Sentenza breve 25 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 25 febbraio 2022
Parere definitivo 28 aprile 2023
Accoglimento
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 25/10/2021, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2021
N. 01266/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01020/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2021, proposto da
TT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Grani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA IN non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. 0243451/2021 del 17/07/2021 del Dirigente la Direzione Commercio ed Attività Produttive dott. Andrea Elifani, con cui veniva disposto il diniego del rinnovo della concessione per l'occupazione del suolo pubblico rilasciata per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche di articoli del settore merceologico non alimentare nel posteggio n° 110 del mercato settimanale dello Stadio, concessione n° 1048886/A del 13/03/2012, intestata alla ditta NE Catellani, alla quale era subentrata la soc. TT SR per acquisto del ramo di azienda da cui è stata affidata in gestione all'affittuario MA IN;
b) del provvedimento PG 271353 del 12/08/2021 con cui il Dirigente la Direzione Commercio Attività Produttive Dott. Andrea Elifani, riscontrando la nota 06/08/2021 della ricorrente con cui si chiedeva l'annullamento in autotutela e il rinnovo della concessione oggetto di diniego, ha confermato il diniego del rinnovo della concessione di posteggio già espresso con provvedimento P.G. 243541 del 17/07/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società TT SR è divenuta cessionaria di ramo d’azienda, in forza di contratto datato 14/06/2018, da dante causa già titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico per l’esercizio del commercio sul posteggio 110 del mercato del sabato allo Stadio di Verona n. 104886/A del 13/03/2012.
In particolare, il ramo di azienda commerciale è <<costituito da un posteggio per il commercio su aree pubbliche al mercato settimanale di Verona, nella giornata di Sabato, nella zona “stadio”, contrassegnato dal n. 110, esercitato in forza di regolare Comunicazione inviata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Verona in data 2 febbraio 2017>>.
In conseguenza dell’acquisto, la predetta concessione di occupazione di suolo pubblico è stata volturata a nome di TT. RL, la quale, con scrittura privata del 14/06/2018, ha affittato il ramo di azienda sopra citato a MA IN, titolare della omonima ditta individuale.
Con atto del 7 maggio 2021 il Comune di Verona ha comunicato alla società ricorrente l’avvio del procedimento di diniego del rinnovo della concessione.
Con provvedimento del 17 luglio 2021, il Comune di Verona ha disposto il diniego del rinnovo della concessione per l’occupazione di suolo pubblico rilasciata per esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche di articoli del settore merceologico non alimentare nel posteggio n. 110 del mercato settimanale che si svolge al sabato nel quartiere Stadio, sottolineando l’assenza, in capo all’odierna società ricorrente, di uno dei requisiti richiesti specificamente dal combinato disposto delle disposizioni contenute nell’art. 181, comma 4 bis , l. 17 luglio 2020, n. 77, nelle linee guida di cui all’allegato A al Decreto 25 novembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico e nella DGR NE n. 1704 del 9 dicembre 2020.
In particolare, secondo il Comune di Verona, alla data del 19 gennaio 2021 TT SR non era iscritta quale ditta attiva per l’attività di commercio su aree pubbliche, risultando iscritta esclusivamente per l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari vari, tipologia di attività non attinente a quella svolta in base alla concessione di suolo pubblico in parola; inoltre, anche da visura effettuata in data 3 luglio 2021, presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Vicenza, detta società è risultata ancora iscritta esclusivamente per l’attività di commercio all’ingrosso.
Pertanto, secondo il Comune, ancorché la ricorrente, alla data del 14 giugno 2018 (momento in cui TT RL era divenuta proprietaria del ramo d’azienda in questione e l’aveva affidato contestualmente in gestione a terzi) la normativa sul commercio su area pubblica non risultava imporre al “nudo” proprietario dell’azienda di iscriversi al Registro Imprese per tale attività, con l’entrata in vigore del Decreto del 25 novembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, ciò è diventato invece obbligatorio, risultando quindi possibile fissare come scadenza per l’iscrizione il 30 giugno 2021, pena il diniego del rinnovo della concessione di suolo pubblico.
