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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/02/2024, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
dott. Antonella Vittoria Balsamo presidente dott. Dora Bonifacio consigliere dott. Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1921/2019 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
EMMANUELE MARCO, ; C.F._1
Appellante contro
, nato a [...], il [...], c.f. CP_1
, e , C.F. , nato a [...]F._2 CP_2 CodiceFiscale_3
Catania il 04.01.1956, rappresentati e difesi, dall'avv. MAZZA GERARDO,
C.F._4
Appellati-Appellanti incidentali
- 1 - ( P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 protempore, con sede ad Arcole, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata in Catania Corso Italia n. 244;
Appellato
P.I. Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in , P.IVA_3 Pt_1
Piazza S. Francesco D'Assisi n.5, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Salvatore Emmanuele ed elettivamente domiciliata in Catania Via V.E. Orlando n.56;
Appellato-contumace
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il proponeva appello avverso la sentenza n. 3643/2019 emessa dal Parte_1
Tribunale di Catania.
I fatti di causa sono i seguenti.
In data 7/2/2009 mentre percorreva la S.S. 120, alla guida del furgone CP_2
Ford Transit tg. BG A06358 di proprietà del sig. , transitava su una CP_1
grossa e profonda buca piena di acqua che si trovava sulla carreggiata. A seguito del contraccolpo, il veicolo ed il suo conducente riportavano danni.
CP_ Per ottenere il risarcimento dei danni i signori convenivano in giudizio il
[...]
(ente proprietario del tratto di strada in questione) e Parte_1 Controparte_4
(società appaltatrice di lavori eseguiti sul detto tratto di strada).
[...]
Nel giudizio si costituivano entrambi i convenuti. Il comune di Randazzo eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, previa autorizzazione del giudice istruttore, chiamava in giudizio soggetto committente dei lavori eseguiti sul tratto di Controparte_3
strada da Parte_2
Si costituiva anche chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_3
- 2 - Assunta prova testimoniale, la causa veniva dichiarata interrotta a causa dell'intervenuto fallimento della convenuta e poi riassunta nei confronti della Parte_2
curatela del fallimento che rimaneva contumace.
Esperita consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva posta in decisione.
Con la sentenza appellata (n. 3643/2019), il Tribunale di Catania, accoglieva la domanda e condannava i convenuti e Parte_1 [...]
in solido, al risarcimento dei danni subìti dai Parte_2
e , quantificati rispettivamente in €. 4.295,81 ed €. CP_2 CP_1
2.250,00 oltre interessi nonché al rimborso delle spese di CTU e di quelle legali, quantificate in €. 2.965,23 oltre accessori di legge.
Il Tribunale rigettava, invece, la domanda proposta nei confronti di Controparte_3
Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello principale il Parte_1
ed appello incidentale ed;
si costituiva
[...] CP_2 CP_1 Controparte_3 domandando il rigetto dell'appello; la curatela del fallimento di Parte_2
rimaneva contumace.
[...]
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.6.2023 la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge.
In diritto
Il , con l'appello principale, propone i seguenti motivi di censura Parte_1
alla sentenza di primo grado.
Errata affermazione della responsabilità del ed errata valutazione delle Pt_1
risultanze istruttorie.
L'appellante ricorda di avere eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto: “a) la “buca” nella quale si sarebbe imbattuto il furgone di proprietà del sig. CP_
è stata creata dalla convenuta soc. durante i lavori di scavo Controparte_5
eseguiti sui luoghi;
b) i suddetti lavori sono stati ordinati dalla committente soc.
[...]
CP_ ; c) il concludente si è limitato, su richiesta della soc. ad autorizzare, nel CP_3
periodo necessario per la esecuzione dei lavori, la modifica temporanea della viabilità sulle strade interessate;
ordinando altresì al richiedente di apporre la necessaria
- 3 - segnaletica e a provvedere alla messa in sicurezza della strada e del cantiere. Orbene,
l'attività istruttoria espletata non ha fatto altro che confermare pedissequamente il superiore assunto. E' rimasto incontestato, invero, perché ammesso da tutte le parti in causa, oltre che provato a mezzo prova documentale e prova orale, che la “buca” in questione è stata generata a seguito dei lavori di scavo eseguiti sui luoghi dalla convenuta soc. . E' rimasto altrettanto incontestato, per le stesse Controparte_5 superiori ragioni, che i suddetti lavori, tendenti all'allaccio di fognature bianche e nere dei locali di proprietà della alle condotte principali della rete fognaria, Controparte_3 sono stati ordinati alla ditta esecutrice dei lavori dalla stessa. E' stato documentalmente provato, infine, che il di , su richiesta della soc. Pt_1 Pt_1
CP_ nella persona del progettista incaricato alla esecuzione dei lavori, ing. CP_6
(cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado),
[...]
con ordinanza n. 5 del 3.2.2009 (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di risposta), ha ordinato, nel periodo necessario per la esecuzione dei lavori, la modifica temporanea della viabilità sulle strade interessate, con assoluto divieto di transito a tutti i veicoli;
ordinando altresì al richiedente di apporre la necessaria segnaletica (sia di cantiere, che di interruzione della circolazione e di indicazione del percorso alternativo da seguire), di far presidiare i luoghi da proprio personale e di provvedere alla messa in sicurezza della strada e del cantiere stesso” (così la difesa proposta in primo grado).
Tali ragioni – sostiene l'appellante – paleserebbero l'errore del tribunale nell'aver ritenuto che – con l'ordinanza n. 5 del 03.02.2009 - non fosse stato trasferito alla ditta esecutrice dei lavori il potere di fatto sull'intera porzione dell'asse viaria interessata dai lavori ma semplicemente fornite le indicazioni per la regolamentazione della circolazione.
Conclude che il primo giudice avrebbe dovuto accertare l'assenza di responsabilità del comune dichiarando eventuali unici responsabili la curatela del fallimento di
[...]
di e Parte_2 Parte_2 Controparte_3
Il motivo è infondato.
- 4 - Il verbale redatto dalla Polizia di Stato intervenuta sul luogo il 07.02.2009, dopo la verificazione del sinistro, testimonia che “…., la circolazione si svolgeva a senso unico alternato, nella semicarreggiata lato monte e segnalato da apposito semaforo mobile e tutta la relativa segnaletica necessaria. Causa la rottura di un tubo, fuoriusciva dell'acqua dallo scavo che si trasformava in un piccolo laghetto avente dimensioni di profondità dal piano viabile di circa 15 cm e largo metri 2. Il veicolo “A” nell'attraversare lo scavo coperto d'acqua e precisamente sulla semicarreggiata lato
Monte sia per la sua dimensione in larghezza che in profondità si procurava danni nella parte anteriore con la rottura della coppa dell'olio”.
La spiegazione della ragione per la quale si era creata la buca in questione si rinviene nel medesimo verbale della Polizia di Stato alla quale il direttore tecnico della
[...]
(appaltatore) ebbe a dichiarare “… verso le ore 22,00 completavo lo scavo Parte_2
e dopo averlo coperto con sabbia cioè ripristinavo i lavori per la sicurezza della viabilità… Nelle prime ore del mattino, verso le ore 6,00 circa ho notato che fuoriusciva acqua dallo scavo e … si è ribassata la sabbia della livelletta stradale…”
(così il verbale di spontanee dichiarazioni rese da alla Polizia Stradale Tes_1
intervenuta).
In linea di principio, nel caso in cui un ente locale abbia commissionato o autorizzato dei lavori stradali gli eventuali sinistri sono disciplinati dall'istituto della responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. che in concreto viene declinata come segue: “In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che
- 5 - dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale. (Nella specie, dovendosi ritenere implicitamente accertato che la strada fosse aperta al traffico, stante la dimostrata presenza di un dipendente dell'ente committente con il compito di controllare la segnaletica dei lavori in corso, la S. C. ha affermato che la persistenza del traffico comporta la continuità dell'obbligo di custodia da parte della P.A., il quale si risolve anche nel dovere di vigilanza finalizzato all'adozione delle cautele atte ad evitare danni a terzi e ha, pertanto, confermato la decisione della corte di merito che aveva riconosciuto la concorrente responsabilità dell'ente proprietario della strada, per violazione del dovere di vigilanza allo stesso incombente, in relazione ai danni causati dall'insufficiente segnaletica di chiusura e delle relative opere interdittive da parte dell'appaltatore)” (Cass. 12425/08; conforme Cass. 19129/11).
La descrizione dei fatti sopra riferita dimostra che: a) una perdita d'acqua – disperdendo la sabbia che la riempiva - causò la buca a causa della quale si è verificato il sinistro;
b) la circolazione su quel tratto di strada interessato dai lavori era consentita con senso di marcia alternato e disciplinato da un semaforo;
c) la strada era inibita al transito solo parzialmente (una corsia chiusa;
l'altra percorribile).
Accertato che la strada non era integralmente inibita al traffico – come inequivocabilmente risulta dal citato verbale della Polizia Stradale e dallo schizzo planimetrico ad essa allegato – manca il presupposto costitutivo perché possa affermarsi essere venuto meno l'obbligo di custodia del comune proprietario sul tratto stradale e, conseguentemente, la sua esenzione da responsabilità.
Errata applicazione dell'art. 2051 c.c. (sotto il profilo della mancata valutazione della condotta del danneggiato)
L'appellante assume che il sinistro si sarebbe verificato a causa della condotta colposa del danneggiato che, in violazione dell'art. 141 codice della strada, procedeva a velocità non adeguata allo stato dei luoghi.
Con tale difesa/motivo di appello viene, di fatto, invocato il caso fortuito nella fattispecie della responsabilità per cosa in custodia (art. 2051 c.c.) “ … che, in base ai
- 6 - principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, è stato sottoposto ad un profondo esame da tre pronunce di questa Corte regolatrice, cui si intende dare seguito: Cass. 01/02/2018, nn. 2478, 2480, 2482. Tali pronunce, e quelle successive che vi si sono conformate (da ultimo, cfr., ad esempio, Cass. 08/10/2019, n. 25028), hanno messo a fuoco i seguenti caratteri della responsabilità ex art. 2051 c.c..: a) in primo luogo, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale (imprevedibilità quindi intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento); b) il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera "occasione" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
c) il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare;
tuttavia, l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, l'indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela;
d) quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito” (Cass. 18100/20).
- 7 - Venendo al caso concreto, non può che rilevarsi l'infondatezza del motivo per la mancanza di prova della (eccessiva) velocità di marcia che il danneggiato avrebbe tenuto.
Neppure può convenirsi con l'appellante sul fatto che la rottura di un tubo dell'acqua
(con il conseguente sversamento d'acqua che provocò la buca) possa integrare il caso fortuito, non trattandosi di fenomeno imprevedibile essendo stato causato dall'esecutore dei lavori.
Omesso esame della domanda di rivalsa
L'appellante principale lamenta che il tribunale non abbia preso in esame la domanda di rivalsa proposta, omettendo ogni statuizione.
La doglianza, pur fondata, non giova, tuttavia, all'appellante.
La domanda di rivalsa proposta nei confronti di (oggi Parte_2
fallimento di dichiarato nel corso del giudizio di primo Parte_2
grado) è improcedibile dovendo essere proposta nelle forme prescritte dalla legge fallimentare.
La domanda proposta nei confronti di è, invece, infondata. Controparte_3
Nei rapporti con l'ente locale, è l'appaltatore a doversi ritenere responsabile dei danni cagionati a causa dell'esecuzione di un appalto, salvo che nei casi di "culpa in eligendo"
(per essere stata affidata l'opera a un'impresa non inidonea) ovvero quando risulti che il contratto preveda l'ingerenza del committente e l'appaltatore sia semplice esecutore (cd.
"nudus minister").
Tali presupposti, indispensabili per la sussistenza della responsabilità del committente, nella fattispecie non si rinvengono, tanto che dall'ordinanza n. 5 del 3.2.09 risulta che gli oneri di custodia del cantiere venivano dal comune posti a carico dell'impresa esecutrice “ … incaricata di apporre la necessaria segnaletica, sia di cantiere che di interruzione e di indicazione del percorso da seguire, provvedendo alla messa in sicurezza della stessa e del cantiere, consentendo ove possibile il transito pedonale. La stessa ditta esecutrice provvederà tramite proprio personale incaricato a presidiare i
- 8 - luoghi della deviazione veicolare ed a ripristinare la circolazione al termine dei lavori”.
Deve, dunque, concludersi che la custodia del tratto di strada fu trasferita dal comune all'appaltatore con conseguente esclusione della concorrente Parte_2
responsabilità del committente CP_3
Appello incidentale e criticano la sentenza di primo grado, nella parte in cui CP_1 CP_2
esclude la responsabilità di , committente dell'appalto, in forza della Controparte_7
pronunzia di legittimità n. 23442/18 (unica ragione esposta a supporto del motivo di gravame).
La sentenza in questione afferma “In caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi, risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in quest'ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051
c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore)”. ha eccepito l'inammissibilità della domanda perché non proposta nel Controparte_3
CP_ giudizio di primo grado (nel quale gli attori avevano rivolto la loro pretesa solo nei confronti del;
diveniva parte del giudizio solo a seguito Parte_1 CP_3
della chiamata in causa da parte del con domanda di garanzia). Parte_1
- 9 - In linea di principio “Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, derivanti dalla realizzazione di una nuova costruzione, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, con il quale non sussista alcun rapporto contrattuale, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguentemente arrecati. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito, che aveva esteso al terzo subappaltatore, chiamato in causa dal convenuto, la domanda di risarcimento dei danni strutturali subiti dalla proprietà degli attori in seguito all'esecuzione dei lavori di costruzione)” (Cass. 20610/11; conforme Cass. 5580/18).
Nella difesa del si legge “Eventuali unici responsabili di quanto Parte_1
acaduto agli attori devono ritenersi esclusivamente la convenuta Controparte_8
e/o nei confronti dei quali il concludente ente ha tempestivamente
[...] Controparte_3 formulato domanda di manleva nel caso di affermata propria tenutezza risarcitoria” e nelle conclusioni “… in via subordinata condannare le società e Controparte_7
a rivalsare il di quanto dovesse essere Controparte_5 Parte_1 costretto a pagare agli odierni attori in virtù di una eventuale sentenza di condanna”,
(così la comparsa di risposta del ). Parte_1
Alla luce della superiore premessa, occorre concludere che la chiamata in garanzia, nella sua concreta formulazione, ha determinato l'estensione automatica della domanda, palesandosi così infondata l'eccezione di inammissibilità proposta da Controparte_3
La domanda è, tuttavia, infondata nel merito.
- 10 - Nella fattispecie non può trovare applicazione l'indirizzo giurisprudenziale citato dagli appellanti incidentali in forza del quale "la clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere da quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato" proprio perchè "tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art. 1372 c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anzichè verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito o cagionato dall'esecuzione del contratto" (così Cass. sez. 2, 17 febbraio 2012 n.
2363). E invero, una negozialmente concordata "autonomia" dell'appaltatore che possa far venir meno la responsabilità del committente verso terzi equivale, nei suoi giuridici effetti, ad una siffatta clausola;
e l'incidenza erga omnes di un'autonomia contrattuale nel senso di indipendenza da controparte nell'adempimento dei propri obblighi nel contratto pattuiti a favore della controparte stessa affiderebbe all'oblio l'art. 1372 c.c., che però imperativamente delimita gli effetti giuridici del contratto, e quindi pure quelli di un contratto d'appalto. L'appalto non può vincolare il terzo, nel senso di deprivarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode: e d'altronde, nell'appalto d'opere - non solo pubbliche, ma anche private - il committente non può non avere un rapporto con il bene sul quale o nel quale vengono eseguite le opere, perchè disporre le opere è esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso. Se, dunque, rispetto all'appaltatore il soggetto è un committente, rispetto ai terzi è un custode. L'autonomia dell'appaltatore rimane endocontrattuale, e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull'art. 2055 c.c., a prescindere dai casi in cui l'appalto sia ab origine un mero schermo, o che comunque nella fase esecutiva si sia radicalmente "svuotato", id est i casi in cui il soggetto che realizza l'opera è un nudus minister…..” (Cass. 7553/21).
Tale principio, non appare pertinente alla fattispecie concreta in cui il committente
[...] non è proprietario e/o custode della pubblica strada oggetto dell'esecuzione dei CP_3
- 11 - lavori (causa del danno) e, una volta stipulato il contratto di appalto con
[...]
non risulta avere mantenuto alcun potere di controllo sull'esecuzione Parte_2 dell'appalto.
Difetta, dunque, il presupposto per l'affermazione della concorrente responsabilità di quale committente dell'appalto. Controparte_3
°°°
Le spese del giudizio del giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite.
Nessuna statuizione va, invece, resa nei confronti del non costituito fallimento di
Controparte_4
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 1921/19
R.G., così statuisce: rigetta l'appello principale proposto dal nei Parte_1
confronti di e e dichiara improcedibile CP_1 CP_2 Controparte_3
l'appello proposto dal di nei confronti della curatela del Fallimento Pt_1 Pt_1
di rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_4
e nei confronti di;
condanna il CP_1 CP_2 Controparte_7 Parte_1
in solido con e al pagamento delle spese del
[...] CP_1 CP_2
presente giudizio in favore di che si liquidano in euro 2.500,00 per Controparte_3
compensi di avvocato oltre spese generali iva e cpa come per legge;
condanna il
[...]
al pagamento delle spese del giudizio in favore di e Parte_1 CP_1 [...]
che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi di avvocato oltre spese CP_2
generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 24.01.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 12 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
dott. Antonella Vittoria Balsamo presidente dott. Dora Bonifacio consigliere dott. Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1921/2019 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
EMMANUELE MARCO, ; C.F._1
Appellante contro
, nato a [...], il [...], c.f. CP_1
, e , C.F. , nato a [...]F._2 CP_2 CodiceFiscale_3
Catania il 04.01.1956, rappresentati e difesi, dall'avv. MAZZA GERARDO,
C.F._4
Appellati-Appellanti incidentali
- 1 - ( P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 protempore, con sede ad Arcole, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata in Catania Corso Italia n. 244;
Appellato
P.I. Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in , P.IVA_3 Pt_1
Piazza S. Francesco D'Assisi n.5, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Salvatore Emmanuele ed elettivamente domiciliata in Catania Via V.E. Orlando n.56;
Appellato-contumace
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il proponeva appello avverso la sentenza n. 3643/2019 emessa dal Parte_1
Tribunale di Catania.
I fatti di causa sono i seguenti.
In data 7/2/2009 mentre percorreva la S.S. 120, alla guida del furgone CP_2
Ford Transit tg. BG A06358 di proprietà del sig. , transitava su una CP_1
grossa e profonda buca piena di acqua che si trovava sulla carreggiata. A seguito del contraccolpo, il veicolo ed il suo conducente riportavano danni.
CP_ Per ottenere il risarcimento dei danni i signori convenivano in giudizio il
[...]
(ente proprietario del tratto di strada in questione) e Parte_1 Controparte_4
(società appaltatrice di lavori eseguiti sul detto tratto di strada).
[...]
Nel giudizio si costituivano entrambi i convenuti. Il comune di Randazzo eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, previa autorizzazione del giudice istruttore, chiamava in giudizio soggetto committente dei lavori eseguiti sul tratto di Controparte_3
strada da Parte_2
Si costituiva anche chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_3
- 2 - Assunta prova testimoniale, la causa veniva dichiarata interrotta a causa dell'intervenuto fallimento della convenuta e poi riassunta nei confronti della Parte_2
curatela del fallimento che rimaneva contumace.
Esperita consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva posta in decisione.
Con la sentenza appellata (n. 3643/2019), il Tribunale di Catania, accoglieva la domanda e condannava i convenuti e Parte_1 [...]
in solido, al risarcimento dei danni subìti dai Parte_2
e , quantificati rispettivamente in €. 4.295,81 ed €. CP_2 CP_1
2.250,00 oltre interessi nonché al rimborso delle spese di CTU e di quelle legali, quantificate in €. 2.965,23 oltre accessori di legge.
Il Tribunale rigettava, invece, la domanda proposta nei confronti di Controparte_3
Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello principale il Parte_1
ed appello incidentale ed;
si costituiva
[...] CP_2 CP_1 Controparte_3 domandando il rigetto dell'appello; la curatela del fallimento di Parte_2
rimaneva contumace.
[...]
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.6.2023 la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge.
In diritto
Il , con l'appello principale, propone i seguenti motivi di censura Parte_1
alla sentenza di primo grado.
Errata affermazione della responsabilità del ed errata valutazione delle Pt_1
risultanze istruttorie.
L'appellante ricorda di avere eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto: “a) la “buca” nella quale si sarebbe imbattuto il furgone di proprietà del sig. CP_
è stata creata dalla convenuta soc. durante i lavori di scavo Controparte_5
eseguiti sui luoghi;
b) i suddetti lavori sono stati ordinati dalla committente soc.
[...]
CP_ ; c) il concludente si è limitato, su richiesta della soc. ad autorizzare, nel CP_3
periodo necessario per la esecuzione dei lavori, la modifica temporanea della viabilità sulle strade interessate;
ordinando altresì al richiedente di apporre la necessaria
- 3 - segnaletica e a provvedere alla messa in sicurezza della strada e del cantiere. Orbene,
l'attività istruttoria espletata non ha fatto altro che confermare pedissequamente il superiore assunto. E' rimasto incontestato, invero, perché ammesso da tutte le parti in causa, oltre che provato a mezzo prova documentale e prova orale, che la “buca” in questione è stata generata a seguito dei lavori di scavo eseguiti sui luoghi dalla convenuta soc. . E' rimasto altrettanto incontestato, per le stesse Controparte_5 superiori ragioni, che i suddetti lavori, tendenti all'allaccio di fognature bianche e nere dei locali di proprietà della alle condotte principali della rete fognaria, Controparte_3 sono stati ordinati alla ditta esecutrice dei lavori dalla stessa. E' stato documentalmente provato, infine, che il di , su richiesta della soc. Pt_1 Pt_1
CP_ nella persona del progettista incaricato alla esecuzione dei lavori, ing. CP_6
(cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado),
[...]
con ordinanza n. 5 del 3.2.2009 (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di risposta), ha ordinato, nel periodo necessario per la esecuzione dei lavori, la modifica temporanea della viabilità sulle strade interessate, con assoluto divieto di transito a tutti i veicoli;
ordinando altresì al richiedente di apporre la necessaria segnaletica (sia di cantiere, che di interruzione della circolazione e di indicazione del percorso alternativo da seguire), di far presidiare i luoghi da proprio personale e di provvedere alla messa in sicurezza della strada e del cantiere stesso” (così la difesa proposta in primo grado).
Tali ragioni – sostiene l'appellante – paleserebbero l'errore del tribunale nell'aver ritenuto che – con l'ordinanza n. 5 del 03.02.2009 - non fosse stato trasferito alla ditta esecutrice dei lavori il potere di fatto sull'intera porzione dell'asse viaria interessata dai lavori ma semplicemente fornite le indicazioni per la regolamentazione della circolazione.
Conclude che il primo giudice avrebbe dovuto accertare l'assenza di responsabilità del comune dichiarando eventuali unici responsabili la curatela del fallimento di
[...]
di e Parte_2 Parte_2 Controparte_3
Il motivo è infondato.
- 4 - Il verbale redatto dalla Polizia di Stato intervenuta sul luogo il 07.02.2009, dopo la verificazione del sinistro, testimonia che “…., la circolazione si svolgeva a senso unico alternato, nella semicarreggiata lato monte e segnalato da apposito semaforo mobile e tutta la relativa segnaletica necessaria. Causa la rottura di un tubo, fuoriusciva dell'acqua dallo scavo che si trasformava in un piccolo laghetto avente dimensioni di profondità dal piano viabile di circa 15 cm e largo metri 2. Il veicolo “A” nell'attraversare lo scavo coperto d'acqua e precisamente sulla semicarreggiata lato
Monte sia per la sua dimensione in larghezza che in profondità si procurava danni nella parte anteriore con la rottura della coppa dell'olio”.
La spiegazione della ragione per la quale si era creata la buca in questione si rinviene nel medesimo verbale della Polizia di Stato alla quale il direttore tecnico della
[...]
(appaltatore) ebbe a dichiarare “… verso le ore 22,00 completavo lo scavo Parte_2
e dopo averlo coperto con sabbia cioè ripristinavo i lavori per la sicurezza della viabilità… Nelle prime ore del mattino, verso le ore 6,00 circa ho notato che fuoriusciva acqua dallo scavo e … si è ribassata la sabbia della livelletta stradale…”
(così il verbale di spontanee dichiarazioni rese da alla Polizia Stradale Tes_1
intervenuta).
In linea di principio, nel caso in cui un ente locale abbia commissionato o autorizzato dei lavori stradali gli eventuali sinistri sono disciplinati dall'istituto della responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. che in concreto viene declinata come segue: “In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che
- 5 - dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale. (Nella specie, dovendosi ritenere implicitamente accertato che la strada fosse aperta al traffico, stante la dimostrata presenza di un dipendente dell'ente committente con il compito di controllare la segnaletica dei lavori in corso, la S. C. ha affermato che la persistenza del traffico comporta la continuità dell'obbligo di custodia da parte della P.A., il quale si risolve anche nel dovere di vigilanza finalizzato all'adozione delle cautele atte ad evitare danni a terzi e ha, pertanto, confermato la decisione della corte di merito che aveva riconosciuto la concorrente responsabilità dell'ente proprietario della strada, per violazione del dovere di vigilanza allo stesso incombente, in relazione ai danni causati dall'insufficiente segnaletica di chiusura e delle relative opere interdittive da parte dell'appaltatore)” (Cass. 12425/08; conforme Cass. 19129/11).
La descrizione dei fatti sopra riferita dimostra che: a) una perdita d'acqua – disperdendo la sabbia che la riempiva - causò la buca a causa della quale si è verificato il sinistro;
b) la circolazione su quel tratto di strada interessato dai lavori era consentita con senso di marcia alternato e disciplinato da un semaforo;
c) la strada era inibita al transito solo parzialmente (una corsia chiusa;
l'altra percorribile).
Accertato che la strada non era integralmente inibita al traffico – come inequivocabilmente risulta dal citato verbale della Polizia Stradale e dallo schizzo planimetrico ad essa allegato – manca il presupposto costitutivo perché possa affermarsi essere venuto meno l'obbligo di custodia del comune proprietario sul tratto stradale e, conseguentemente, la sua esenzione da responsabilità.
Errata applicazione dell'art. 2051 c.c. (sotto il profilo della mancata valutazione della condotta del danneggiato)
L'appellante assume che il sinistro si sarebbe verificato a causa della condotta colposa del danneggiato che, in violazione dell'art. 141 codice della strada, procedeva a velocità non adeguata allo stato dei luoghi.
Con tale difesa/motivo di appello viene, di fatto, invocato il caso fortuito nella fattispecie della responsabilità per cosa in custodia (art. 2051 c.c.) “ … che, in base ai
- 6 - principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, è stato sottoposto ad un profondo esame da tre pronunce di questa Corte regolatrice, cui si intende dare seguito: Cass. 01/02/2018, nn. 2478, 2480, 2482. Tali pronunce, e quelle successive che vi si sono conformate (da ultimo, cfr., ad esempio, Cass. 08/10/2019, n. 25028), hanno messo a fuoco i seguenti caratteri della responsabilità ex art. 2051 c.c..: a) in primo luogo, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale (imprevedibilità quindi intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento); b) il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera "occasione" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
c) il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare;
tuttavia, l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, l'indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela;
d) quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito” (Cass. 18100/20).
- 7 - Venendo al caso concreto, non può che rilevarsi l'infondatezza del motivo per la mancanza di prova della (eccessiva) velocità di marcia che il danneggiato avrebbe tenuto.
Neppure può convenirsi con l'appellante sul fatto che la rottura di un tubo dell'acqua
(con il conseguente sversamento d'acqua che provocò la buca) possa integrare il caso fortuito, non trattandosi di fenomeno imprevedibile essendo stato causato dall'esecutore dei lavori.
Omesso esame della domanda di rivalsa
L'appellante principale lamenta che il tribunale non abbia preso in esame la domanda di rivalsa proposta, omettendo ogni statuizione.
La doglianza, pur fondata, non giova, tuttavia, all'appellante.
La domanda di rivalsa proposta nei confronti di (oggi Parte_2
fallimento di dichiarato nel corso del giudizio di primo Parte_2
grado) è improcedibile dovendo essere proposta nelle forme prescritte dalla legge fallimentare.
La domanda proposta nei confronti di è, invece, infondata. Controparte_3
Nei rapporti con l'ente locale, è l'appaltatore a doversi ritenere responsabile dei danni cagionati a causa dell'esecuzione di un appalto, salvo che nei casi di "culpa in eligendo"
(per essere stata affidata l'opera a un'impresa non inidonea) ovvero quando risulti che il contratto preveda l'ingerenza del committente e l'appaltatore sia semplice esecutore (cd.
"nudus minister").
Tali presupposti, indispensabili per la sussistenza della responsabilità del committente, nella fattispecie non si rinvengono, tanto che dall'ordinanza n. 5 del 3.2.09 risulta che gli oneri di custodia del cantiere venivano dal comune posti a carico dell'impresa esecutrice “ … incaricata di apporre la necessaria segnaletica, sia di cantiere che di interruzione e di indicazione del percorso da seguire, provvedendo alla messa in sicurezza della stessa e del cantiere, consentendo ove possibile il transito pedonale. La stessa ditta esecutrice provvederà tramite proprio personale incaricato a presidiare i
- 8 - luoghi della deviazione veicolare ed a ripristinare la circolazione al termine dei lavori”.
Deve, dunque, concludersi che la custodia del tratto di strada fu trasferita dal comune all'appaltatore con conseguente esclusione della concorrente Parte_2
responsabilità del committente CP_3
Appello incidentale e criticano la sentenza di primo grado, nella parte in cui CP_1 CP_2
esclude la responsabilità di , committente dell'appalto, in forza della Controparte_7
pronunzia di legittimità n. 23442/18 (unica ragione esposta a supporto del motivo di gravame).
La sentenza in questione afferma “In caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi, risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in quest'ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051
c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore)”. ha eccepito l'inammissibilità della domanda perché non proposta nel Controparte_3
CP_ giudizio di primo grado (nel quale gli attori avevano rivolto la loro pretesa solo nei confronti del;
diveniva parte del giudizio solo a seguito Parte_1 CP_3
della chiamata in causa da parte del con domanda di garanzia). Parte_1
- 9 - In linea di principio “Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, derivanti dalla realizzazione di una nuova costruzione, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, con il quale non sussista alcun rapporto contrattuale, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguentemente arrecati. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito, che aveva esteso al terzo subappaltatore, chiamato in causa dal convenuto, la domanda di risarcimento dei danni strutturali subiti dalla proprietà degli attori in seguito all'esecuzione dei lavori di costruzione)” (Cass. 20610/11; conforme Cass. 5580/18).
Nella difesa del si legge “Eventuali unici responsabili di quanto Parte_1
acaduto agli attori devono ritenersi esclusivamente la convenuta Controparte_8
e/o nei confronti dei quali il concludente ente ha tempestivamente
[...] Controparte_3 formulato domanda di manleva nel caso di affermata propria tenutezza risarcitoria” e nelle conclusioni “… in via subordinata condannare le società e Controparte_7
a rivalsare il di quanto dovesse essere Controparte_5 Parte_1 costretto a pagare agli odierni attori in virtù di una eventuale sentenza di condanna”,
(così la comparsa di risposta del ). Parte_1
Alla luce della superiore premessa, occorre concludere che la chiamata in garanzia, nella sua concreta formulazione, ha determinato l'estensione automatica della domanda, palesandosi così infondata l'eccezione di inammissibilità proposta da Controparte_3
La domanda è, tuttavia, infondata nel merito.
- 10 - Nella fattispecie non può trovare applicazione l'indirizzo giurisprudenziale citato dagli appellanti incidentali in forza del quale "la clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere da quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato" proprio perchè "tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art. 1372 c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anzichè verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito o cagionato dall'esecuzione del contratto" (così Cass. sez. 2, 17 febbraio 2012 n.
2363). E invero, una negozialmente concordata "autonomia" dell'appaltatore che possa far venir meno la responsabilità del committente verso terzi equivale, nei suoi giuridici effetti, ad una siffatta clausola;
e l'incidenza erga omnes di un'autonomia contrattuale nel senso di indipendenza da controparte nell'adempimento dei propri obblighi nel contratto pattuiti a favore della controparte stessa affiderebbe all'oblio l'art. 1372 c.c., che però imperativamente delimita gli effetti giuridici del contratto, e quindi pure quelli di un contratto d'appalto. L'appalto non può vincolare il terzo, nel senso di deprivarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode: e d'altronde, nell'appalto d'opere - non solo pubbliche, ma anche private - il committente non può non avere un rapporto con il bene sul quale o nel quale vengono eseguite le opere, perchè disporre le opere è esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso. Se, dunque, rispetto all'appaltatore il soggetto è un committente, rispetto ai terzi è un custode. L'autonomia dell'appaltatore rimane endocontrattuale, e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull'art. 2055 c.c., a prescindere dai casi in cui l'appalto sia ab origine un mero schermo, o che comunque nella fase esecutiva si sia radicalmente "svuotato", id est i casi in cui il soggetto che realizza l'opera è un nudus minister…..” (Cass. 7553/21).
Tale principio, non appare pertinente alla fattispecie concreta in cui il committente
[...] non è proprietario e/o custode della pubblica strada oggetto dell'esecuzione dei CP_3
- 11 - lavori (causa del danno) e, una volta stipulato il contratto di appalto con
[...]
non risulta avere mantenuto alcun potere di controllo sull'esecuzione Parte_2 dell'appalto.
Difetta, dunque, il presupposto per l'affermazione della concorrente responsabilità di quale committente dell'appalto. Controparte_3
°°°
Le spese del giudizio del giudizio seguono la soccombenza tra le parti costituite.
Nessuna statuizione va, invece, resa nei confronti del non costituito fallimento di
Controparte_4
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n. 1921/19
R.G., così statuisce: rigetta l'appello principale proposto dal nei Parte_1
confronti di e e dichiara improcedibile CP_1 CP_2 Controparte_3
l'appello proposto dal di nei confronti della curatela del Fallimento Pt_1 Pt_1
di rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_4
e nei confronti di;
condanna il CP_1 CP_2 Controparte_7 Parte_1
in solido con e al pagamento delle spese del
[...] CP_1 CP_2
presente giudizio in favore di che si liquidano in euro 2.500,00 per Controparte_3
compensi di avvocato oltre spese generali iva e cpa come per legge;
condanna il
[...]
al pagamento delle spese del giudizio in favore di e Parte_1 CP_1 [...]
che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi di avvocato oltre spese CP_2
generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 24.01.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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