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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6650 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2846/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al 2846 R.G. degli affari contenziosi del
2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 04.06.2025
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Marco Annecchino e Sara Ceccarelli Torrice ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Annecchino in Roma, alla Via Cassiodoro 1/a
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Ilaria Pacini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sara
Polito in Roma, Via Appia Nuova n. 612
APPELLATO
1 Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.- appello avverso la sentenza n.
360/2019 del Tribunale ordinario di Latina, sez. seconda civ., pubblicata il 08.02.2019
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado il IG. si è opposto al decreto ingiuntivo n. 357/12, Controparte_1
emesso in data 31.08.2012 dal Tribunale di Latina, con il quale era stato condannato al pagamento, in favore del IG. titolare della ditta “ Parte_1 Parte_2
”, della somma di € 16.595,15, oltre interessi legali nonché spese
[...]
del procedimento monitorio, in virtù della fattura n. 25 del 10.04.2012 per il rimessaggio e i lavori eseguiti su commissione al natante “Ilver 35 targato 5GE30D” di proprietà di parte opponente.
A sostegno della opposizione ha dedotto di non avere mai conferito alla opposta l'incarico di effettuare l'attività di manutenzione. Ha esposto che la barca era in deposito presso l'opponente ma che i rapporti erano stati intrattenuti sempre dal padre ed egli era del tutto estraneo ai fatti.
L'opposto ha chiesto il rigetto della opposizione.
Con sentenza n. 360/2019, pubblicata in data 08.02.2019, il Tribunale ordinario di
Latina, seconda sez. civ., così ha deciso: “a) revoca il decreto ingiuntivo n. 357/12 emesso il 31.08.2012 dal Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Terracina – e depositato il 03 settembre 2012; b) rigetta ogni altra richiesta;
c) compensa per intero le spese processuali tra le parti”.
Il Tribunale ha, in sintesi, deciso affermando che il creditore non aveva assolto l'onere probatorio a suo carico.
ha impugnato la sentenza in epigrafe, rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni: “piaccia all'adita corte di appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, ed in totale riforma, della sentenza n. 360 dell' 8 febbraio 2019, emessa dal Tribunale ordinario di Latina: 1) accertato e dichiarato il diritto del sig. ad ottenere il pagamento del Parte_1
corrispettivo per i lavori di manutenzione ordinaria e per la sosta dell'imbarcazione
2 modello “Ilver 35”, targato 5GE30D, di proprietà del sig. , Controparte_1
condannare quest'ultimo al pagamento dell'importo di euro 16.595,15, oltre interessi legali dalla scadenza all'effettivo pagamento, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che la Corte riterrà di giustizia;
2) condannare il sig. alle Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio. Ai fini del c.u., si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad euro 16.595,15 e, pertanto, sconta un c.u. pari ad euro
355,50. (…)”.
Si è costituito richiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza
n. 360/2019 pubblicata in data 8.02.2019 dal Tribunale di Latina in ogni sua parte e statuizione. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Ilaria Pacini la quale si dichiara a tal fine antistataria.”.
Il IG. ha proposto due motivi di gravame. Parte_1
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Con il primo motivo “Sull'esistenza di un contratto di appalto”, l'appellante ha censurato la sentenza di primo di grado nella parte in cui ha statuito che “all'esito dell'istruttoria (…) non è stata acquisita documentazione attestante la conclusione del contratto avente ad oggetto il rimessaggio al coperto “agosto 2009-aprile 2012” dell'imbarcazione né è stata raggiunta la prova dell'avvenuta accettazione da parte dell'opponente dei lavori eseguiti al natante per i quali sarebbe stato concordato un corrispettivo di tale entità”. Secondo l'appellante, nessun dubbio sussiste in merito all'esistenza di un contratto di appalto stipulato tra le parti con un'accessoria pattuizione riconducibile al paradigma del deposito.
A tal proposito, la difesa ha sottolineato che, nel corso del giudizio di primo grado, non erano stati oggetto di contestazione da parte del IG. l'affidamento del natante CP_1
“nelle mani” del IG. affinché fossero eseguiti i lavori di manutenzione, Parte_1
l'esecuzione a regola d'arte degli stessi e l'avvenuta custodia al coperto del natante.
3 Quanto sopra troverebbe conforto anche nelle deposizioni testimoniali dei testi IG.
e IG. Testimone_1 Testimone_2
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Con il secondo motivo di appello “Sull'irrilevanza della mancata pattuizione del corrispettivo”, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza qui impugnata per aver il Giudice ritenuto ostativa ad una pronuncia di accoglimento della domanda di pagamento la circostanza che non fosse stata espressamente pattuita l'entità del corrispettivo.
Infatti, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto e dunque, nel caso in cui non consti la preventiva liquidazione dell'importo dovuto, il
Giudice può e deve procedere alla determinazione del corrispettivo, avvalendosi delle tariffe, degli usi e dei prezzi esistenti ovvero stabilirlo secondo una propria valutazione discrezionale.
Ancora, l'appellante ha evidenziato di aver concordato i lavori in questione con il padre dell'appellato, IG. , il quale avrebbe agito come procuratore del Persona_1
figlio , e di aver comunque riposto affidamento in merito a tale Controparte_1
circostanza, in considerazione delle condotte che assumeva verso Persona_1
l'esterno, tali da indurre a supporre che avesse ampi poteri di gestione sul natante.
L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e ribadito integralmente le contestazioni sollevate in primo grado.
L'appello è fondato.
Non risulta, infatti, operato un condivisibile governo delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente perché connessi.
4 Deve premettersi che sono elementi incontestati lo svolgimento dell'attività di manutenzione da parte della appellante (confermata dai testimoni) e l'appartenenza del natante all'appellato. Quest'ultimo ha sostenuto di essere estraneo alla gestione del natante poiché della stessa si era sempre occupato il padre.
Occorre, poi, sottolineare che il Tribunale di Latina, ai fini della revoca del decreto ingiuntivo, ha valorizzato la mancata produzione della documentazione attestante sia la conclusione del contratto avente ad oggetto il rimessaggio al coperto “agosto 2009- aprile 2012” sia la pattuizione di un corrispettivo accettato dal IG. Controparte_1
per tale prestazione.
In realtà, come è noto, il contratto di appalto è un contratto a forma libera e la prova della sua conclusione e del suo contenuto può essere fornita in altro modo, anche per presunzioni.
In tal senso tra le tante Sez. 1 - , Ordinanza n. 12971 del 24/05/2018, secondo la quale, nei contratti a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia,
l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito. Tale onere può essere assolto anche mediante la prova per presunzioni, ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più
d'una, della concordanza.
Nel caso di specie nel senso della effettiva conclusione tra le parti del contratto depongono univocamente una pluralità di elementi. In primo luogo, può desumersi in forza delle difese della appellata che il padre, nel concludere il contratto, abbia agito per conto del figlio quale proprietario del natante. È, infatti, lo stesso appellato che ha affermato che il rapporto tra padre e figlio era articolato nel senso che la gestione del natante era affidata al padre;
d'altro canto, non viene indicata alcuna ragione per la quale il padre avrebbe concluso un contratto per un bene che non gli apparteneva né è pensabile che l'appellante abbia avviato attività di detenzione e manutenzione di un bene altrui di propria iniziativa e senza avere ricevuto alcun incarico. Sono, quindi, le
5 stesse affermazioni dell'appellato a confermare che il padre agiva in nome e per contro del figlio.
Lo svolgimento dell'attività, come detto, emerge dalla prova testimoniale e non è stato oggetto di specifica contestazione.
Non si pongono, in merito alla prova testimoniale, questioni di inammissibilità per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché la prova testimoniale è ammessa anche oltre il limite consentito, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza (e nel caso di specie la natura del rapporto rende verosimile una conclusione verbale) e in secondo luogo perché le dichiarazioni testimoniali danno comunque conto dello svolgimento dell'attività di manutenzione.
In questo contesto anche l'emissione della fattura costituisce un elemento di natura indiziaria concorrente a fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda (Sez. 3,
Sentenza n. 15383 del 28/06/2010).
Per il resto la quantificazione del corrispettivo, pari a quello della fattura emessa, non
è stata oggetto di espressa contestazione.
Ne consegue che l'appello deve essere integralmente accolto e in riforma della sentenza impugna va respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo. Il decreto, pertanto, acquista definitiva efficacia esecutiva.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 360/2019 del Tribunale ordinario di Latina,
[...]
pubblicata in data 08.02.2019, così provvede:
1) Accoglie l'appello e in riforma integrale della sentenza impugnata respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 357/12 emesso il 31.08.2012 dal Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Terracina;
2) Dichiara l'esecutorietà del suddetto decreto ingiuntivo;
6 3) Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del doppio grado di giudizio che liquida in €. 5.000,00 per compensi per il primo grado di giudizio e in €. 6.000,00 per compensi ed €. 350,00 per spese per il grado di appello, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5/11/25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott.ssa Silvia Di Matteo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere
Dott. Renato Castaldo Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al 2846 R.G. degli affari contenziosi del
2019, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 04.06.2025
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Marco Annecchino e Sara Ceccarelli Torrice ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Annecchino in Roma, alla Via Cassiodoro 1/a
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Ilaria Pacini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sara
Polito in Roma, Via Appia Nuova n. 612
APPELLATO
1 Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.- appello avverso la sentenza n.
360/2019 del Tribunale ordinario di Latina, sez. seconda civ., pubblicata il 08.02.2019
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado il IG. si è opposto al decreto ingiuntivo n. 357/12, Controparte_1
emesso in data 31.08.2012 dal Tribunale di Latina, con il quale era stato condannato al pagamento, in favore del IG. titolare della ditta “ Parte_1 Parte_2
”, della somma di € 16.595,15, oltre interessi legali nonché spese
[...]
del procedimento monitorio, in virtù della fattura n. 25 del 10.04.2012 per il rimessaggio e i lavori eseguiti su commissione al natante “Ilver 35 targato 5GE30D” di proprietà di parte opponente.
A sostegno della opposizione ha dedotto di non avere mai conferito alla opposta l'incarico di effettuare l'attività di manutenzione. Ha esposto che la barca era in deposito presso l'opponente ma che i rapporti erano stati intrattenuti sempre dal padre ed egli era del tutto estraneo ai fatti.
L'opposto ha chiesto il rigetto della opposizione.
Con sentenza n. 360/2019, pubblicata in data 08.02.2019, il Tribunale ordinario di
Latina, seconda sez. civ., così ha deciso: “a) revoca il decreto ingiuntivo n. 357/12 emesso il 31.08.2012 dal Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Terracina – e depositato il 03 settembre 2012; b) rigetta ogni altra richiesta;
c) compensa per intero le spese processuali tra le parti”.
Il Tribunale ha, in sintesi, deciso affermando che il creditore non aveva assolto l'onere probatorio a suo carico.
ha impugnato la sentenza in epigrafe, rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni: “piaccia all'adita corte di appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, ed in totale riforma, della sentenza n. 360 dell' 8 febbraio 2019, emessa dal Tribunale ordinario di Latina: 1) accertato e dichiarato il diritto del sig. ad ottenere il pagamento del Parte_1
corrispettivo per i lavori di manutenzione ordinaria e per la sosta dell'imbarcazione
2 modello “Ilver 35”, targato 5GE30D, di proprietà del sig. , Controparte_1
condannare quest'ultimo al pagamento dell'importo di euro 16.595,15, oltre interessi legali dalla scadenza all'effettivo pagamento, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che la Corte riterrà di giustizia;
2) condannare il sig. alle Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio. Ai fini del c.u., si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad euro 16.595,15 e, pertanto, sconta un c.u. pari ad euro
355,50. (…)”.
Si è costituito richiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza
n. 360/2019 pubblicata in data 8.02.2019 dal Tribunale di Latina in ogni sua parte e statuizione. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Ilaria Pacini la quale si dichiara a tal fine antistataria.”.
Il IG. ha proposto due motivi di gravame. Parte_1
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Con il primo motivo “Sull'esistenza di un contratto di appalto”, l'appellante ha censurato la sentenza di primo di grado nella parte in cui ha statuito che “all'esito dell'istruttoria (…) non è stata acquisita documentazione attestante la conclusione del contratto avente ad oggetto il rimessaggio al coperto “agosto 2009-aprile 2012” dell'imbarcazione né è stata raggiunta la prova dell'avvenuta accettazione da parte dell'opponente dei lavori eseguiti al natante per i quali sarebbe stato concordato un corrispettivo di tale entità”. Secondo l'appellante, nessun dubbio sussiste in merito all'esistenza di un contratto di appalto stipulato tra le parti con un'accessoria pattuizione riconducibile al paradigma del deposito.
A tal proposito, la difesa ha sottolineato che, nel corso del giudizio di primo grado, non erano stati oggetto di contestazione da parte del IG. l'affidamento del natante CP_1
“nelle mani” del IG. affinché fossero eseguiti i lavori di manutenzione, Parte_1
l'esecuzione a regola d'arte degli stessi e l'avvenuta custodia al coperto del natante.
3 Quanto sopra troverebbe conforto anche nelle deposizioni testimoniali dei testi IG.
e IG. Testimone_1 Testimone_2
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Con il secondo motivo di appello “Sull'irrilevanza della mancata pattuizione del corrispettivo”, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza qui impugnata per aver il Giudice ritenuto ostativa ad una pronuncia di accoglimento della domanda di pagamento la circostanza che non fosse stata espressamente pattuita l'entità del corrispettivo.
Infatti, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto e dunque, nel caso in cui non consti la preventiva liquidazione dell'importo dovuto, il
Giudice può e deve procedere alla determinazione del corrispettivo, avvalendosi delle tariffe, degli usi e dei prezzi esistenti ovvero stabilirlo secondo una propria valutazione discrezionale.
Ancora, l'appellante ha evidenziato di aver concordato i lavori in questione con il padre dell'appellato, IG. , il quale avrebbe agito come procuratore del Persona_1
figlio , e di aver comunque riposto affidamento in merito a tale Controparte_1
circostanza, in considerazione delle condotte che assumeva verso Persona_1
l'esterno, tali da indurre a supporre che avesse ampi poteri di gestione sul natante.
L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e ribadito integralmente le contestazioni sollevate in primo grado.
L'appello è fondato.
Non risulta, infatti, operato un condivisibile governo delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente perché connessi.
4 Deve premettersi che sono elementi incontestati lo svolgimento dell'attività di manutenzione da parte della appellante (confermata dai testimoni) e l'appartenenza del natante all'appellato. Quest'ultimo ha sostenuto di essere estraneo alla gestione del natante poiché della stessa si era sempre occupato il padre.
Occorre, poi, sottolineare che il Tribunale di Latina, ai fini della revoca del decreto ingiuntivo, ha valorizzato la mancata produzione della documentazione attestante sia la conclusione del contratto avente ad oggetto il rimessaggio al coperto “agosto 2009- aprile 2012” sia la pattuizione di un corrispettivo accettato dal IG. Controparte_1
per tale prestazione.
In realtà, come è noto, il contratto di appalto è un contratto a forma libera e la prova della sua conclusione e del suo contenuto può essere fornita in altro modo, anche per presunzioni.
In tal senso tra le tante Sez. 1 - , Ordinanza n. 12971 del 24/05/2018, secondo la quale, nei contratti a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia,
l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito. Tale onere può essere assolto anche mediante la prova per presunzioni, ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più
d'una, della concordanza.
Nel caso di specie nel senso della effettiva conclusione tra le parti del contratto depongono univocamente una pluralità di elementi. In primo luogo, può desumersi in forza delle difese della appellata che il padre, nel concludere il contratto, abbia agito per conto del figlio quale proprietario del natante. È, infatti, lo stesso appellato che ha affermato che il rapporto tra padre e figlio era articolato nel senso che la gestione del natante era affidata al padre;
d'altro canto, non viene indicata alcuna ragione per la quale il padre avrebbe concluso un contratto per un bene che non gli apparteneva né è pensabile che l'appellante abbia avviato attività di detenzione e manutenzione di un bene altrui di propria iniziativa e senza avere ricevuto alcun incarico. Sono, quindi, le
5 stesse affermazioni dell'appellato a confermare che il padre agiva in nome e per contro del figlio.
Lo svolgimento dell'attività, come detto, emerge dalla prova testimoniale e non è stato oggetto di specifica contestazione.
Non si pongono, in merito alla prova testimoniale, questioni di inammissibilità per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché la prova testimoniale è ammessa anche oltre il limite consentito, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza (e nel caso di specie la natura del rapporto rende verosimile una conclusione verbale) e in secondo luogo perché le dichiarazioni testimoniali danno comunque conto dello svolgimento dell'attività di manutenzione.
In questo contesto anche l'emissione della fattura costituisce un elemento di natura indiziaria concorrente a fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda (Sez. 3,
Sentenza n. 15383 del 28/06/2010).
Per il resto la quantificazione del corrispettivo, pari a quello della fattura emessa, non
è stata oggetto di espressa contestazione.
Ne consegue che l'appello deve essere integralmente accolto e in riforma della sentenza impugna va respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo. Il decreto, pertanto, acquista definitiva efficacia esecutiva.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 360/2019 del Tribunale ordinario di Latina,
[...]
pubblicata in data 08.02.2019, così provvede:
1) Accoglie l'appello e in riforma integrale della sentenza impugnata respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 357/12 emesso il 31.08.2012 dal Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Terracina;
2) Dichiara l'esecutorietà del suddetto decreto ingiuntivo;
6 3) Condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del doppio grado di giudizio che liquida in €. 5.000,00 per compensi per il primo grado di giudizio e in €. 6.000,00 per compensi ed €. 350,00 per spese per il grado di appello, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5/11/25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo Dott.ssa Silvia Di Matteo
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