Con il medesimo provvedimento, il Comune di Verona ha, quindi, anche dato conto del fatto che per effetto di esso, <<entrambe le ditte TT RL e IN MA non hanno conseguentemente più titolo per operare nel posteggio in parola e che l'eventuale attività svolta sarà considerata esercitata abusivamente>>.
TT SR, ha quindi presentato al Comune istanza di annullamento in autotutela del 06/08/2021, respinta dall’Amministrazione con provvedimento prot n. 0271353/2021 del 12/08/2021 sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- alla data del 17 luglio 2021, in cui è stato adottato il provvedimento di diniego, la normativa vigente in materia di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, prevedeva, secondo quanto stabilito dal citato Decreto ministeriale del 25 novembre 2020, che, qualora entro il 30 giugno 2021 il soggetto titolare (proprietario dell'azienda) della concessione di suolo pubblico non fosse risultato iscritto al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, sarebbe incorso nel diniego del rinnovo;
- l’art. 56 bis , l. n. 106 del 2021, entrato in vigore successivamente all'adozione del provvedimento, il 24 luglio 2021, prevede che i comuni possono e non devono verificare il possesso dei requisiti di legge entro il 31 marzo 2022;
- qualora il Comune ritenesse di avvalersi di tale facoltà, la stessa potrebbe essere eventualmente applicata per i procedimenti non ancora definiti, tra i quali non potrebbe in alcun caso rientrare quello di cui trattasi, in quanto già definito in precedenza;
- secondo il testo del citato articolo 56 bis , potrebbe comunque essere oggetto di verifica entro tale ultima scadenza, il possesso dei "requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo", rimanendo tuttavia esclusa la possibilità di verificare l'iscrizione al Registro Imprese quale ditta attiva, ciò significando che il termine per il possesso di tale requisito è rimasto quello stabilito del 30 giugno 2021.
Il Comune ha, quindi, ribadito, che per effetto dei suestesi provvedimenti <<entrambe le ditte TT RL e IN MA non hanno conseguentemente più titolo per operare nel posteggio in parola e che l'eventuale attività svolta sarà considerata esercitata abusivamente>>.
Avverso i predetti provvedimenti, indicati anche in epigrafe, parte ricorrente ha proposto impugnazione, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. secondo parte ricorrente, l’art. 181, comma 4 bis , d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77, le linee guida di cui all’allegato A al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e la Delibera di Giunta Regionale del NE n. 1704 del 29/12/2020, richiedono esclusivamente che il titolare della concessione sia iscritto come “ditta attiva” e non, come pretende il Comune di Verona, sempre ed in ogni caso come “impresa attiva nella tipologia di attività commerciale per la quale è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo”; tale espressione si troverebbe esclusivamente nell’art. 4, Allegato A, decreto MISE del 25 novembre 2020, ma si riferirebbe alle sole imprese che siano titolari della concessione e che esercitino effettivamente l’attività per la quale la concessione oggetto di rinnovo è stata rilasciata; per contro, sarebbe data la possibilità di reiscrizione secondo le norme vigenti entro il 30/06/2021, il che implica che la ditta titolare della concessione risulti “inattiva” a seguito della dismissione dell’azienda a seguito della cessione della gestione a terzi;
2. secondo parte ricorrente, in conseguenza dell’approvazione dell’art. 26 bis , d.l. 22.03.21 n. 41, conv con mod. in l. n. 69/2021, norma di interpretazione autentica dell’art 103, comma 2, d.l. 18 del 2020, risulta accertato che il termine di durata delle concessioni aventi scadenza al 31/12/2020, per effetto della richiamata norma emergenziale, è stato prorogato sino al novantesimo giorno successivo alla scadenza dello stato di emergenza, a sua volta attualmente prorogato sino al 31/12/2021, con conseguente proroga della concessione di cui è causa almeno sino al 31/03/2022; il Comune, con il provvedimento di diniego impugnato, pur esercitando il potere di negare il rinnovo della concessione e impedendo immediatamente l’utilizzo del posteggio di cui è causa per la naturale durata della concessione, ha raggiunto gli effetti di un diverso provvedimento di revoca della concessione, pur non sussistendo i presupposti per la revoca della concessione previsti dall’allegato A al DM 22/11/2020, conservando la ricorrente e l’affittuario pieno diritto di poter usufruire della concessione sino alla sua naturale scadenza, attualmente essendo quella del 31.03.2022.
Si è costituito in giudizio il Comune resistente contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 20 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
DIRITTO
1. Sul primo motivo di ricorso.
1.1. Premessa normativa.
Il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, attuativo della Direttiva europea 2006/123/CE, denominata comunemente “Direttiva Servizi”, aveva escluso l’automatica riassegnazione con cadenza decennale ai precedenti titolari, essendo, alla scadenza, necessaria la riassegnazione mediante procedure ad evidenza pubblica.
Il decreto, d’altronde, ha rimesso ad una Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni e Autonomie e Locali, la fissazione di criteri e disposizioni transitorie con riferimento alle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche: tale intesa, sancita il 5 luglio 2012, con apposite misure transitorie ha introdotto una proroga automatica di tutte le concessioni in essere alla data di adozione della medesima, fino a maggio-luglio 2017, a prescindere dalla loro originaria scadenza, fino all’entrata in vigore della nuova disciplina sancita dal citato decreto legislativo n. 59 del 2010.
All’avvicinarsi della scadenza del 2017, con D.L. n. 244 del 2016 è stata sancita una prima proroga della scadenza delle concessioni in essere al 31/12/2018.
In forza della l. n. n. 205 del 2017 è stata stabilita un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni in essere e con scadenza anteriore a detta data.
Il legislatore è intervenuto nel 2020 con il d.l. n. 34, conv. in l. 17/7/2020, n. 77, il cui art. 181 comma 4 bis prevede che <<le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività>>.
L’Allegato A al DM 25 novembre 2020, ha stabilito le linee guida intese quali <<indicazioni ai fini della disciplina dei procedimenti di rinnovo o di attribuzione delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77>>.
In particolare, per quanto in questa sede di interesse, è stato previsto che:
- le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 o di quelli stabiliti dalle Regioni con proprie leggi, nel rispetto delle presenti linee guida, secondo quanto indicato al punto 11;
- entro il 31 dicembre 2020 il Comune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle presenti linee guida, con le modalità previste al punto 11. - l'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito che può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività (quali a) malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020; b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020; c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001; d) successione mortis causa in corso di definizione); peraltro, le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci
- in caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.
La Delibera G.R. NE n. 1704/2020, nello stabilire le modalità attuative del rinnovo in recepimento delle citate linee guida ministeriali, ha previsto che:
- i requisiti oggetto di verifica da parte delle competenti amministrazioni comunali in capo all'operatore commerciale sono i seguenti: a. requisiti morali, come disciplinati dall'articolo 71, commi da 1 a 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni; b. requisiti professionali, come disciplinati dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis del citato decreto legislativo n. 59 del 2010 in caso di attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare; c. iscrizione dell'impresa presso i registri della competente Camera di Commercio quale impresa attiva, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività, quali: c. 1) malattia certificata, comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020; c.2) gravidanza e puerperio certificati, comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020; c.1) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992 e dall'art. 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001; c.2) successione mortis causa in corso di definizione; le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci; In caso di affitto d'azienda il possesso del requisito in questione può essere comprovato dalla presentazione di istanza di reiscrizione secondo la vigente normativa, da parte del soggetto titolare dell'azienda, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021; d. regolarità contributiva: trattasi di un requisito espressamente previsto dall'articolo 4-bis della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Il possesso del requisito di cui trattasi è comprovato anche nell'ipotesi in cui i soggetti interessati abbiano ottenuto la rateizzazione del debito contributivo;
- i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2020, fatte salve, con riferimento alla citata lettera c), le suddette cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività. Il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto alla data del 30 giugno 2021;
- le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea; in tale ultimo caso, il possesso del requisito dell'iscrizione nei registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione presso i competenti uffici camerali secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dall'avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021. A decorrere dal 1 luglio 2021 i Comuni debbono effettuare le necessarie verifiche relative a tale ultima fattispecie, presso la competente Camera di Commercio; in caso di esito negativo della verifica il Comune procede con il ritiro della concessione;
1. 2. Nel merito.
Dall’esame sistematico della previsioni sopra riportate, emerge, in primo luogo, che il Ministero dello Sviluppo Economico, laddove, nelle linee guida di cui all’All. A al d.m. 25 novembre 2020, ha imposto, ai fini del rinnovo, che l’impresa titolare della concessione da rinnovare (e non semplicemente la gerente temporanea dell’azienda) fosse iscritta nei registri camerali quale impresa “attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione”, abbia solo esplicitato un concetto che il legislatore nella formulazione dell’art. 181, comma 4 bis , d.l. n. 34, conv. in l. 17/7/2020, n. 77, ha essenzialmente dato per implicito.
Infatti, laddove la norma che precede impone, ai fini del rinnovo, tra gli altri requisiti, che il soggetto titolare dell'azienda sia iscritto nei registri camerali quale “ditta attiva”, presuppone che tale iscrizione concerna proprio la tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione.
Ciò in quanto il rinnovo di una concessione costituisce un “nuovo” rilascio (a differenza della proroga che si caratterizza per il prolungamento, senza soluzione di continuità, della concessione in essere) e come tale, quindi, è logico che il soggetto imprenditoriale che richieda la titolarità della concessione sia iscritto nei registri camerali quale ditta attiva nella specifica tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione.
In questo senso, quindi, anche quando il d.m. fa riferimento al “caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare”, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva sottintende che si tratti di iscrizione concernente la tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione e viene richiesto il rinnovo.
D’altronde, in considerazione della situazione di dissociazione tra il soggetto titolare della concessione originaria e il gerente l’azienda, ragionevolmente il d.m. ha consentito che il soggetto titolare, eventualmente inattivo, o, come nel caso di specie, non attivo nella specifica tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione, potesse comprovare il requisito mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Non avendo parte ricorrente assolto tale ultimo onere, correttamente l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di diniego di rinnovo della concessione.
A nulla rileva che l’art. 56 bis (Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche) inserito nel decreto legge 25/05/2021 - N. 73, dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, abbia previsto che <<in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo>>.
Tale norma, infatti, attribuisce all’Amministrazione solo la facoltà di differire la conclusione della procedura di rinnovo, laddove, nel caso di specie, risulta essere stata legittimamente conclusa dal Comune.
Pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere respinto, i provvedimenti impugnati risultando legittimi in parte qua.
2. Sul secondo motivo di ricorso.
Diversamente, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi nella parte in cui danno conto del fatto che <<entrambe le ditte TT RL e IN MA non hanno conseguentemente più titolo per operare nel posteggio in parola e che l'eventuale attività svolta sarà considerata esercitata abusivamente>>.
Al riguardo, infatti, l’art. 26 bis , d.l. 22.03.21 n. 41, conv con mod. in l. n. 69/2021, dispone che: <<1. Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista>>.
L’art. 103, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif. da l. 24 aprile 2020, n. 27, prevede che <<tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza>>.
Ne consegue che anche alla concessione della quale era titolare la ricorrente, con scadenza il 31 dicembre 2021, risulta applicabile l’art. 26 bis sopra richiamato, la validità ed efficacia della stessa deve ritenersi prorogata per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, quest’ultimo attualmente perdurante fino al 31 dicembre 2021.
Pertanto, fino alla scadenza del termine indicato nell’art. 26 bis che precede, permane il diritto di TT SR e dell’affittuaria dell’azienda a fruire della concessione, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati limitatamente alla parte in cui danno conto del fatto che <<entrambe le ditte TT RL e IN MA non hanno conseguentemente più titolo per operare nel posteggio in parola>> e che <<l'eventuale attività svolta sarà considerata esercitata abusivamente>>.
3. Spese di lite.
Attesa la particolarità della controversia e la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella sola parte in cui danno conto del fatto che <<entrambe le ditte TT RL e IN MA non hanno conseguentemente più titolo per operare nel posteggio in parola>> e che <<l'eventuale attività svolta sarà considerata esercitata abusivamente>>;
- lo respinge per il resto;
- spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO