Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 06/03/2025, n. 4802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4802 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04802/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11051/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11051 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LO – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Fabio Baglivo, e Antonio Catricalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento GS/P20180055250 del 20 giugno 2018, attraverso il quale il Gestore dei Servizi Energetici ha respinto la Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 0924798100517T001 presentata da LO – Nuovo Trasporto Viaggiatori in data 23 giugno 2017, successivamente integrata il 19 febbraio 2018, avente ad oggetto la domanda di rilascio di certificati bianchi per il risparmio energetico prodotto dall'acquisto di una nuova flotta di 17 convogli “Pendolino EVO ETR 675”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi comprese, ove occorrer possa, le note GS prot. GS/P20180023451 del 16 marzo 2018 e prot. GS/P20180039073 del 7 maggio 2018 recanti il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società ricorrente il 18 aprile 2019:
degli atti già gravati con il ricorso introduttivo;
del provvedimento GS P/20190009268 del 12 febbraio 2019, con il quale GS ha richiesto, in sede di valutazione della Richiesta di Verifica e Certificazione presentata da LO con riferimento alla PPPM n. 0924798100517T001, la modifica del programma di misura proposto mediante l’utilizzo di una determinata formula;
ove occorrer possa, anche della nota GS/P20180096905 del 19 ottobre 2018, qualora interpretata nel senso di legittimare le modifiche alla formula per il calcolo dei valori di baseline esplicitate nel sopra menzionato provvedimento del 12 febbraio 2019;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici – Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 21 febbraio 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 23 giugno 2017 la società LO – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (d’ora in poi “LO”) ha presentato al GS la Proposta di Progetto e di Programma di Misura (c.d. PPPM) n. 0924798100517T001 relativamente all’“ Acquisto flotte di mezzi di trasporto a trazione elettrica, gas naturale, GNL, GPL, ibride o a idrogeno ”.
A seguito di una richiesta di integrazione della documentazione da parte di GS e della produzione di documenti da parte della società ricorrente, con nota del 16 marzo 2018, GS ha trasmesso un preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990, cui hanno fatto seguito le osservazioni da parte di LO.
Con provvedimento del 20 giugno 2018 il Gestore ha comunicato il rigetto della Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) n. 0924798100517T001.
La società ricorrente, quindi, ha presentato al Gestore un’istanza di riesame e, successivamente, ha proposto ricorso, depositato in data 4 ottobre 2018, contestando l’illegittimità dei provvedimenti e degli atti impugnati e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui ha ritenuto di respingere la c.d. baseline individuata da LO nella PPPM, espungendo dal relativo calcolo i valori corrispondenti ai consumi dell’ETR 500 EVO e sostenendo che “la configurazione tecnologica di riferimento corrisponde al valore di consumo specifico dell’ETR 600/610”, il parametro di consumo energetico secondo parte ricorrente corrispondendo alla “media dei consumi dei treni ETR600 ed ETR500 EVO, considerando quest’ultimo una delle soluzioni tecniche attualmente opzionabili”;
2. l’Amministrazione avrebbe errato nel ritenere che “non essendo stata fornita documentazione attestante che alla data di presentazione della PPPM risulti esercitata l’opzione di acquisto di cinque ulteriori treni rispetto ai dodici treni inizialmente previsti, ai fini del rispetto di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, d.m. 11 gennaio 2017, tali cinque ulteriori treni non possono essere inclusi nella PPPM”; ciò in quanto il Progetto non può essere considerato “in corso di realizzazione” anche per ciò che concerne gli ulteriori 5 treni non ancora oggetto di ordinativi attivati, sebbene già inclusi nel contratto di fornitura del 28 ottobre 2015;
3. sarebbe poi errato, perché fondato su una istruttoria carente, il rilievo concernente la carenza di documentazione “attestante che le variazioni delle resistenze durante le fasi di accelerazione/decelerazione e le variazioni degli scostamenti percentuali dei consumi specifici siano assimilabili alle variazioni degli scostamenti percentuali dei consumi specifici ottenibili considerando una marcia a velocità costante e in rettilineo”, e “attestante che siano stati utilizzati i medesimi valori di load factor a carico nominale nelle simulazioni implementate per quantificare la resistenza ordinaria all’avanzamento in funzione della velocità del veicolo, al fine di determinare i risparmi energetici conseguibili”; si tratterebbe di una motivazione fondata su carenze documentali e tecniche mai rilevate alla ricorrente, e da questa comunque superate in ragione della produzione della Relazione Alstom in data 3 agosto 2018.
