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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/06/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12209/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice relatore dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento R.G. n. 12209/2023, promosso da (c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 assistita e difesa in giudizio dagli Avv.ti Massimiliano PICCIONI, Alfredo SARTINI e Matteo PICCIONI, presso il cui studio a Riccione viale Ceccarini n. 134 è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro (c.f. ), nato a [...] il 22 settembre Controparte_1 C.F._2
1964, assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Carlo BOSI, presso il cui studio, sito in Bologna via San Giorgio n. 9, è elettivamente domiciliato, RESISTENTE
*** OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
*** CONCLUSIONI Per la ricorrente come da foglio depositato il 28 marzo 2025:
“disporre che il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in Persona_1 quanto affetto da grave patologia mentale e bisognoso di assistenza continua, già convivente con la madre rimanga stabilmente a vivere con quest'ultima; Parte_1 disporre che corrisponda a a titolo di mantenimento della stessa un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile di € 2.200,00; ovvero, in alternativa, disporre in favore della stessa e del figlio affetto da grave patologia mentale l'assegnazione della casa coniugale sita in Bologna via Valverde n. 13. disporre che corrisponda in favore della Sig. ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo nel mantenimento del figlio convivente e affidato alle cure e assistenza della _1 stessa, la somma di € 2.000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso, somma
pagina 1 di 8 che verrà mensilmente depositata su un C/C intestato al predetto ed alla Sig.ra Persona_1
Parte_1
Vinte le spese, diritti ed onorari”.
Per il resistente come da foglio depositato il 27 marzo 2025:
“Disporre che concorra nel mantenimento del figlio ove convivente con Controparte_1 _1 la madre, mediante la corresponsione alla stessa di un assegno mensile che si indica nella misura di euro 750,00, ovvero in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare dell'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Bologna siglato il 9.8.2017. Rigettare in quanto infondata la domanda di assegno di mantenimento formulata da Parte_1
Con vittoria delle spese di giudizio e di CTU”.
Sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio a Bologna Parte_1 Controparte_1 il 28 marzo 1998. Dall'unione è nato, il 15 settembre 1998, affetto da patologia invalidante _1 che lo rende non economicamente autosufficiente. Con decreto del 20 febbraio 2023, depositato il 23 febbraio 2023 nel procedimento RG n. 13246/2022, il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
- l'abitazione coniugale rimanga nella disponibilità del signor l quale _1 ivi abiterà con il figlio _1
- la signora si trasferisca presso altro appartamento lasciando la casa Pt_1 coniugale nella libera disponibilità del signor _1
- ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario del figlio nei rispettivi periodi di permanenza dello stesso presso di sé; _1
- il signor rovveda per intero al mantenimento straordinario del figlio _1
_1
- il marito versi alla moglie a titolo di mantenimento l'importo di euro 2.200,00 per sette mesi a partire dal mese di novembre 2022;
- il signor paghi alla signora titolo di contributo per il _1 Pt_1 trasferimento l'importo una tantum di euro 2.500,00.
2. Con ricorso depositato il 26 settembre 2023 la signora a allegato che: Pt_1
- da aprile 2023, si è trasferito a vivere stabilmente con lei presso _1
l'abitazione di sua proprietà, sita a Gemmano (RN);
- il signor ha omesso qualsiasi forma di contributo al mantenimento _1 del ragazzo;
- è sopraggiunto un peggioramento delle sue condizioni economiche in ragione dello stabile trasferimento del figlio presso di sè e di una truffa di cui è stata vittima. Ha quindi chiesto che:
- in via pregiudiziale e inaudita altera parte, sia emesso un provvedimento ex art. 473 bis.15 c.p.c. per il mantenimento del figlio;
pagina 2 di 8 - in via principale, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente _1 in quanto affetto da handicap grave, rimanga stabilmente a vivere con lei;
- il signor le corrisponda a titolo di assegno maritale un importo _1 mensile di euro 2.200,00;
- il marito le versi per il mantenimento di la somma di euro 2.000,00, _1 oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso. Si è costituito in giudizio il signor il quale, preso atto del _1 trasferimento del figlio presso la madre, ha contestato le allegazioni della ricorrente e ha chiesto:
- di disporre a suo carico il versamento, a titolo di mantenimento di di un _1 importo di euro 750,00, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso;
- il rigetto della domanda di assegno maritale. La Giudice delegata, ritenuti non sussistenti i presupposti per un provvedimento di urgenza, ha rigettato la domanda di emissione di decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c e ha fissato l'udienza del 20 dicembre 2023 in cui le parti sono state sottoposte a interrogatorio libero. Con ordinanza del 23 dicembre 2023, la Giudice delegata, provvedendo ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. ha posto a carico del signor 'obbligo di versare _1 alla signora titolo di mantenimento ordinario del figlio l'importo di euro Pt_1
750,00 mensili e ha previsto che ciascun genitore sostenga il 50% delle spese straordinarie;
ha infine disposto C.T.U. volta a determinare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Espletata la C.T.U., la Giudice delegata, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa al Collegio con termini per il deposito degli scritti conclusivi. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
3. Tanto premesso in fatto si può passare alla valutazione delle domande proposte dalle parti.
3a. Va rigettata la domanda con cui si chiede al Giudice di disporre che - _1 maggiorenne portatore di handicap grave- rimanga stabilmente a vivere con la madre.
pagina 3 di 8 Il figlio delle parti infatti è una persona maggiorenne, ancorché portatore di handicap grave (fatto pacifico perché non contestato), legalmente capace di agire, in quanto non sottoposto a tutela, curatela o amministrazione di sostegno.
Pertanto, il Giudice non ha il potere di determinare la scelta della sua residenza abituale, che è rimessa alla sua libera volontà, non potendosi automaticamente dedurre che egli sia privo della capacità di agire. L'applicazione delle disposizioni previste in favore dei figli minori anche nei confronti dei figli maggiorenni portatori di handicap grave (art. 337-septies comma 2 c.c.) infatti non riguarda la materia dell'affidamento e di conseguenza del collocamento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “al di là della lettera della norma, che fa riferimento ad un'applicazione integrale ai figli maggiorenni portatori di handicap delle norme in favore dei figli minori, trovano applicazione, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento (compreso, quindi, il disposto dell'art. 155-quinquies c.c., ora art. 337 septies c.c.) da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo. In caso contrario, si dovrebbe, invero, concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno” (v. Cass. n. 2670/2023). Sul punto va rilevato anche che il figlio sta con la madre e che, nonostante _1 nell'ultimo periodo abbia abitato con il padre a Bologna per evitare l'isolamento sociale dovuto alla vita in un paesino di provincia (come dichiarato dalle parti all'udienza del 29 maggio 2025) a breve tornerà a risiedere stabilmente con la signora Pt_1
3b. Si deve ora passare alla valutazione delle domande di versamento da parte del signor a favore della signora i un importo mensile di euro _1 Pt_1
2.200,00 a titolo di assegno maritale e di un importo mensile di euro 2.000,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio non economicamente autosufficiente e della contribuzione per la quota del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso. Dalle allegazioni delle parti e dalla C.T.U. espletata in corso di giudizio è emerso che la signora Pt_1
- vive con in un immobile sito a Gemmano (RN) di cui è proprietaria e _1 che è libero da oneri;
- ha dichiarato redditi per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 rispettivamente per euro 5.394,00, 8.114,00, 12.906,00 e 11.238,00;
- è proprietaria di un appartamento sito a Bologna per il quale percepisce un canone di locazione di euro 850,00;
- dalla vendita di due immobili di sua proprietà siti a Bologna ha percepito rispettivamente euro 155.000,00 in data 29 dicembre 2022 ed euro 265.000,00 in data 22 marzo 2023;
pagina 4 di 8 - è proprietaria di una automobile VW T-Roc acquistata con permuta del precedente veicolo e versamento di euro 16.600,00 con provvista propria;
- è titolare di un c/c presso l'istituto bancario Credit Agricole su cui erano depositati, al 10 maggio 2024, euro 137.234,51, di un c/c presso in cui vi era, al 30 CP_2 settembre 2024, una provvista di euro 20.524,27; è altresì intestataria di un deposito titoli presso Credit Agricole per un valore di circa euro 15.000,00; ha infine acquistato monete d'oro per un valore di euro 22.000,00. Non può essere ritenuto dimostrato l'asserito peggioramento delle condizioni patrimoniali della signora causa di una truffa. Dall'istruttoria espletata è Pt_1 infatti emerso che ella ha in effetti eseguito un bonifico della somma di euro 210.000,00 il 5 gennaio 2023, ma a favore di un c/c giordano intestato esclusivamente alla stessa ricorrente.
Inoltre, pur essendo state acclarate alcune disposizioni patrimoniali a favore di soggetti stranieri non sono emersi specifici e sicuri elementi di prova della sussistenza di una truffa ai danni della parte. Dalle allegazioni delle parti e dalla C.T.U. espletata in corso di giudizio è emerso che il signor _1
- vive a Bologna in una villetta unifamiliare ubicata in via Valverde che condivide con la madre;
- per gli anni 2020 e 2021 ha dichiarato redditi rispettivamente per euro 21.456,00, 7.248,00, mentre per il 2022 e il 2023 pari a “zero”;
- è titolare della nuda proprietà di 29 immobili, ma dalla locazione di tali immobili non percepisce emolumenti, essendo questi spettanti esclusivamente alla madre usufruttuaria;
- ha in godimento una automobile Porsche a seguito di contratto di leasing per cui versa un importo mensile di circa euro 590,00 a fronte del pagamento di una rata iniziale di circa 26.000,00 oltre oneri;
- è titolare di un c/c presso Banca Intesa Sanpaolo su cui erano depositati, al 10 maggio 2024, euro 44,66 e su cui è stata versata dal 2020 al 2022 la somma complessiva di circa euro 430.000,00 a seguito della vendita delle quote di sua proprietà della società Essebi Insurance Broker s.r.l.; tale somma è stata spesa per uscite correnti. Il signor ha dichiarato nel corso dell'interrogatorio libero che _1 attualmente non guadagna nulla, ma che sta preparando un portafoglio clienti per ritornare nel mercato quale broker assicurativo preventivando di percepire nei prossimi anni tra i 30.000,00 e i 50.000,00 euro lordi. Sulla base di tale ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, si evince che non sussiste una disparità di condizione economica a favore del signor _1
Costituendo la disparità economica il primo presupposto per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge, la domanda della signora a Pt_1 rigettata.
pagina 5 di 8 Quest'ultima, infatti, allo stato, gode di un non irrilevante patrimonio personale e riceve mensilmente un canone di locazione. Al contrario, la posizione reddituale del resistente, che in prospettiva sarà molto solida, allo stato è precaria, essendo egli nudo proprietario di immobili da cui non percepisce redditi e non ancora reinserito nel mercato del lavoro. Deve essere respinta la domanda della signora i assegnazione della ex Pt_1 residenza familiare di via Valverde a Bologna, proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, ma ammissibile essendo le parti genitori di un figlio portatore di handicap. Infatti, l'assegnazione della residenza familiare si giustifica solo nell'ottica di consentire alla prole di mantenere un legame con l'ambiente in cui è cresciuta. Orbene nel caso di specie ha rescisso questo legame, avendo vissuto con la madre a _1
Gemmano per un considerevole arco temporale. In considerazione dell'imminente stabile ritorno di presso la madre, deve _1 essere accolta la domanda di versamento di una somma a titolo di mantenimento del figlio nei limiti di un importo pari a euro 750,00 mensili (con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT), oltre alla contribuzione per la quota del 50% alle spese straordinarie. Tale cifra va ritenuta equa e proporzionata in considerazione del quadro reddituale e patrimoniale del signor come sopra ricostruito, nonché sufficiente a _1 garantire il mantenimento del figlio. Tale somma inoltre corrisponde a quella proposta dallo stesso signor ella comparsa di costituzione e risposta e determinata _1 in via provvisoria con l'ordinanza del 23 dicembre 2023.
4. In considerazione della prevalente soccombenza, le spese di lite vengono poste a carico della ricorrente e debbono essere liquidate come in dispositivo in un importo ricompreso per le quattro fasi tra i valori minimo e medio dei parametri del D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della medio-bassa complessità della controversia. Le spese della C.T.U. espletata in corso di giudizio sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in solido con ripartizione interna al 50% in considerazione del fatto che la stessa si è resa necessaria perché le situazioni patrimoniali della signora del signor on erano sufficientemente chiare. Pt_1 _1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa e respinta, a modifica delle condizioni di separazione, 1) rigetta la domanda di collocamento del figlio presso la madre signora Pt_1
2) rigetta la richiesta avanzata dalla signora di porre a carico del marito Pt_1
l'obbligo di versarle un assegno maritale;
3) pone a carico del signor 'obbligo di versare alla signora _1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di 750,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
tra le pagina 6 di 8 spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
4) dispone che entrambi genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico1ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_2
c) OMISSIS;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) OMISSIS;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 7 di 8 5) pone in via definitiva a carico di entrambe le parti in solido con ripartizione interna al 50% le spese dell'espletata C.T.U., liquidate in via definitiva in 7.686,32 euro, come da decreto della Giudice istruttrice pubblicato il 2 giugno 2025;
6) condanna la signora rifondere al signor e spese di lite Pt_1 _1 che si liquidano in: euro 5.400,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al 15% dei compensi;
oltre CPA e IVA se dovuti per legge. Bologna, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 4 giugno 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice relatore dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento R.G. n. 12209/2023, promosso da (c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 assistita e difesa in giudizio dagli Avv.ti Massimiliano PICCIONI, Alfredo SARTINI e Matteo PICCIONI, presso il cui studio a Riccione viale Ceccarini n. 134 è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro (c.f. ), nato a [...] il 22 settembre Controparte_1 C.F._2
1964, assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Carlo BOSI, presso il cui studio, sito in Bologna via San Giorgio n. 9, è elettivamente domiciliato, RESISTENTE
*** OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
*** CONCLUSIONI Per la ricorrente come da foglio depositato il 28 marzo 2025:
“disporre che il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in Persona_1 quanto affetto da grave patologia mentale e bisognoso di assistenza continua, già convivente con la madre rimanga stabilmente a vivere con quest'ultima; Parte_1 disporre che corrisponda a a titolo di mantenimento della stessa un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile di € 2.200,00; ovvero, in alternativa, disporre in favore della stessa e del figlio affetto da grave patologia mentale l'assegnazione della casa coniugale sita in Bologna via Valverde n. 13. disporre che corrisponda in favore della Sig. ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo nel mantenimento del figlio convivente e affidato alle cure e assistenza della _1 stessa, la somma di € 2.000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso, somma
pagina 1 di 8 che verrà mensilmente depositata su un C/C intestato al predetto ed alla Sig.ra Persona_1
Parte_1
Vinte le spese, diritti ed onorari”.
Per il resistente come da foglio depositato il 27 marzo 2025:
“Disporre che concorra nel mantenimento del figlio ove convivente con Controparte_1 _1 la madre, mediante la corresponsione alla stessa di un assegno mensile che si indica nella misura di euro 750,00, ovvero in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare dell'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Bologna siglato il 9.8.2017. Rigettare in quanto infondata la domanda di assegno di mantenimento formulata da Parte_1
Con vittoria delle spese di giudizio e di CTU”.
Sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio a Bologna Parte_1 Controparte_1 il 28 marzo 1998. Dall'unione è nato, il 15 settembre 1998, affetto da patologia invalidante _1 che lo rende non economicamente autosufficiente. Con decreto del 20 febbraio 2023, depositato il 23 febbraio 2023 nel procedimento RG n. 13246/2022, il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
- l'abitazione coniugale rimanga nella disponibilità del signor l quale _1 ivi abiterà con il figlio _1
- la signora si trasferisca presso altro appartamento lasciando la casa Pt_1 coniugale nella libera disponibilità del signor _1
- ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario del figlio nei rispettivi periodi di permanenza dello stesso presso di sé; _1
- il signor rovveda per intero al mantenimento straordinario del figlio _1
_1
- il marito versi alla moglie a titolo di mantenimento l'importo di euro 2.200,00 per sette mesi a partire dal mese di novembre 2022;
- il signor paghi alla signora titolo di contributo per il _1 Pt_1 trasferimento l'importo una tantum di euro 2.500,00.
2. Con ricorso depositato il 26 settembre 2023 la signora a allegato che: Pt_1
- da aprile 2023, si è trasferito a vivere stabilmente con lei presso _1
l'abitazione di sua proprietà, sita a Gemmano (RN);
- il signor ha omesso qualsiasi forma di contributo al mantenimento _1 del ragazzo;
- è sopraggiunto un peggioramento delle sue condizioni economiche in ragione dello stabile trasferimento del figlio presso di sè e di una truffa di cui è stata vittima. Ha quindi chiesto che:
- in via pregiudiziale e inaudita altera parte, sia emesso un provvedimento ex art. 473 bis.15 c.p.c. per il mantenimento del figlio;
pagina 2 di 8 - in via principale, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente _1 in quanto affetto da handicap grave, rimanga stabilmente a vivere con lei;
- il signor le corrisponda a titolo di assegno maritale un importo _1 mensile di euro 2.200,00;
- il marito le versi per il mantenimento di la somma di euro 2.000,00, _1 oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso. Si è costituito in giudizio il signor il quale, preso atto del _1 trasferimento del figlio presso la madre, ha contestato le allegazioni della ricorrente e ha chiesto:
- di disporre a suo carico il versamento, a titolo di mantenimento di di un _1 importo di euro 750,00, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso;
- il rigetto della domanda di assegno maritale. La Giudice delegata, ritenuti non sussistenti i presupposti per un provvedimento di urgenza, ha rigettato la domanda di emissione di decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c e ha fissato l'udienza del 20 dicembre 2023 in cui le parti sono state sottoposte a interrogatorio libero. Con ordinanza del 23 dicembre 2023, la Giudice delegata, provvedendo ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. ha posto a carico del signor 'obbligo di versare _1 alla signora titolo di mantenimento ordinario del figlio l'importo di euro Pt_1
750,00 mensili e ha previsto che ciascun genitore sostenga il 50% delle spese straordinarie;
ha infine disposto C.T.U. volta a determinare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Espletata la C.T.U., la Giudice delegata, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa al Collegio con termini per il deposito degli scritti conclusivi. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
3. Tanto premesso in fatto si può passare alla valutazione delle domande proposte dalle parti.
3a. Va rigettata la domanda con cui si chiede al Giudice di disporre che - _1 maggiorenne portatore di handicap grave- rimanga stabilmente a vivere con la madre.
pagina 3 di 8 Il figlio delle parti infatti è una persona maggiorenne, ancorché portatore di handicap grave (fatto pacifico perché non contestato), legalmente capace di agire, in quanto non sottoposto a tutela, curatela o amministrazione di sostegno.
Pertanto, il Giudice non ha il potere di determinare la scelta della sua residenza abituale, che è rimessa alla sua libera volontà, non potendosi automaticamente dedurre che egli sia privo della capacità di agire. L'applicazione delle disposizioni previste in favore dei figli minori anche nei confronti dei figli maggiorenni portatori di handicap grave (art. 337-septies comma 2 c.c.) infatti non riguarda la materia dell'affidamento e di conseguenza del collocamento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “al di là della lettera della norma, che fa riferimento ad un'applicazione integrale ai figli maggiorenni portatori di handicap delle norme in favore dei figli minori, trovano applicazione, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della L. n. 104 del 1992, le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento (compreso, quindi, il disposto dell'art. 155-quinquies c.c., ora art. 337 septies c.c.) da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo. In caso contrario, si dovrebbe, invero, concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno” (v. Cass. n. 2670/2023). Sul punto va rilevato anche che il figlio sta con la madre e che, nonostante _1 nell'ultimo periodo abbia abitato con il padre a Bologna per evitare l'isolamento sociale dovuto alla vita in un paesino di provincia (come dichiarato dalle parti all'udienza del 29 maggio 2025) a breve tornerà a risiedere stabilmente con la signora Pt_1
3b. Si deve ora passare alla valutazione delle domande di versamento da parte del signor a favore della signora i un importo mensile di euro _1 Pt_1
2.200,00 a titolo di assegno maritale e di un importo mensile di euro 2.000,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio non economicamente autosufficiente e della contribuzione per la quota del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dello stesso. Dalle allegazioni delle parti e dalla C.T.U. espletata in corso di giudizio è emerso che la signora Pt_1
- vive con in un immobile sito a Gemmano (RN) di cui è proprietaria e _1 che è libero da oneri;
- ha dichiarato redditi per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 rispettivamente per euro 5.394,00, 8.114,00, 12.906,00 e 11.238,00;
- è proprietaria di un appartamento sito a Bologna per il quale percepisce un canone di locazione di euro 850,00;
- dalla vendita di due immobili di sua proprietà siti a Bologna ha percepito rispettivamente euro 155.000,00 in data 29 dicembre 2022 ed euro 265.000,00 in data 22 marzo 2023;
pagina 4 di 8 - è proprietaria di una automobile VW T-Roc acquistata con permuta del precedente veicolo e versamento di euro 16.600,00 con provvista propria;
- è titolare di un c/c presso l'istituto bancario Credit Agricole su cui erano depositati, al 10 maggio 2024, euro 137.234,51, di un c/c presso in cui vi era, al 30 CP_2 settembre 2024, una provvista di euro 20.524,27; è altresì intestataria di un deposito titoli presso Credit Agricole per un valore di circa euro 15.000,00; ha infine acquistato monete d'oro per un valore di euro 22.000,00. Non può essere ritenuto dimostrato l'asserito peggioramento delle condizioni patrimoniali della signora causa di una truffa. Dall'istruttoria espletata è Pt_1 infatti emerso che ella ha in effetti eseguito un bonifico della somma di euro 210.000,00 il 5 gennaio 2023, ma a favore di un c/c giordano intestato esclusivamente alla stessa ricorrente.
Inoltre, pur essendo state acclarate alcune disposizioni patrimoniali a favore di soggetti stranieri non sono emersi specifici e sicuri elementi di prova della sussistenza di una truffa ai danni della parte. Dalle allegazioni delle parti e dalla C.T.U. espletata in corso di giudizio è emerso che il signor _1
- vive a Bologna in una villetta unifamiliare ubicata in via Valverde che condivide con la madre;
- per gli anni 2020 e 2021 ha dichiarato redditi rispettivamente per euro 21.456,00, 7.248,00, mentre per il 2022 e il 2023 pari a “zero”;
- è titolare della nuda proprietà di 29 immobili, ma dalla locazione di tali immobili non percepisce emolumenti, essendo questi spettanti esclusivamente alla madre usufruttuaria;
- ha in godimento una automobile Porsche a seguito di contratto di leasing per cui versa un importo mensile di circa euro 590,00 a fronte del pagamento di una rata iniziale di circa 26.000,00 oltre oneri;
- è titolare di un c/c presso Banca Intesa Sanpaolo su cui erano depositati, al 10 maggio 2024, euro 44,66 e su cui è stata versata dal 2020 al 2022 la somma complessiva di circa euro 430.000,00 a seguito della vendita delle quote di sua proprietà della società Essebi Insurance Broker s.r.l.; tale somma è stata spesa per uscite correnti. Il signor ha dichiarato nel corso dell'interrogatorio libero che _1 attualmente non guadagna nulla, ma che sta preparando un portafoglio clienti per ritornare nel mercato quale broker assicurativo preventivando di percepire nei prossimi anni tra i 30.000,00 e i 50.000,00 euro lordi. Sulla base di tale ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, si evince che non sussiste una disparità di condizione economica a favore del signor _1
Costituendo la disparità economica il primo presupposto per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge, la domanda della signora a Pt_1 rigettata.
pagina 5 di 8 Quest'ultima, infatti, allo stato, gode di un non irrilevante patrimonio personale e riceve mensilmente un canone di locazione. Al contrario, la posizione reddituale del resistente, che in prospettiva sarà molto solida, allo stato è precaria, essendo egli nudo proprietario di immobili da cui non percepisce redditi e non ancora reinserito nel mercato del lavoro. Deve essere respinta la domanda della signora i assegnazione della ex Pt_1 residenza familiare di via Valverde a Bologna, proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, ma ammissibile essendo le parti genitori di un figlio portatore di handicap. Infatti, l'assegnazione della residenza familiare si giustifica solo nell'ottica di consentire alla prole di mantenere un legame con l'ambiente in cui è cresciuta. Orbene nel caso di specie ha rescisso questo legame, avendo vissuto con la madre a _1
Gemmano per un considerevole arco temporale. In considerazione dell'imminente stabile ritorno di presso la madre, deve _1 essere accolta la domanda di versamento di una somma a titolo di mantenimento del figlio nei limiti di un importo pari a euro 750,00 mensili (con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT), oltre alla contribuzione per la quota del 50% alle spese straordinarie. Tale cifra va ritenuta equa e proporzionata in considerazione del quadro reddituale e patrimoniale del signor come sopra ricostruito, nonché sufficiente a _1 garantire il mantenimento del figlio. Tale somma inoltre corrisponde a quella proposta dallo stesso signor ella comparsa di costituzione e risposta e determinata _1 in via provvisoria con l'ordinanza del 23 dicembre 2023.
4. In considerazione della prevalente soccombenza, le spese di lite vengono poste a carico della ricorrente e debbono essere liquidate come in dispositivo in un importo ricompreso per le quattro fasi tra i valori minimo e medio dei parametri del D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della medio-bassa complessità della controversia. Le spese della C.T.U. espletata in corso di giudizio sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in solido con ripartizione interna al 50% in considerazione del fatto che la stessa si è resa necessaria perché le situazioni patrimoniali della signora del signor on erano sufficientemente chiare. Pt_1 _1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa e respinta, a modifica delle condizioni di separazione, 1) rigetta la domanda di collocamento del figlio presso la madre signora Pt_1
2) rigetta la richiesta avanzata dalla signora di porre a carico del marito Pt_1
l'obbligo di versarle un assegno maritale;
3) pone a carico del signor 'obbligo di versare alla signora _1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di 750,00 euro, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
tra le pagina 6 di 8 spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
4) dispone che entrambi genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico1ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_2
c) OMISSIS;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) OMISSIS;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 7 di 8 5) pone in via definitiva a carico di entrambe le parti in solido con ripartizione interna al 50% le spese dell'espletata C.T.U., liquidate in via definitiva in 7.686,32 euro, come da decreto della Giudice istruttrice pubblicato il 2 giugno 2025;
6) condanna la signora rifondere al signor e spese di lite Pt_1 _1 che si liquidano in: euro 5.400,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al 15% dei compensi;
oltre CPA e IVA se dovuti per legge. Bologna, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 4 giugno 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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