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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 114/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20 dicembre 2024, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1 llegat all'avv. Paolino Rizzuti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Panebianco, n. 177; E (c.f.: ), rappresentato e difeso, in CP_1 CodiceFiscale_2 forza di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Iolanda Miracco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torano Castello, alla c.da Cutura;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 20/12/2024.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 12/1/2024 ha premesso che in Parte_1 data 6/9/2001 ha contratto matrimonio con CP_1
Dall'unione sono nati i figli in data 12/10/2002 e in data Per_1 Per_2
14/12/2009. La ricorrente ha riferito che l'unione matrimoniale si è disgregata a seguito del comportamento del marito, che avrebbe preso ad offenderla e a sminuirla sia davanti ai figli che agli estranei, violando altresì il dovere di fedeltà coniugale per avere intrapreso negli anni relazioni extraconiugali con altre donne. Ha specificato che la convivenza è di fatto cessata il 28/9/2023 quando il è CP_1 2
andato via di casa a seguito di una lite particolarmente concitata, andando a stare a casa dei suoi genitori. Per tali ragioni, la ricorrente ha chiesto la separazione personale con addebito al marito, con affidamento condiviso dell'unica figlia ancora minorenne da collocarsi presso di lei, assegnazione a lei della casa coniugale per abitarci con la figlia minore, visto che il figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, abita a Roma in una casa condotta in locazione frequentando l'università LUMSA, la previsione del diritto di visita del padre e dell'obbligo a suo carico di provvedere al mantenimento integrale del figlio e alla corresponsione Per_1 di un assegno per il mantenimento della figlia minore di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si è costituito in giudizio per chiedere a sua volta la CP_1 separazione, contestando però l'addebitabilità a lui della crisi coniugale, che si sarebbe in realtà verificata a causa di incompatibilità caratteriali e dei comportamenti della che ha progressivamente allontanato il coniuge da Pt_1 sé, non potendosi du icercare nei comportamenti del la causa della CP_1 crisi. Ha aderito alla domanda di affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, dichiarandosi disponibile a provvedere al mantenimento della figlia minore con un assegno da contenere nel limite di € 200,00 e del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, con un assegno mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, fermo restando l'obbligo per entrambi i coniugi di provvedere pro quota al pagamento dei ratei del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale. Alla prima udienza dell'11/4/2024, il giudice istruttore, nella persona della dott.ssa Manuela Morrone, ha proposto alle parti di transigere in ordine alle questioni economiche mediante la previsione dell'obbligo a carico del di CP_1 provvedere al pagamento in favore della di un assegno di € 250,00 per il Pt_1 mantenimento della figlia e al pagamento di un ulteriore assegno di Per_2
€ 250,00 per il mantenimento del figlio da versarsi direttamente nelle Per_1 sue mani, oltre alle spese di alloggio a Roma e ferma restando la suddivisione al 50% di tutte le ulteriori spese fra i genitori. Con note scritte successivamente depositate nel termine stabilito dal giudice, le parti dichiaravano di aderire alla proposta formulata dal giudice. Per tali ragioni con ordinanza del 21/6/2024 il tribunale disponeva in via provvisoria l'assegnazione a della casa coniugale per abitarci con Parte_1 la figlia e l'obbligo a carico del di provvedere al pagamento in Per_2 CP_1 favore della di un assegno di € 250,00 per il mantenimento della figlia Pt_1
e al pagamento di un ulteriore assegno di € 250,00 per il Per_2 mantenimento del figlio da versarsi direttamente nelle sue mani, oltre Per_1 alle spese di alloggio a rma restando la suddivisione al 50% di tutte le ulteriori spese fra i genitori. Invitava poi le parti ad interloquire in merito alla domanda di addebito e alle ulteriori domande relative ai rapporti economici diverse da quelle relative al mantenimento dei figli. A seguito dell'applicazione della dott.ssa Manuela Morrone ad altri plesso giudiziario la causa è pervenuta sul ruolo della scrivente quale nuovo giudice titolare. Dopo alcuni rinvii finalizzati a consentire alle parti di raggiungere un accordo destinato a chiudere definitivamente la controversia e ad appianare le 3
divergenze sorte a causa della condotta del che, in violazione di quanto CP_1 stabilito nell'ordinanza del 21/6/2024, ha dichiarato di aver versato l'assegno di € 250,00 dovuto per il mantenimento di direttamente nelle mani Per_2 di quest'ultima, all'udienza del 20/12/2024 le parti hanno ribadito la volontà di accettare le condizioni stabilite dal giudice nell'ordinanza del 21/6/2024, con rinuncia di alla domanda di addebito della separazione e ferme Parte_1 restando le questioni relative agli arretrati ed alle spese straordinarie per il periodo pregresso. Le parti si sono pure accordate nel senso che CP_1 provvederà in via esclusiva al pagamento del canone di locazione della
[...] casa di Roma dove abita il figlio maggiorenne studente universitario, mentre le spese relative agli oneri condominiali ed alle utenze dovute per l'abitazione graveranno al 50% su entrambi i genitori. All'esito la causa è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. L'esame degli atti e il contegno delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza, di fatto cessata da tempo. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, le parti hanno raggiunto un accordo nei termini specificati in parte motiva. L'accordo può essere recepito, apparendo le condizioni concordate corrispondenti all'interesse del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, e della figlia minore, rispetto alla quale è previsto l'affidamento condiviso e sono regolati gli obblighi di mantenimento, fermi restando gli ulteriori impegni di tipo patrimoniale assunti dalle parti. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, decidendo sulle richieste avanzate dai ricorrenti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 Pt_1
i quali hanno contratto matrimonio in Belmonte Calabro (CS), il
[...]
13 settembre 2001, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cosenza al n. 143, Parte II serie B del medesimo anno;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;
- la figlia minore nata a [...], il [...], è Persona_3 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale che è a lei assegnata;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente;
- è obbligato a versare a entro il giorno 20 CP_1 Parte_1 di ciascun mese la somma di € 250,00, annualmente rivalutabili secondo l'indice f.o.i. ISTAT, per il mantenimento della figlia minore, oltre al 4
50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente fra i genitori e da documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza;
- è obbligato a provvedere al mantenimento del figlio CP_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, Persona_4 mediante la corresponsione di un assegno mensile di € 250,00 annualmente rivalutabili secondo l'indice f.o.i. ISTAT, da versarsi direttamente nelle sue mani, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente fra i genitori e da documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza e fermi restando gli ulteriori impegni assunti dai coniugi in ordine al pagamento del canone di locazione, degli oneri condominiali e delle utenze della casa di Roma abitata dal figlio studente universitario.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma