Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2011, n. 43456
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Sentenza 27 ottobre 2011

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Ai fini dell'applicazione della fungibilità prevista dall'art. 657, comma secondo, cod. proc. pen., che fa riferimento alla "pena detentiva espiata" e non alla custodia cautelare (come il precedente comma primo), l'espiazione deve ritenersi avvenuta indipendentemente dalle modalità con le quali essa ha avuto luogo e, quindi, anche nell'ipotesi in cui vi sia stata applicazione della sospensione condizionata della pena ai sensi della L. 1° agosto 2003, n. 207.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2011, n. 43456
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43456
    Data del deposito : 27 ottobre 2011

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