Si è costituito in giudizio il GS per resistere al ricorso.
In data 19 ottobre 2018, all’esito del riesame del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il GS ha comunicato l'esito positivo del procedimento relativo al progetto identificato con PPPM n. 0924798100517T001, ritenendolo conforme alle previsioni normative di cui al D.M. 28 dicembre 2012, fermo restando che:
- la configurazione tecnologica di riferimento corrisponde al valore di consumo specifico dell'ETR600/610;
- il calcolo dei risparmi tra l'ETR 675 e l'ETR 600/610 deve essere impostato sulla base delle effettive condizioni nella situazione ex post dell'ETR 675 e degli scostamenti percentuali delle curve di resistenza;
- non essendo stata fornita documentazione attestante che alla data di presentazione della PPPM risulti esercitata l'opzione di acquisto di cinque ulteriori treni rispetto ai dodici treni inizialmente previsti, ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, D.M. 11 gennaio 2017, tali cinque ulteriori treni non possono essere inclusi nel perimetro della presente PPPM.
Quanto precede in ragione del fatto che la documentazione fornita con l'istanza di riesame inviata il 03 agosto 2018:
- ha consentito di superare il motivo ostativo n. 1 della comunicazione del 20 giugno 2018 relativo alla documentazione comprovante la variazione delle resistenze in condizioni di moto non stazionario rispetto alle condizioni di moto stazionario;
- ha consentito di superare il motivo ostativo n. 2 della comunicazione del 20 giugno 2018 relativo al valore di load factor utilizzato nelle simulazioni effettuate per la determinazione dei risparmi energetici conseguibili.
Avverso il suddetto provvedimento la società ricorrente ha dato conto di aver instaurato autonomo giudizio, con riferimento alla questione dei cinque treni ulteriori non considerati dal Gestore pur se ricompresi nella PPPM in esame.
Rispetto, invece, ai dodici treni oggetto di “approvazione” in sede di riesame con la citata nota del 19 ottobre 2018, in data 19 dicembre 2018 LO ha presentato “Richiesta di Verifica e Certificazione” (d’ora in poi RVC) a consuntivo n. 0924798100518R002.
Con atto prot. n. P/20190009268 del 12 febbraio 2019, GS ha:
1. rappresentato alla ricorrente che la documentazione allegata alla richiesta non risultava esaustiva ai fini della corretta individuazione dell'intervento realizzato e della metodologia sottesa alla quantificazione dei risparmi conseguibili, in particolare chiedendo di: 1. modificare il programma di misura proposto allineandolo a quanto indicato nella comunicazione del 19/10/2018, prot. GS/P20180096905, ovvero prevedendo che il calcolo dei risparmi tra I'ETR 675 e I'ETR 600 sia "impostato sulla base delle effettive condizioni nella situazione ex post dell'ETR 675 e degli scostamenti percentuali delle curve di resistenza", individuando a tal fine la formula di calcolo dei valori di baseline; richiesto di fornire il registro di tutte le misurazioni effettuate per il calcolo dei parametri utilizzati nell'algoritmo di calcolo; rappresentato che si rilevano delle incongruenze nelle lunghezze delle tratte tra quanto indicato nella RVC in oggetto e quanto indicato durante i procedimenti istruttori della PPPM n. 0924798100517T001;
2. richiesto di fornire le matricole dei misuratori installati;
3. richiesto di fornire ricevuta rilasciata dal FIRE;
4. richiesto la compilazione e la trasmissione delle seguenti dichiarazioni: a) la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, in cui è riportato l'elenco dei soggetti da controllare, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011; b) la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 dai medesimi soggetti obbligati e riferita ai familiari maggiorenni conviventi; c) l'eventuale dichiarazione di esenzione dall'obbligo della presentazione della documentazione antimafia.
Avverso tale atto, e, per quanto ritenuto necessario, la precedente determinazione del 19 ottobre 2018 LO ha proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 12 aprile 2019 e depositato in data 18 aprile 2019, chiedendone l’annullamento per la seguente articolata ragione, in sintesi: GS avrebbe per la prima volta individuato una formula algebrica per il calcolo della c.d. baseline, per quantificare i risparmi energetici tra l’ETR 675 e l’ETR 600, in alcun modo ricavabile dalle precedenti interlocuzioni intercorse nel procedimento e non corrispondente alla asseritamene corretta traduzione algebrica idonea a recepire l’indicazione contenuta nella nota del 19 ottobre 2018 (secondo cui “il calcolo dei risparmi tra l’ETR675 e l’ERT600/610 deve essere impostato sulla base delle effettive condizioni nella situazione ex post dell’ETR675 e degli scostamenti percentuali delle curve di resistenza”) già sottoposta al GS da LO in sede di rendicontazione; secondo parte ricorrente la soluzione individuata da GS finirebbe per non promuovere un effettivo risparmio energetico, in quanto il risparmio riconosciuto (e quindi i titoli di efficienza energetica o TEE riconosciuti) non aumenta al ridursi dei consumi effettivi e, nell’ottica di premiare un effettivo risparmio energetico, sarebbe necessario definire ex ante la baseline di riferimento in misura fissa e non ancorarla a parametri che la rendono variabile di mese in mese.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 21 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo rilievo officioso da parte del Collegio in ordine ad un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di interesse.
DIRITTO
1. In via preliminare.
1.1. Sul ricorso principale.
Al riguardo, come detto, il GS, con provvedimento datato 19 ottobre 2018, a seguito dell’istanza di riesame presentata dalla società ricorrente, si è rideterminata, a seguito di una rinnovata valutazione degli elementi a disposizione e di una correlata ampia motivazione, comunicando l’esito positivo procedimento, sia pure accogliendo solo in parte le doglianze di parte ricorrente e lasciando permanere degli elementi di criticità censurati da parte ricorrente, soprattutto, nel giudizio Rg. n. 7705/19.
Quanto precede, quindi, porta a ritenere che il provvedimento in questione abbia del tutto superato quello impugnato con il ricorso principale, sostituendosi ad esso, addirittura, comunque, facendo conseguire alla società ricorrente un risultato positivo, ancorché non quello dalla stessa sperato.
Ne consegue, quindi, che pur non potendosi dichiarare cessata la materia del contendere - stanti, come detto, i profili critici censurati da LO in particolare con il ricorso Rg. n. 7705/19 – deve ritenersi comunque sopravvenuta la carenza di interesse a decidere sul ricorso introduttivo, il diniego “in toto” dell’istanza originaria di parte ricorrente essendo definitivamente venuto meno.
Pertanto, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile.
1.2. Sul ricorso per motivi aggiunti.
1.2.1. Sotto un primo profilo, va rilevato che parte ricorrente ha censurato solo tardivamente la determinazione del GS, sopra citata, del 19 ottobre 2018, sì che, in parte qua, il ricorso per motivi aggiunti è comunque irricevibile, poiché, nell’ipotesi in cui l’impugnata nota del 12 febbraio 2019 fosse ritenuta sostanzialmente applicativa di una previsione già ricavabile dalla determinazione del 19 ottobre 2018, l’immediata lesività di quest’ultima avrebbe dovuto comportare la tempestiva impugnazione della stessa.
1.2.2. Sull’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.
Sotto altro profilo, poi, come rilevato d’ufficio dal Collegio all’udienza sopra ricordata, il ricorso per motivi aggiunti risulta essere comunque inammissibile perché oggetto dell’impugnazione è un mero atto endoprocedimentale, in nessun caso tale da determinare un arresto negativo del procedimento immediatamente lesivo della sfera giuridica della società ricorrente.
Come ricordato nella parte in fatto, l’atto prot. n. P/20190009268 del 12 febbraio 2019 ha un contenuto complesso perché con esso sostanzialmente il GS, da un lato, ha concentrato le richieste istruttorie al fine di sopperire alle ritenute carenze documentali dell’istanza di LO (con particolare riferimento al registro di tutte le misurazioni effettuate per il calcolo dei parametri utilizzati nell'algoritmo di calcolo, alle matricole dei misuratori installati; alla ricevuta rilasciata dal FIRE; alla compilazione e alla trasmissione di una serie di dichiarazioni); dall’altro lato, ha rappresentato alla ricorrente che la documentazione allegata alla richiesta non risultava esaustiva ai fini della corretta individuazione dell'intervento realizzato e della metodologia sottesa alla quantificazione dei risparmi conseguibili, in particolare chiedendo di modificare il programma di misura proposto allineandolo a quanto indicato nella comunicazione del 19/10/2018, prot. GS/P20180096905, ovvero prevedendo che il calcolo dei risparmi tra I'ETR 675 e I'ETR 600 sia "impostato sulla base delle effettive condizioni nella situazione ex post dell'ETR 675 e degli scostamenti percentuali delle curve di resistenza", individuando a tal fine la formula di calcolo dei valori di baseline; e dando conto delle incongruenze nelle lunghezze delle tratte tra quanto indicato nella RVC in oggetto e quanto indicato durante i procedimenti istruttori della PPPM n. 0924798100517T001.
Anche a voler valorizzare la richiesta di modifica del programma come una “presa di posizione” da parte di GS, cioè una chiara manifestazione della volontà di applicare la formula in questa sede contestata da parte ricorrente, è evidente che, comunque, l’Amministrazione non intendeva con il suddetto provvedimento concludere il procedimento e, al più, il predetto atto potrebbe valere, in parte qua, quale comunicazione di motivi ostativi ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990.
A bene vedere, ciò che ha - si badi, in punto di mero fatto e non di diritto – “trasformato” la suddetta “indicazione endoprocedimentale” in una “statuizione” negativa perché ritenuta lesiva degli interessi di LO, è stata proprio la scelta - come si dirà, violativa dei principi di collaborazione e buona fede e contraria anche al principio di buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione – di proseguire il procedimento secondo i dettami tecnici indicati dal GS, al solo fine di ottenere una quantomeno parziale, ma celere soddisfazione economica, per contro parallelamente, contestando giudizialmente quello stesso criterio tecnico al fine di conseguire, poi, successivamente, il risultato originariamente anelato.
Occorre rammentare che ai sensi dell’art. 1, comma 2 bis, l. n. 241 del 1990 (comma aggiunto dall’art. 12, comma 1, legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76), i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
È importante sottolineare come la disposizione alla buona fede - di cui agli art. 1337 e 1375 c.c. – correli altresì un obbligo di “collaborazione”, che riguarda il rapporto “tra il cittadino e la pubblica amministrazione”, sì che viene in rilievo un dovere bilaterale, perché il procedimento configura, in capo ai singoli, obblighi specificati con il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità, che rinvengono il loro fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost. e che impongono che anche il privato assolva oneri di cooperazione (in questo senso si veda Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2024, n. 688).
Quanto precede perché la cooperazione e la correttezza, anche da parte del privato, e altresì in fase endoprocedimentale, sono funzionali a garantire il rispetto del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, attraverso una dialettica e un contraddittorio effettivi e proficui.
Non a caso, è stato sottolineato che ‹‹ sebbene la buona fede trovi il proprio terreno di elezione nel diritto civile, in particolare nella materia delle obbligazioni, il principio in esame permea anche il diritto amministrativo non soltanto quando l’Amministrazione opera jure privatorum, ma anche quando pone in essere la sua attività tipicamente autoritativa ›› (Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2023, n. 10244).
