Art. 33.
L'indennita' di cessazione dell'attivita' agricola di cui al precedente articolo puo' essere concessa, a domanda, agli imprenditori agricoli, titolari di aziende con superficie non superiore ai 15 ettari, che abbiano compiuto 55 anni e fino al 65° anno di eta', appartenenti ad una delle sottoindicate categorie e che dedichino almeno il 50 per cento del loro tempo di lavoro all'attivita' agricola, ricavandone almeno il 50 per cento del reddito complessivo di lavoro:
a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole che destinino le terre agli scopi stabiliti dal presente titolo;
b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, quando i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre agli scopi predetti.
I titolari di aziende con superficie superiore agli ettari 15, che si trovino nelle predette condizioni di reddito e di impiego di tempo lavorativo nell'attivita' agricola, possono chiedere l'indennita' di cui al precedente articolo dal compimento del sessantesimo anno di eta' e goderne fino al sessantacinquesimo, a meno che non si tratti di vedove che abbiano acquisito la titolarita' dell'azienda a seguito del decesso del coniuge o di invalidi affetti da una infermita' che ne riduca la capacita' lavorativa di almeno il 50 per cento, nei quali casi trovano applicazione le disposizioni del precedente comma.
L'indennita' predetta puo' essere concessa, in ogni caso, agli imprenditori di eta' compresa tra i 55 e i 65 anni, le cui aziende ricadono in territori classificati montani in base alle vigenti disposizioni di legge qualunque sia la superficie relativa.
Per la concessione della indennita' prevista dalla presente legge puo' essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata.
Per il calcolo del tempo attivo si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.
Per reddito di lavoro si intende qualunque provento derivante da una attivita' autonoma o subordinata, pubblica o privata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attivita' lavorativa o di vecchiaia.
L'indennita' di cessazione dell'attivita' agricola di cui al precedente articolo puo' essere concessa, a domanda, agli imprenditori agricoli, titolari di aziende con superficie non superiore ai 15 ettari, che abbiano compiuto 55 anni e fino al 65° anno di eta', appartenenti ad una delle sottoindicate categorie e che dedichino almeno il 50 per cento del loro tempo di lavoro all'attivita' agricola, ricavandone almeno il 50 per cento del reddito complessivo di lavoro:
a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole che destinino le terre agli scopi stabiliti dal presente titolo;
b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, quando i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre agli scopi predetti.
I titolari di aziende con superficie superiore agli ettari 15, che si trovino nelle predette condizioni di reddito e di impiego di tempo lavorativo nell'attivita' agricola, possono chiedere l'indennita' di cui al precedente articolo dal compimento del sessantesimo anno di eta' e goderne fino al sessantacinquesimo, a meno che non si tratti di vedove che abbiano acquisito la titolarita' dell'azienda a seguito del decesso del coniuge o di invalidi affetti da una infermita' che ne riduca la capacita' lavorativa di almeno il 50 per cento, nei quali casi trovano applicazione le disposizioni del precedente comma.
L'indennita' predetta puo' essere concessa, in ogni caso, agli imprenditori di eta' compresa tra i 55 e i 65 anni, le cui aziende ricadono in territori classificati montani in base alle vigenti disposizioni di legge qualunque sia la superficie relativa.
Per la concessione della indennita' prevista dalla presente legge puo' essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata.
Per il calcolo del tempo attivo si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.
Per reddito di lavoro si intende qualunque provento derivante da una attivita' autonoma o subordinata, pubblica o privata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attivita' lavorativa o di vecchiaia.