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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/11/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3434 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato in [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato PRIORE HEIDI CAROLINA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: chiedono la sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Affidarsi la figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) Assegnarsi la dimora coniugale, sita in Vicenza, in Via OM PA n. 11, alla sig.ra
, oggi unica titolare dei detto immobile, in quanto a seguito degli accordi Parte_1 pagina 1 di 4 raggiunti in sede di separazione personale, il sig. ha ceduto alla sig.ra Parte_2
la propria quota di comproprietà dell'immobile (rogito del Notaio Parte_1 Per_2 in data 25 gennaio 2024).
[...]
3) Disporsi che la figlia resti collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Per_1 potrà tenerla con sé il maggior tempo possibile secondo accordi tra i coniugi, tenendo conto dei turni di lavoro del padre e degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e, in Per_1 difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera;
due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo.
3/a) Relativamente alla gestione delle festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta, la minore potrà passare le vacanze natalizie pasquali ed estive con entrambi i genitori. In caso di disaccordo circa le vacanze, stabilirsi che il padre debba tenerla con sé metà delle vacanze
Natalizie e metà delle vacanze pasquali, con i giorni di Pasqua e Natale alternati tra casa paterna e materna, previo accordo da concordarsi entro 15 giorni.
3/b) Per quanto concerne i periodi di vacanze estive di i genitori concorderanno entro e Per_1 non oltre il 30 maggio di ogni anno, salvo imprevisti, i termini entro cui il padre trascorrerà con la figlia per un periodo feriale di venti giorni, anche non consecutivi. Entrambi i sig.ri e Pt_1 avranno il diritto e dovere di comunicare il luogo delle vacanze superiore due giorni, del Pt_2 pernottamento ed il recapito telefonico.
4) Disporsi che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia mediante versamento Pt_2 Per_1 in favore della sig.ra dell'importo mensile di €450,00 = (euro quattrocentocinquanta), Pt_1 somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
5) Disporsi la suddivisione al 50% delle spese straordinarie per la figlia minore a carico di Per_1 ciascun genitore secondo le “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Vicenza.
6) Disporsi che l'assegno unico per la figlia minore sia goduto e spetti integralmente ed unicamente alla sig.ra . Pt_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/09/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in NT
IO (VI) in data 07/05/2006. pagina 2 di 4 All'esito dell'udienza del 30/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza, nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 2485/2023 del 11/12/2023, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]), alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla Per_1 disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
- le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza, in Via
OM PA n. 11 in favore di quale genitore convivente con la figlia minore;
Parte_1
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, pagina 3 di 4 così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 Parte_2
in NT IO (VI) il 07/05/2006 alle condizioni in epigrafe riportate da
[...] intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
NT IO (VI) al n. 13, parte II, serie C, anno 2006;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/11/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3434 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato in [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato PRIORE HEIDI CAROLINA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: chiedono la sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Affidarsi la figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) Assegnarsi la dimora coniugale, sita in Vicenza, in Via OM PA n. 11, alla sig.ra
, oggi unica titolare dei detto immobile, in quanto a seguito degli accordi Parte_1 pagina 1 di 4 raggiunti in sede di separazione personale, il sig. ha ceduto alla sig.ra Parte_2
la propria quota di comproprietà dell'immobile (rogito del Notaio Parte_1 Per_2 in data 25 gennaio 2024).
[...]
3) Disporsi che la figlia resti collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Per_1 potrà tenerla con sé il maggior tempo possibile secondo accordi tra i coniugi, tenendo conto dei turni di lavoro del padre e degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e, in Per_1 difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera;
due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo.
3/a) Relativamente alla gestione delle festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta, la minore potrà passare le vacanze natalizie pasquali ed estive con entrambi i genitori. In caso di disaccordo circa le vacanze, stabilirsi che il padre debba tenerla con sé metà delle vacanze
Natalizie e metà delle vacanze pasquali, con i giorni di Pasqua e Natale alternati tra casa paterna e materna, previo accordo da concordarsi entro 15 giorni.
3/b) Per quanto concerne i periodi di vacanze estive di i genitori concorderanno entro e Per_1 non oltre il 30 maggio di ogni anno, salvo imprevisti, i termini entro cui il padre trascorrerà con la figlia per un periodo feriale di venti giorni, anche non consecutivi. Entrambi i sig.ri e Pt_1 avranno il diritto e dovere di comunicare il luogo delle vacanze superiore due giorni, del Pt_2 pernottamento ed il recapito telefonico.
4) Disporsi che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia mediante versamento Pt_2 Per_1 in favore della sig.ra dell'importo mensile di €450,00 = (euro quattrocentocinquanta), Pt_1 somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
5) Disporsi la suddivisione al 50% delle spese straordinarie per la figlia minore a carico di Per_1 ciascun genitore secondo le “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Vicenza.
6) Disporsi che l'assegno unico per la figlia minore sia goduto e spetti integralmente ed unicamente alla sig.ra . Pt_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/09/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in NT
IO (VI) in data 07/05/2006. pagina 2 di 4 All'esito dell'udienza del 30/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza, nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 2485/2023 del 11/12/2023, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]), alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla Per_1 disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
- le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza, in Via
OM PA n. 11 in favore di quale genitore convivente con la figlia minore;
Parte_1
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, pagina 3 di 4 così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 Parte_2
in NT IO (VI) il 07/05/2006 alle condizioni in epigrafe riportate da
[...] intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
NT IO (VI) al n. 13, parte II, serie C, anno 2006;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/11/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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