Pertanto, la buona fede, nel rapporto giuridico, è armonizzata dai principi di buon andamento, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa, richiamati nell’art. 97 Cost..
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, infatti, ha avuto modo di ricordare che « la disposizione ora richiamata ha positivizzato una regola di carattere generale dell’agire pubblicistico dell’amministrazione, che trae fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e che porta a compimento la concezione secondo cui il procedimento amministrativo - forma tipica di esercizio della funzione amministrativa - è il luogo di composizione del conflitto tra l’interesse pubblico primario e gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti nell’esercizio del primo. Per il migliore esercizio della discrezionalità amministrativa il procedimento necessita pertanto dell’apporto dei soggetti a vario titolo interessati, nelle forme previste dalla legge sul procedimento del 7 agosto 1990, n. 241. Concepito in questi termini, il dovere di collaborazione e di comportarsi secondo buona fede ha quindi portata bilaterale, perché sorge nell’ambito di una relazione che, sebbene asimmetrica, è nondimeno partecipata ed in ragione di ciò esso si rivolge all’amministrazione e ai soggetti che a vario titolo intervengono nel procedimento » (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2021, n. 19).
Pertanto, il principio di collaborazione in funzione del buon andamento dell’azione amministrativa valorizza ulteriormente la centralità del procedimento amministrativo quale luogo di eventuale composizione dei conflitti e, in ogni caso, di necessaria “comprensione” delle posizioni delle parti procedimentali (il privato destinatario del provvedimento, la P.a. competente ad emetterlo e gli eventuali controinteressati), destinato a sfociare in un atto amministrativo che deve recare una motivazione adeguata a dare atto delle ragioni che ostano all’accoglimento delle pretese avanzate da una o dall’altra parte coinvolta.
In tal senso vengono in rilievo le varie forme di garanzia partecipativa previste dalla l. n. 241 del 1990.
In particolare, sia l’art. 7, ma soprattutto l’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, sono proprio volti a favorire il contraddittorio tra le parti, consentendo all’Amministrazione di addivenire ad una decisione che tenga conto di tutti gli interessi in gioco, acquisendo tutti gli elementi di valutazione utili allo scopo.
Il preavviso di rigetto, quale istituto volto ad accrescere la possibilità di dialogo tra la parte pubblica e privata, appare ispirato alla finalità di riportare i due interlocutori, pubblico e privato, su un piano di parità, consentendo al cittadino di rappresentare tutte le circostanze utili alla definizione dell’assetto di interessi e alla tutela della propria posizione sostanziale e, al contempo, onerando l’Amministrazione della considerazione del quadro istruttorio nella sua completezza organica, comprensiva delle difese e controdeduzioni dell’istante. In tale ottica, le funzioni che l’istituto procedimentale in esame persegue, ossia il potenziamento della funzione partecipativa in chiave di vero e proprio contraddittorio equiordinato, nonché la leale collaborazione tra soggetti parimenti coinvolti nella vicenda amministrativa, sembrano riconducibili, anche per l’evidente incentivo alla reciproca fiducia derivante dall’abbattimento dell’effetto sorpresa, al generale canone di correttezza e buona fede nell’amministrazione della cosa pubblica.
Si è d’altronde premesso che il principio di collaborazione e di buona fede è “biunivoco” imponendo, quindi, anche al privato destinatario del provvedimento una coerenza di comportamento, il rispetto del principio di autoresponsabilità, il divieto di venire contra factum proprium , valorizzando anch’egli, nei limiti del c.d. sforzo esigibile, la centralità dialettica del procedimento amministrativo evitando inutili aggravi procedimentali a carico della P.a., anche solo futuri e garantendo cioè la completezza dell’istruttoria dell’attività motivazionale dell’Amministrazione, soprattutto laddove, come nel caso di specie, vengano in rilievo anche profili recanti aspetti di discrezionalità tecnica.
Parte ricorrente, nell’impugnare un atto di per se formalmente e sostanzialmente non definitivo e, quindi, non immediatamente lesivo, ha di fatto violato il principio che precede in quanto non solo non ha versato nel procedimento amministrativo e dato conto al GS delle ragioni tecniche dedotte nel presente giudizio, in contrapposizione alle indicazioni del Gestore medesimo, ma, pur instaurando il presente giudizio per contrastare l’assunto dell’Amministrazione, ha, per converso, in sede procedimentale, aderito, sia pure con riserva, a quanto richiesto dal GS, apportando le modifiche da quest’ultimo indicate, al solo fine di ottenere un provvedimento parzialmente positivo, ma con l’aspirazione, attraverso l’eventuale accoglimento del presente ricorso, ad ottenere una diversa rivalutazione della suddetta determinazione ovvero un ristoro di natura economica.
Da un lato, l’avere in sede procedimentale aderito alle richieste della P.a. giustifica un possibile ulteriore rilievo di inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di un chiaro interesse ad impugnare, poiché parte ricorrente, alla data notifica del ricorso per motivi aggiunti, aveva già volontariamente dato seguito alle richieste del GS ottenendo, poi, in data 17 aprile 2019 un provvedimento (il rilascio delle RVC) non impugnato e che, a ben vedere, è comunque parzialmente “sfavorevole” nella prospettazione di LO.
In tal senso, peraltro, proprio perché si tratta di un provvedimento comunque “parzialmente sfavorevole” rispetto alla pretesa di parte ricorrente, viene, comunque, in rilievo, come correttamente eccepito dal GS, un profilo di improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti: parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare con ulteriori motivi aggiunti anche il suddetto il provvedimento conclusivo del procedimento nella parte in cui non accoglie integralmente l’originaria richiesta di LO. Del resto, a ben riflettere, l’accoglimento dei motivi aggiunti mediante l’annullamento dell’atto impugnato non potrebbe portare ad una automatica riapertura del procedimento essendo lo stesso concluso per effetto di altro provvedimento (l’accoglimento delle RVC), come detto, non impugnato.
Dall’altro lato, il suddetto comportamento configura una violazione del principio di collaborazione e buona fede non avendo la società ricorrente consentito al GS di formare compiutamente in sede procedimentale il proprio convincimento sul piano tecnico, e, conseguentemente, di veicolare la propria puntuale motivazione attraverso il provvedimento finale.
Quanto precede, si badi, non ha rilievo solo formale, ma sostanziale e strutturale anche in ragione della particolarità del sindacato del Giudice Amministrativo, il quale, nell’ambito della giurisdizione di legittimità, specie laddove vengano in rilievo, come detto, fattispecie recanti aspetti connotati da c.d. discrezionalità, anche solo tecnica, trova un limite fondamentale nella previsione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., ai sensi del quale in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.
Parte ricorrente, esperendo immediatamente l’azione giudiziaria avverso un atto endoprocedimentale senza prima instaurare un adeguato contraddittorio tecnico in sede procedimentale con il GS, senza poi coltivare le proprie doglianze in sede di procedimento amministrativo, ha sostanzialmente impedito all’Amministrazione di pronunciarsi sulla diversa ricostruzione tecnica proposta da LO e, quindi, di veicolare in modo corretto, attraverso la motivazione del provvedimento finale, le ragioni che osterebbero all’accoglimento della suddetta differente ricostruzione: la conseguenza di questo comportamento determina una sostanziale violazione del principio sotteso all’art. 34, comma 2, c.p.a., perché l’intestato Tar dovrebbe pronunciarsi per la prima volta sulle ragioni espresse non dal GS in sede provvedimentale, ma dal difensore dell’Amministrazione nell’ambito degli atti giudiziali, finendo per valorizzare così quella che, in altri casi, sarebbe eventualmente censurata come “motivazione postuma”.
Alla luce di quanto precede, pertanto, il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile.
2. Conclusioni e spese.
In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Grauso, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO