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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/07/2025, n. 3304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3304 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma TRIBUNALE DI PALERMO esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in ______________________
persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, ha pronunciato la seguente Per ___________________
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3514 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Francesco TODARO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via
Salvatore MECCIO 22 e all'indirizzo PEC indicato in ricorso;
Il Cancelliere Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Antonietta PIRAS e CP_1
Alessandro DOA, giusta procure generali richiamate in memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All' esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
19/06/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
1 Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimi i provvedimenti dell' in CP_1
data 27/12/2023 e 5/02/2024, nella parte in cui è stata richiesta la restituzione di ratei di indennità di accompagnamento indebitamente corrisposti in favore di
[...]
, limitatamente al periodo dal 1° Luglio 2023 e sino al Parte_1
Novembre 2023 e che nulla è dovuto da quest'ultima per tale titolo, sino a tale data.
Rigetta nel resto il ricorso, dichiarando che la è tenuta alla restituzione dei ratei Pt_1
di indennità di accompagnamento percepiti da Dicembre 2023 a Gennaio 2024, pari ad Euro
1.058,92, con gli accessori di legge.
Dichiara compensate per un terzo le spese processuali e condanna l al pagamento CP_1
della residua frazione, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Francesco TODARO, ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/03/2024, Parte_1
adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, e
[...]
premesso di essere stata riconosciuta, con verbale provvisorio del 13/09/2023, inabile con diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 1° Luglio 2023 e che l' CP_1
aveva spontaneamente provveduto al pagamento degli emolumenti, dedusse che a seguito di verbale definitivo del 7/11/2023, era stata riconosciuta inabile, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento e che tale verbale le era stato notificato in data 18/11/2023.
Lamentò che con nota del 27/12/2023, notificata il 12/01/2024 l' aveva ricostituito CP_1
la prestazione, rilevando un indebito a carico della pari ad Euro 3.694,72 e che Pt_1
con nota del 5/02/2024, notificata il 19/02/2024, le aveva chiesto la restituzione di tale importo, a titolo di ratei di indennità di accompagnamento indebitamente percepiti dal
Luglio 2023 al 31/01/2024.
Rilevò l'assoluta mancanza di dolo da parte della ricorrente, atteso che era venuta a conoscenza dell'esistenza dell'indebito solo in data 27/01/2023.
Chiese, pertanto, l'accertamento della illegittimità dei suindicati provvedimenti e della insussistenza dell'indebito, dichiarando quindi non dovuto l'importo di Euro 3.694,72, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
2 L' si è costituito con memoria difensiva, rilevando che la prestazione era stata CP_1
concessa a titolo provvisorio, sulla base di verbale non confermato in seguito ad accertamento definitivo.
Ha invocato, pertanto, il rigetto del ricorso, con declaratoria che la ricorrente è tenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
19/06/2025, la causa, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato parzialmente, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
E' principio consolidato (Cass. civ., Sez. lav. 29/10/2003, n. 16260; Cass. civ., Sez. lav.
26/4/2002, n. 6091; Cass. civ., Sez. lav., 19/09/2013, n. 21453) che "con riferimento alla
revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina
via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art.
4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo
comma, legge n. 448 del 1998) .. deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni
previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo
dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma
che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di
sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini
prefissati; ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso
dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché
precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito
nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
La Suprema Corte, con ordinanza n° 24180/2022 ha chiarito poi che l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di legittimo affidamento.
3 Nel caso in esame, escluso che l'erogazione sia addebitabile all'assistito, dato che l' aveva corrisposto la prestazione sulla base di un verbale provvisorio, il CP_1
verbale definitivo è stato comunicato alla percipiente soltanto in data 18/11/2023 e quindi solo da tale data di conoscenza dell'esito dell'accertamento sanitario è venuto meno l'affidamento dell'assistita in ordine alla spettanza dell'indennità di accompagnamento.
Alla luce di ciò, l'importo richiesto dall' a titolo di ratei erogati dal 1° Luglio CP_1
2023 al Novembre 2023 non è dovuto ( la comunicazione è pervenuta soltanto il
18/11/2023, quando il rateo di Novembre 2023 era stato già erogato), mentre la
è tenuta alla restituzione dei ratei di indennità di accompagnamento Pt_1
percepiti da Dicembre 2023 a Gennaio 2024.
Il ricorso va pertanto accolto parzialmente, dichiarando illegittimi i provvedimenti dell' in data 27/12/2023 e 5/02/2024, nella sola parte in cui è CP_1
stata richiesta la restituzione di ratei di indennità di accompagnamento indebitamente corrisposti in favore di Parte_1
, limitatamente al periodo dal 1° Luglio 2023 e sino al Novembre 2023
[...]
e che nulla è dovuto da quest'ultima per tale titolo, sino a tale data.
Va, invece, rigettato nel resto, dichiarando che la è tenuta alla Pt_1
restituzione dei ratei di indennità di accompagnamento percepiti da Dicembre 2023
a Gennaio 2024, pari ad Euro 1.058,92, con gli accessori di legge.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, in relazione all'esito globale della lite, per compensare un terzo delle spese processuali, mentre l' parzialmente CP_1
soccombente, va condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco TODARO, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 12/07/2025, all'esito del deposito di note di trattazione
scritta, in sostituzione dell'udienza del 19/06/2025.
4 IL GIUDICE
Fabio Civiletti
5
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma TRIBUNALE DI PALERMO esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in ______________________
persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, ha pronunciato la seguente Per ___________________
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3514 R.G.L. 2024, promossa
DA
, rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Francesco TODARO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, Via
Salvatore MECCIO 22 e all'indirizzo PEC indicato in ricorso;
Il Cancelliere Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Antonietta PIRAS e CP_1
Alessandro DOA, giusta procure generali richiamate in memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All' esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
19/06/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
1 Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimi i provvedimenti dell' in CP_1
data 27/12/2023 e 5/02/2024, nella parte in cui è stata richiesta la restituzione di ratei di indennità di accompagnamento indebitamente corrisposti in favore di
[...]
, limitatamente al periodo dal 1° Luglio 2023 e sino al Parte_1
Novembre 2023 e che nulla è dovuto da quest'ultima per tale titolo, sino a tale data.
Rigetta nel resto il ricorso, dichiarando che la è tenuta alla restituzione dei ratei Pt_1
di indennità di accompagnamento percepiti da Dicembre 2023 a Gennaio 2024, pari ad Euro
1.058,92, con gli accessori di legge.
Dichiara compensate per un terzo le spese processuali e condanna l al pagamento CP_1
della residua frazione, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Francesco TODARO, ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/03/2024, Parte_1
adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, e
[...]
premesso di essere stata riconosciuta, con verbale provvisorio del 13/09/2023, inabile con diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 1° Luglio 2023 e che l' CP_1
aveva spontaneamente provveduto al pagamento degli emolumenti, dedusse che a seguito di verbale definitivo del 7/11/2023, era stata riconosciuta inabile, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento e che tale verbale le era stato notificato in data 18/11/2023.
Lamentò che con nota del 27/12/2023, notificata il 12/01/2024 l' aveva ricostituito CP_1
la prestazione, rilevando un indebito a carico della pari ad Euro 3.694,72 e che Pt_1
con nota del 5/02/2024, notificata il 19/02/2024, le aveva chiesto la restituzione di tale importo, a titolo di ratei di indennità di accompagnamento indebitamente percepiti dal
Luglio 2023 al 31/01/2024.
Rilevò l'assoluta mancanza di dolo da parte della ricorrente, atteso che era venuta a conoscenza dell'esistenza dell'indebito solo in data 27/01/2023.
Chiese, pertanto, l'accertamento della illegittimità dei suindicati provvedimenti e della insussistenza dell'indebito, dichiarando quindi non dovuto l'importo di Euro 3.694,72, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
2 L' si è costituito con memoria difensiva, rilevando che la prestazione era stata CP_1
concessa a titolo provvisorio, sulla base di verbale non confermato in seguito ad accertamento definitivo.
Ha invocato, pertanto, il rigetto del ricorso, con declaratoria che la ricorrente è tenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
19/06/2025, la causa, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato parzialmente, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
E' principio consolidato (Cass. civ., Sez. lav. 29/10/2003, n. 16260; Cass. civ., Sez. lav.
26/4/2002, n. 6091; Cass. civ., Sez. lav., 19/09/2013, n. 21453) che "con riferimento alla
revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina
via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art.
4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo
comma, legge n. 448 del 1998) .. deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni
previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo
dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma
che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di
sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini
prefissati; ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso
dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché
precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito
nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
La Suprema Corte, con ordinanza n° 24180/2022 ha chiarito poi che l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di legittimo affidamento.
3 Nel caso in esame, escluso che l'erogazione sia addebitabile all'assistito, dato che l' aveva corrisposto la prestazione sulla base di un verbale provvisorio, il CP_1
verbale definitivo è stato comunicato alla percipiente soltanto in data 18/11/2023 e quindi solo da tale data di conoscenza dell'esito dell'accertamento sanitario è venuto meno l'affidamento dell'assistita in ordine alla spettanza dell'indennità di accompagnamento.
Alla luce di ciò, l'importo richiesto dall' a titolo di ratei erogati dal 1° Luglio CP_1
2023 al Novembre 2023 non è dovuto ( la comunicazione è pervenuta soltanto il
18/11/2023, quando il rateo di Novembre 2023 era stato già erogato), mentre la
è tenuta alla restituzione dei ratei di indennità di accompagnamento Pt_1
percepiti da Dicembre 2023 a Gennaio 2024.
Il ricorso va pertanto accolto parzialmente, dichiarando illegittimi i provvedimenti dell' in data 27/12/2023 e 5/02/2024, nella sola parte in cui è CP_1
stata richiesta la restituzione di ratei di indennità di accompagnamento indebitamente corrisposti in favore di Parte_1
, limitatamente al periodo dal 1° Luglio 2023 e sino al Novembre 2023
[...]
e che nulla è dovuto da quest'ultima per tale titolo, sino a tale data.
Va, invece, rigettato nel resto, dichiarando che la è tenuta alla Pt_1
restituzione dei ratei di indennità di accompagnamento percepiti da Dicembre 2023
a Gennaio 2024, pari ad Euro 1.058,92, con gli accessori di legge.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, in relazione all'esito globale della lite, per compensare un terzo delle spese processuali, mentre l' parzialmente CP_1
soccombente, va condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco TODARO, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 12/07/2025, all'esito del deposito di note di trattazione
scritta, in sostituzione dell'udienza del 19/06/2025.
4 IL GIUDICE
Fabio Civiletti
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