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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/12/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3612 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Paola Coniglio, con la quale è elettivamente domiciliato in Stilo (RC),
Via G. Marconi n. 11
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Ilario Maio e Valeria Grandizio, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n. 48
Resistente
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/11/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, nell'anno 2020, ha lavorato come bracciante agricolo per un totale di 102 giornate, come risulta dall'estratto contributivo e dal certificato di iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- che, in data 06/03/2021, ha presentato all' domanda finalizzata CP_1
ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, che non è stata liquidata;
- che ha proposto ricorso al competente Comitato Provinciale I.N.P.S., rimasto privo di esito;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'erogazione dell'indennità richiesta.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, dichiarare:
1. la condanna dell' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione e pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020 nella misura di euro
2.120,51 con rivalutazione ed interessi dal maturato diritto e fino al soddisfo;
3. la condanna dell alle spese, competenze ed onorari del presente CP_1
giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo:
- che il sig. , titolare di partita IVA dal 06/09/2016, ha svolto Parte_1
prevalentemente attività di lavoro autonomo (152 giornate per attività di coltivazione di oleosi) rispetto all'attività di lavoro dipendente (102 giornate di lavoro come bracciante agricolo); 3
- che, in particolare, il ricorrente ha aderito al “Regime dei Piccoli agricoltori” e ha ottenuto i finanziamenti AGEA di primo insediamento in agricoltura;
- che, pertanto, il ricorrente non è in possesso dei requisiti legittimanti la prestazione richiesta, ex artt. 3 D.P.R. n. 1049/70 e 32 L. n. 264/1949.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Giova premettere che oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola, in virtù della domanda presentata in data 6/03/2021 e in relazione alle giornate svolte in agricoltura nell'anno 2020, non riconosciuta dall' in quanto “ha svolto CP_1
attività in proprio in misura prevalente”.
Ai fini del conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola, occorre il possesso dei seguenti requisiti: l'iscrizione negli elenchi di categoria per almeno due anni, incluso quello per il quale è richiesta l'indennità, il conseguimento, nel medesimo anno e nell'anno precedente, di un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
Parte ricorrente allegato il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola, peraltro non contestati dall' , ossia, l'iscrizione negli elenchi agricoli (come da certificato allegato) CP_1
nel comune di residenza per l'anno 2020 e l'accredito di 102 giornate per l'anno
2020 e di 51 giornate per l'anno 2021 (che risultano dall'estratto contributivo allegato).
Invero, l' ha contestato soltanto lo svolgimento di attività in CP_2
proprio in misura prevalente, in quanto il ricorrente sarebbe titolare di partita 4
IVA in virtù della quale avrebbe svolto attività di lavoro autonomo in proprio
(“attività di coltivazione di oleosi”) in maniera prevalente rispetto all'attività di lavoro dipendente.
Orbene, in astratto un lavoratore agricolo, pur avendo una partita Iva attiva, magari per lo svolgimento di una piccola attività autonoma, può percepire l'indennità di disoccupazione agricola e le altre indennità collegate ai rapporti di lavoro svolti in agricoltura, purché sussistano determinate condizioni: non vi è, dunque, una incompatibilità di per sé tra la titolarità di partita iva e il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola.
A tal fine, innanzitutto, non è possibile essere iscritti per l'intero anno negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti e, allo stesso tempo, percepire l'indennità di disoccupazione agricola.
Invece, se l'iscrizione è inferiore ad un anno e l'attività autonoma non ha comportato l'obbligo di iscrizione ad una gestione autonoma , trova CP_1
applicazione il principio della prevalenza, da verificare nel caso concreto, con diritto all'indennità di disoccupazione se il lavoro svolto come operaio dipendente sia “prevalente” rispetto a quello svolto come lavoratore autonomo con partita Iva.
Pertanto, se il titolare di partita Iva non ha l'obbligo di iscrizione alla gestione separata può percepire l'indennità di disoccupazione agricola CP_1
purché, però, in concreto non risulti lo svolgimento di attività in forma autonoma in misura prevalente, circostanza che non può desumersi in automatico dal solo possesso di una partita IVA.
Nella specie, parte ricorrente, in conseguenza delle difese spiegate dall' ha allegato una certificazione reddituale rilasciata da Agenzia delle CP_1
Entrate, dalla quale emerge che il reddito complessivo percepito per l'anno 2020
è pari a € 5.300,00
Di contro, l' ha allegato la titolarità di partita IVA per CP_1
“coltivazione di frutti oleosi”, di per sé non dirimente per escludere il diritto 5
all'indennità di disoccupazione agricola in difetto di un obbligo di iscrizioni negli elenchi dei coltivatori diretti e un estratto dal sistema informatico SIAN dal quale si evince la concessione di contributi AGEA in favore del ricorrente che riguarda l'anno 2022 e, inoltre, riporta un importo percepito pari a € 12,2.
Ancora l' ha allegato, a fronte di un numero di 102 giornate per il CP_1
2020 e 51 giornate per il 2021 dichiarate dal ricorrente come lavoratore dipendente in agricoltura, soltanto la partita IVA concernente la coltivazione di frutti oleosi con inizio attività dal 6/09/2016 e cessazione attività al 31/12/2016.
L' non ha allegato altra documentazione utile al fine di confutare il CP_1
possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola da parte del ricorrente.
Infatti, non risulta un'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, neanche di ufficio (ad esempio all'esito di un accertamento ispettivo), tale da far desumere, tra l'altro, lo svolgimento dell'attività autonoma in misura prevalente che, del resto, l non ha provato e che non si desume dalla CP_1
documentazione allegata.
In particolare, nulla di dirimente ha allegato l' al fine di provare la CP_1
prevalenza, in difetto di un obbligo di iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, dell'attività svolta in forma autonoma rispetto all'attività svolta come dipendente in agricoltura che, invece, alla luce delle allegazioni offerte dalla parte ricorrente – e non confutate o superate dall raffrontate con le scarne CP_1
allegazioni offerte dall' , risulta prevalente. CP_1
Ne discende l'accoglimento del ricorso, essendo stato accertato e provato il diritto della parte ricorrente alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritti spiccatamente complesse e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
6
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3612 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto di a Parte_2
percepire l'indennità di disoccupazione per l'anno 2020;
-Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020, oltre interessi come per legge;
-Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 1312,00, oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 11/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3612 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Paola Coniglio, con la quale è elettivamente domiciliato in Stilo (RC),
Via G. Marconi n. 11
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Ilario Maio e Valeria Grandizio, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n. 48
Resistente
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/11/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, nell'anno 2020, ha lavorato come bracciante agricolo per un totale di 102 giornate, come risulta dall'estratto contributivo e dal certificato di iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- che, in data 06/03/2021, ha presentato all' domanda finalizzata CP_1
ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, che non è stata liquidata;
- che ha proposto ricorso al competente Comitato Provinciale I.N.P.S., rimasto privo di esito;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'erogazione dell'indennità richiesta.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza, dichiarare:
1. la condanna dell' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione e pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020 nella misura di euro
2.120,51 con rivalutazione ed interessi dal maturato diritto e fino al soddisfo;
3. la condanna dell alle spese, competenze ed onorari del presente CP_1
giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo:
- che il sig. , titolare di partita IVA dal 06/09/2016, ha svolto Parte_1
prevalentemente attività di lavoro autonomo (152 giornate per attività di coltivazione di oleosi) rispetto all'attività di lavoro dipendente (102 giornate di lavoro come bracciante agricolo); 3
- che, in particolare, il ricorrente ha aderito al “Regime dei Piccoli agricoltori” e ha ottenuto i finanziamenti AGEA di primo insediamento in agricoltura;
- che, pertanto, il ricorrente non è in possesso dei requisiti legittimanti la prestazione richiesta, ex artt. 3 D.P.R. n. 1049/70 e 32 L. n. 264/1949.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Giova premettere che oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente al conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola, in virtù della domanda presentata in data 6/03/2021 e in relazione alle giornate svolte in agricoltura nell'anno 2020, non riconosciuta dall' in quanto “ha svolto CP_1
attività in proprio in misura prevalente”.
Ai fini del conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola, occorre il possesso dei seguenti requisiti: l'iscrizione negli elenchi di categoria per almeno due anni, incluso quello per il quale è richiesta l'indennità, il conseguimento, nel medesimo anno e nell'anno precedente, di un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
Parte ricorrente allegato il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola, peraltro non contestati dall' , ossia, l'iscrizione negli elenchi agricoli (come da certificato allegato) CP_1
nel comune di residenza per l'anno 2020 e l'accredito di 102 giornate per l'anno
2020 e di 51 giornate per l'anno 2021 (che risultano dall'estratto contributivo allegato).
Invero, l' ha contestato soltanto lo svolgimento di attività in CP_2
proprio in misura prevalente, in quanto il ricorrente sarebbe titolare di partita 4
IVA in virtù della quale avrebbe svolto attività di lavoro autonomo in proprio
(“attività di coltivazione di oleosi”) in maniera prevalente rispetto all'attività di lavoro dipendente.
Orbene, in astratto un lavoratore agricolo, pur avendo una partita Iva attiva, magari per lo svolgimento di una piccola attività autonoma, può percepire l'indennità di disoccupazione agricola e le altre indennità collegate ai rapporti di lavoro svolti in agricoltura, purché sussistano determinate condizioni: non vi è, dunque, una incompatibilità di per sé tra la titolarità di partita iva e il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola.
A tal fine, innanzitutto, non è possibile essere iscritti per l'intero anno negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti e, allo stesso tempo, percepire l'indennità di disoccupazione agricola.
Invece, se l'iscrizione è inferiore ad un anno e l'attività autonoma non ha comportato l'obbligo di iscrizione ad una gestione autonoma , trova CP_1
applicazione il principio della prevalenza, da verificare nel caso concreto, con diritto all'indennità di disoccupazione se il lavoro svolto come operaio dipendente sia “prevalente” rispetto a quello svolto come lavoratore autonomo con partita Iva.
Pertanto, se il titolare di partita Iva non ha l'obbligo di iscrizione alla gestione separata può percepire l'indennità di disoccupazione agricola CP_1
purché, però, in concreto non risulti lo svolgimento di attività in forma autonoma in misura prevalente, circostanza che non può desumersi in automatico dal solo possesso di una partita IVA.
Nella specie, parte ricorrente, in conseguenza delle difese spiegate dall' ha allegato una certificazione reddituale rilasciata da Agenzia delle CP_1
Entrate, dalla quale emerge che il reddito complessivo percepito per l'anno 2020
è pari a € 5.300,00
Di contro, l' ha allegato la titolarità di partita IVA per CP_1
“coltivazione di frutti oleosi”, di per sé non dirimente per escludere il diritto 5
all'indennità di disoccupazione agricola in difetto di un obbligo di iscrizioni negli elenchi dei coltivatori diretti e un estratto dal sistema informatico SIAN dal quale si evince la concessione di contributi AGEA in favore del ricorrente che riguarda l'anno 2022 e, inoltre, riporta un importo percepito pari a € 12,2.
Ancora l' ha allegato, a fronte di un numero di 102 giornate per il CP_1
2020 e 51 giornate per il 2021 dichiarate dal ricorrente come lavoratore dipendente in agricoltura, soltanto la partita IVA concernente la coltivazione di frutti oleosi con inizio attività dal 6/09/2016 e cessazione attività al 31/12/2016.
L' non ha allegato altra documentazione utile al fine di confutare il CP_1
possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola da parte del ricorrente.
Infatti, non risulta un'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, neanche di ufficio (ad esempio all'esito di un accertamento ispettivo), tale da far desumere, tra l'altro, lo svolgimento dell'attività autonoma in misura prevalente che, del resto, l non ha provato e che non si desume dalla CP_1
documentazione allegata.
In particolare, nulla di dirimente ha allegato l' al fine di provare la CP_1
prevalenza, in difetto di un obbligo di iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, dell'attività svolta in forma autonoma rispetto all'attività svolta come dipendente in agricoltura che, invece, alla luce delle allegazioni offerte dalla parte ricorrente – e non confutate o superate dall raffrontate con le scarne CP_1
allegazioni offerte dall' , risulta prevalente. CP_1
Ne discende l'accoglimento del ricorso, essendo stato accertato e provato il diritto della parte ricorrente alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritti spiccatamente complesse e tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
6
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3612 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto di a Parte_2
percepire l'indennità di disoccupazione per l'anno 2020;
-Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020, oltre interessi come per legge;
-Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida in € 1312,00, oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 11/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci