsabilità del dott. intesa non solo come CP grave, ma anche come straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile non è stata data;
sicchè la responsabilità non può che ripartirsi in misura paritaria, e sul punto l'ordinanza merita di essere riformata.
Sul complessivo importo spettante alla danneggiata a titolo di risarcimento del danno, determinato, come detto, in Euro 7.346,71, ha versato _3 la somma di Euro 6.000,00, ed il dott. la somma di Euro 5.320,05 CP
(Euro 4.788,05 da parte di;
Euro 532,00 quale Controparte_4 franchigia direttamente da parte del dott. ). CP
Il regresso dovrà essere quindi limitato alla somma di Euro 339,75 (Euro
6.000,00 più Euro 5.320,05 diviso 2, Euro 5.660,025; Euro 6.000,00 meno
Euro 5.660,025, Euro 339,75).
13. – Vanno poi ritenuti fondati il quinto ed il sesto motivo di appello del dott. . CP
Questi ha chiesto che sia condannata a “tenerlo Controparte_4 manlevato a termini di polizza di quanto questi dovesse essere condannato a pagare alla ricorrente nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle sue domande”, nonché per le eventuali somme che “fosse condannato a rifondere a titolo di rivalsa/regresso nei confronti di o della sua _3 compagnia di assicurazione.”
La polizza assicurativa comprende anche quanto il dott. sia tenuto CP
a pagare per rifusione di spese e competenze di lite nonché di spese di C.T.U.
e C.T.P., e su questo l'ordinanza non si è espressa.
E' vero però che, ai sensi di polizza, la garanzia è contenuta nei limiti della responsabilità diretta dell'assicurato, e non si estende alla maggior quota della quale l'assicurato debba rispondere esclusivamente in ragione del vincolo di solidarietà passiva a favore del danneggiato;
per il che, essa va limitata alla metà delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno. 21
Del tutto non provata risulta l'eccezione proposta dall'assicuratore, per la quale sussisterebbe la responsabilità anche del chirurgo secondo operatore che partecipò all'intervento, di cui non risulta neppure l'esistenza.
14. – All'accoglimento dell'appello segue la condanna degli appellati a rimborsare all'appellante le spese del grado (per quelle del giudizio avanti al
Tribunale si provvede in dispositivo, essendo stato accolto lo specifico motivo di appello), alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad
Euro 25.000,00. Lo stesso vale nei rapporti fra il dott. ed CP
, stante l'accoglimento della domanda di garanzia. Controparte_4
Non possono riconoscersi le spese procedimento di mediazione, non necessaria stante l'esperimento del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
Le spese per i consulenti di parte del dott. , esposte in Euro CP
10.710,00, vanno liquidate nella minor somma di Euro 5.000,00, tenuto conto che la richiesta di liquidazione della C.T.U. nel giudizio di merito è stata contenuta in Euro 2.940,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello, proposto in via principale da ed in via incidentale da e da Parte_1 Controparte_1
avverso l'ordinanza di data 11 gennaio 2024 Controparte_4 del Tribunale di Trento, lo accoglie in parte e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata:
- condanna , Controparte_1 Controparte_4 [...]
e in solido fra loro, a rifondere a _3 Controparte_8
le spese del giudizio avanti al Tribunale, che si Parte_1 liquidano in Euro 5.077,00 per onorari ed Euro 286,00 per esborsi, il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
- dichiarata la pari responsabilità di e di Controparte_1 _3 nella causazione del danno, condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma di Euro 339,75, oltre agli interessi nella _3 misura di legge dalla domanda al saldo effettivo;
22
- condanna a rivalere di Controparte_4 Controparte_1 quanto sia costretto a pagare per capitale, accessori (per queste due voci nei limiti della quota della propria responsabilità) e spese in conseguenza della presente pronuncia, detratta la franchigia contrattuale;
- condanna , Controparte_1 Controparte_4 [...]
e in solido fra loro, a rifondere a _3 CP_6 Controparte_2
le spese del presente grado di appello, liquidate Parte_1 in Euro 4.888,00 per onorari ed Euro 389,00 per esborsi;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
- condanna a rifondere a Controparte_4 Controparte_1 le spese di entrambi i gradi, che si liquidano per il primo grado in Euro
5.077,00 per onorari, oltre ad Euro 5.000,00 per la spesa dei consulenti tecnici di parte;
per il presente grado di appello in Euro 4.888,00 per onorari;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di , Controparte_1
Controparte_4 Controparte_12
in solido fra loro.
[...] Controparte_2
Trento, 29 aprile 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Maria Tulumello