Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 124 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica:
"Durante gli atti di polizia giudiziaria e di istruzione, quando e' ammessa l'assistenza o la rappresentanza dei difensori, l'imputato non puo' essere assistito o rappresentato da piu' di due difensori".
Il primo comma dell'articolo 124 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica:
"Durante gli atti di polizia giudiziaria e di istruzione, quando e' ammessa l'assistenza o la rappresentanza dei difensori, l'imputato non puo' essere assistito o rappresentato da piu' di due difensori".